Registro su sentenze e decreti ingiuntivi: aliquote e minimi
Quando la condanna sconta il 3%, quando basta la misura fissa di 200 €, chi paga dopo la riforma del 2025 e quali cause restano esenti fino a 1.033 €
06/09/2026
06/09/2026
7 min lettura
In sintesi
Un provvedimento del giudice civile che definisce, anche solo in parte, il giudizio si registra e paga l'imposta di registro con l'aliquota che dipende da che cosa dispone: 3% se condanna al pagamento di somme, valori, altre prestazioni o alla consegna di beni; 1% se accerta diritti a contenuto patrimoniale; misura fissa se non trasferisce, non condanna e non accerta nulla di patrimoniale (art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131). La stessa aliquota dell'1% vale, fuori dal processo, per gli atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura (art. 3 della stessa Tariffa). L'imposta principale non scende sotto la misura fissa di 200,00 €, salvo quanto disposto dagli artt. 5 e 7 della Tariffa (art. 41, comma 2).
L'aliquota la decide la statuizione, non il nome del provvedimento
Il criterio dell'art. 8 non guarda l'etichetta dell'atto ma il suo contenuto dispositivo, e lo stesso vale per l'atto negoziale ai sensi dell'art. 20 del testo unico, che impone di applicare l'imposta «secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto». Un decreto ingiuntivo esecutivo, una sentenza di primo grado, un provvedimento che dichiara esecutivo un lodo arbitrale e una sentenza che rende efficace nello Stato una decisione straniera stanno tutti nello stesso elenco, e si separano solo per quello che ordinano.
| Voce | Misura dell'imposta | Da dove viene |
|---|---|---|
| Condanna al pagamento di somme, valori, altre prestazioni o consegna di beni | 3% | art. 8, comma 1, lett. b) della Tariffa parte prima |
| Accertamento di diritti a contenuto patrimoniale | 1% | art. 8, comma 1, lett. c), con il minimo dell'art. 41 comma 2 |
| Trasferimento o costituzione di diritti reali su immobili | Le stesse imposte degli atti corrispondenti | art. 8, comma 1, lett. a) della Tariffa parte prima |
| Provvedimento che non trasferisce, non condanna e non accerta diritti patrimoniali | Misura fissa | art. 8, comma 1, lett. d) |
| Condanna al pagamento di somme resa dal Consiglio di Stato o da un TAR, diverse dalle spese | 3% | art. 8, comma 1-bis della Tariffa parte prima |
| Atto di natura dichiarativa su beni o rapporti, fuori dal processo | 1% | art. 3 della Tariffa parte prima, salvo l'art. 7 |
Due limiti spostano il conto più di quanto ci si aspetti. Il primo è la nota II posta in calce all'art. 8: le condanne al pagamento non scontano l'imposta proporzionale «per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto», per il principio di alternatività dell'art. 40 del testo unico. Il secondo è l'art. 41, comma 2: se l'aliquota produce un importo inferiore alla misura fissa dell'art. 11 della Tariffa, si paga comunque quella misura fissa.
Il conto su cinque provvedimenti diversi, e i due limiti che lo tagliano
Quando la stessa sentenza contiene più statuizioni che non derivano necessariamente le une dalle altre, ciascuna è tassata come se fosse un atto distinto (art. 21, comma 1). Il calcolo si fa quindi capo per capo, non sul valore complessivo della causa.
| Provvedimento e statuizione | Valore della statuizione | Imposta di registro |
|---|---|---|
| Decreto ingiuntivo per forniture non soggette a IVA (art. 8, lett. b): 3% | 40.000,00 € | 1.200,00 € |
| Decreto ingiuntivo per fatture con IVA: la nota II esclude la proporzionale, resta la misura fissa | 12.200,00 € | 200,00 € |
| Sentenza che accerta un diritto patrimoniale (art. 8, lett. c): 1% darebbe 150,00 €, l'art. 41 c. 2 porta al minimo | 15.000,00 € | 200,00 € |
| Sentenza che pronuncia la risoluzione di un contratto (art. 8, lett. e): misura fissa | non rileva | 200,00 € |
| Decreto ingiuntivo per canoni arretrati in causa sotto la soglia dell'art. 46 L. 374/1991 | 900,00 € | 0,00 € |
| Imposta di registro sui cinque provvedimenti | 1.800,00 € |
Sul terzo provvedimento della tabella l'aritmetica va guardata due volte: l'1% su 15.000,00 € darebbe 150,00 €, ma l'art. 41, comma 2, alza l'importo alla misura fissa di 200,00 €. Sul secondo, un decreto ingiuntivo per fatture con IVA, la nota II toglie la proporzionale e resta la sola misura fissa. Sul quinto non si paga nulla, per la ragione della sezione successiva.
