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AdempimentiUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Imposta successione: aliquote e franchigie art. 7 D.Lgs. 346/90

Aliquote dell'imposta di successione (4-6-8%) e franchigie per beneficiario nell'art. 7 D.Lgs. 346/1990: coniuge, parenti, fratelli, terzi e disabilità

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 7 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (Testo unico successioni e donazioni) determina l'imposta sui trasferimenti per causa di morte applicando, sul valore complessivo netto dei beni e diritti devoluti, quattro aliquote graduate per grado di parentela: 4% per coniuge e parenti in linea retta (franchigia 1.000.000 € per beneficiario), 6% per fratelli e sorelle (franchigia 100.000 €), 6% per altri parenti fino al quarto grado e affini, 8% per gli altri soggetti senza franchigia. Per il beneficiario con disabilità grave l'imposta colpisce solo la parte eccedente 1.500.000 €.

Quando si applica

L'imposta è dovuta in ogni successione, legittima o testamentaria, che attribuisca beni o diritti a eredi e legatari. L'aliquota e la franchigia dipendono dal rapporto tra il beneficiario e il defunto:

  • Coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori, nipoti ex filio, ascendenti e discendenti): aliquota minima e franchigia massima;
  • Fratelli e sorelle: aliquota intermedia con franchigia ridotta;
  • Altri parenti fino al quarto grado (zii, cugini di primo grado), affini in linea retta (suoceri, generi, nuore) e affini in linea collaterale fino al terzo grado (cognati): aliquota intermedia, nessuna franchigia;
  • Altri soggetti (conviventi di fatto, estranei, parenti oltre il quarto grado): aliquota massima, nessuna franchigia.

La franchigia opera per ciascun beneficiario e non sull'intero asse: ogni erede o legatario calcola la propria soglia di esenzione sulla quota a lui devoluta. Per la disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, opera una franchigia rafforzata indipendente dal grado di parentela.

Come si applica nella pratica

La base di calcolo è il valore complessivo netto dei beni e diritti devoluti a ciascun beneficiario (determinato a monte secondo l'art. 8 sull'asse ereditario). Su tale valore si sottrae la franchigia e si applica l'aliquota di categoria.

BeneficiarioFranchigia per beneficiarioAliquotaFonte
Coniuge e parenti in linea retta1.000.000 €4%art. 7 c.1 lett. a)
Fratelli e sorelle100.000 €6%art. 7 c.1 lett. b)
Altri parenti fino al 4° grado e affininessuna6%art. 7 c.1 lett. c)
Altri soggettinessuna8%art. 7 c.1 lett. d)
Beneficiario con disabilità (L. 104 art. 3 c.3)1.500.000 €aliquota di categoriaart. 7 c.2

Sull'imposta così determinata si applicano, ricorrendone i presupposti, le riduzioni dell'art. 25 e le detrazioni dell'art. 26 (art. 7 c.3). Le aliquote 4/6/6/8% e le franchigie sono quelle vigenti dopo la riorganizzazione operata dal D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139.

Esempi pratici

Esempio 1 — Successione al coniuge e a un figlio

Un imprenditore lascia un patrimonio netto di 1.600.000 € diviso in parti uguali tra coniuge e figlio: 800.000 € ciascuno. Entrambi rientrano nei parenti in linea retta con franchigia di 1.000.000 €. Poiché ciascuna quota (800.000 €) è inferiore alla franchigia, l'imposta di successione dovuta è pari a 0,00 €.

Esempio 2 — Eredità a un fratello

Una contribuente lascia al fratello un patrimonio netto di 350.000 €. La franchigia per i fratelli è 100.000 €; la base imponibile è 350.000 − 100.000 = 250.000 €. L'imposta al 6% è 250.000 × 6% = 15.000,00 €.

Esempio 3 — Legato a un convivente di fatto

Un testatore dispone un legato di 200.000 € a favore del convivente, soggetto non legato da vincoli di parentela. Nessuna franchigia: l'imposta all'8% è 200.000 × 8% = 16.000,00 €.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore tipico: applicare la franchigia all'intero asse ereditario. La franchigia di 1.000.000 € (o 100.000 €) opera per ciascun beneficiario sulla quota a lui devoluta, non sul patrimonio complessivo.
  • Errore tipico: estendere la franchigia di 1.000.000 € a fratelli e sorelle. Per i fratelli la franchigia è 100.000 € (art. 7 c.1 lett. b); confonderla genera imposta sottostimata.
  • Errore tipico: riconoscere una franchigia ad altri parenti fino al quarto grado o agli affini. Le lettere c) e d) non prevedono alcuna franchigia: l'imposta colpisce l'intero valore al 6% o all'8%.
  • Errore tipico: ignorare la franchigia rafforzata per disabilità. Per il beneficiario con disabilità grave L. 104, l'imposta si applica solo sull'eccedenza di 1.500.000 € (art. 7 c.2), a prescindere dal grado di parentela.
  • Errore tipico: dimenticare riduzioni e detrazioni. Sull'imposta determinata possono spettare le riduzioni dell'art. 25 (es. beni già tassati di recente) e le detrazioni dell'art. 26 (art. 7 c.3).

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 7 — Determinazione dell'imposta (aliquote e franchigie per causa di morte).
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 8 — Base imponibile (valore netto dell'asse ereditario).
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 25 — Riduzioni dell'imposta.
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 26 — Detrazione di altre imposte.
  • D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 — Riorganizzazione delle imposte indirette diverse dall'IVA.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.