Cartella di pagamento: i 60 giorni, la dilazione, le azioni
Come si forma il ruolo, cosa si può fare nei sessanta giorni dalla notifica, quante rate concede oggi la dilazione e quali azioni scattano se il termine passa
05/09/2026
9 min lettura
In sintesi
La cartella di pagamento è l'atto con cui l'agente della riscossione chiede al debitore iscritto a ruolo le somme dovute e lo intima ad adempiere entro sessanta giorni dalla notificazione, avvertendo che in mancanza si procederà a esecuzione forzata (art. 25, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 602). Prima della cartella c'è il ruolo: l'elenco dei debitori e delle somme dovute formato dall'ufficio (art. 10), che diventa esecutivo con la sottoscrizione del titolare dell'ufficio (art. 12, comma 4) e viene consegnato all'agente della riscossione competente per ambito territoriale (art. 24).
La cartella va notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, per le somme dovute a seguito della liquidazione automatica dell'art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973, o del quarto anno nei casi indicati dallo stesso art. 25, comma 1. Decorsi inutilmente i sessanta giorni, l'agente della riscossione può iscrivere fermo e ipoteca e avviare l'espropriazione forzata; e gli interessi di mora si calcolano dalla data di notifica della cartella, non dal sessantunesimo giorno (art. 30).
Dal 1° gennaio 2027 le stesse regole si leggeranno nell'art. 101 del testo unico dei versamenti e della riscossione approvato con il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, che a quella data abroga il DPR n. 602 del 1973 (artt. 241, comma 1, lettera c, e 243): cambia la numerazione, non il contenuto, e i rinvii alle norme abrogate si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni del testo unico (art. 241, comma 2). L'espropriazione forzata dopo i sessanta giorni, oggi nell'art. 50, sta nell'art. 146 dello stesso testo unico.
Per l'ufficio amministrativo di una PMI la cartella è il primo atto formalmente esecutivo della catena della riscossione: conoscerne termini e conseguenze è ciò che distingue un debito gestibile da un'azione esecutiva.
Dal ruolo alla cartella: chi forma il titolo e quando diventa esecutivo
Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi (art. 11, comma 1). Il ruolo può essere ordinario o straordinario: quest'ultimo è formato quando vi è fondato pericolo per la riscossione (art. 11, comma 3), e comporta l'iscrizione integrale degli importi.
Il contenuto del ruolo non è libero. Devono risultarvi il codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui è divenuto esecutivo e la motivazione, anche sintetica, della pretesa: in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione a ruolo (art. 12, comma 3). Con la sottoscrizione del titolare dell'ufficio o di un suo delegato il ruolo diviene esecutivo (art. 12, comma 4) e viene consegnato all'agente della riscossione (art. 24), che notifica la cartella al debitore o al coobbligato.
Sull'impugnazione vale una regola spesso fraintesa: l'estratto di ruolo non è impugnabile, e il ruolo o la cartella che si assume invalidamente notificata sono impugnabili in via diretta solo se il debitore dimostra un pregiudizio specifico — per esempio l'esclusione da una gara ai sensi del codice dei contratti pubblici, il blocco di pagamenti dovuti da soggetti pubblici, la perdita di un beneficio o l'accesso a procedure di crisi d'impresa (art. 12, comma 4-bis). La verifica della regolarità della notifica resta perciò il primo passaggio difensivo, insieme al controllo del termine di decadenza: si veda Notificazioni degli atti tributari, e per l'origine della pretesa Controllo automatizzato delle dichiarazioni e Controllo formale.
I sessanta giorni, e cosa scatta quando passano
- Prima della notifica: L'ufficio forma il ruolo e lo sottoscrive: da quel momento è esecutivo e viene consegnato all'agente della riscossione — art. 12, comma 4, e art. 24 del DPR n. 602 del 1973
- Entro il 31 dicembre del terzo o del quarto anno: Termine di decadenza per la notifica della cartella — terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione per la liquidazione automatica dell'art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973, quarto anno nei casi indicati dall'art. 25, comma 1
- Giorno della notifica: Decorrono i sessanta giorni dell'intimazione ad adempiere, e da questa data si calcolano gli interessi di mora se il termine scade invano — art. 25, comma 2, e art. 30; la notificazione della cartella vale anche come notificazione del ruolo (art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992)
- Entro sessanta giorni dalla notifica: Pagare, chiedere la dilazione o proporre ricorso alla corte di giustizia tributaria — ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo (art. 25, comma 3); il ricorso è a pena di inammissibilità (art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992)
- Decorsi inutilmente i sessanta giorni: L'agente della riscossione può procedere a espropriazione forzata, iscrivere ipoteca e disporre il fermo dei beni mobili registrati — art. 50, comma 1; ipoteca per il doppio del credito (art. 77, comma 1); fermo preceduto da comunicazione preventiva con trenta giorni (art. 86, comma 2). Salve dilazione e sospensione
- Trascorso un anno dalla notifica: Se l'espropriazione non è ancora iniziata, deve essere preceduta da un avviso di intimazione ad adempiere entro cinque giorni — art. 50, commi 2 e 3; l'avviso perde efficacia trascorso un anno dalla sua notifica
Tre dettagli di calendario che cambiano l'esito, e che nella cartella non sono scritti:
- Il sabato è giorno festivo ai fini della scadenza del termine di pagamento (art. 25, comma 3): se il sessantesimo giorno cade di sabato, il termine slitta al primo giorno non festivo successivo.
