Salta al contenuto
AdempimentiUltimo aggiornamento: 08/09/2026Verificato su Normattiva il 08/09/2026

Imposta di successione: franchigia e aliquota per ciascun erede

Quattro aliquote dal 4 all'8 per cento, tre franchigie che si contano su ogni singola quota, e il conto su un asse diviso fra quattro beneficiari

Ultimo aggiornamento

08/09/2026

Verificato su Normattiva

08/09/2026

Tempo di lettura

8 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

L'imposta di successione non si calcola sul patrimonio del defunto preso in blocco, ma su ogni beneficiario per conto suo: dalla quota netta che gli è devoluta si toglie la franchigia legata al suo rapporto con il defunto, e sul resto si applica l'aliquota della sua categoria. Il coniuge e i parenti in linea retta pagano il 4 per cento sopra 1.000.000 € a testa, fratelli e sorelle il 6 per cento sopra 100.000 €, gli altri parenti fino al quarto grado e gli affini il 6 per cento senza franchigia, tutti gli altri l'8 per cento (art. 7, comma 1, D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346). Al beneficiario con disabilità grave spetta invece una soglia esente di 1.500.000 €, qualunque sia il grado di parentela. Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 l'imposta la liquida chi la deve pagare, non più l'ufficio.

La franchigia si misura sulla quota, non sull'asse

Il comma 1 dell'art. 7 àncora ogni soglia al valore netto eccedente «per ciascun beneficiario»: la franchigia appartiene alla singola devoluzione, non abbatte l'asse ereditario. Da questa scelta discendono due conseguenze che si vedono nel conto prima ancora che nella teoria.

La prima riguarda il numero degli eredi. Un asse netto di 3.000.000 € diviso in parti uguali fra tre figli sta interamente dentro le tre franchigie da 1.000.000 € e non produce imposta; lo stesso asse devoluto a un figlio unico lascia scoperti 2.000.000 € e costa 80.000 €. Non cambia il patrimonio trasferito, cambia soltanto quante volte la soglia si applica.

La seconda riguarda le donazioni fatte in vita dal defunto: non riducono la franchigia successoria. Il cumulo delle liberalità anteriori sopravvive solo fra donazioni, dove l'art. 57 maggiora il valore attribuito al donatario «ai soli fini delle franchigie di cui all'articolo 56». L'art. 7 non contiene una previsione analoga, il comma 4 dell'art. 8 è stato abrogato dal D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139, e la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 3/E del 16 aprile 2025 dedica al coacervo un paragrafo che parla soltanto di donazioni.

Quattro beneficiari, quattro conti diversi sulla stessa eredità

Una donna muore lasciando un asse ereditario netto di 2.600.000 €, ripartito per testamento fra il marito, la figlia, la sorella e la persona con cui conviveva. Ciascuno calcola la propria imposta sulla propria quota.

BeneficiarioQuota netta devolutaFranchigiaAliquotaImposta dovuta
Coniuge superstite (lettera a)1.300.000,00 €1.000.000,00 €4%12.000,00 €
Figlia, parente in linea retta (lettera a)1.100.000,00 €1.000.000,00 €4%4.000,00 €
Sorella del defunto (lettera b)150.000,00 €100.000,00 €6%3.000,00 €
Convivente di fatto, legatario (lettera d)50.000,00 €0,00 €8%4.000,00 €
Asse devoluto e imposta complessiva2.600.000,00 €23.000,00 €
Asse netto di 2.600.000 €: l'imposta di successione beneficiario per beneficiarioFonte: Elaborazione SamBooks su art. 7, comma 1, D.Lgs. 346/1990Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Il marito riceve 1.300.000 € e paga il 4 per cento su 300.000 €, cioè 12.000 €. La figlia riceve 1.100.000 € e paga il 4 per cento su 100.000 €, cioè 4.000 €. La sorella riceve 150.000 €, ha una franchigia di 100.000 € e paga il 6 per cento sui restanti 50.000 €, cioè 3.000 €. Il convivente riceve 50.000 € e paga l'8 per cento sull'intero, cioè 4.000 €, perché la lettera d) non prevede alcuna soglia esente.