Da ricordare anche che gli atti giudiziari non si autoliquidano: l'art. 41, comma 1, riserva l'autoliquidazione agli atti diversi da quelli giudiziari dell'art. 37 e da quelli registrati a debito, quindi qui l'imposta la liquida l'ufficio e arriva con un avviso di liquidazione. Sui codici con cui il registro si versa in F24 c'è la scheda dedicata ai codici tributo della registrazione degli atti.
Dal 1° gennaio 2025 il decreto ingiuntivo si registra prima del pagamento
Il D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 ha inserito nell'art. 57 del testo unico il comma 1.1, e ha cambiato l'ordine delle cose. Per i provvedimenti che condannano al pagamento di somme e valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni, compresi i decreti ingiuntivi dell'art. 633 del codice di procedura civile, la registrazione si esegue a prescindere dal pagamento dell'imposta, in deroga all'art. 16, comma 1. Fino al 31 dicembre 2024 chi aveva chiesto il decreto ingiuntivo era fra gli obbligati solidali del comma 1 dell'art. 57.
Cambia anche a chi l'ufficio chiede i soldi. L'Agenzia delle entrate lo riassume così nella circolare n. 2/E del 14 marzo 2025: soggetto passivo in via principale è la parte condannata al pagamento delle spese, o il debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo; le altre parti del giudizio, creditore compreso, rispondono in via sussidiaria, e solo se l'azione di riscossione verso il debitore principale si rivela infruttuosa. L'avviso di liquidazione è notificato anche a loro, ma fino a quel momento i termini per chiedere l'imposta agli obbligati sussidiari restano sospesi, e la circolare precisa che il semplice decorso dei sessanta giorni concessi al debitore principale non basta a considerare infruttuosa la riscossione.
Quando l'imposta si prenota a debito, e quando la causa è esente in partenza
Alcuni provvedimenti si registrano senza pagamento contestuale. Fra i casi elencati dall'art. 59 c'è la lettera d): le sentenze e gli altri atti giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato. Qui l'art. 60, comma 2, impone di indicare nel provvedimento la parte obbligata al risarcimento, nei cui confronti l'imposta prenotata a debito sarà poi recuperata. L'Agenzia delle entrate, nella risposta a interpello n. 186/2023, ha chiarito il perimetro quando la condanna è solo in parte riferibile a fatti di reato: la prenotazione a debito opera esclusivamente per l'imposta dovuta sugli obblighi risarcitori derivanti da quei fatti, e per il resto restano operanti le regole generali di solidarietà fra le parti in causa.
C'è poi un'esenzione che dipende solo dal valore. L'art. 46 della L. 21 novembre 1991 n. 374 esonera dall'imposta di registro gli atti e i provvedimenti relativi a cause il cui valore non eccede 1.033,00 €; con la circolare n. 30/E del 29 luglio 2022 l'Agenzia delle entrate, adeguandosi alla giurisprudenza di legittimità, ha esteso l'esonero a tutti gli atti di quelle controversie indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito, superando le precedenti indicazioni di prassi. Non è quindi un beneficio riservato al giudice di pace.
Infine, l'imposta è dovuta anche se il provvedimento è ancora impugnabile o già impugnato, salvo conguaglio o rimborso in base alla sentenza definitiva (art. 37, comma 1). La giurisprudenza di merito ne trae conseguenze concrete: il Massimario nazionale della giurisprudenza tributaria di merito del CNDCEC riporta una decisione secondo cui anche la sentenza revocatoria fallimentare, in quanto atto che condanna al pagamento di somme, sconta l'imposta proporzionale a nulla rilevando il rapporto sottostante. È dottrina della professione, non prassi vincolante.
Le domande di chi ci arriva
Se ho un decreto ingiuntivo esecutivo, devo pagare l'imposta di registro anche se faccio ricorso?
Sì. L'art. 37, comma 1, assoggetta a imposta gli atti dell'autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione sono stati impugnati o sono ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base alla successiva sentenza passata in giudicato. Il rimborso si chiede all'ufficio che ha eseguito la registrazione.
Chi deve pagare l'imposta di registro su un decreto ingiuntivo?
Dal 1° gennaio 2025 la paga in via principale il debitore nei cui confronti il decreto è divenuto esecutivo, o la parte condannata alle spese. Il creditore e le altre parti rispondono solo in via sussidiaria, se la riscossione verso il debitore principale si rivela infruttuosa (art. 57, comma 1.1).
C'è un importo minimo sotto il quale l'imposta di registro principale non può scendere?
