Caso d'uso imposta di registro: quando il deposito tassa l'atto
Quali depositi presso enti e cancellerie fanno scattare l'imposta, quali no e quanto costa registrare in termine fisso un atto che bastava al caso d'uso
05/09/2026
7 min lettura
In sintesi
Il caso d'uso è il momento in cui un atto, fino a quel punto non registrato, diventa tassabile: si ha caso d'uso quando l'atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo (art. 6 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131). Non c'è caso d'uso, e quindi non nasce alcun obbligo, se il deposito serve ad adempiere un'obbligazione di quelle stesse amministrazioni oppure è obbligatorio per legge o regolamento. La nozione conta perché gli atti della parte seconda della Tariffa scontano l'imposta soltanto al verificarsi del caso d'uso, mentre quelli della parte prima vanno registrati in termine fisso entro trenta giorni (artt. 5, comma 1, e 13, comma 1).
Che cosa conta come deposito, e i due depositi che non contano
L'art. 6 costruisce il presupposto su tre elementi che devono ricorrere insieme.
Il soggetto presso cui avviene il deposito è tassativo: cancellerie giudiziarie che agiscono nell'esplicazione di attività amministrative — non quindi nell'attività giurisdizionale — amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo. Un deposito presso un soggetto diverso non integra il presupposto.
La finalità è l'acquisizione agli atti: il documento deve entrare stabilmente nel fascicolo dell'amministrazione, non semplicemente essere esibito o mostrato.
Le due esclusioni sono espresse nella stessa norma e hanno la stessa ratio, cioè evitare che un onere imposto dall'ordinamento diventi da solo un presupposto d'imposta:
- il deposito effettuato ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle amministrazioni, degli enti o degli organi presso cui avviene;
- il deposito obbligatorio per legge o regolamento.
Fuori da queste due ipotesi, dal momento del deposito decorrono gli effetti ordinari: obbligo di registrazione, termine dell'art. 13 e, se la richiesta viene omessa, la sanzione dell'art. 69. Il caso d'uso non va confuso con l'enunciazione, che è un presupposto diverso: lì l'imposta si applica perché un atto non registrato viene richiamato dentro un altro atto posto in essere fra le stesse parti (art. 22, comma 1, e scheda sull'enunciazione di atti non registrati).
Termine fisso o caso d'uso: come si decide per una scrittura privata
La regola generale sta nell'art. 5, comma 1: parte prima della Tariffa, registrazione in termine fisso; parte seconda, registrazione in caso d'uso. Per le scritture private non autenticate il comma 2 aggiunge un criterio che nella pratica delle PMI è quello che decide quasi sempre: sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. È il volto processuale dell'alternatività IVA-registro, per cui gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette a IVA scontano l'imposta di registro in misura fissa (art. 40, comma 1) — con l'eccezione, fra le altre, delle locazioni di immobili strumentali, soggette a imposta proporzionale anche se imponibili IVA (art. 40, comma 1-bis).
Un secondo canale porta allo stesso esito ed è spesso trascurato: gli atti formati mediante corrispondenza fra quelli indicati agli articoli 2, comma 1, 3, 6, 9 e 10 della parte prima si registrano in caso d'uso, salvo che il codice civile richieda la forma scritta a pena di nullità e salvo gli atti su cessioni di azienda o su diritti di godimento sull'azienda; l'imposta resta però quella prevista per il corrispondente atto della parte prima (art. 1, comma 1, lettera a, della Tariffa parte seconda). L'Agenzia delle Entrate lo ha applicato nella risposta a interpello n. 3 del 2026 a un accordo perfezionato per corrispondenza fra un'associazione professionale e un socio uscente, concludendo per la registrazione in caso d'uso con l'aliquota proporzionale del 3 per cento, cioè quella dell'art. 9 della parte prima.
- Domanda: Tutte le disposizioni della scrittura riguardano operazioni soggette a IVA?
- sì, sono tutte operazioni IVA → Caso d'uso: l'obbligo di registrazione nasce solo con il deposito dell'art. 6 (art. 5, comma 2)
- no → L'accordo è stato perfezionato per corrispondenza, fuori dai casi in cui il codice civile richiede la forma scritta a pena di nullità?
- Domanda: L'accordo è stato perfezionato per corrispondenza, fuori dai casi in cui il codice civile richiede la forma scritta a pena di nullità?
- sì, formato per corrispondenza → Caso d'uso, ma con le stesse imposte previste per il corrispondente atto della parte prima (art. 1 Tariffa parte seconda)
- no → L'atto è meramente ricognitivo e non ha per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale?
- Domanda: L'atto è meramente ricognitivo e non ha per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale?
