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AdempimentiUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Imposta di donazione: aliquote e franchigie art. 56 D.Lgs. 346/1990

Aliquote e franchigie dell'imposta di donazione nell'art. 56 D.Lgs. 346/1990: trust e vincoli di destinazione, IVA detraibile, credito per imposte estere

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 56 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 determina l'imposta sui trasferimenti per donazione o a titolo gratuito — inclusi quelli derivanti da trust e altri vincoli di destinazione — con le stesse aliquote e franchigie previste per la successione: 4% per coniuge e parenti in linea retta (franchigia 1.000.000 € per beneficiario), 6% per fratelli e sorelle (franchigia 100.000 €), 6% per altri parenti fino al quarto grado e affini, 8% per gli altri soggetti. Per il donatario con disabilità grave la franchigia è 1.500.000 €. Se è allegata la fattura, l'IVA afferente alla cessione è detratta dall'imposta; le imposte pagate all'estero sono scomputabili.

Quando si applica

L'imposta sulle donazioni colpisce gli atti di liberalità tra vivi e gli atti a titolo gratuito che trasferiscono beni o diritti. L'art. 56, comma 1 vi assimila espressamente i trasferimenti derivanti da trust e altri vincoli di destinazione. Le categorie soggettive e le franchigie ricalcano quelle dell'imposta di successione:

  • Coniuge e parenti in linea retta: aliquota 4%, franchigia 1.000.000 € per beneficiario;
  • Fratelli e sorelle: aliquota 6%, franchigia 100.000 €;
  • Altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado: aliquota 6%, nessuna franchigia;
  • Altri soggetti: aliquota 8%, nessuna franchigia.

Quando la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti, o uno stesso atto comprende più disposizioni a favore di soggetti diversi, l'imposta si applica al valore delle quote attribuite a ciascun beneficiario. La simmetria con le aliquote e franchigie dell'imposta di successione (art. 7) evita arbitraggi tra trasferimento mortis causa e donazione.

Come si applica nella pratica

La base è il valore complessivo dei beni e diritti donati al netto degli oneri gravanti il beneficiario diversi da quelli indicati all'art. 58, comma 1, determinato a norma degli artt. da 14 a 19 e dell'art. 34, commi 3, 4 e 5 (art. 56, c. 3). Su tale valore si sottrae la franchigia e si applica l'aliquota di categoria.

BeneficiarioFranchigia per beneficiarioAliquotaFonte
Coniuge e parenti in linea retta1.000.000 €4%art. 56, c. 1, lett. a)
Fratelli e sorelle100.000 €6%art. 56, c. 1, lett. b)
Altri parenti fino al 4° grado e affininessuna6%art. 56, c. 1, lett. c)
Altri soggettinessuna8%art. 56, c. 1, lett. d)
Donatario con disabilità (L. 104 art. 3, c. 3)1.500.000 €aliquota di categoriaart. 56, c. 2

Sull'imposta si applicano le riduzioni dell'art. 25 (art. 56, c. 4), salvo quanto stabilito dall'art. 13, comma 3-5 e dall'art. 51, comma 2. Se alla richiesta di registrazione dell'atto di donazione è allegata la fattura, è inoltre detratta l'IVA afferente alla cessione (art. 56, c. 4). Infine, dall'imposta si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione e in relazione ai beni ivi esistenti, fino a concorrenza della quota proporzionale, salvi i trattati internazionali (art. 56, c. 5).

Esempi pratici

Esempio 1 — Donazione di denaro a un figlio

Un genitore dona al figlio 900.000 € in denaro. Il figlio è parente in linea retta con franchigia di 1.000.000 €. La donazione (900.000 €) è inferiore alla franchigia: imposta di donazione dovuta 0,00 €. Il consumo parziale della franchigia rileva per eventuali donazioni successive e per il coacervo in sede di successione.

Esempio 2 — Donazione a un nipote oltre il quarto grado

Una contribuente dona 150.000 € a un pronipote che, per posizione, rientra tra gli "altri soggetti". Nessuna franchigia: l'imposta all'8% è 150.000 × 8% = 12.000,00 €.

Esempio 3 — Donazione di bene con IVA e fattura allegata

Un'impresa donataria riceve un macchinario il cui trasferimento è soggetto a IVA per 22.000 €, regolarmente fatturato e con fattura allegata all'atto. L'IVA afferente alla cessione è detratta dall'imposta di donazione liquidata (art. 56, c. 4), evitando la doppia imposizione indiretta sullo stesso valore.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore tipico: ritenere il trust escluso dall'imposta di donazione. L'art. 56, c. 1 include espressamente i trasferimenti derivanti da trust e altri vincoli di destinazione tra gli atti imponibili.
  • Errore tipico: applicare aliquote o franchigie diverse da quelle della successione. Le categorie 4/6/6/8% e le franchigie 1.000.000 €/100.000 € sono identiche a quelle dell'art. 7; usare valori differenti è un errore.
  • Errore tipico: dimenticare la detrazione dell'IVA. Se alla registrazione è allegata la fattura, l'IVA afferente alla cessione si detrae dall'imposta (art. 56, c. 4): ometterla genera una doppia imposizione.
  • Errore tipico: trascurare il credito d'imposta per imposte estere. Le imposte pagate all'estero sulla stessa donazione, relative a beni ivi esistenti, sono detraibili nei limiti dell'art. 56, c. 5.
  • Errore tipico: ignorare l'erosione della franchigia. Le donazioni pregresse riducono la franchigia disponibile per le donazioni successive e rilevano nel calcolo dell'imposta di successione.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 56 — Determinazione dell'imposta (donazioni e atti a titolo gratuito).
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 7 — Determinazione dell'imposta per causa di morte (aliquote e franchigie speculari).
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 2 — Territorialità dell'imposta.
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 25 — Riduzioni dell'imposta.

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Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 30 maggio 2026.

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