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AdempimentiUltimo aggiornamento: 05/09/2026

Controllo formale: cosa toglie l'ufficio e i sessanta giorni

Le sei voci che il controllo formale può disconoscere, i documenti che l'ufficio non può chiedere e come cambia il conto pagando entro sessanta giorni

Ultimo aggiornamento

05/09/2026

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In sintesi

Il controllo formale non ricalcola la dichiarazione: la confronta con i documenti. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria vi procedono entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, sulla base di criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze e tenendo conto delle analisi del rischio di evasione e delle capacità operative degli uffici (art. 36-ter, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 600).

Il potere dell'ufficio è tipizzato in sei lettere: escludere lo scomputo di ritenute d'acconto, escludere detrazioni e deduzioni non spettanti sulla base dei documenti richiesti, determinare i crediti d'imposta spettanti, liquidare la maggiore IRPEF e i maggiori contributi quando per lo stesso anno esistono più dichiarazioni o certificati, correggere errori materiali e di calcolo nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (comma 2).

L'esito è comunicato con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica, e da quel momento decorrono sessanta giorni per segnalare dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente (comma 4). Nello stesso termine si può pagare con le sanzioni ridotte ai due terzi o chiedere la rateazione. Il contraddittorio preventivo dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 qui non spetta — gli atti di controllo formale sono espressamente esclusi dal comma 2 di quell'articolo — e quei sessanta giorni sono l'unica finestra di interlocuzione prima del ruolo.

Automatizzato e formale: due liquidazioni che si somigliano e non coincidono

VoceControllo automatizzato (art. 36-bis)Controllo formale (art. 36-ter)
Su che cosa lavora l'ufficioprocedure automatizzate sui dati delle dichiarazioni presentateconfronto fra la dichiarazione e i documenti richiesti al contribuente o trasmessi da terzi
Entro quando va eseguitoentro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni dell'anno successivoentro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione
Termine per replicare o pagare dopo la comunicazionesessanta giorni dal ricevimento, ampliati a novanta se l'invito è trasmesso telematicamente all'intermediariosessanta giorni dal ricevimento, senza ampliamento legato al canale telematico
Riduzione della sanzione pagando nel terminesanzioni ridotte a un terzo (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462 del 1997)sanzioni ridotte ai due terzi (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 462 del 1997)
Decadenza per la notifica della cartella31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
Controllo automatizzato e controllo formale: che cosa cambia davveroFonte: Elaborazione SamBooks su artt. 36-bis e 36-ter DPR 29 settembre 1973 n. 600, artt. 2 e 3 D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 25 DPR n. 602 del 1973Scarica i dati in CSV

La differenza che pesa di più non è procedurale, è economica: sulla stessa imposta non versata, il pagamento entro sessanta giorni riduce le sanzioni a un terzo dopo un controllo automatizzato e ai due terzi dopo un controllo formale (art. 2, comma 2, e art. 3, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462). Il controllo formale costa quindi il doppio, a parità di imposta.

Una seconda asimmetria riguarda i termini quando la comunicazione passa dall'intermediario. L'ampliamento a novanta giorni previsto dall'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 è riferito testualmente al solo termine dell'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462 del 1997, cioè al controllo automatizzato: per il controllo formale i sessanta giorni decorrono dal ricevimento della comunicazione, senza dilazioni legate al canale telematico. Chi applica al 36-ter il calendario che ha imparato sul 36-bis arriva tardi.

Le sei voci che l'ufficio può togliere, e i documenti che non può chiedere

Il comma 2 elenca in modo chiuso ciò che l'ufficio può fare, e ogni lettera ha una sua logica probatoria:

  • ritenute d'acconto — esclusione, totale o parziale, dello scomputo delle ritenute non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti, dalle comunicazioni dell'articolo 20, terzo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 605 o dalle certificazioni richieste al contribuente, e di quelle risultanti in misura inferiore a quella dichiarata;
  • detrazioni d'imposta — esclusione delle detrazioni non spettanti in base ai documenti richiesti al contribuente o agli elenchi dell'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  • deduzioni dal reddito — esclusione delle deduzioni non spettanti in base agli stessi documenti;
  • crediti d'imposta — determinazione dei crediti spettanti in base ai dati delle dichiarazioni e ai documenti richiesti;
  • redditi da più dichiarazioni — liquidazione della maggiore IRPEF e dei maggiori contributi sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati presentati per lo stesso anno dallo stesso contribuente;
  • errori del sostituto — correzione degli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

Per arrivarci l'ufficio invita il contribuente o il sostituto — anche telefonicamente, o in forma scritta o telematica — a fornire chiarimenti e a eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi (comma 3). Il canale ordinario per rispondere è l'assistenza telematica: l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la funzionalità di allegazione dei documenti su CIVIS è disponibile in particolare per il servizio di presentazione dei documenti per il controllo formale dell'articolo 36-ter (risoluzione n. 72/E del 16 dicembre 2021).

