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AdempimentiUltimo aggiornamento: 06/09/2026Verificato su Normattiva il 06/09/2026

Rateizzare le cartelle: quante rate spettano e quanto costano

Dichiarare la difficoltà o documentarla porta a piani diversi: l'indice Alfa decide le rate di una società, e sul debito rateizzato corre il 4,5 per cento

Ultimo aggiornamento

06/09/2026

Verificato su Normattiva

06/09/2026

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In sintesi

Chi ha somme iscritte a ruolo può chiedere all'Agenzia delle entrate-Riscossione di pagarle a rate mensili. Su semplice richiesta, dichiarando di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, si arriva fino a 84 rate per le domande presentate negli anni 2025 e 2026, purché le somme comprese in ciascuna richiesta non superino 120.000 € (art. 19, comma 1, del DPR 29 settembre 1973 n. 602); il tetto sale a 96 rate per le domande del 2027 e del 2028 e a 108 rate dal 1° gennaio 2029.

Chi documenta la difficoltà entra invece nel comma 1.1, e le fasce cambiano di nuovo con l'anno di presentazione: fino a 120 rate per le somme oltre 120.000 €, indipendentemente dalla data della domanda; da 85 a 120 rate per le somme fino a 120.000 € chieste nel 2025 e nel 2026, da 97 a 120 per quelle del 2027 e del 2028, da 109 a 120 dal 1° gennaio 2029.

Due cose che l'articolo non dice, e che decidono l'esito. La prima: il numero di rate della richiesta documentata non lo sceglie chi presenta l'istanza, lo calcola una formula fissata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 dicembre 2024 sulla base dell'ISEE del nucleo familiare o dell'indice Alfa dell'impresa. La seconda: gli interessi di dilazione corrono al 4,5 per cento annuo, misura fissata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009 per le dilazioni concesse dal 1° ottobre 2009, e non alla percentuale che si legge nel corpo dell'art. 21 del DPR n. 602 del 1973.

La disciplina descritta qui vale per le richieste presentate dal 1° gennaio 2025: a quelle presentate fino al 31 dicembre 2024, e ai piani già in essere, continua ad applicarsi il testo previgente dell'art. 19 (art. 13, comma 3, del D.Lgs. 29 luglio 2024 n. 110). Dal 1° gennaio 2027 le stesse regole si leggeranno nell'art. 105 del testo unico dei versamenti e della riscossione approvato con il D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33.

Dichiarare la difficoltà o documentarla: due domande diverse, due istruttorie

La prima scelta non riguarda il numero di rate: riguarda che cosa si allega. Nella richiesta del comma 1 il contribuente dichiara la difficoltà e non deposita nulla; nella richiesta del comma 1.1 la documenta, e l'agente della riscossione la valuta con i parametri del comma 1.2: l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, l'indice di liquidità e il rapporto fra debito e valore della produzione per tutti gli altri.

  • Domanda: Le somme comprese nella richiesta superano 120.000 euro?
    • sì, oltre 120.000 euro → Solo richiesta documentata: fino a 120 rate, con indice di liquidità e indice Alfa o ISEE
    • no, fino a 120.000 euro → Bastano ottantaquattro rate mensili (richieste presentate nel 2025 e nel 2026)?
  • Domanda: Bastano ottantaquattro rate mensili (richieste presentate nel 2025 e nel 2026)?
    • sì → Semplice richiesta, con dichiarazione della difficoltà: fino a 84 rate senza allegati
    • no, servono più rate → Richiesta documentata: da 85 a 120 rate; se la prova non regge restano comunque 84 rate
  • Esito: Solo richiesta documentata: fino a 120 rate, con indice di liquidità e indice Alfa o ISEE
  • Esito: Semplice richiesta, con dichiarazione della difficoltà: fino a 84 rate senza allegati
  • Esito: Richiesta documentata: da 85 a 120 rate; se la prova non regge restano comunque 84 rate
Semplice richiesta o richiesta documentata: come si sceglieFonte: Elaborazione SamBooks su art. 19, c. 1 e 1.1, DPR 602/1973 e art. 6 DM 27 dicembre 2024

Sopra 120.000 € la porta della semplice richiesta è chiusa, e quella soglia si misura sulle somme comprese in ciascuna richiesta, non sul debito complessivo verso l'agente della riscossione: la composizione delle istanze diventa così una scelta, non un dato. Sotto 120.000 €, invece, chi documenta e non convince non torna a mani vuote: se la difficoltà non risulta idoneamente documentata l'agente concede comunque il numero massimo di rate della semplice richiesta relativo all'anno di presentazione (art. 6 del decreto ministeriale 27 dicembre 2024).