- Gli interessi di mora retroagiscono alla notifica. Decorso inutilmente il termine, sulle somme iscritte a ruolo — esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi — si applicano gli interessi di mora a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, al tasso determinato annualmente con decreto ministeriale sulla media dei tassi bancari attivi (art. 30). Pagare al sessantunesimo giorno non costa un giorno di mora: ne costa sessantuno.
- Dopo un anno serve un nuovo atto. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso di intimazione ad adempiere entro cinque giorni, che a sua volta perde efficacia trascorso un anno (art. 50, commi 2 e 3).
Le azioni che si aprono dopo il termine hanno ciascuna una soglia propria. Il fermo dei beni mobili registrati è preceduto da una comunicazione preventiva con trenta giorni per pagare, e non viene eseguito se in quel termine il debitore dimostra all'agente della riscossione che il bene è strumentale all'attività d'impresa o della professione (art. 86, commi 1 e 2): è una difesa documentale, non un'eccezione da sollevare dopo. L'ipoteca si iscrive per un importo pari al doppio del credito per cui si procede (art. 77, comma 1); e se il credito non supera il 5% del valore dell'immobile, prima dell'esecuzione l'agente deve iscrivere ipoteca e attendere sei mesi (art. 77, comma 2). Dettaglio nelle schede Fermo amministrativo e Ipoteca esattoriale ed espropriazione immobiliare.
Pagare, rateizzare o impugnare: la scelta, e quante rate si ottengono oggi
Le tre strade non si escludono nello stesso modo: il ricorso ha un termine perentorio identico ai sessanta giorni del pagamento (art. 21, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che precisa anche che la notificazione della cartella vale come notificazione del ruolo), mentre la dilazione non ha un termine di decadenza proprio ma conviene chiederla prima che l'esecuzione parta.
- Domanda: La notifica è nei termini di decadenza e la pretesa è fondata?
- no: notifica tardiva o pretesa infondata → Ricorso alla corte di giustizia tributaria entro sessanta giorni dalla notifica
- sì → L'importo si può pagare per intero entro sessanta giorni dalla notifica?
- Domanda: L'importo si può pagare per intero entro sessanta giorni dalla notifica?
- sì → Paga entro sessanta giorni: nessun interesse di mora e nessuna azione esecutiva
- no → Le somme comprese nella richiesta di dilazione superano 120.000 euro?
- Domanda: Le somme comprese nella richiesta di dilazione superano 120.000 euro?
- sì, oltre 120.000 euro → Dilazione documentando la difficoltà: fino a 120 rate mensili
- no, fino a 120.000 euro → Dilazione su semplice richiesta: fino a 84 rate mensili per le richieste del 2025 e del 2026
- Esito: Paga entro sessanta giorni: nessun interesse di mora e nessuna azione esecutiva
- Esito: Dilazione su semplice richiesta: fino a 84 rate mensili per le richieste del 2025 e del 2026
- Esito: Dilazione documentando la difficoltà: fino a 120 rate mensili
- Esito: Ricorso alla corte di giustizia tributaria entro sessanta giorni dalla notifica
Il numero di rate non è più quello di qualche anno fa e dipende da due variabili: l'importo e il fatto che la difficoltà economico-finanziaria sia dichiarata o documentata. Su semplice richiesta, per somme di importo inferiore o pari a 120.000 € comprese in ciascuna richiesta, la dilazione arriva fino a ottantaquattro rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, novantasei per il 2027 e il 2028, centootto dal 1° gennaio 2029 (art. 19, comma 1). Documentando la difficoltà si sale: fino a centoventi rate per le somme superiori a 120.000 €, e da ottantacinque a centoventi rate per quelle fino a 120.000 € chieste nel 2025 e nel 2026 (art. 19, comma 1.1). Il debitore può anche chiedere rate crescenti invece che costanti (art. 19, comma 1-ter).
Presentare la richiesta produce effetti immediati, prima ancora dell'accoglimento: sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, non possono essere iscritti nuovi fermi e ipoteche — restano quelli già iscritti — e non possono essere avviate nuove procedure esecutive (art. 19, comma 1-quater). Il pagamento della prima rata estingue le procedure esecutive già avviate, salvo che si sia già tenuto l'incanto con esito positivo, sia stata presentata istanza di assegnazione, il terzo abbia reso dichiarazione positiva o sia già stato emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati (art. 19, comma 1-quater.2). In direzione opposta, il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, fa decadere automaticamente dal beneficio: l'intero importo ancora dovuto torna riscuotibile in unica soluzione e quel carico non può essere nuovamente rateizzato (art. 19, comma 3). La decadenza su un carico non preclude però la dilazione di carichi diversi (art. 19, comma 3-ter). Il dettaglio operativo è in Rateizzazione delle cartelle.
