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AdempimentiUltimo aggiornamento: 06/09/2026Verificato su Normattiva il 06/09/2026

Registro su sentenze e decreti ingiuntivi: aliquote e minimi

Quando la condanna sconta il 3%, quando basta la misura fissa di 200 €, chi paga dopo la riforma del 2025 e quali cause restano esenti fino a 1.033 €

Ultimo aggiornamento

06/09/2026

Verificato su Normattiva

06/09/2026

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In sintesi

Un provvedimento del giudice civile che definisce, anche solo in parte, il giudizio si registra e paga l'imposta di registro con l'aliquota che dipende da che cosa dispone: 3% se condanna al pagamento di somme, valori, altre prestazioni o alla consegna di beni; 1% se accerta diritti a contenuto patrimoniale; misura fissa se non trasferisce, non condanna e non accerta nulla di patrimoniale (art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131). La stessa aliquota dell'1% vale, fuori dal processo, per gli atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura (art. 3 della stessa Tariffa). L'imposta principale non scende sotto la misura fissa di 200,00 €, salvo quanto disposto dagli artt. 5 e 7 della Tariffa (art. 41, comma 2).

L'aliquota la decide la statuizione, non il nome del provvedimento

Il criterio dell'art. 8 non guarda l'etichetta dell'atto ma il suo contenuto dispositivo, e lo stesso vale per l'atto negoziale ai sensi dell'art. 20 del testo unico, che impone di applicare l'imposta «secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto». Un decreto ingiuntivo esecutivo, una sentenza di primo grado, un provvedimento che dichiara esecutivo un lodo arbitrale e una sentenza che rende efficace nello Stato una decisione straniera stanno tutti nello stesso elenco, e si separano solo per quello che ordinano.

VoceMisura dell'impostaDa dove viene
Condanna al pagamento di somme, valori, altre prestazioni o consegna di beni3%art. 8, comma 1, lett. b) della Tariffa parte prima
Accertamento di diritti a contenuto patrimoniale1%art. 8, comma 1, lett. c), con il minimo dell'art. 41 comma 2
Trasferimento o costituzione di diritti reali su immobiliLe stesse imposte degli atti corrispondentiart. 8, comma 1, lett. a) della Tariffa parte prima
Provvedimento che non trasferisce, non condanna e non accerta diritti patrimonialiMisura fissaart. 8, comma 1, lett. d)
Condanna al pagamento di somme resa dal Consiglio di Stato o da un TAR, diverse dalle spese3%art. 8, comma 1-bis della Tariffa parte prima
Atto di natura dichiarativa su beni o rapporti, fuori dal processo1%art. 3 della Tariffa parte prima, salvo l'art. 7
Che cosa dispone il provvedimento e quale tassazione ne segueFonte: Elaborazione SamBooks su artt. 3 e 8 della Tariffa parte prima allegata al DPR 131/1986Scarica i dati in CSV

Due limiti spostano il conto più di quanto ci si aspetti. Il primo è la nota II posta in calce all'art. 8: le condanne al pagamento non scontano l'imposta proporzionale «per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto», per il principio di alternatività dell'art. 40 del testo unico. Il secondo è l'art. 41, comma 2: se l'aliquota produce un importo inferiore alla misura fissa dell'art. 11 della Tariffa, si paga comunque quella misura fissa.

Il conto su cinque provvedimenti diversi, e i due limiti che lo tagliano

Quando la stessa sentenza contiene più statuizioni che non derivano necessariamente le une dalle altre, ciascuna è tassata come se fosse un atto distinto (art. 21, comma 1). Il calcolo si fa quindi capo per capo, non sul valore complessivo della causa.