C'è un solo caso in cui la dilazione non si ottiene affatto: le somme già oggetto della verifica prevista per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni non sono dilazionabili in nessun caso, se la verifica è avvenuta prima dell'accoglimento della richiesta (art. 19, comma 1-quater.1). La verifica e i suoi effetti sono trattati in Pagamenti della PA e verifica dell'art. 48-bis.

L'indice Alfa e l'ISEE: il numero di rate si calcola prima di chiedere

Per le società di capitali, le cooperative, i consorzi con attività esterna e gli enti pubblici economici tenuti al bilancio civilistico, l'indice Alfa è il rapporto fra il debito da rateizzare, sommato al residuo eventualmente già in rateazione, e il valore della produzione calcolato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile, moltiplicato per cento. Per le società di persone, le ditte individuali in contabilità ordinaria, le associazioni, le fondazioni e gli enti ecclesiastici il denominatore diventa la somma di proventi e ricavi; per i condomìni il decreto usa un indice Beta costruito sulle entrate dell'ultimo rendiconto approvato.

La condizione di accesso è una sola, e riguarda un altro indice: la difficoltà si considera sussistente se l'indice di liquidità, cioè il rapporto fra liquidità differita più liquidità corrente e passivo corrente, è inferiore a 1. Superato quel filtro, il numero di rate lo legge una tabella, e la tabella va letta su due colonne perché il risultato dipende anche dall'importo.

VoceSomme oltre 120.000 €Somme fino a 120.000 €
Indice Alfa superiore a 0 e fino a 112 rate84 rate (art. 6 del decreto riporta al massimo della semplice richiesta)
Indice Alfa superiore a 1 e fino a 224 rate84 rate (art. 6 del decreto riporta al massimo della semplice richiesta)
Indice Alfa superiore a 2 e fino a 436 rate84 rate (art. 6 del decreto riporta al massimo della semplice richiesta)
Indice Alfa superiore a 4 e fino a 648 rate84 rate (art. 6 del decreto riporta al massimo della semplice richiesta)
Indice Alfa superiore a 6 e fino a 1060 rate84 rate (art. 6 del decreto riporta al massimo della semplice richiesta)
Indice Alfa superiore a 10 e fino a 5572 rate84 rate (art. 6 del decreto riporta al massimo della semplice richiesta)
Indice Alfa superiore a 55 e fino a 6584 rate84 rate (art. 6 del decreto riporta al massimo della semplice richiesta)
Indice Alfa superiore a 65 e fino a 8096 rateda 85 a 120 rate
Indice Alfa superiore a 80 e fino a 90108 rateda 85 a 120 rate
Indice Alfa superiore a 90120 rateda 85 a 120 rate
Indice Alfa: rate concedibili sopra e sotto i 120.000 euroFonte: Tabella 2.1 dell'allegato 2 e art. 6 del DM 27 dicembre 2024 (in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024), per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026Scarica i dati in CSV

Sotto i 120.000 euro l'indice Alfa serve solo se supera 65

La colonna di sinistra è la tabella 2.1 dell'allegato 2 al decreto ministeriale, e vale per le somme superiori a 120.000 €: lì un indice Alfa basso produce davvero un piano corto, dodici o ventiquattro rate. Sotto quella soglia la lettura cambia: la dilazione documentata concede da 85 a 120 rate solo se l'indice Alfa è superiore a 65 per le richieste del 2025 e del 2026, superiore a 80 per quelle del 2027 e del 2028, superiore a 90 dal 1° gennaio 2029. Con un indice più basso non si scende sotto le 84 rate, perché l'art. 6 del decreto riporta comunque il piano al numero massimo della semplice richiesta relativo all'anno di presentazione. Chiedere la dilazione documentata su un debito di 60.000 € con un indice Alfa di 12, quindi, non espone a un piano di 72 rate: espone al piano di 84 che si sarebbe ottenuto senza documentare nulla.

Per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi semplificati la logica è la stessa ma la formula è esplicita: N, cioè il numero massimo di rate concedibili, è il rapporto fra il debito e il prodotto dell'ISEE mensile per un coefficiente che cresce con l'ISEE, dal 20 per cento della prima fascia fino al 39 per cento sopra 200.000 € di indicatore. La dilazione spetta se N è superiore a 1, il risultato si arrotonda sempre per eccesso e la rata non può comunque scendere sotto 50 €. L'Agenzia delle entrate-Riscossione mette a disposizione sul proprio sito un simulatore che applica queste stesse formule (art. 3, comma 2, del decreto ministeriale).

