Controllo formale: cosa toglie l'ufficio e i sessanta giorni
Le sei voci che il controllo formale può disconoscere, i documenti che l'ufficio non può chiedere e come cambia il conto pagando entro sessanta giorni
05/09/2026
8 min lettura
In sintesi
Il controllo formale non ricalcola la dichiarazione: la confronta con i documenti. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria vi procedono entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, sulla base di criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze e tenendo conto delle analisi del rischio di evasione e delle capacità operative degli uffici (art. 36-ter, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 600).
Il potere dell'ufficio è tipizzato in sei lettere: escludere lo scomputo di ritenute d'acconto, escludere detrazioni e deduzioni non spettanti sulla base dei documenti richiesti, determinare i crediti d'imposta spettanti, liquidare la maggiore IRPEF e i maggiori contributi quando per lo stesso anno esistono più dichiarazioni o certificati, correggere errori materiali e di calcolo nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (comma 2).
L'esito è comunicato con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica, e da quel momento decorrono sessanta giorni per segnalare dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente (comma 4). Nello stesso termine si può pagare con le sanzioni ridotte ai due terzi o chiedere la rateazione. Il contraddittorio preventivo dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 qui non spetta — gli atti di controllo formale sono espressamente esclusi dal comma 2 di quell'articolo — e quei sessanta giorni sono l'unica finestra di interlocuzione prima del ruolo.
Automatizzato e formale: due liquidazioni che si somigliano e non coincidono
| Voce | Controllo automatizzato (art. 36-bis) | Controllo formale (art. 36-ter) |
|---|---|---|
| Su che cosa lavora l'ufficio | procedure automatizzate sui dati delle dichiarazioni presentate | confronto fra la dichiarazione e i documenti richiesti al contribuente o trasmessi da terzi |
| Entro quando va eseguito | entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni dell'anno successivo | entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione |
| Termine per replicare o pagare dopo la comunicazione | sessanta giorni dal ricevimento, ampliati a novanta se l'invito è trasmesso telematicamente all'intermediario | sessanta giorni dal ricevimento, senza ampliamento legato al canale telematico |
| Riduzione della sanzione pagando nel termine | sanzioni ridotte a un terzo (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462 del 1997) | sanzioni ridotte ai due terzi (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 462 del 1997) |
| Decadenza per la notifica della cartella | 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione | 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione |
La differenza che pesa di più non è procedurale, è economica: sulla stessa imposta non versata, il pagamento entro sessanta giorni riduce le sanzioni a un terzo dopo un controllo automatizzato e ai due terzi dopo un controllo formale (art. 2, comma 2, e art. 3, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462). Il controllo formale costa quindi il doppio, a parità di imposta.
Una seconda asimmetria riguarda i termini quando la comunicazione passa dall'intermediario. L'ampliamento a novanta giorni previsto dall'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 è riferito testualmente al solo termine dell'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462 del 1997, cioè al controllo automatizzato: per il controllo formale i sessanta giorni decorrono dal ricevimento della comunicazione, senza dilazioni legate al canale telematico. Chi applica al 36-ter il calendario che ha imparato sul 36-bis arriva tardi.
Le sei voci che l'ufficio può togliere, e i documenti che non può chiedere
Il comma 2 elenca in modo chiuso ciò che l'ufficio può fare, e ogni lettera ha una sua logica probatoria:
- ritenute d'acconto — esclusione, totale o parziale, dello scomputo delle ritenute non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti, dalle comunicazioni dell'articolo 20, terzo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 605 o dalle certificazioni richieste al contribuente, e di quelle risultanti in misura inferiore a quella dichiarata;
- detrazioni d'imposta — esclusione delle detrazioni non spettanti in base ai documenti richiesti al contribuente o agli elenchi dell'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- deduzioni dal reddito — esclusione delle deduzioni non spettanti in base agli stessi documenti;
- crediti d'imposta — determinazione dei crediti spettanti in base ai dati delle dichiarazioni e ai documenti richiesti;
- redditi da più dichiarazioni — liquidazione della maggiore IRPEF e dei maggiori contributi sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati presentati per lo stesso anno dallo stesso contribuente;
- errori del sostituto — correzione degli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
Per arrivarci l'ufficio invita il contribuente o il sostituto — anche telefonicamente, o in forma scritta o telematica — a fornire chiarimenti e a eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi (comma 3). Il canale ordinario per rispondere è l'assistenza telematica: l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la funzionalità di allegazione dei documenti su CIVIS è disponibile in particolare per il servizio di presentazione dei documenti per il controllo formale dell'articolo 36-ter (risoluzione n. 72/E del 16 dicembre 2021).
