Chi paga l'imposta di registro e in quale ordine
Solidarietà delle parti e del pubblico ufficiale, i casi in cui risponde uno solo, e l'ordine di richiesta sui provvedimenti di condanna
16/09/2026
16/09/2026
7 min lettura
In sintesi
Dell'imposta di registro rispondono in solido il pubblico ufficiale che ha redatto, ricevuto o autenticato l'atto, i soggetti nel cui interesse la registrazione è stata richiesta, le parti contraenti, le parti in causa, chi ha sottoscritto o avrebbe dovuto sottoscrivere le denunce degli artt. 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 796, 800 e 825 del codice di procedura civile (art. 57, comma 1, DPR 26 aprile 1986 n. 131). La solidarietà del pubblico ufficiale si ferma però all'imposta principale: complementari e suppletive restano fuori (comma 2). Per gli atti registrati in caso d'uso o presentati volontariamente paga soltanto chi ha chiesto la registrazione (comma 5), e per i provvedimenti giudiziari di condanna il comma 1.1, in vigore dal 1° gennaio 2025, stabilisce un ordine: prima il condannato alle spese o il debitore ingiunto, poi le altre parti.
Chi risponde in solido, e fino a dove
| Voce | Importo |
|---|---|
| Imposta principale, liquidata in atto e versata dal notaio sul valore dichiarato di 70.000 € | 6.300,00 € |
| Imposta complementare, chiesta alle sole parti dopo la rettifica a 100.000 € | 2.700,00 € |
| Imposta complessivamente dovuta sull'atto | 9.000,00 € |
La distinzione che governa tutto l'articolo è quella dell'art. 42: è principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio per correggere errori od omissioni dell'autoliquidazione; è suppletiva quella che corregge errori dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso, a cominciare dalla maggiore imposta che segue la rettifica del valore.
Su una compravendita in cui il valore dichiarato di 70.000 € porta a un'imposta principale di 6.300 €, la rettifica dell'ufficio a 100.000 € genera 2.700 € di imposta complementare, per 9.000 € complessivi. Il notaio ha versato i 6.300 € e di quelli risponde; i 2.700 € l'ufficio li chiede alle parti, perché la responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende alle imposte complementari e suppletive (art. 57, comma 2). Il pagamento va eseguito entro sessanta giorni dalla notifica della liquidazione (art. 55, comma 1).
| Voce | Imposta principale | Imposta complementare o suppletiva |
|---|---|---|
| Notaio o altro pubblico ufficiale che ha redatto, ricevuto o autenticato l'atto | Obbligato in solido | Non obbligato (comma 2) |
| Parti contraenti e parti in causa | Obbligate in solido | Obbligate in solido; solo se l'atto contiene più disposizioni non connesse, ciascuna risponde per le convenzioni cui ha partecipato (comma 6) |
| Agente immobiliare, per le scritture private non autenticate concluse tramite la sua attività | Obbligato in solido (comma 1-bis) | Obbligato in solido |
| Utilizzatore dell'immobile in locazione finanziaria | Obbligato in solido (comma 1-ter) | Obbligato in solido |
| Chi presenta l'atto per caso d'uso o per scelta | Unico obbligato, nessuna solidarietà (comma 5) | Unico obbligato |
Accanto alle parti il testo unico chiama in causa due figure professionali. Gli agenti immobiliari iscritti nel ruolo previsto dall'art. 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari (comma 1-bis). L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria è solidalmente obbligato per l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto (comma 1-ter).
La solidarietà non è mai senza confini. Se un atto a cui hanno partecipato più parti contiene più disposizioni non necessariamente connesse, ciascuna parte risponde delle imposte complementari e suppletive solo per le convenzioni cui ha preso parte (comma 6). E se l'imposta complementare è dovuta per un fatto imputabile a una sola delle parti, resta a carico esclusivamente di quella (comma 4).
Quando l'obbligo ricade su uno solo
Tre situazioni spezzano la solidarietà e concentrano l'obbligo su un unico soggetto.
Negli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e in quelli presentati volontariamente, obbligato al pagamento è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione (comma 5). Chi deposita un atto o lo porta all'ufficio di sua iniziativa non ha nessuno con cui dividere l'imposta, per quanto l'atto riguardi anche altri: che cosa faccia scattare il caso d'uso è nella scheda su caso d'uso e deposito dell'atto.
Nei contratti in cui è parte lo Stato l'imposta è dovuta unicamente dall'altra parte contraente, anche in deroga all'art. 8 della L. 27 luglio 1978 n. 392, salvo che si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente dalle amministrazioni statali (comma 7).
Negli atti di espropriazione per pubblica utilità e nei trasferimenti coattivi l'imposta è dovuta solo dall'ente espropriante e dall'acquirente, senza diritto di rivalsa, e non è dovuta affatto se espropriante o acquirente è lo Stato (comma 8). Resta a parte l'ipotesi della condizione sospensiva: quando la condizione si avvera, o l'atto produce effetti prima che si avveri, rispondono in solido le parti interessate al verificarsi (comma 3).
