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AdempimentiUltimo aggiornamento: 04/09/2026

Sospensione dell'atto impugnato: quanto si paga nel ricorso

Istanza per danno grave e irreparabile, i termini dell'art. 47, la riscossione frazionata dell'art. 68 e l'effetto della sospensione sulle compensazioni

Ultimo aggiornamento

04/09/2026

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In sintesi

Proporre ricorso non ferma la riscossione: la ferma il giudice, su domanda. Il ricorrente al quale dall'atto impugnato può derivare un danno grave e irreparabile chiede alla corte di giustizia tributaria la sospensione dell'esecuzione con istanza motivata, proposta nel ricorso stesso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria (art. 47, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546). Nel frattempo il tributo non si paga mai per intero: dopo la notifica dell'accertamento è iscritto a ruolo a titolo provvisorio un terzo degli ammontari accertati (art. 15, comma 1, del DPR 29 settembre 1973 n. 602) e, grado dopo grado, l'art. 68 dello stesso D.Lgs. 546/1992 alza la quota dovuta fino al residuo determinato in secondo grado. Le due tutele sono cumulabili ma diverse: la prima si chiede e si motiva, la seconda opera per legge.

Quanto si paga a ogni grado, se la sospensione non arriva

La riscossione frazionata si costruisce a scalini, e a ogni scalino gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto (art. 68, comma 1, ultimo periodo). Il primo scalino non è nell'art. 68 ma nell'art. 15, comma 1, del DPR 602/1973: dopo la notifica dell'atto di accertamento, e in caso di tempestivo ricorso, l'ufficio iscrive a ruolo a titolo provvisorio un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. Poi la sentenza di primo grado che respinge il ricorso porta la quota ai due terzi, l'accoglimento parziale all'ammontare risultante dalla sentenza e comunque non oltre i due terzi, e la sentenza di secondo grado al residuo che essa stessa determina (art. 68, comma 1, lettere a, b e c).

Fase del giudizioNormaDa versare in quella fase
Dopo la notifica dell'accertamento e la tempestiva proposizione del ricorso: un terzo a titolo provvisorioArt. 15, comma 1, DPR 602/197330.000,00 €
Dopo la sentenza di primo grado che respinge il ricorso: due terzi del tributo, al netto di quanto già corrispostoArt. 68, comma 1, lettera a), D.Lgs. 546/199230.000,00 €
Dopo la sentenza di secondo grado che conferma la pretesa: residuo determinato nella sentenzaArt. 68, comma 1, lettera c), D.Lgs. 546/199230.000,00 €
Tributo versato a fine giudizio, se la pretesa è confermata90.000,00 €
Tributo accertato di 90.000 €: quanto si versa grado per gradoFonte: Elaborazione SamBooks su art. 15 comma 1 DPR 602/1973 e art. 68 comma 1 D.Lgs. 546/1992Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Su un tributo accertato di 90.000 € significa 30.000 € subito, altri 30.000 € dopo la sconfitta in primo grado e i restanti 30.000 € dopo il secondo grado: non tre pagamenti da 90.000 €, e nemmeno un unico esborso iniziale. C'è una quarta ipotesi che il calendario non mostra e che conviene conoscere prima di trascurare una riassunzione: dopo una sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio si torna a versare l'ammontare dovuto in pendenza del primo grado, ma in caso di mancata riassunzione è dovuto l'intero importo indicato nell'atto (art. 68, comma 1, lettera c-bis). Le imposte suppletive seguono invece una regola propria e si corrispondono solo dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile con il solo ricorso in cassazione (art. 68, comma 3).

Se il ricorso è accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza, con i relativi interessi, va rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza; in mancanza il contribuente chiede l'ottemperanza (art. 68, comma 2). Sul percorso a monte, dalla cartella alla dilazione, si vedano Cartella di pagamento, ruolo e riscossione e Dilazione e rateizzazione delle cartelle.

L'istanza di sospensione: termini stretti, e un'ordinanza che si può impugnare

Il procedimento cautelare corre su un binario proprio, con termini che il difensore deve presidiare uno per uno. Il presidente fissa con decreto la trattazione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione dell'istanza, con comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima; l'udienza cautelare non può in nessun caso coincidere con quella di merito (art. 47, comma 2). In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la sospensione provvisoria fino alla pronuncia del collegio o del giudice monocratico (art. 47, comma 3).