Provvedimento e statuizioneValore della statuizioneImposta di registro
Decreto ingiuntivo per forniture non soggette a IVA (art. 8, lett. b): 3%40.000,00 €1.200,00 €
Decreto ingiuntivo per fatture con IVA: la nota II esclude la proporzionale, resta la misura fissa12.200,00 €200,00 €
Sentenza che accerta un diritto patrimoniale (art. 8, lett. c): 1% darebbe 150,00 €, l'art. 41 c. 2 porta al minimo15.000,00 €200,00 €
Sentenza che pronuncia la risoluzione di un contratto (art. 8, lett. e): misura fissanon rileva200,00 €
Decreto ingiuntivo per canoni arretrati in causa sotto la soglia dell'art. 46 L. 374/1991900,00 €0,00 €
Imposta di registro sui cinque provvedimenti1.800,00 €
Cinque provvedimenti civili, cinque conti diversi di imposta di registroFonte: Elaborazione SamBooks su art. 8 della Tariffa parte prima e artt. 41 e 21 DPR 131/1986Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Sul terzo provvedimento della tabella l'aritmetica va guardata due volte: l'1% su 15.000,00 € darebbe 150,00 €, ma l'art. 41, comma 2, alza l'importo alla misura fissa di 200,00 €. Sul secondo, un decreto ingiuntivo per fatture con IVA, la nota II toglie la proporzionale e resta la sola misura fissa. Sul quinto non si paga nulla, per la ragione della sezione successiva.

Da ricordare anche che gli atti giudiziari non si autoliquidano: l'art. 41, comma 1, riserva l'autoliquidazione agli atti diversi da quelli giudiziari dell'art. 37 e da quelli registrati a debito, quindi qui l'imposta la liquida l'ufficio e arriva con un avviso di liquidazione. Sui codici con cui il registro si versa in F24 c'è la scheda dedicata ai codici tributo della registrazione degli atti.

Dal 1° gennaio 2025 il decreto ingiuntivo si registra prima del pagamento

Il D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 ha inserito nell'art. 57 del testo unico il comma 1.1, e ha cambiato l'ordine delle cose. Per i provvedimenti che condannano al pagamento di somme e valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni, compresi i decreti ingiuntivi dell'art. 633 del codice di procedura civile, la registrazione si esegue a prescindere dal pagamento dell'imposta, in deroga all'art. 16, comma 1. Fino al 31 dicembre 2024 chi aveva chiesto il decreto ingiuntivo era fra gli obbligati solidali del comma 1 dell'art. 57.

Cambia anche a chi l'ufficio chiede i soldi. L'Agenzia delle entrate lo riassume così nella circolare n. 2/E del 14 marzo 2025: soggetto passivo in via principale è la parte condannata al pagamento delle spese, o il debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo; le altre parti del giudizio, creditore compreso, rispondono in via sussidiaria, e solo se l'azione di riscossione verso il debitore principale si rivela infruttuosa. L'avviso di liquidazione è notificato anche a loro, ma fino a quel momento i termini per chiedere l'imposta agli obbligati sussidiari restano sospesi, e la circolare precisa che il semplice decorso dei sessanta giorni concessi al debitore principale non basta a considerare infruttuosa la riscossione.

Quando l'imposta si prenota a debito, e quando la causa è esente in partenza

Alcuni provvedimenti si registrano senza pagamento contestuale. Fra i casi elencati dall'art. 59 c'è la lettera d): le sentenze e gli altri atti giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato. Qui l'art. 60, comma 2, impone di indicare nel provvedimento la parte obbligata al risarcimento, nei cui confronti l'imposta prenotata a debito sarà poi recuperata. L'Agenzia delle entrate, nella risposta a interpello n. 186/2023, ha chiarito il perimetro quando la condanna è solo in parte riferibile a fatti di reato: la prenotazione a debito opera esclusivamente per l'imposta dovuta sugli obblighi risarcitori derivanti da quei fatti, e per il resto restano operanti le regole generali di solidarietà fra le parti in causa.

