Sospensione dell'atto e riscossione in pendenza: art. 47 e 68
Come ottenere la sospensione dell'atto impugnato per danno grave e irreparabile e quanto si paga durante il processo: art. 47 e 68 D.Lgs. 546/1992
31/05/2026
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Come ottenere la sospensione dell'atto impugnato per danno grave e irreparabile e quanto si paga durante il processo: art. 47 e 68 D.Lgs. 546/1992
In sintesi
L'art. 47 del D.Lgs. 546/1992 disciplina la sospensione cautelare dell'atto impugnato: il ricorrente che dall'atto può subire un danno grave e irreparabile chiede alle corti di giustizia tributaria (ex commissioni tributarie) di sospenderne l'esecuzione. Presentare ricorso, infatti, non blocca da solo la riscossione: senza sospensione l'ente impositore e l'agente della riscossione possono procedere a iscrizione a ruolo, cartella ed esecuzione mentre la causa è in corso.
Il sistema offre però due tutele distinte. La prima è la sospensione cautelare su istanza (art. 47), che congela l'atto quando il pagamento immediato produrrebbe un pregiudizio serio e non rimediabile. La seconda è la riscossione frazionata di legge (art. 68): anche senza alcuna sospensione, in pendenza di giudizio il tributo non si paga mai per intero subito, ma per quote crescenti man mano che le sentenze confermano la pretesa. Se invece il ricorso è accolto, le somme versate in eccesso vanno restituite d'ufficio entro 90 giorni.
Quando si applica
La sospensione dell'art. 47 si chiede quando è già stato proposto ricorso davanti alla corte di giustizia tributaria e dall'esecuzione dell'atto può derivare un danno grave e irreparabile: tipicamente la riscossione di un importo che metterebbe a rischio la continuità dell'impresa o la liquidità necessaria a operare. L'istanza è motivata e può essere inserita nel ricorso stesso o proposta con atto separato notificato alle altre parti.
La riscossione frazionata dell'art. 68 si applica invece automaticamente, per i tributi soggetti a riscossione frazionata, in tutto l'arco del giudizio: scatta dopo la sentenza di primo grado e modula gli importi dovuti a seconda dell'esito di ciascun grado, fino al passaggio in giudicato.
Va tenuta distinta dalla fase amministrativa: prima del ricorso esistono la sospensione amministrativa della riscossione e la rateazione delle cartelle, che operano su un piano diverso. Sul punto si vedano la Cartella di pagamento, ruolo e riscossione e la Dilazione e rateizzazione delle cartelle.
Come si applica nella pratica
L'istanza di sospensione segue un binario rapido. Il presidente fissa con decreto la trattazione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione dell'istanza, dando comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la sospensione provvisoria fino alla pronuncia del collegio.
La sospensione può essere parziale e subordinata alla prestazione di una garanzia. La garanzia non è dovuta dai ricorrenti con cosiddetto "bollino di affidabilità fiscale", cioè i contribuenti con punteggio ISA pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta disponibili. Quando la sospensione è concessa, la trattazione del merito deve essere fissata non oltre 90 giorni dalla pronuncia.
Sul fronte del pagamento, l'art. 68 stabilisce gli importi dovuti in pendenza di giudizio:
| Fase del giudizio | Quota del tributo da versare |
|---|---|
| Dopo sentenza di primo grado che respinge il ricorso | due terzi |
| Dopo sentenza di primo grado di accoglimento parziale | importo risultante dalla sentenza, comunque non oltre i due terzi |
| Dopo sentenza di secondo grado | residuo determinato nella sentenza |
Dagli importi va sempre detratto quanto già corrisposto. Se il ricorso è accolto, il tributo pagato in eccedenza, con gli interessi, è rimborsato d'ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza; in mancanza, il contribuente può attivare il giudizio di ottemperanza.
Esempi pratici
Esempio 1 — Sospensione per danno grave a una PMI
Una S.r.l. riceve un avviso di accertamento da 50.000 € e propone ricorso. Il pagamento immediato assorbirebbe la liquidità necessaria a pagare stipendi e fornitori, con rischio concreto per la continuità. Nel ricorso inserisce un'istanza di sospensione ex art. 47, documentando il danno grave e irreparabile. Il presidente fissa la camera di consiglio entro 30 giorni; il collegio sospende l'esecuzione fino alla decisione di merito, da fissare entro 90 giorni dalla pronuncia.
Esempio 2 — Quanto si paga dopo il primo grado
La stessa società perde in primo grado: la corte di giustizia tributaria respinge il ricorso. Anche se propone appello, in pendenza del secondo grado deve versare i due terzi del tributo accertato, con i relativi interessi, al netto di quanto eventualmente già pagato. Non l'intero importo: la riscossione resta frazionata fino alla sentenza di secondo grado, che determinerà il residuo.
Esempio 3 — Rimborso d'ufficio dopo l'accoglimento
Un'impresa individuale aveva versato 8.000 € a titolo provvisorio in pendenza di giudizio. La corte accoglie il ricorso e annulla la pretesa. Il tributo versato in eccedenza, con gli interessi, deve esserle rimborsato d'ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Se l'ufficio non provvede, l'impresa può richiedere l'ottemperanza alla corte di giustizia tributaria competente.
Errori comuni e come evitarli
- Errore: credere che proporre ricorso sospenda automaticamente la riscossione. Il ricorso non blocca la cartella: serve un'apposita istanza di sospensione ex art. 47, altrimenti la riscossione frazionata e l'esecuzione proseguono.
- Errore: chiedere la sospensione senza documentare il danno grave e irreparabile. L'art. 47 richiede un'istanza motivata: senza prova del pregiudizio serio e non rimediabile, la sospensione viene negata.
- Errore: pagare l'intero importo dopo aver perso il primo grado. In pendenza di giudizio il tributo è dovuto solo per i due terzi dopo la sentenza di primo grado che respinge il ricorso, non per intero.
- Errore: non scomputare quanto già versato. Gli importi da pagare in pendenza di giudizio vanno sempre diminuiti di quanto già corrisposto: pagare due volte la stessa quota è un esborso indebito recuperabile solo a fatica.
- Errore: dopo una vittoria, attendere passivamente il rimborso. Il rimborso d'ufficio è dovuto entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza; decorso il termine senza esecuzione, va attivato il giudizio di ottemperanza, non un nuovo ricorso.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 47, comma 1 — sospensione dell'atto impugnato in presenza di danno grave e irreparabile, su istanza motivata.
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 47, comma 2 — trattazione dell'istanza non oltre 30 giorni, comunicazione alle parti almeno 5 giorni liberi prima.
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 47, comma 5 — sospensione parziale e garanzia; esclusione per i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale" (ISA ≥ 9).
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 47, comma 6 — fissazione della trattazione del merito non oltre 90 giorni dalla pronuncia.
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, comma 1 — riscossione frazionata in pendenza di giudizio (due terzi dopo il primo grado, residuo dopo il secondo).
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, comma 2 — rimborso d'ufficio entro 90 giorni se il ricorso è accolto.
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 69, comma 4 — esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente entro 90 giorni.
Risorse correlate
- Il ricorso tributario: atti impugnabili e termini
- Conciliazione giudiziale tributaria
- Cartella di pagamento, ruolo e riscossione
- Dilazione e rateizzazione delle cartelle
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.
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