1Nel ricorso o con atto separatoIstanza motivata di sospensione,notificata alle altre parti edepositata in segreteriaArt. 47, comma 1: il presupposto è il dannograve e irreparabile che può derivaredall'atto impugnato.2In caso di eccezionale urgenzaDecreto motivato del presidente chesospende in via provvisoria fino allapronunciaArt. 47, comma 3: il presidente deliberaprima sommariamente il merito.3Almeno 5 giorni liberi primaComunicazione alle parti della data ditrattazione dell'istanzaArt. 47, comma 2.4Non oltre 30 giorni dalla presentazioneTrattazione dell'istanza nella primacamera di consiglio utileArt. 47, comma 2: l'udienza cautelare nonpuò coincidere con quella di merito.5Entro 15 giorni dalla comunicazioneImpugnazione dell'ordinanza cautelarecollegiale davanti alla corte disecondo gradoArt. 47, comma 4: termine perentorio.L'ordinanza del giudice monocratico sicontesta invece con reclamo alla stessacorte in composizione collegiale, e ladecisione sul reclamo non è impugnabile.6Non oltre 90 giorni dalla pronunciaFissazione della trattazione delmerito, quando la sospensione è stataconcessaArt. 47, comma 6.7Alla pubblicazione della sentenzaCessazione degli effetti dellasospensioneArt. 47, comma 7. Prima della sentenza, incaso di mutamento delle circostanze, ilprovvedimento cautelare può essere revocatoo modificato su istanza motivata di parte(comma 8).
  1. Nel ricorso o con atto separato: Istanza motivata di sospensione, notificata alle altre parti e depositata in segreteria — Art. 47, comma 1: il presupposto è il danno grave e irreparabile che può derivare dall'atto impugnato.
  2. In caso di eccezionale urgenza: Decreto motivato del presidente che sospende in via provvisoria fino alla pronuncia — Art. 47, comma 3: il presidente delibera prima sommariamente il merito.
  3. Almeno 5 giorni liberi prima: Comunicazione alle parti della data di trattazione dell'istanza — Art. 47, comma 2.
  4. Non oltre 30 giorni dalla presentazione: Trattazione dell'istanza nella prima camera di consiglio utile — Art. 47, comma 2: l'udienza cautelare non può coincidere con quella di merito.
  5. Entro 15 giorni dalla comunicazione: Impugnazione dell'ordinanza cautelare collegiale davanti alla corte di secondo grado — Art. 47, comma 4: termine perentorio. L'ordinanza del giudice monocratico si contesta invece con reclamo alla stessa corte in composizione collegiale, e la decisione sul reclamo non è impugnabile.
  6. Non oltre 90 giorni dalla pronuncia: Fissazione della trattazione del merito, quando la sospensione è stata concessa — Art. 47, comma 6.
  7. Alla pubblicazione della sentenza: Cessazione degli effetti della sospensione — Art. 47, comma 7. Prima della sentenza, in caso di mutamento delle circostanze, il provvedimento cautelare può essere revocato o modificato su istanza motivata di parte (comma 8).
Istanza di sospensione: i termini dell'art. 47 dal deposito alla sentenzaFonte: Elaborazione SamBooks su art. 47, commi 1-8, D.Lgs. 546/1992Scarica i dati in CSV

Il passaggio che sfugge più spesso è il quarto comma: l'ordinanza cautelare collegiale è impugnabile davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione della segreteria, mentre l'ordinanza del giudice monocratico si contesta con reclamo alla medesima corte di primo grado in composizione collegiale, e l'ordinanza che decide sul reclamo non è impugnabile. Un diniego di sospensione, quindi, non è sempre l'ultima parola, ma la finestra per reagire è di due settimane.

Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza (art. 47, comma 7), e in caso di mutamento delle circostanze il provvedimento cautelare può essere revocato o modificato prima della sentenza su istanza motivata di parte (art. 47, comma 8).

Sospendere non azzera il conto: interessi, garanzia e compensazioni

La sospensione congela l'esecuzione, non il debito. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa (art. 47, comma 8-bis): chi ottiene la sospensione e poi perde il giudizio paga la stessa somma più gli interessi maturati nel frattempo. La sospensione può inoltre essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia dell'art. 69, comma 2, esclusa però per i ricorrenti con «bollino di affidabilità fiscale», cioè i contribuenti con punteggio ISA pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta disponibili precedenti a quello di proposizione del ricorso (art. 47, comma 5).

C'è poi un effetto che non si legge nel D.Lgs. 546/1992 e pesa sulla cassa di tutti i giorni. I carichi affidati all'agente della riscossione per imposte erariali e relativi accessori concorrono alla soglia di 100.000 euro che esclude la compensazione orizzontale in F24 solo a condizione che sia scaduto il termine di pagamento e che non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere né piani di rateazione; e il divieto viene meno dalla data in cui l'importo complessivo scende a 100.000 euro o meno per effetto, fra l'altro, della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati (circolare dell'Agenzia delle entrate 28 giugno 2024 n. 16/E, paragrafi 2.1 e 2.3). Ottenere la sospensione dell'art. 47 può quindi restituire all'impresa l'uso dei propri crediti in compensazione, che per molte PMI vale più della dilazione stessa.

Nella stessa direzione va l'art. 19, comma 3-bis, del DPR 602/1973: se sulle somme oggetto di dilazione interviene un provvedimento, amministrativo o giudiziale, di sospensione totale o parziale della riscossione, il debitore è autorizzato a non versare le rate successive limitatamente a quelle somme, e allo scadere della sospensione può chiedere il pagamento dilazionato del debito residuo comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione. Anche qui il conto non sparisce: si sposta.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 47, commi 1-8-bis — Sospensione dell'atto impugnato: presupposto del danno grave e irreparabile, termini di trattazione, decreto di eccezionale urgenza, impugnazione dell'ordinanza cautelare, garanzia e bollino di affidabilità fiscale, interessi durante la sospensione.
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, commi 1-3 — Pagamento del tributo in pendenza del processo: due terzi dopo il primo grado, residuo dopo il secondo, annullamento con rinvio e mancata riassunzione, rimborso d'ufficio entro novanta giorni.
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 69, commi 2 e 4 — Garanzia richiesta per la sospensione ed esecuzione delle sentenze entro novanta giorni.
  • DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 15, comma 1 — Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio di un terzo degli ammontari accertati e non definitivi.
  • DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 19, comma 3-bis — Effetti della sospensione sulle rate di una dilazione già concessa.
  • Agenzia delle entrate, circolare 28 giugno 2024 n. 16/E, paragrafi 2.1 e 2.3 — I provvedimenti di sospensione escludono i carichi dalla soglia di 100.000 euro che inibisce la compensazione in F24 e ne determinano il ripristino.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 4 settembre 2026.

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