C'è poi un'esenzione che dipende solo dal valore. L'art. 46 della L. 21 novembre 1991 n. 374 esonera dall'imposta di registro gli atti e i provvedimenti relativi a cause il cui valore non eccede 1.033,00 €; con la circolare n. 30/E del 29 luglio 2022 l'Agenzia delle entrate, adeguandosi alla giurisprudenza di legittimità, ha esteso l'esonero a tutti gli atti di quelle controversie indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito, superando le precedenti indicazioni di prassi. Non è quindi un beneficio riservato al giudice di pace.

Infine, l'imposta è dovuta anche se il provvedimento è ancora impugnabile o già impugnato, salvo conguaglio o rimborso in base alla sentenza definitiva (art. 37, comma 1). La giurisprudenza di merito ne trae conseguenze concrete: il Massimario nazionale della giurisprudenza tributaria di merito del CNDCEC riporta una decisione secondo cui anche la sentenza revocatoria fallimentare, in quanto atto che condanna al pagamento di somme, sconta l'imposta proporzionale a nulla rilevando il rapporto sottostante. È dottrina della professione, non prassi vincolante.

Le domande di chi ci arriva

Se ho un decreto ingiuntivo esecutivo, devo pagare l'imposta di registro anche se faccio ricorso?

Sì. L'art. 37, comma 1, assoggetta a imposta gli atti dell'autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione sono stati impugnati o sono ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base alla successiva sentenza passata in giudicato. Il rimborso si chiede all'ufficio che ha eseguito la registrazione.

Chi deve pagare l'imposta di registro su un decreto ingiuntivo?

Dal 1° gennaio 2025 la paga in via principale il debitore nei cui confronti il decreto è divenuto esecutivo, o la parte condannata alle spese. Il creditore e le altre parti rispondono solo in via sussidiaria, se la riscossione verso il debitore principale si rivela infruttuosa (art. 57, comma 1.1).

C'è un importo minimo sotto il quale l'imposta di registro principale non può scendere?

Sì: la misura fissa dell'art. 11 della Tariffa, parte prima, oggi pari a 200,00 €. Lo dispone l'art. 41, comma 2, fatti salvi gli artt. 5 e 7 della Tariffa. Un'aliquota che darebbe 150,00 € su una statuizione di accertamento porta quindi comunque a versarne 200,00 €.

Cosa succede se pago l'imposta su una sentenza che poi viene ribaltata in appello?

L'imposta versata resta dovuta al momento della registrazione, ma l'art. 37 la lega alla sentenza definitiva: chi ha diritto al rimborso lo chiede ai sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha eseguito la registrazione. Se invece la decisione definitiva aumenta la pretesa si procede a conguaglio.

Riferimenti normativi

  • DPR 26 aprile 1986 n. 131, Tariffa parte prima, art. 8, c. 1 e c. 1-bis, con la nota II: aliquote sugli atti dell'autorità giudiziaria ed esclusione della proporzionale sulla parte soggetta a IVA.
  • DPR 26 aprile 1986 n. 131, Tariffa parte prima, art. 3, c. 1: atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti, aliquota dell'1%.
  • DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 20, c. 1: intrinseca natura ed effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione.
  • DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 21, c. 1: disposizioni che non derivano necessariamente le une dalle altre, tassate come atti distinti.
  • DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 37, c. 1 e c. 2: tassazione degli atti impugnati o impugnabili, conguaglio e rimborso.
  • DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 41, c. 1 e c. 2: liquidazione degli atti giudiziari da parte dell'ufficio e minimo pari alla misura fissa.
  • DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 57, c. 1: obbligati al pagamento e comma 1.1 sui provvedimenti di condanna.
  • DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 59, c. 1, lett. d) e art. 60, c. 2: registrazione a debito delle condanne al risarcimento del danno da reato.
  • L. 21 novembre 1991 n. 374, art. 46: esenzione per le cause di valore non superiore a 1.033,00 €.
  • Agenzia delle entrate, circolare n. 2/E del 14 marzo 2025 e risposta a interpello n. 186/2023; circolare n. 30/E del 29 luglio 2022.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.

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