Rateizzazione delle cartelle: dilazione art. 19 DPR 602/1973
Come dilazionare le somme iscritte a ruolo: effetti protettivi della richiesta, decadenza per otto rate non pagate e interessi di dilazione al 6 per cento
31/05/2026
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In sintesi
L'art. 19 del DPR 602/1973 disciplina la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo: il debitore in temporanea difficoltà economica può chiedere all'agente della riscossione di pagare la cartella a rate mensili, anziché in un'unica soluzione. La presentazione della richiesta produce un effetto protettivo immediato: sospende i termini di prescrizione e decadenza, impedisce l'iscrizione di nuovi fermi e ipoteche e blocca l'avvio di nuove procedure esecutive (art. 19, comma 1-quater). La decadenza dal beneficio scatta solo con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive (art. 19, comma 3). Sulle somme dilazionate si applicano gli interessi di dilazione al tasso del 6% annuo (art. 21).
Per una PMI con liquidità tesa la rateizzazione è lo strumento principale per evitare fermi, ipoteche e pignoramenti: dilazionare nei termini è quasi sempre preferibile all'inerzia, perché trasforma un debito immediatamente esecutivo in un piano sostenibile e blocca le azioni cautelari ed esecutive.
Quando si applica
La dilazione si applica alle somme iscritte a ruolo e affidate all'agente della riscossione, una volta ricevuta la cartella di pagamento (vedi Cartella di pagamento e ruolo: art. 25 DPR 602/1973). Il presupposto è una situazione di temporanea obiettiva difficoltà del debitore.
La disciplina vigente, ridisegnata dalla riforma della riscossione (D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110), distingue due regimi:
- Dilazione su semplice richiesta per i debiti sotto una determinata soglia (in linea generale fino a 120.000 € per ciascuna richiesta): la rateazione è concessa senza obbligo di documentare la difficoltà, con un numero massimo di rate che la disciplina vigente ha rimodulato in modo progressivo nel tempo (fino a 84 rate per le istanze presentate nel 2025-2026 secondo la disciplina della riscossione, con piani più ampi negli anni successivi).
- Dilazione su documentazione della difficoltà, che consente piani più lunghi quando il debitore comprova la propria situazione economico-patrimoniale (per le imprese tramite indici come l'indice di liquidità e il rapporto debito/valore della produzione).
Il piano può prevedere, su richiesta del debitore, rate variabili di importo crescente anziché costanti (art. 19, comma 1-ter): utile per chi prevede un miglioramento progressivo della propria capacità di pagamento. In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione già concessa può essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate previsto, purché non sia intervenuta decadenza (art. 19, comma 1-bis).
Come si applica nella pratica
La richiesta di dilazione si presenta all'agente della riscossione (sportelli o area riservata online). Dal momento della presentazione e fino all'eventuale rigetto o decadenza si producono effetti protettivi rilevanti (art. 19, comma 1-quater):
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche (restano fermi quelli già iscritti alla data di presentazione);
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
Inoltre il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive già avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo, non sia stata presentata istanza di assegnazione e il terzo non abbia reso dichiarazione positiva (art. 19, comma 1-quater.2). Versare puntualmente la prima rata è quindi il passaggio che sblocca la posizione.
Le rate sono mensili e scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento; il pagamento può avvenire anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore (art. 19, comma 4). Sulle somme dilazionate maturano gli interessi di dilazione al 6% annuo (art. 21), che vanno aggiunti al capitale e riscossi alle scadenze stabilite.
La decadenza dal beneficio è automatica con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive (art. 19, comma 3): l'intero importo residuo diventa immediatamente riscuotibile in unica soluzione e quel carico non può più essere rateizzato. La decadenza su uno o più carichi non preclude però la dilazione di carichi diversi (art. 19, comma 3-ter). In caso di sospensione amministrativa o giudiziale della riscossione, il debitore non versa le rate sospese e, al termine della sospensione, può chiedere una nuova dilazione del debito residuo (art. 19, comma 3-bis).
Effetto da non trascurare in presenza di garanti: quando il debitore principale ottiene la rateazione, la prescrizione del credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria dal versamento della prima rata e per l'intera durata del piano (art. 25-bis).
