Controllo formale dichiarazioni art. 36-ter DPR 600/1973
Controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973: termine 31/12 del secondo anno, documenti richiesti, esclusione ritenute e detrazioni, esito e replica 60 giorni
30/05/2026
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In sintesi
L'art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 disciplina il controllo formale delle dichiarazioni, distinto dal controllo automatizzato dell'art. 36-bis: gli uffici procedono entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, sulla base di criteri selettivi e di analisi del rischio di evasione. A differenza del controllo automatizzato, il controllo formale comporta la richiesta al contribuente di documenti giustificativi (certificazioni, ricevute di versamento, documenti di spesa) per verificare ritenute, detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta. L'esito è comunicato con l'indicazione dei motivi della rettifica e il contribuente può segnalare dati non considerati entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Quando si applica
Il controllo formale colpisce le dichiarazioni di persone fisiche e sostituti d'imposta selezionate in base a criteri di rischio. È più penetrante del controllo automatizzato dell'art. 36-bis, perché non si limita al riscontro aritmetico ma entra nel merito documentale. In particolare, ai sensi del comma 2, gli uffici possono:
- escludere lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti, dalle comunicazioni o dalle certificazioni, o risultanti in misura inferiore;
- escludere detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti;
- escludere deduzioni dal reddito non spettanti;
- determinare i crediti d'imposta spettanti sulla base dei dati delle dichiarazioni e dei documenti;
- liquidare la maggiore IRPEF dovuta sui redditi risultanti da più dichiarazioni presentate per lo stesso anno;
- correggere errori materiali e di calcolo nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
Come si applica nella pratica
Il procedimento si svolge in tre fasi. Prima, l'ufficio invita il contribuente o il sostituto (anche telefonicamente, in forma scritta o telematica) a fornire chiarimenti e a trasmettere ricevute e documenti non allegati o difformi dai dati di terzi (comma 3). Poi opera le esclusioni e le rettifiche del comma 2. Infine comunica l'esito con i motivi (comma 4).
| Fase | Contenuto | Termine | Fonte |
|---|---|---|---|
| Termine del controllo | Esecuzione del controllo formale | 31/12 del 2° anno successivo | art. 36-ter c. 1 |
| Richiesta documenti | Invito a chiarimenti e a esibire ricevute | fissato dall'ufficio | art. 36-ter c. 3 |
| Comunicazione esito | Indicazione motivi della rettifica | — | art. 36-ter c. 4 |
| Replica del contribuente | Segnalazione dati non considerati | 60 giorni dal ricevimento | art. 36-ter c. 4 |
Il comma 3-bis introduce un limite a tutela del contribuente: ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000 n. 212, gli uffici non chiedono documenti relativi a informazioni già disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da terzi in adempimento di obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo verifica di requisiti soggettivi non emergenti o di difformità. Le richieste di documenti già in possesso dell'amministrazione sono inefficaci.
La comunicazione di esito non è un avviso di accertamento ma consente la definizione agevolata delle somme dovute; in caso di mancata risposta o di esito confermato, l'azione accertatrice degli articoli 37 e seguenti resta impregiudicata.
Esempi pratici
Esempio 1 — Detrazione spese sanitarie non documentata
Una persona fisica ha indicato in dichiarazione 4.200,00 € di spese sanitarie. L'ufficio, nel controllo formale, chiede gli scontrini e le fatture. Il contribuente ne documenta solo 3.100,00 €: l'ufficio esclude la detrazione del 19% sulla parte non provata (1.100,00 €), liquidando la maggiore imposta e comunicando i motivi.
Esempio 2 — Ritenuta non riscontrata nella CU del sostituto
Un contribuente scomputa ritenute per 2.800,00 € non risultanti dalla certificazione unica trasmessa dal sostituto. Ai sensi del comma 2, lettera a), l'ufficio esclude lo scomputo. Il contribuente, entro 60 giorni dalla comunicazione, esibisce la CU corretta e la ripresa viene annullata.
Esempio 3 — Documento già in anagrafe tributaria
L'ufficio chiede a un contribuente di esibire una certificazione di interessi passivi su mutuo già trasmessa telematicamente dalla banca. Ai sensi del comma 3-bis, la richiesta è inefficace: il contribuente segnala la circostanza e l'ufficio non può fondare la rettifica sulla mancata esibizione.
Errori comuni e come evitarli
- Errore tipico: confondere il controllo formale (art. 36-ter) con il controllo automatizzato (art. 36-bis). Il primo richiede documenti, il secondo è solo aritmetico: la documentazione va sempre conservata.
- Errore tipico: lasciar decorrere i 60 giorni senza replicare. La segnalazione di dati non considerati è il momento per evitare la rettifica: rispondere sempre nei termini.
- Errore tipico: ritenere che il termine del controllo coincida con quello dell'accertamento. Il controllo formale si chiude entro il 31/12 del secondo anno successivo, ben prima dei termini di accertamento.
- Errore tipico: esibire documenti già in possesso dell'anagrafe. Il comma 3-bis rende inefficaci tali richieste: verificare prima cosa è già noto all'amministrazione.
- Errore tipico: non sfruttare la definizione agevolata delle somme comunicate, perdendo la riduzione delle sanzioni.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 36-ter — Controllo formale delle dichiarazioni (termine, esclusioni, comunicazione esito, replica 60 giorni).
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 36-bis — Controllo automatizzato delle dichiarazioni (procedura distinta).
- Legge 27 luglio 2000 n. 212, art. 6, comma 4 — Divieto di richiedere documenti già in possesso dell'amministrazione (richiamato dal comma 3-bis).
Risorse correlate
- Controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 36-bis DPR 600/1973)
- Termini di accertamento (art. 43 DPR 600/1973)
- Ravvedimento operoso e F24 (art. 13 D.Lgs. 472/1997)
- Avviso di accertamento (art. 42 DPR 600/1973)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.