Il costo nascosto: sopra 100.000 € di ruoli scaduti si blocca la compensazione in F24
È l'effetto che più spesso sorprende l'ufficio amministrativo, perché non riguarda la cartella ma il modello F24 di ogni mese. Per i contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori — e con i carichi affidati relativi ad atti dell'Agenzia delle entrate — per importi complessivamente superiori a 100.000 €, con termini di pagamento scaduti e senza provvedimenti di sospensione, è preclusa la facoltà di avvalersi della compensazione dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nella formulazione efficace dal 1° luglio 2024).
Nella risposta a interpello 24 aprile 2024, n. 136 l'Agenzia delle entrate ha chiarito due punti che cambiano la gestione di cassa:
- il divieto non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti del piano risultano regolari (cioè non è intervenuta decadenza);
- quando invece opera, il divieto si applica a tutti i crediti, compresi quelli di natura agevolativa, con la sola eccezione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione.
Il caso: cartella da 126.000,00 €, dilazione documentata in centoventi rate
Una S.r.l. riceve nel 2026 la notifica di una cartella per 126.000,00 € complessivi. Essendo l'importo superiore a 120.000 €, la dilazione passa dalla richiesta documentata e può arrivare a centoventi rate mensili (art. 19, comma 1.1, lettera a).
| Voce del piano di dilazione | Importo |
|---|---|
| Somme iscritte a ruolo comprese nella richiesta di dilazione | 126.000,00 € |
| Rata mensile su un piano di centoventi rate (art. 19, comma 1.1, lettera a) | 1.050,00 € |
| Versato dopo dodici rate regolarmente pagate | 12.600,00 € |
| Debito residuo iscritto a ruolo dopo dodici rate | 113.400,00 € |
| Somme iscritte a ruolo oggetto della dilazione | 126.000,00 € |
Dopo dodici rate regolarmente versate la società ha pagato 12.600,00 € e ha un residuo iscritto a ruolo di 113.400,00 €: un importo ancora superiore alla soglia dei 100.000 €, che però non blocca la compensazione dei crediti in F24 proprio perché il piano è in corso e regolare. Se saltasse otto rate, anche non consecutive, la decadenza dell'art. 19, comma 3 riporterebbe l'intero residuo a riscuotibilità immediata e con esso tornerebbe la preclusione: il costo della decadenza non è solo il debito che si ricompatta, è la liquidità dei crediti d'imposta che si congela.
Riferimenti normativi
- DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 10 — definizioni di «concessionario» (agente della riscossione) e «ruolo», elenco dei debitori e delle somme dovute formato dall'ufficio
- Art. 11, commi 1 e 3 — oggetto dei ruoli (imposte, sanzioni, interessi); ruoli ordinari e straordinari, questi ultimi in caso di fondato pericolo per la riscossione
- Art. 12, commi 3, 4 e 4-bis — contenuto del ruolo a pena di impossibilità dell'iscrizione, sottoscrizione che lo rende esecutivo, non impugnabilità dell'estratto di ruolo
- Art. 19, commi 1, 1.1, 1-ter, 1-quater, 1-quater.2, 3 e 3-ter — dilazione: numero massimo di rate per anno di presentazione e per importo, rate crescenti, effetti della richiesta e della prima rata, decadenza per otto rate non pagate
- Art. 24 — consegna del ruolo all'agente della riscossione dell'ambito territoriale competente
- Art. 25, commi 1, 2 e 3 — notifica della cartella a pena di decadenza; intimazione ad adempiere entro sessanta giorni; sabato considerato giorno festivo
- Art. 30 — interessi di mora dalla data di notifica della cartella al pagamento, esclusi sanzioni e interessi, al tasso determinato annualmente con decreto ministeriale
- Art. 50, commi 1, 2 e 3 — espropriazione forzata dopo i sessanta giorni; avviso di intimazione a cinque giorni se l'espropriazione non inizia entro un anno
- Art. 77, commi 1 e 2 — ipoteca per un importo pari al doppio del credito; ipoteca obbligatoria e attesa di sei mesi se il credito non supera il 5% del valore dell'immobile
- Art. 86, commi 1 e 2 — fermo dei beni mobili registrati, comunicazione preventiva con trenta giorni e prova della strumentalità del bene
- D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, artt. 101, 146, 241 e 243 — testo unico dei versamenti e della riscossione, applicabile dal 1° gennaio 2027: la cartella di pagamento nell'art. 101, il termine per l'inizio dell'esecuzione nell'art. 146
- Art. 21, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — ricorso entro sessanta giorni dalla notificazione a pena di inammissibilità; la notificazione della cartella vale come notificazione del ruolo
- DPR 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis e 36-ter — liquidazione automatica e controllo formale, presupposti dei termini di decadenza dell'art. 25, comma 1
- Risposta a interpello Agenzia delle entrate 24 aprile 2024, n. 136 — il divieto di compensazione per ruoli scaduti oltre 100.000 € non opera se la rateazione è in corso e regolare; quando opera riguarda tutti i crediti, anche agevolativi
- D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110 — riforma della riscossione: cornice del riordino dei carichi affidati
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.
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