Imposta di donazione: aliquote e franchigie art. 56 D.Lgs. 346/90
Aliquote e franchigie dell'imposta di donazione nell'art. 56 D.Lgs. 346/1990: trust e vincoli di destinazione, IVA detraibile, credito per imposte estere
30/05/2026
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In sintesi
L'art. 56 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 determina l'imposta sui trasferimenti per donazione o a titolo gratuito — inclusi quelli derivanti da trust e altri vincoli di destinazione — con le stesse aliquote e franchigie previste per la successione: 4% per coniuge e parenti in linea retta (franchigia 1.000.000 € per beneficiario), 6% per fratelli e sorelle (franchigia 100.000 €), 6% per altri parenti fino al quarto grado e affini, 8% per gli altri soggetti. Per il donatario con disabilità grave la franchigia è 1.500.000 €. Se è allegata la fattura, l'IVA afferente alla cessione è detratta dall'imposta; le imposte pagate all'estero sono scomputabili.
Quando si applica
L'imposta sulle donazioni colpisce gli atti di liberalità tra vivi e gli atti a titolo gratuito che trasferiscono beni o diritti. L'art. 56 c.1 vi assimila espressamente i trasferimenti derivanti da trust e altri vincoli di destinazione. Le categorie soggettive e le franchigie ricalcano quelle dell'imposta di successione:
- Coniuge e parenti in linea retta: aliquota 4%, franchigia 1.000.000 € per beneficiario;
- Fratelli e sorelle: aliquota 6%, franchigia 100.000 €;
- Altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado: aliquota 6%, nessuna franchigia;
- Altri soggetti: aliquota 8%, nessuna franchigia.
Quando la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti, o uno stesso atto comprende più disposizioni a favore di soggetti diversi, l'imposta si applica al valore delle quote attribuite a ciascun beneficiario. La simmetria con le aliquote e franchigie dell'imposta di successione (art. 7) evita arbitraggi tra trasferimento mortis causa e donazione.
Come si applica nella pratica
La base è il valore complessivo dei beni e diritti donati al netto degli oneri gravanti il beneficiario diversi da quelli indicati all'art. 58 c.1, determinato a norma degli artt. da 14 a 19 e dell'art. 34, commi 3, 4 e 5 (art. 56 c.3). Su tale valore si sottrae la franchigia e si applica l'aliquota di categoria.
| Beneficiario | Franchigia per beneficiario | Aliquota | Fonte |
|---|---|---|---|
| Coniuge e parenti in linea retta | 1.000.000 € | 4% | art. 56 c.1 lett. a) |
| Fratelli e sorelle | 100.000 € | 6% | art. 56 c.1 lett. b) |
| Altri parenti fino al 4° grado e affini | nessuna | 6% | art. 56 c.1 lett. c) |
| Altri soggetti | nessuna | 8% | art. 56 c.1 lett. d) |
| Donatario con disabilità (L. 104 art. 3 c.3) | 1.500.000 € | aliquota di categoria | art. 56 c.2 |
Sull'imposta si applicano le riduzioni dell'art. 25 (art. 56 c.4), salvo quanto stabilito dall'art. 13 c.3-5 e dall'art. 51 c.2. Se alla richiesta di registrazione dell'atto di donazione è allegata la fattura, è inoltre detratta l'IVA afferente alla cessione (art. 56 c.4). Infine, dall'imposta si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione e in relazione ai beni ivi esistenti, fino a concorrenza della quota proporzionale, salvi i trattati internazionali (art. 56 c.5).
Esempi pratici
Esempio 1 — Donazione di denaro a un figlio
Un genitore dona al figlio 900.000 € in denaro. Il figlio è parente in linea retta con franchigia di 1.000.000 €. La donazione (900.000 €) è inferiore alla franchigia: imposta di donazione dovuta 0,00 €. Il consumo parziale della franchigia rileva per eventuali donazioni successive e per il coacervo in sede di successione.
Esempio 2 — Donazione a un nipote oltre il quarto grado
Una contribuente dona 150.000 € a un pronipote che, per posizione, rientra tra gli "altri soggetti". Nessuna franchigia: l'imposta all'8% è 150.000 × 8% = 12.000,00 €.
Esempio 3 — Donazione di bene con IVA e fattura allegata
Un'impresa donataria riceve un macchinario il cui trasferimento è soggetto a IVA per 22.000 €, regolarmente fatturato e con fattura allegata all'atto. L'IVA afferente alla cessione è detratta dall'imposta di donazione liquidata (art. 56 c.4), evitando la doppia imposizione indiretta sullo stesso valore.
Errori comuni e come evitarli
- Errore tipico: ritenere il trust escluso dall'imposta di donazione. L'art. 56 c.1 include espressamente i trasferimenti derivanti da trust e altri vincoli di destinazione tra gli atti imponibili.
- Errore tipico: applicare aliquote o franchigie diverse da quelle della successione. Le categorie 4/6/6/8% e le franchigie 1.000.000 €/100.000 € sono identiche a quelle dell'art. 7; usare valori differenti è un errore.
- Errore tipico: dimenticare la detrazione dell'IVA. Se alla registrazione è allegata la fattura, l'IVA afferente alla cessione si detrae dall'imposta (art. 56 c.4): ometterla genera una doppia imposizione.
- Errore tipico: trascurare il credito d'imposta per imposte estere. Le imposte pagate all'estero sulla stessa donazione, relative a beni ivi esistenti, sono detraibili nei limiti dell'art. 56 c.5.
- Errore tipico: ignorare l'erosione della franchigia. Le donazioni pregresse riducono la franchigia disponibile per le donazioni successive e rilevano nel calcolo dell'imposta di successione.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 56 — Determinazione dell'imposta (donazioni e atti a titolo gratuito).
- D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 7 — Determinazione dell'imposta per causa di morte (aliquote e franchigie speculari).
- D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 2 — Territorialità dell'imposta.
- D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 25 — Riduzioni dell'imposta.
Risorse correlate
- Imposta di successione: aliquote e franchigie art. 7 D.Lgs. 346/90
- Territorialità dell'imposta su successioni e donazioni art. 2 D.Lgs. 346/90
- Riduzioni e detrazioni dell'imposta di successione art. 25 D.Lgs. 346/90
- Alternatività IVA-registro art. 40 D.P.R. 131/1986
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.
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