Il tasso di dilazione non è il sei per cento dell'articolo 21

La misura scritta nel corpo dell'art. 21 del DPR n. 602 del 1973 è ferma al sei per cento annuo, ma due decreti l'hanno superata: il primo la porta al 4 per cento dal 1° luglio 2003, il secondo al 4,5 per cento annuo per le dilazioni concesse a decorrere dal 1° ottobre 2009 (art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 21 maggio 2009, richiamato dalla nota di aggiornamento all'articolo). Chi si ferma al corpo dell'articolo sbaglia di un punto e mezzo. Per il futuro l'equivoco è chiuso: l'art. 98 del D.Lgs. n. 33 del 2025 non ripete più alcuna percentuale e rinvia direttamente al decreto ministeriale.

Un'impresa ottiene nel 2026 la dilazione in 84 rate di 33.600,00 € compresi in un'unica richiesta, restando sotto la soglia di 120.000 €. Il piano è a rata costante, la forma ordinaria dell'art. 19: le rate variabili sono ammesse solo di importo crescente per ciascun anno, e su richiesta del debitore (comma 1-ter).

VoceImporto
Somme iscritte a ruolo comprese nella richiesta di dilazione33.600,00 €
Interessi di dilazione al 4,5% annuo su 84 mesi5.631,72 €
Rata mensile costante, per le prime 83 rate467,05 €
Ultima rata, di chiusura del piano466,57 €
Esborso complessivo del piano39.231,72 €
Dilazione di 33.600 euro in 84 rate costanti al 4,5 per centoFonte: Elaborazione SamBooks su art. 19, c. 1, DPR 602/1973 e art. 3, c. 1, DM 21 maggio 2009 (piano a rata costante, ammortamento con interessi sul debito residuo)Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Gli interessi complessivi valgono 5.631,72 €, cioè il 16,8 per cento del debito iniziale. Sono una cosa diversa dagli interessi del 4 per cento annuo che maturano prima, fra la scadenza del versamento e la consegna del ruolo (art. 20 dello stesso decreto), e dagli interessi di mora dovuti dopo i sessanta giorni della cartella: si veda Cartella di pagamento.

Proroga, sospensione e decadenza: cosa sposta un piano già in corso

Un piano concesso non è immutabile, e tre situazioni lo modificano in direzioni opposte.

La proroga si chiede una volta sola, in caso di comprovato peggioramento della situazione e purché non sia già intervenuta la decadenza (art. 19, comma 1-bis). Nel documento di ricerca n. 1824 del 2025 la Fondazione nazionale dei commercialisti, dottrina professionale e non prassi vincolante, ne descrive l'effetto pratico: le rate effettivamente concesse sono la differenza fra quelle concedibili e quelle già scadute alla data di accoglimento, quindi la proroga ridistribuisce il residuo senza allungare la durata complessiva del piano originario.

La sospensione amministrativa o giudiziale della riscossione autorizza a non versare le rate relative alle somme sospese; alla scadenza il debitore può chiedere la dilazione del residuo, comprensivo degli interessi maturati nel periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate o in altro numero fino al massimo consentito (art. 19, comma 3-bis).

La decadenza scatta al mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive: l'intero residuo torna riscuotibile in unica soluzione e quel carico non può essere nuovamente rateizzato (art. 19, comma 3). Colpisce però il carico, non il contribuente, perché la dilazione di carichi diversi resta possibile (comma 3-ter). Da ricordare, infine, che la rateazione ottenuta dal debitore principale sospende la prescrizione anche verso i coobbligati in via sussidiaria, dal versamento della prima rata e per l'intera durata del piano, e che l'agente deve darne loro immediata notizia (art. 25-bis).

C'è poi un effetto che non riguarda il ruolo ma il modello F24 di ogni mese. Nella risposta a interpello n. 54 del 2024 l'Agenzia delle entrate ha ricordato che il divieto di compensazione dei crediti erariali opera solo sui debiti iscritti a ruolo scaduti e non pagati di ammontare superiore a 1.500 € (art. 31, comma 1, del DL 31 maggio 2010 n. 78), che non tocca le compensazioni verticali fra debiti e crediti della stessa imposta, e che non opera per i ruoli sospesi o regolarmente rateizzati; una rata non pagata concorre alla soglia per il proprio importo, la decadenza vi fa concorrere l'intero residuo. Su questo punto la risposta riporta un passaggio della circolare n. 13/E dell'11 febbraio 2011, scritta quando la decadenza scattava con la prima rata o, successivamente, con due: oggi la soglia è di otto rate anche non consecutive, mentre l'effetto sulla compensazione resta quello descritto. È un divieto diverso, e con una soglia diversa, da quello dei 100.000 € trattato in Cartella di pagamento.