Esempi pratici
Esempio 1 — Dilazione su semplice richiesta per cartella da 60.000 €
Una S.r.l. riceve una cartella da 60.000 € e non ha liquidità per pagarla in un'unica soluzione. Essendo l'importo sotto la soglia, presenta richiesta di dilazione su semplice domanda e ottiene un piano fino a 84 rate mensili secondo la disciplina vigente. Dalla presentazione della richiesta non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche né avviate nuove procedure esecutive (art. 19, comma 1-quater); pagata la prima rata, eventuali procedure già avviate si estinguono.
Esempio 2 — Decadenza per otto rate non pagate
Un'impresa individuale ottiene un piano a 72 rate su un debito di 90.000 €. Nel corso del 2025 salta tre rate e nel 2026 altre cinque, anche non consecutive: raggiunte le otto rate non pagate, scatta la decadenza automatica (art. 19, comma 3). L'intero residuo, supponiamo 70.000 €, diventa immediatamente riscuotibile in unica soluzione e quel carico non è più rateizzabile. Il contribuente potrà però chiedere la dilazione di carichi diversi (art. 19, comma 3-ter).
Esempio 3 — Rate crescenti per impresa in ripresa
Una S.r.l. con fatturato in crescita ma con liquidità ancora limitata nell'anno corrente chiede un piano a rate variabili crescenti (art. 19, comma 1-ter): paga importi più bassi nei primi mesi e progressivamente più alti, allineando le rate alla capacità di pagamento attesa. Sull'importo dilazionato matura comunque l'interesse di dilazione del 6% annuo (art. 21).
Errori comuni e come evitarli
- Errore: aspettare l'azione esecutiva prima di chiedere la dilazione. La richiesta produce subito effetti protettivi (art. 19, comma 1-quater): presentarla tempestivamente blocca nuovi fermi, ipoteche e procedure esecutive.
- Errore: non pagare la prima rata pensando di averla "guadagnata" con la sola richiesta. È il pagamento della prima rata a estinguere le procedure esecutive già avviate (art. 19, comma 1-quater.2): senza versamento la protezione non si consolida.
- Errore: trascurare le scadenze fino ad accumulare otto rate non pagate. Otto rate, anche non consecutive, comportano la decadenza automatica con riscossione integrale immediata (art. 19, comma 3); attivare la domiciliazione bancaria (art. 19, comma 4) riduce il rischio di dimenticanze.
- Errore: dimenticare gli interessi di dilazione. Sulle somme rateizzate si applica il 6% annuo (art. 21): la rata complessiva è superiore alla pura quota capitale.
- Errore: credere che la decadenza su un carico precluda ogni futura rateazione. La dilazione di carichi diversi resta possibile (art. 19, comma 3-ter).
- Errore: presentare cifre puntuali sul numero massimo di rate senza verificarle. La disciplina vigente (D.Lgs. 110/2024) rimodula progressivamente le rate nel tempo: va sempre controllata la regola applicabile all'anno della richiesta.
Riferimenti normativi
- DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 19, comma 1-bis — proroga della dilazione una sola volta, per il numero massimo di rate previsto, in caso di comprovato peggioramento e in assenza di decadenza.
- Art. 19, comma 1-ter — possibilità di chiedere rate variabili di importo crescente anziché costanti.
- Art. 19, comma 1-quater — effetti della richiesta: sospensione di prescrizione e decadenza, divieto di nuovi fermi/ipoteche, divieto di nuove procedure esecutive; estinzione delle procedure già avviate con il pagamento della prima rata.
- Art. 19, commi 3, 3-bis e 3-ter — decadenza per otto rate non pagate, effetti della sospensione della riscossione, dilazione di carichi diversi.
- Art. 19, comma 4 — rate mensili con possibilità di domiciliazione sul conto corrente.
- Art. 21, comma 1 — interessi di dilazione al tasso del 6% annuo sulle somme rateizzate.
- Art. 25-bis, comma 1 — sospensione della prescrizione verso i coobbligati sussidiari a seguito della rateazione del debitore principale.
- D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110 — riforma della riscossione (cornice della rimodulazione del numero massimo di rate).
Risorse correlate
- Cartella di pagamento e ruolo: art. 25 DPR 602/1973
- Fermo amministrativo dell'auto: art. 86 DPR 602/1973
- Ipoteca esattoriale e prima casa: art. 76-77 DPR 602/1973
- Ravvedimento operoso e F24: art. 13 D.Lgs. 472/1997
- Sanzioni per omesso versamento: art. 13 D.Lgs. 471/1997
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.