C'è però un limite alla richiesta, ed è un limite di efficacia, non di correttezza. Ai fini del controllo formale gli uffici non chiedono documenti relativi a informazioni già disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi requisiti soggettivi che da quelle banche dati non emergono, o elementi in possesso dell'amministrazione non conformi a quelli dichiarati. Le eventuali richieste di documenti già in possesso dell'amministrazione sono considerate inefficaci (comma 3-bis, che rinvia all'articolo 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000). Sul principio e sui suoi effetti si veda la scheda sulla conoscenza degli atti e la semplificazione.
I sessanta giorni: che cosa si può fare, e quanto costa ciascuna scelta
- Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo: L'ufficio esegue il controllo formale sulle dichiarazioni selezionate con i criteri ministeriali — Art. 36-ter, comma 1, DPR n. 600 del 1973: la selezione tiene conto delle analisi del rischio di evasione e delle capacità operative degli uffici
- Prima della comunicazione: Invito a fornire chiarimenti e a trasmettere ricevute di versamento e documenti, anche per via telematica — Art. 36-ter, comma 3; i documenti già disponibili all'amministrazione non possono essere richiesti e la richiesta è inefficace (comma 3-bis)
- Giorno 0: Ricevimento della comunicazione dell'esito, con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica — Art. 36-ter, comma 4, DPR n. 600 del 1973
- Entro 60 giorni dal ricevimento: Segnalare i dati non considerati, oppure pagare con sanzioni ridotte ai due terzi, oppure versare la prima di venti rate trimestrali — Art. 36-ter, comma 4, DPR n. 600 del 1973; art. 3, comma 1, e art. 3-bis, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 462 del 1997
- Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo: Notifica della cartella di pagamento, a pena di decadenza, per le somme dovute a seguito del controllo formale — Art. 25, comma 1, lettera b), DPR n. 602 del 1973
Nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione le strade sono tre, e non si escludono del tutto: segnalare all'ufficio i dati non considerati o valutati erroneamente, pagare con la riduzione, chiedere la rateazione pagando la prima rata.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Maggiore IRPEF liquidata dal controllo formale | 2.400,00 € |
| Sanzione ordinaria del 25 per cento sull'imposta non versata | 600,00 € |
| Sanzione ridotta ai due terzi per il pagamento entro sessanta giorni | 400,00 € |
| Totale da versare entro sessanta giorni, esclusi gli interessi | 2.800,00 € |
Su una maggiore IRPEF liquidata di 2.400,00 €, la sanzione ordinaria per omesso versamento sarebbe il 25 per cento, cioè 600,00 € (art. 13, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471). Pagando entro sessanta giorni la sanzione scende ai due terzi, 400,00 €, e il totale da versare — al netto degli interessi, dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione — è di 2.800,00 €. Le stesse somme possono essere versate in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con la prima rata entro sessanta giorni dal ricevimento: sul nostro esempio, 140,00 € a trimestre più gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione, con scadenza l'ultimo giorno di ciascun trimestre (art. 3-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 462 del 1997).
Sulla segnalazione va sgombrato un equivoco costoso: presentarla non sospende il termine per pagare. L'Agenzia ha descritto gli esiti possibili di un'istanza di riesame in autotutela sulle comunicazioni di irregolarità: se è accolta in tutto, la comunicazione è annullata; se è accolta in parte, dal ricevimento della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione decorre nuovamente il termine per pagare con la riduzione sul debito residuo; se è respinta, o se è stata presentata oltre il termine, sanzioni e interessi si applicano in misura piena (risoluzione n. 72/E del 2021, resa quando quel termine era di trenta giorni e oggi portato a sessanta dall'articolo 36-ter, comma 4). Chi aspetta l'esito dell'istanza per decidere se pagare rischia di pagare tutto.
Il ravvedimento operoso, infine, non è più disponibile su quelle somme: per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate la preclusione opera con la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter (art. 13, comma 1-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).
Se il termine passa: ruolo, cartella e il quarto anno di decadenza
Decorsi i sessanta giorni senza pagamento, le somme sono iscritte a ruolo e riscosse con la cartella di pagamento, che va notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme dovute a seguito dell'attività di controllo formale (art. 25, comma 1, lettera b, del DPR n. 602 del 1973). È un anno in più rispetto al termine previsto per gli esiti della liquidazione automatica, ed è la ragione per cui una cartella da controllo formale può arrivare quando quella da controllo automatizzato dello stesso anno è ormai fuori termine.