C'è però un limite alla richiesta, ed è un limite di efficacia, non di correttezza. Ai fini del controllo formale gli uffici non chiedono documenti relativi a informazioni già disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi requisiti soggettivi che da quelle banche dati non emergono, o elementi in possesso dell'amministrazione non conformi a quelli dichiarati. Le eventuali richieste di documenti già in possesso dell'amministrazione sono considerate inefficaci (comma 3-bis, che rinvia all'articolo 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000). Sul principio e sui suoi effetti si veda la scheda sulla conoscenza degli atti e la semplificazione.

I sessanta giorni: che cosa si può fare, e quanto costa ciascuna scelta

1Entro il 31 dicembre del secondo annosuccessivoL'ufficio esegue il controllo formalesulle dichiarazioni selezionate con icriteri ministerialiArt. 36-ter, comma 1, DPR n. 600 del 1973:la selezione tiene conto delle analisi delrischio di evasione e delle capacitàoperative degli uffici2Prima della comunicazioneInvito a fornire chiarimenti e atrasmettere ricevute di versamento edocumenti, anche per via telematicaArt. 36-ter, comma 3; i documenti giàdisponibili all'amministrazione non possonoessere richiesti e la richiesta èinefficace (comma 3-bis)3Giorno 0Ricevimento della comunicazionedell'esito, con l'indicazione deimotivi che hanno dato luogo allarettificaArt. 36-ter, comma 4, DPR n. 600 del 19734Entro 60 giorni dal ricevimentoSegnalare i dati non considerati,oppure pagare con sanzioni ridotte aidue terzi, oppure versare la prima diventi rate trimestraliArt. 36-ter, comma 4, DPR n. 600 del 1973;art. 3, comma 1, e art. 3-bis, commi 1 e 2,D.Lgs. n. 462 del 19975Entro il 31 dicembre del quarto annosuccessivoNotifica della cartella di pagamento,a pena di decadenza, per le sommedovute a seguito del controllo formaleArt. 25, comma 1, lettera b), DPR n. 602del 1973
  1. Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo: L'ufficio esegue il controllo formale sulle dichiarazioni selezionate con i criteri ministeriali — Art. 36-ter, comma 1, DPR n. 600 del 1973: la selezione tiene conto delle analisi del rischio di evasione e delle capacità operative degli uffici
  2. Prima della comunicazione: Invito a fornire chiarimenti e a trasmettere ricevute di versamento e documenti, anche per via telematica — Art. 36-ter, comma 3; i documenti già disponibili all'amministrazione non possono essere richiesti e la richiesta è inefficace (comma 3-bis)
  3. Giorno 0: Ricevimento della comunicazione dell'esito, con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica — Art. 36-ter, comma 4, DPR n. 600 del 1973
  4. Entro 60 giorni dal ricevimento: Segnalare i dati non considerati, oppure pagare con sanzioni ridotte ai due terzi, oppure versare la prima di venti rate trimestrali — Art. 36-ter, comma 4, DPR n. 600 del 1973; art. 3, comma 1, e art. 3-bis, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 462 del 1997
  5. Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo: Notifica della cartella di pagamento, a pena di decadenza, per le somme dovute a seguito del controllo formale — Art. 25, comma 1, lettera b), DPR n. 602 del 1973
Controllo formale: dal criterio selettivo alla cartella di pagamentoFonte: Elaborazione SamBooks su art. 36-ter DPR n. 600 del 1973, artt. 3 e 3-bis D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 25 DPR n. 602 del 1973Scarica i dati in CSV

Nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione le strade sono tre, e non si escludono del tutto: segnalare all'ufficio i dati non considerati o valutati erroneamente, pagare con la riduzione, chiedere la rateazione pagando la prima rata.