Il totale di 23.000 € va letto con attenzione: le quote e le imposte sono individuali, ma la responsabilità no. Gli eredi rispondono in solido dell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari (art. 36, comma 1), salvo il coerede che ha accettato con beneficio d'inventario, tenuto nel limite del valore della sua quota. Il confronto per categoria mostra quanto pesa il solo grado di parentela a parità di somma ricevuta.

VoceConiuge e parenti in linea rettaFratelli e sorelleAltri parenti fino al quarto grado e affiniAltri soggetti
Franchigia per ciascun beneficiario1.000.000 €100.000 €nessunanessuna
Aliquota sull'eccedenza4 per cento6 per cento6 per cento8 per cento
Imposta su una quota di 300.000 €0 €12.000 €18.000 €24.000 €
Chi rientra nella categoriaconiuge, unito civilmente, figli, genitori, nonni, nipoti in linea rettafratelli e sorelle, germani o unilateralizii, cugini di primo grado, suoceri, generi e nuore, cognaticonviventi di fatto, amici, parenti oltre il quarto grado, enti non esenti
Se il beneficiario ha una disabilità grave (legge 104/1992, art. 3, c. 3)franchigia 1.500.000 €franchigia 1.500.000 €franchigia 1.500.000 €franchigia 1.500.000 €
Le quattro categorie dell'art. 7 a confronto su una quota di 300.000 €Fonte: Elaborazione SamBooks su art. 7, commi 1 e 2, D.Lgs. 346/1990Scarica i dati in CSV

Quello che le aliquote non toccano: l'azienda passata ai discendenti

Prima ancora di applicare franchigie e aliquote occorre verificare che cosa resti fuori dal campo dell'imposta. Il trasferimento di aziende, rami d'azienda, quote sociali e azioni a favore dei discendenti e del coniuge non è soggetto all'imposta (art. 3, comma 4-ter): per le quote e le azioni di società di capitali il beneficio spetta solo se con il trasferimento si acquisisce il controllo di diritto o si integra un controllo già esistente.

Le condizioni quinquennali sono tre, e cambiano con l'oggetto del trasferimento. Per l'azienda o il ramo, gli aventi causa devono proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa; per le quote e le azioni di società di capitali, devono detenere il controllo; per le altre quote sociali, devono detenere «la titolarità del diritto». In tutti e tre i casi il termine è di cinque anni dalla data del trasferimento, e l'impegno va reso contestualmente alla dichiarazione di successione o all'atto di donazione.

Non è una franchigia più alta, è un'esclusione: la quota così trasferita non entra nel calcolo della soglia e non consuma il milione. Il perimetro però è stretto, e due risposte a interpello lo mostrano su casi ricorrenti. Con la risposta n. 116 del 4 giugno 2026 l'Agenzia delle entrate ha negato l'esenzione al trasferimento della nuda proprietà di una quota di società di persone con riserva di usufrutto in capo al dante causa, perché quella scissione del diritto non consente di attuare il passaggio generazionale dell'impresa di famiglia. Con la risposta n. 143 del 13 luglio 2026 l'ha negata al trasferimento della nuda proprietà di quote con annessi diritti di voto, quando diritti particolari riservati al donante impediscono di integrare effettivamente il controllo di diritto in capo al beneficiario.

Dal 2025 l'imposta la calcola l'erede, e ha novanta giorni per versarla

Fino alle successioni aperte nel 2024 l'imposta la liquidava l'ufficio con un avviso. Oggi l'art. 27, comma 2, dice che «è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione», e l'ufficio interviene dopo, controllando la regolarità dell'autoliquidazione. La circolare n. 3/E del 16 aprile 2025 indica in questo passaggio la principale novità del D.Lgs. 139/2024.

Il calendario che ne esce ha due tempi. La dichiarazione va presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione (art. 31, comma 1); il versamento dell'imposta autoliquidata va eseguito entro novanta giorni da quel termine (art. 37, comma 1), quindi in pratica entro quindici mesi dal decesso. Se invece è l'ufficio a liquidare, in sede di controllo o in rettifica, il pagamento è dovuto entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso. Non si versa nulla se il dovuto, interessi e sanzioni amministrative compresi, non supera 10 € (art. 37, comma 3).