L'ordine di richiesta sui provvedimenti di condanna
Il comma 1.1, inserito dall'art. 2, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139, si applica agli atti giudiziari pubblicati o emanati dal 1° gennaio 2025 (art. 9, comma 3, dello stesso decreto). Per i provvedimenti dell'autorità giudiziaria che condannano al pagamento di somme e valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni, compresi i decreti ingiuntivi dell'art. 633 del codice di procedura civile, la registrazione è eseguita a prescindere dal pagamento dell'imposta, in deroga all'art. 16, comma 1, che subordina la registrazione al versamento.
Cambiato il momento, cambia anche la sequenza dei soggetti passivi. Nella circolare n. 2/E del 14 marzo 2025 l'Agenzia delle entrate ha ricostruito l'ordine: in via principale la parte condannata al pagamento delle spese, o il debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo; in via sussidiaria le altre parti del giudizio, o il creditore, che rispondono in solido soltanto se l'azione di riscossione verso il debitore principale si rivela infruttuosa. Fino a quel momento i termini di decadenza dell'art. 76 per la richiesta dell'imposta principale agli obbligati in via sussidiaria restano sospesi.
La circolare aggiunge una precisazione che nella pratica pesa più della regola: se il provvedimento dispone la compensazione totale o parziale delle spese, torna applicabile il principio generale del comma 1, quindi la solidarietà paritaria fra le parti in causa. Su un decreto ingiuntivo per 60.000 € di capitale l'imposta proporzionale del 3 per cento prevista dalla Tariffa è di 1.800 €: il creditore non deve più anticiparla per ottenere la registrazione, ma resta obbligato in via sussidiaria se il debitore non paga. Come si sceglie l'aliquota fra le voci della Tariffa dedicate agli atti giudiziari è spiegato nella scheda sugli atti giudiziari e i provvedimenti dichiarativi.
Dal 1° gennaio 2027 l'elenco degli obbligati si sposta nell'art. 58 del testo unico in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, approvato con D.Lgs. 1° agosto 2025 n. 123, che si applica da quella data (art. 205 del testo unico). L'elenco è lo stesso, rinumerato: il limite del comma 6 diventa il comma 9.
Le domande di chi ci arriva
Chi deve pagare l'imposta di registro oltre al notaio?
Le parti contraenti, le parti in causa, i soggetti nel cui interesse è stata chiesta la registrazione, chi ha sottoscritto o avrebbe dovuto sottoscrivere le denunce degli artt. 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti degli articoli 796, 800 e 825 del codice di procedura civile (art. 57, comma 1, DPR 131/1986). Tutti rispondono in solido, quindi l'ufficio può chiedere l'intero a uno qualunque di loro.
Se c'è un'imposta complementare da pagare, il notaio ne risponde o tocca alle parti?
Tocca alle parti. La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende alle imposte complementari e suppletive (art. 57, comma 2): il notaio risponde dell'imposta principale, cioè di quella liquidata e versata al momento della registrazione.
Chi deve pagare l'imposta di registro su un decreto ingiuntivo?
In via principale il debitore nei cui confronti il decreto è divenuto esecutivo; il creditore risponde in via sussidiaria, solo se la riscossione verso il debitore si rivela infruttuosa (art. 57, comma 1.1). La registrazione avviene comunque, anche senza il pagamento preventivo.
Se ho un immobile in leasing, sono responsabile in solido per l'imposta di registro?
Sì, per l'immobile acquisito dal locatore per la conclusione del contratto, anche se è da costruire o in corso di costruzione (art. 57, comma 1-ter). L'obbligo dell'utilizzatore si affianca a quello della società di leasing, non lo sostituisce.
Riferimenti normativi
- DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 57, commi 1 e 1.1 — soggetti solidalmente obbligati e ordine di richiesta sui provvedimenti di condanna
- DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 57, comma 1-bis — solidarietà degli agenti immobiliari
- DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 57, comma 1-ter — solidarietà dell'utilizzatore in leasing immobiliare
- DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 57, comma 2 — esclusione di complementari e suppletive per i pubblici ufficiali
- DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 57, comma 3 — atti sottoposti a condizione sospensiva
- DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 57, comma 5 — caso d'uso e registrazione volontaria
- DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 57, comma 7 — contratti in cui è parte lo Stato
- DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 57, comma 8 — espropriazione per pubblica utilità e trasferimenti coattivi
- DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 42, comma 1 — imposta principale, suppletiva e complementare
- DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 55, comma 1 — sessanta giorni per il pagamento dell'imposta complementare
- DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 16, comma 1 — registrazione previo pagamento, derogata dal comma 1.1 dell'art. 57
- DPR 26 aprile 1986 n. 131, Tariffa Parte prima, art. 8, comma 1 — aliquota del 3 per cento sui provvedimenti di condanna al pagamento di somme
- D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139, art. 9, comma 3 — effetto dal 1° gennaio 2025 per gli atti giudiziari pubblicati o emanati da tale data
- D.Lgs. 1° agosto 2025 n. 123, artt. 58 e 205 del testo unico allegato — soggetti obbligati al pagamento, dal 1° gennaio 2027
- Agenzia delle entrate, circolare n. 2/E del 14 marzo 2025 — modalità di riscossione dell'imposta dovuta per gli atti giudiziari
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 16 settembre 2026.
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