VoceImporto
Maggiore IRPEF liquidata dal controllo formale2.400,00 €
Sanzione ordinaria del 25 per cento sull'imposta non versata600,00 €
Sanzione ridotta ai due terzi per il pagamento entro sessanta giorni400,00 €
Totale da versare entro sessanta giorni, esclusi gli interessi2.800,00 €
Detrazioni disconosciute per 2.400 €: il conto pagando entro sessanta giorniFonte: Elaborazione SamBooks su art. 13, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 471 del 1997 e art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 462 del 1997Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Su una maggiore IRPEF liquidata di 2.400,00 €, la sanzione ordinaria per omesso versamento sarebbe il 25 per cento, cioè 600,00 € (art. 13, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471). Pagando entro sessanta giorni la sanzione scende ai due terzi, 400,00 €, e il totale da versare — al netto degli interessi, dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione — è di 2.800,00 €. Le stesse somme possono essere versate in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con la prima rata entro sessanta giorni dal ricevimento: sul nostro esempio, 140,00 € a trimestre più gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione, con scadenza l'ultimo giorno di ciascun trimestre (art. 3-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 462 del 1997).

Sulla segnalazione va sgombrato un equivoco costoso: presentarla non sospende il termine per pagare. L'Agenzia ha descritto gli esiti possibili di un'istanza di riesame in autotutela sulle comunicazioni di irregolarità: se è accolta in tutto, la comunicazione è annullata; se è accolta in parte, dal ricevimento della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione decorre nuovamente il termine per pagare con la riduzione sul debito residuo; se è respinta, o se è stata presentata oltre il termine, sanzioni e interessi si applicano in misura piena (risoluzione n. 72/E del 2021, resa quando quel termine era di trenta giorni e oggi portato a sessanta dall'articolo 36-ter, comma 4). Chi aspetta l'esito dell'istanza per decidere se pagare rischia di pagare tutto.

Il ravvedimento operoso, infine, non è più disponibile su quelle somme: per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate la preclusione opera con la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter (art. 13, comma 1-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).

Se il termine passa: ruolo, cartella e il quarto anno di decadenza

Decorsi i sessanta giorni senza pagamento, le somme sono iscritte a ruolo e riscosse con la cartella di pagamento, che va notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme dovute a seguito dell'attività di controllo formale (art. 25, comma 1, lettera b, del DPR n. 602 del 1973). È un anno in più rispetto al termine previsto per gli esiti della liquidazione automatica, ed è la ragione per cui una cartella da controllo formale può arrivare quando quella da controllo automatizzato dello stesso anno è ormai fuori termine.

Chi ha scelto la rateazione ha una regola sua: in caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni dell'articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973 (art. 3-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 462 del 1997), che distingue il ritardo tollerato dalla decadenza dal piano — il perimetro è quello della scheda sul lieve inadempimento.

Riferimenti normativi

  • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter, comma 1 — controllo formale entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione, su criteri selettivi ministeriali
  • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter, comma 2 — le sei voci che l'ufficio può escludere, determinare, liquidare o correggere
  • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter, comma 3 — invito a fornire chiarimenti e a trasmettere ricevute di versamento e documenti
  • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter, comma 3-bis — divieto di richiedere documenti già disponibili all'amministrazione e inefficacia delle richieste
  • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter, comma 4 — comunicazione dell'esito motivato e sessanta giorni per la segnalazione
  • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, commi 1 e 3 — liquidazione automatizzata e sessanta giorni per i chiarimenti, per il confronto con il controllo formale
  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6-bis, comma 2 — esclusione degli atti di controllo formale dal contraddittorio preventivo
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 3, comma 1 — pagamento entro sessanta giorni con sanzioni ridotte ai due terzi e interessi fino al mese antecedente all'elaborazione
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2 — riduzione a un terzo per gli esiti del controllo automatizzato
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 3-bis, commi 1, 2 e 3 — venti rate trimestrali, prima rata entro sessanta giorni, rinvio all'art. 15-ter del DPR n. 602 del 1973
  • Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, art. 2-bis, comma 3 — ampliamento a novanta giorni riferito al solo termine dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462 del 1997
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, commi 1 e 2 — sanzione del 25 per cento applicabile anche alla maggior imposta liquidata ex art. 36-ter
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, comma 1-ter — la notifica della comunicazione preclude il ravvedimento su quelle somme
  • DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 1, lettera b) — cartella notificata a pena di decadenza entro il quarto anno successivo alla presentazione
  • Agenzia delle entrate, risoluzione n. 72/E del 16 dicembre 2021 — CIVIS per i documenti del controllo formale ed effetti dell'istanza di riesame in autotutela su sanzioni e interessi

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.

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