Un avvertimento sulla numerazione, per chi scrive atti destinati a durare. Le successioni aperte dal 1° gennaio 2027 si liquidano con le stesse quattro aliquote e le stesse tre franchigie, ma la disposizione da citare non è più questa: è l'art. 93 del testo unico dell'imposta di registro e degli altri tributi indiretti (D.Lgs. 1° agosto 2025 n. 123), perché a quella data l'art. 7 del D.Lgs. 346/1990 è abrogato (art. 204, comma 1, lettera l). Cambia il riferimento, non l'importo.

Le domande di chi ci arriva

Come si calcola l'imposta di successione se lascio tutto a mia moglie e ai figli?

Si divide l'asse netto per come è devoluto, poi ogni beneficiario sottrae la propria franchigia da 1.000.000 € e applica il 4 per cento al resto. Con quattro beneficiari in linea retta la parte esente complessiva arriva a 4.000.000 €, ma solo se ciascuna quota resta sotto la soglia: la franchigia non si trasferisce da un erede all'altro.

C'è una franchigia per le donazioni o successioni ai fratelli?

Sì, 100.000 € per ciascun fratello o sorella, e sull'eccedenza si applica il 6 per cento (art. 7, comma 1, lettera b). È un decimo della soglia riconosciuta al coniuge e ai figli: su una quota di 150.000 € il fratello paga 3.000 €, mentre un figlio con la stessa quota non pagherebbe nulla.

Fino a che cifra non pago l'imposta di successione se il beneficiario è una persona con disabilità legge 104?

Fino a 1.500.000 €. Se la disabilità è riconosciuta grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, l'imposta colpisce solo la parte della quota o del legato che supera quell'ammontare (art. 7, comma 2), a prescindere dal grado di parentela: vale anche per un beneficiario estraneo, che altrimenti pagherebbe l'8 per cento sull'intero.

Entro quanto tempo devo pagare l'imposta sulle successioni dopo aver presentato la dichiarazione?

Novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, non dalla data in cui la si è effettivamente trasmessa: chi presenta in anticipo non anticipa la scadenza del versamento. Il termine di riferimento è quello dell'art. 31, dodici mesi dall'apertura della successione. Sull'avviso di liquidazione dell'ufficio i giorni sono invece sessanta dalla notifica.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 3, c. 4-ter — trasferimenti di aziende e partecipazioni a discendenti e coniuge esclusi dall'imposta.
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 7 — aliquote per grado di parentela, franchigie per beneficiario, franchigia rafforzata per disabilità grave.
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 27, c. 2 — autoliquidazione dell'imposta da parte dei soggetti obbligati.
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 31, c. 1 — dichiarazione entro dodici mesi dall'apertura della successione.
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 36, c. 1 — responsabilità solidale degli eredi.
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 37, c. 1 — versamento entro novanta giorni dal termine di dichiarazione.
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 37, c. 3 — soglia di 10 € sotto la quale nulla è dovuto, interessi e sanzioni compresi.
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 57, c. 1 — cumulo delle donazioni anteriori ai soli fini delle franchigie dell'art. 56.
  • Agenzia delle entrate, circolare n. 3/E del 16 aprile 2025 — novità del D.Lgs. 139/2024 su autoliquidazione, coacervo e sanzioni.
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 116 del 4 giugno 2026 — nuda proprietà di quota di società di persone con riserva di usufrutto ed esenzione dell'art. 3, c. 4-ter.
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 143 del 13 luglio 2026 — diritti particolari del donante e integrazione effettiva del controllo di diritto.
  • D.Lgs. 1° agosto 2025 n. 123, artt. 93 e 204 — aliquote e franchigie dal 1° gennaio 2027, abrogazione dell'art. 7 del D.Lgs. 346/1990.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata all'8 settembre 2026. Aggiornata al 8 settembre 2026.

Risorse correlate

Altre schede su Adempimenti

Vedi tutte le 207 schede su Adempimenti