- sì, è solo ricognitivo → Caso d'uso con imposta fissa di 200,00 € (art. 4 Tariffa parte seconda; Cass. SS.UU. n. 7682/2023)
- no, ha effetti patrimoniali → Registrazione in termine fisso entro trenta giorni, con l'imposta della parte prima della Tariffa (artt. 5, comma 1, e 13, comma 1)
- Esito: Caso d'uso: l'obbligo di registrazione nasce solo con il deposito dell'art. 6 (art. 5, comma 2)
- Esito: Caso d'uso, ma con le stesse imposte previste per il corrispondente atto della parte prima (art. 1 Tariffa parte seconda)
- Esito: Caso d'uso con imposta fissa di 200,00 € (art. 4 Tariffa parte seconda; Cass. SS.UU. n. 7682/2023)
- Esito: Registrazione in termine fisso entro trenta giorni, con l'imposta della parte prima della Tariffa (artt. 5, comma 1, e 13, comma 1)
Quando la registrazione è dovuta in termine fisso il termine è di trenta giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, sessanta se formato all'estero (art. 13, comma 1); il dettaglio dei due regimi sta nelle schede su termine fisso e caso d'uso e sui termini di registrazione.
Quanto costa qualificare male l'atto: una ricognizione di debito da 75.000 €
La qualificazione non è un esercizio teorico, perché fra il caso d'uso e il termine fisso passa la differenza fra un'imposta fissa e un'imposta proporzionale, più la sanzione se la registrazione dovuta non viene chiesta.
Il caso è quello esaminato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 52 del 2026: un atto unilaterale di riconoscimento di debito per 75.000,00 €, formalizzato con scrittura privata non autenticata, con l'indicazione della causa del rapporto, delle parti, dell'oggetto e di un piano rateale di restituzione. L'Agenzia, aderendo all'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 16 marzo 2023 n. 7682, ribadita dalle successive Cass. 13 dicembre 2023 n. 34869 e Cass. 11 giugno 2024 nn. 16208 e 16254), conclude che una scrittura privata non autenticata meramente ricognitiva di una situazione debitoria certa non ha per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale e rientra quindi nell'art. 4 della Tariffa parte seconda: imposta di registro nella misura di 200,00 €, dovuta solo in caso d'uso (e nella stessa misura in caso di registrazione volontaria).
Il confine è netto e lo indicano le stesse Sezioni Unite come riportate dall'Agenzia: se alla dichiarazione, a prescindere dal nome che le parti le danno, deve riconoscersi un effetto modificativo di una situazione giuridica obbligatoria preesistente che assuma rilevanza patrimoniale, torna applicabile l'art. 3 della Tariffa parte prima — registrazione in termine fisso e imposta proporzionale dell'1 per cento sul valore del bene o del diritto oggetto dell'atto dichiarativo. Su 75.000,00 € l'imposta proporzionale è 750,00 €, contro i 200,00 € della misura fissa.
Se l'atto rientrava nel termine fisso e la registrazione non è stata chiesta, si aggiunge la sanzione: il 120 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di 250,00 € (art. 69, comma 1). Su 750,00 € di imposta sono 900,00 €.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Scrittura meramente ricognitiva: imposta fissa dovuta solo in caso d'uso (art. 4, Tariffa parte seconda) | 200,00 € |
| Scrittura con effetti modificativi a rilevanza patrimoniale: 1% su 75.000,00 € in termine fisso (art. 3, Tariffa parte prima) | 750,00 € |
| Omessa richiesta di registrazione nel termine: 120% dell'imposta dovuta (art. 69, comma 1) | 900,00 € |
| Totale dovuto se l'atto andava registrato in termine fisso e la registrazione è stata omessa | 1.650,00 € |
La stessa norma prevede una via d'uscita per il ritardo breve: se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni la sanzione scende al 45 per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 150,00 €, cioè 337,50 € nel nostro esempio invece di 900,00 €. La qualificazione dell'atto la fa l'ufficio secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente (art. 20).
Riferimenti normativi
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 5, commi 1-2 — registrazione in termine fisso per la parte prima della Tariffa e in caso d'uso per la parte seconda; scritture private non autenticate relative a sole operazioni soggette a IVA.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 6 — definizione di caso d'uso ed esclusione dei depositi per l'adempimento di un'obbligazione dell'ente e di quelli obbligatori per legge o regolamento.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 13, comma 1 — trenta giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, sessanta se formato all'estero.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 20 — l'imposta si applica secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 22, comma 1 — enunciazione di atti non registrati posti in essere fra le stesse parti.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 40, commi 1 e 1-bis — imposta in misura fissa per gli atti relativi a operazioni soggette a IVA; imposta proporzionale sulle locazioni di immobili strumentali.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 69, comma 1 — sanzione del 120 per cento dell'imposta dovuta, minimo 250,00 €; 45 per cento con minimo 150,00 € se il ritardo non supera trenta giorni.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Tariffa parte prima, art. 3 — atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura, 1 per cento.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Tariffa parte seconda, art. 1, comma 1, lettera a) — atti formati mediante corrispondenza, con le stesse imposte del corrispondente atto della parte prima.
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 3 del 2026 — accordo perfezionato per corrispondenza da registrare in caso d'uso con l'aliquota proporzionale del 3 per cento.
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 52 del 2026 — la scrittura privata non autenticata meramente ricognitiva di un debito si registra in caso d'uso con imposta fissa di 200,00 €; con effetti modificativi a rilevanza patrimoniale torna l'1 per cento in termine fisso (Cass., Sezioni Unite, 16 marzo 2023 n. 7682).
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.
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