Chi ha scelto la rateazione ha una regola sua: in caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni dell'articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973 (art. 3-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 462 del 1997), che distingue il ritardo tollerato dalla decadenza dal piano — il perimetro è quello della scheda sul lieve inadempimento.
Riferimenti normativi
- DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter, comma 1 — controllo formale entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione, su criteri selettivi ministeriali
- DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter, comma 2 — le sei voci che l'ufficio può escludere, determinare, liquidare o correggere
- DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter, comma 3 — invito a fornire chiarimenti e a trasmettere ricevute di versamento e documenti
- DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter, comma 3-bis — divieto di richiedere documenti già disponibili all'amministrazione e inefficacia delle richieste
- DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter, comma 4 — comunicazione dell'esito motivato e sessanta giorni per la segnalazione
- DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, commi 1 e 3 — liquidazione automatizzata e sessanta giorni per i chiarimenti, per il confronto con il controllo formale
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6-bis, comma 2 — esclusione degli atti di controllo formale dal contraddittorio preventivo
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 3, comma 1 — pagamento entro sessanta giorni con sanzioni ridotte ai due terzi e interessi fino al mese antecedente all'elaborazione
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2 — riduzione a un terzo per gli esiti del controllo automatizzato
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 3-bis, commi 1, 2 e 3 — venti rate trimestrali, prima rata entro sessanta giorni, rinvio all'art. 15-ter del DPR n. 602 del 1973
- Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, art. 2-bis, comma 3 — ampliamento a novanta giorni riferito al solo termine dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462 del 1997
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, commi 1 e 2 — sanzione del 25 per cento applicabile anche alla maggior imposta liquidata ex art. 36-ter
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, comma 1-ter — la notifica della comunicazione preclude il ravvedimento su quelle somme
- DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 1, lettera b) — cartella notificata a pena di decadenza entro il quarto anno successivo alla presentazione
- Agenzia delle entrate, risoluzione n. 72/E del 16 dicembre 2021 — CIVIS per i documenti del controllo formale ed effetti dell'istanza di riesame in autotutela su sanzioni e interessi
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.
Risorse correlate
Corrispettivi telematici e registratore telematico (RT): obblighi e sanzioni
Chi memorizza e trasmette i corrispettivi giornalieri, cosa fare quando il registratore telematico si ferma e quanto costa ogni tipo di violazione
Leggi la schedaCriteri di determinazione della sanzione tributaria: proporzionalità, gravità e recidiva (art. 7 D.Lgs. 472/1997)
Le leve che l'ufficio deve motivare, i tre anni entro cui scatta la recidiva e una sanzione IVA da 12.600 € che diventa 25.200 € o 3.150 €
Leggi la schedaDefinizione agevolata cartelle (rottamazione-quater): ambito e benefici
Definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 30 giugno 2022: stralcio di sanzioni, interessi e aggio versando il solo capitale del debito
Leggi la schedaDenuncia di eventi successivi alla registrazione: casi, conguaglio e sanzioni (art. 19 DPR 131/1986)
Gli eventi che dopo la registrazione fanno maturare altra imposta, il conguaglio da autoliquidare in trenta giorni e le sanzioni previste per chi non denuncia
Leggi la schedaAltre schede su Adempimenti
- Abuso del diritto ed elusione fiscale: presupposti, procedimento e ripresaQuando un'operazione priva di sostanza economica diventa elusiva, come si provano le ragioni extrafiscali e che cosa l'ufficio deve fare prima di accertare
- Accertamento con adesione: effetti, sanzioni ridotte, rate e deducibilitàSanzioni a un terzo del minimo con due esclusioni, il perfezionamento col pagamento, sedici rate sopra 50.000 euro e il costo di decadere dal piano
- Accertamento con adesione: le tre istanze, i termini e le sospensioniQuale istanza usare secondo il momento, la sospensione di novanta o trenta giorni, il divieto di seconda istanza e la proroga che avvantaggia l'ufficio
- Accertamento dei redditi determinati in base alle scritture contabili (art. 39)Rettifica analitica, presunzioni gravi precise e concordanti o metodo induttivo puro: che cosa deve provare l'ufficio e dove comincia la difesa dell'impresa
- Accessi, ispezioni e verifiche ai fini delle imposte dirette (art. 33 DPR 600/1973)Il rinvio alla disciplina IVA, l'accesso in banca autorizzato dal direttore regionale e le tre strade dopo il verbale, da un sesto alla sanzione piena
- Accessi, ispezioni e verifiche IVA: art. 52 DPR 633/1972Le tre autorizzazioni che servono per entrare, il divieto di sequestrare i libri e il prezzo di un rifiuto di esibizione che costa 11.470 €