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AdempimentiUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Termini registrazione atti imposta di registro art. 13 DPR 131

Art. 13 DPR 131/1986: termini per registrare gli atti, 30 giorni se formati in Italia e 60 se all'estero, con decorrenze speciali per verbali e decreti

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 13 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 stabilisce i termini per la richiesta di registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso: 30 giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, 60 giorni se formato all'estero. Per i decreti di trasferimento e gli atti dei cancellieri il termine è di 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento; per i contratti verbali decorre dall'inizio dell'esecuzione, per le scritture private autenticate dall'ultima autenticazione. Il rispetto del termine è essenziale per evitare le sanzioni da omessa o tardiva registrazione.

Quando si applica

La norma si applica a tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso (parte prima della tariffa, ex art. 5). Individua il dies a quo e la durata del termine perentorio entro cui la registrazione deve essere richiesta all'ufficio.

Casistiche tipiche:

  • atti pubblici e scritture private autenticate (notai e pubblici ufficiali, che provvedono telematicamente);
  • scritture private non autenticate soggette a termine fisso;
  • contratti verbali (es. locazioni concluse oralmente);
  • decreti di trasferimento e atti dei cancellieri in ambito giudiziario;
  • atti societari soggetti a registrazione (costituzioni, trasferimenti di sede).

Come si applica nella pratica

FattispecieTermineDecorrenzaComma
Atto formato in Italia30 giorniData dell'attoc. 1
Atto formato all'estero60 giorniData dell'attoc. 1
Decreti di trasferimento e atti dei cancellieri60 giorniPubblicazione del provvedimentoc. 1-bis
Atti/provvedimenti art. 10 c. 1 lett. c)da 10 a 30 giorniPubblicazione/emanazionec. 3
Inventari e atti non formati in un solo giorno30 giorniData di chiusura dell'attoc. 2
Scritture private autenticate30 giorniData ultima autenticazionec. 2
Contratti verbali30 giorniInizio dell'esecuzionec. 2
Atti societari (art. 12 c. 2)30 giorni / max 60Iscrizione nel registro impresec. 4

Il termine ordinario di 30 giorni dalla data dell'atto è la regola generale per gli atti formati in Italia; sale a 60 giorni per quelli formati all'estero (comma 1), fatte salve le deroghe dell'art. 17, comma 3-bis (registrazione telematica delle locazioni).

Il comma 1-bis fissa a 60 giorni dalla pubblicazione il termine per i decreti di trasferimento e per gli atti da essi ricevuti, a cura dei cancellieri. Il comma 3 prevede, per i provvedimenti dell'autorità giudiziaria diversi dai decreti di trasferimento, una finestra particolare: la registrazione va richiesta decorsi 10 giorni ed entro 30 giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato.

Il comma 2 disciplina le decorrenze speciali: per inventari, ricognizioni e atti non formati in un solo giorno il termine decorre dalla chiusura dell'atto; per le scritture private autenticate dall'ultima autenticazione; per i contratti verbali dall'inizio dell'esecuzione.

Il comma 4 riguarda gli atti societari: in collegamento con l'art. 12, comma 2, la registrazione deve essere richiesta entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese e in ogni caso non oltre 60 giorni dall'istituzione o trasferimento della sede o dalle altre operazioni dell'art. 4.

Esempi pratici

Esempio 1 — Compravendita immobiliare per atto notarile

Un atto di compravendita di un capannone è stipulato davanti a notaio il 10 marzo. Trattandosi di atto formato in Italia, la registrazione va richiesta entro 30 giorni, ossia entro il 9 aprile. Nella prassi il notaio provvede telematicamente con la registrazione e il versamento contestuali.

Esempio 2 — Contratto di locazione verbale

Un'impresa concede in locazione un magazzino con accordo verbale, la cui esecuzione inizia il 1° settembre. Il termine di 30 giorni decorre dall'inizio dell'esecuzione (comma 2): la richiesta di registrazione va presentata entro il 30 settembre.

Esempio 3 — Decreto di trasferimento da asta giudiziaria

In una procedura esecutiva il decreto di trasferimento di un immobile è pubblicato il 5 maggio. La registrazione, a cura del cancelliere, deve essere richiesta entro 60 giorni dalla pubblicazione (comma 1-bis), cioè entro il 4 luglio.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore tipico: applicare il termine di 30 giorni agli atti formati all'estero, per i quali il comma 1 prevede 60 giorni.
  • Errore tipico: far decorrere il termine dei contratti verbali dalla data dell'accordo anziché dall'inizio dell'esecuzione (comma 2).
  • Errore tipico: registrare oltre il termine confidando nella tardiva spontanea senza ravvedimento, esponendosi alle sanzioni da tardiva registrazione.
  • Errore tipico: per le scritture private autenticate far decorrere il termine dalla prima sottoscrizione e non dall'ultima autenticazione (comma 2).
  • Errore tipico: ignorare la finestra "decorsi 10 giorni ed entro 30" del comma 3 per i provvedimenti giudiziari diversi dai decreti di trasferimento.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 13, comma 1 — Termine di 30 giorni (atti in Italia) e 60 giorni (atti all'estero).
  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 13, comma 1-bis — Decreti di trasferimento: 60 giorni dalla pubblicazione.
  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 13, comma 2 — Decorrenze speciali (inventari, scritture autenticate, contratti verbali).
  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 13, comma 3 — Provvedimenti giudiziari: da 10 a 30 giorni.
  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 13, comma 4 — Atti societari: iscrizione nel registro imprese.
  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 5 — Registrazione in termine fisso e in caso d'uso.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.