Sì: la misura fissa dell'art. 11 della Tariffa, parte prima, oggi pari a 200,00 €. Lo dispone l'art. 41, comma 2, fatti salvi gli artt. 5 e 7 della Tariffa. Un'aliquota che darebbe 150,00 € su una statuizione di accertamento porta quindi comunque a versarne 200,00 €.
Cosa succede se pago l'imposta su una sentenza che poi viene ribaltata in appello?
L'imposta versata resta dovuta al momento della registrazione, ma l'art. 37 la lega alla sentenza definitiva: chi ha diritto al rimborso lo chiede ai sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha eseguito la registrazione. Se invece la decisione definitiva aumenta la pretesa si procede a conguaglio.
Riferimenti normativi
- DPR 26 aprile 1986 n. 131, Tariffa parte prima, art. 8, c. 1 e c. 1-bis, con la nota II: aliquote sugli atti dell'autorità giudiziaria ed esclusione della proporzionale sulla parte soggetta a IVA.
- DPR 26 aprile 1986 n. 131, Tariffa parte prima, art. 3, c. 1: atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti, aliquota dell'1%.
- DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 20, c. 1: intrinseca natura ed effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione.
- DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 21, c. 1: disposizioni che non derivano necessariamente le une dalle altre, tassate come atti distinti.
- DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 37, c. 1 e c. 2: tassazione degli atti impugnati o impugnabili, conguaglio e rimborso.
- DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 41, c. 1 e c. 2: liquidazione degli atti giudiziari da parte dell'ufficio e minimo pari alla misura fissa.
- DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 57, c. 1: obbligati al pagamento e comma 1.1 sui provvedimenti di condanna.
- DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 59, c. 1, lett. d) e art. 60, c. 2: registrazione a debito delle condanne al risarcimento del danno da reato.
- L. 21 novembre 1991 n. 374, art. 46: esenzione per le cause di valore non superiore a 1.033,00 €.
- Agenzia delle entrate, circolare n. 2/E del 14 marzo 2025 e risposta a interpello n. 186/2023; circolare n. 30/E del 29 luglio 2022.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.
Risorse correlate
Imposta di registro su cessioni di crediti, titoli e assicurazioni
Imposta di registro su cessioni di crediti, quietanze e garanzie verso terzi (art. 6 Tariffa DPR 131/1986): aliquota 0,50% e regime speciale di titoli
Leggi la schedaQuando registrare un atto: termine fisso e caso d'uso (art. 5 DPR 131/1986)
Art. 5 DPR 131/1986: registrazione in termine fisso degli atti della tariffa e in caso d'uso, con alternativita IVA/registro per le scritture private
Leggi la schedaImposta di successione: aliquote e franchigie per grado di parentela
Quattro aliquote dal 4 all'8 per cento, tre franchigie che si contano su ogni singola quota, e il conto su un asse diviso fra quattro beneficiari
Leggi la schedaImposte indirette e tributi locali degli ETS (art. 82)
Quali imposte indirette e tributi locali l'art. 82 del Codice del Terzo settore esenta di diritto, quali riduce solo su delibera e quanto vale l'agevolazione
Leggi la schedaAltre schede su Adempimenti
- Abuso del diritto ed elusione fiscale: presupposti, procedimento e ripresaQuando un'operazione priva di sostanza economica diventa elusiva, come si provano le ragioni extrafiscali e che cosa l'ufficio deve fare prima di accertare
- Accertamento con adesione: effetti, sanzioni ridotte, rate e deducibilitàSanzioni a un terzo del minimo con due esclusioni, il perfezionamento col pagamento, sedici rate sopra 50.000 euro e il costo di decadere dal piano
- Accertamento con adesione: le tre istanze, i termini e le sospensioniQuale istanza usare secondo il momento, la sospensione di novanta o trenta giorni, il divieto di seconda istanza e la proroga che avvantaggia l'ufficio
- Accertamento dei redditi determinati in base alle scritture contabili (art. 39)Rettifica analitica, presunzioni gravi precise e concordanti o metodo induttivo puro: che cosa deve provare l'ufficio e dove comincia la difesa dell'impresa
- Accessi, ispezioni e verifiche ai fini delle imposte dirette (art. 33 DPR 600/1973)Il rinvio alla disciplina IVA, l'accesso in banca autorizzato dal direttore regionale e le tre strade dopo il verbale, da un sesto alla sanzione piena
- Accessi, ispezioni e verifiche IVA: art. 52 DPR 633/1972Le tre autorizzazioni che servono per entrare, il divieto di sequestrare i libri e il prezzo di un rifiuto di esibizione che costa 11.470 €