Le domande di chi ci arriva

Quante rate posso ottenere su una cartella da 30.000 euro nel 2026?

Fino a 84 rate mensili su semplice richiesta: la soglia dei 120.000 € non è superata e basta dichiarare la temporanea difficoltà economico-finanziaria. Per salire oltre 84 occorre documentarla e ottenere un indice Alfa superiore a 65; sotto quel valore la dilazione documentata riporta comunque a 84 rate.

Gli interessi di dilazione sono davvero il sei per cento?

No. Il sei per cento è la misura scritta nel corpo dell'art. 21 del DPR n. 602 del 1973, superata dal decreto ministeriale 21 maggio 2009 che ha portato gli interessi di dilazione al 4,5 per cento annuo per le dilazioni concesse dal 1° ottobre 2009. Su 33.600 € in 84 rate costanti la differenza fra le due misure vale 1.999,20 €.

Se salto una rata perdo subito la rateizzazione?

No: la decadenza richiede il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive (art. 19, comma 3). Fino alla settima il piano resta in piedi, ma le rate arretrate vanno comunque recuperate, e la soglia va letta come un tetto e non come una franchigia da consumare.

Posso rateizzare di nuovo un carico da cui sono decaduto?

Quel carico no: dopo la decadenza non può essere nuovamente rateizzato. Restano invece dilazionabili i carichi diversi da quelli decaduti (art. 19, comma 3-ter), e la richiesta presentata su questi ultimi produce gli effetti protettivi ordinari del comma 1-quater.

Riferimenti normativi

  • DPR 29 settembre 1973 n. 602, art. 19, commi 1, 1.1, 1.2 e 1.3 — dilazione su semplice richiesta fino a 84 rate per le domande del 2025 e del 2026 entro 120.000 €, 96 rate nel 2027-2028 e 108 dal 2029; dilazione documentata fino a 120 rate; parametri ISEE e indice di liquidità; rinvio al decreto ministeriale
  • Art. 19, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quater.1, 1-quater.2, 3, 3-bis e 3-ter — proroga una sola volta; rate crescenti; effetti sospensivi della richiesta; divieto di dilazione delle somme già verificate ai sensi dell'art. 48-bis; estinzione delle procedure con la prima rata; decadenza per otto rate non pagate; sospensione della riscossione; dilazione dei carichi diversi
  • Art. 19, comma 4 — rate mensili con scadenza nel giorno indicato nell'atto di accoglimento e pagamento anche con domiciliazione sul conto corrente
  • Art. 21, comma 1 — interessi per dilazione del pagamento; il corpo dell'articolo riporta il sei per cento annuo, misura superata dai decreti ministeriali richiamati sotto
  • Art. 25-bis — sospensione della prescrizione verso i coobbligati in via sussidiaria dalla prima rata e per l'intera durata del piano
  • Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009, art. 3, comma 1 (in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009) — interessi per dilazione del pagamento nella misura del 4,5 per cento annuo per le dilazioni concesse dal 1° ottobre 2009
  • Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 dicembre 2024 (in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024) — definizioni di indice di liquidità, indice Alfa e indice Beta; tabella 1.1 dei coefficienti ISEE dal 20 al 39 per cento; tabella 2.1 delle rate per fasce dell'indice Alfa, applicabile alle somme oltre 120.000 €; disposizione di salvaguardia dell'art. 6 per le somme fino a 120.000 €
  • D.Lgs. 29 luglio 2024 n. 110, art. 13, comma 3 — alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2024 continua ad applicarsi il testo previgente dell'art. 19
  • Risposta a interpello dell'Agenzia delle entrate n. 54 del 2024 — il divieto di compensazione dell'art. 31, comma 1, del DL n. 78 del 2010 riguarda i soli ruoli scaduti e non pagati sopra 1.500 €, non le compensazioni verticali, e non opera per i ruoli sospesi o regolarmente rateizzati
  • D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33, artt. 98, 105 e 243 — testo unico dei versamenti e della riscossione applicabile dal 1° gennaio 2027: la dilazione nell'art. 105, gli interessi nell'art. 98 con rinvio al decreto ministeriale
  • Fondazione nazionale dei commercialisti, documento di ricerca n. 1824 del 2025, «Le principali novità della riforma della riscossione e la riammissione alla rottamazione quater» — dottrina professionale, non vincolante e non citata fra le fonti della scheda: ricostruzione del passaggio alle nuove rateazioni dal 1° gennaio 2025 e meccanica della proroga con il modello RDP

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.

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