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AdempimentiUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Caso d'uso imposta di registro art. 6 DPR 131/1986

L'art. 6 del DPR 131/1986 definisce il caso d'uso: il deposito di un atto presso cancellerie o amministrazioni per acquisirlo agli atti, con esclusioni di legge

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 6 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 definisce il «caso d'uso» rilevante per l'imposta di registro: si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative oppure presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo. La nozione è cruciale perché gli atti elencati nella parte seconda della Tariffa scontano l'imposta solo quando si verifica il caso d'uso, e non al momento della formazione. Sono escluse, e quindi non integrano caso d'uso, le ipotesi in cui il deposito serve ad adempiere un'obbligazione delle stesse amministrazioni o è obbligatorio per legge o regolamento.

Quando si applica

Il caso d'uso è il presupposto che fa scattare l'obbligo di registrazione (e il pagamento dell'imposta) per gli atti non soggetti a registrazione in termine fisso. Si applica quando coesistono tre elementi:

  • Atto rientrante nella parte seconda della Tariffa: solo per questi atti la registrazione è differita al momento dell'uso. Gli atti della parte prima restano soggetti a registrazione in termine fisso (art. 5).
  • Deposito presso un soggetto qualificato: cancellerie giudiziarie nell'esercizio di attività amministrative, amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e relativi organi di controllo.
  • Finalità di acquisizione agli atti: il deposito deve avvenire per far entrare l'atto stabilmente nel fascicolo amministrativo.

Non si ha caso d'uso, e quindi non scatta l'imposta, quando il deposito è finalizzato all'adempimento di un'obbligazione delle stesse amministrazioni o enti, oppure quando il deposito è obbligatorio per legge o regolamento. Queste esclusioni evitano che un onere imposto dall'ordinamento si traduca in un presupposto impositivo.

Come si applica nella pratica

La distinzione termine fisso / caso d'uso governa il «quando» dell'imposta. Per gli atti della parte seconda della Tariffa l'imposta non è dovuta alla formazione dell'atto, ma solo se e quando si realizza il caso d'uso definito dall'art. 6. La misura del tributo — fissa o proporzionale — resta quella della Tariffa, parte seconda: l'articolo non riporta percentuali.

SituazioneCaso d'uso?Effetto
Deposito per acquisizione agli atti presso ente pubblicoObbligo di registrazione e pagamento
Deposito presso cancelleria in attività amministrativaObbligo di registrazione
Deposito per adempiere obbligazione dell'amministrazioneNo (esclusione)Nessun obbligo da caso d'uso
Deposito obbligatorio per legge o regolamentoNo (esclusione)Nessun obbligo da caso d'uso

In termini operativi: un atto della parte seconda della Tariffa può restare non registrato fino al verificarsi del caso d'uso. Dal momento del deposito rilevante, scattano l'obbligo di registrazione, il termine dell'art. 13 e, in caso di omissione, la sanzione dell'art. 69. La corretta qualificazione del deposito — caso d'uso oppure esclusione — è quindi determinante per stabilire se e quando sorga il debito d'imposta. Per la disciplina generale dei due regimi si rinvia all'art. 5 sulla registrazione in termine fisso e in caso d'uso.

Esempi pratici

Esempio 1 — Scrittura privata depositata presso un Comune

Una scrittura privata rientrante nella parte seconda della Tariffa viene depositata presso un Comune per essere acquisita agli atti di un procedimento amministrativo. Il deposito integra il caso d'uso dell'art. 6: da quel momento l'atto va registrato e l'imposta è dovuta nella misura della Tariffa, parte seconda.

Esempio 2 — Deposito obbligatorio per legge (esclusione)

Un'impresa deposita presso un ente pubblico un atto la cui presentazione è obbligatoria per legge. Pur trattandosi di deposito presso un'amministrazione, l'art. 6 esclude espressamente l'ipotesi: il deposito obbligatorio per legge o regolamento non integra caso d'uso, e l'imposta non è dovuta a tale titolo.

Esempio 3 — Atto prodotto per adempiere un'obbligazione dell'ente

Un soggetto deposita un atto presso un'amministrazione statale ai fini dell'adempimento di un'obbligazione che grava sull'amministrazione stessa. L'art. 6 esclude il caso d'uso anche in questa ipotesi: il deposito non fa sorgere l'obbligo di registrazione, perché serve a soddisfare un'obbligazione dell'ente e non un'esigenza di acquisizione del privato.

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere caso d'uso ed enunciazione: l'enunciazione (art. 22) tassa un atto richiamato dentro un altro atto registrato; il caso d'uso (art. 6) riguarda il deposito presso amministrazioni. Sono due presupposti distinti, da non sovrapporre.
  • Trattare ogni deposito come caso d'uso: non tutti i depositi rilevano. Quelli per adempiere un'obbligazione dell'amministrazione o obbligatori per legge/regolamento sono espressamente esclusi.
  • Registrare in termine fisso un atto della parte seconda: gli atti della parte seconda della Tariffa scontano l'imposta solo al caso d'uso. Anticiparla senza necessità immobilizza risorse senza obbligo di legge.
  • Ignorare l'effetto del deposito sui termini: realizzato il caso d'uso, decorre il termine di registrazione dell'art. 13. Trascurarlo espone alla sanzione dell'art. 69.
  • Dimenticare le esclusioni soggettive: il caso d'uso presuppone il deposito presso cancellerie, amministrazioni statali, enti territoriali e organi di controllo; un deposito presso soggetti diversi non integra il presupposto.

Riferimenti normativi

  • DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 6 — Caso d'uso (definizione: deposito per acquisizione agli atti presso cancellerie o amministrazioni; esclusioni per adempimento di obbligazioni dell'ente e per depositi obbligatori per legge o regolamento).
  • DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 5 — Registrazione in termine fisso (parte prima) e in caso d'uso (parte seconda della Tariffa).
  • DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 13 — Termini per la richiesta di registrazione.
  • DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 22 — Enunciazione di atti non registrati.
  • DPR 26 aprile 1986 n. 131, Tariffa parte seconda — atti soggetti a registrazione in caso d'uso.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.