Riduzioni e detrazioni imposta successione art. 25 D.Lgs. 346/1990
Riduzioni dell'imposta di successione nell'art. 25 D.Lgs. 346/1990 (successione ravvicinata, fondi rustici, imprese) e detrazione delle imposte estere art. 26
30/05/2026
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In sintesi
Gli artt. 25 e 26 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 disciplinano gli abbattimenti dell'imposta di successione. L'art. 25 prevede riduzioni: la più rilevante riguarda la successione aperta entro cinque anni da altra successione o donazione sugli stessi beni, con riduzione di un decimo per ogni anno o frazione trascorsa; vi sono inoltre riduzioni per immobili culturali (50% del valore), fondi rustici devoluti a coltivatori diretti (40% del valore fino a 103.291 €), immobili d'impresa artigiana familiare e aziende in piccoli comuni montani. L'art. 26 prevede la detrazione delle imposte pagate a uno Stato estero sulla stessa successione, in relazione a beni ivi esistenti.
Quando si applica
Le riduzioni e le detrazioni operano sull'imposta già determinata con le aliquote e franchigie dell'art. 7 (richiamo dell'art. 7, c. 3) e vanno documentate in dichiarazione. L'art. 25 individua più fattispecie:
- doppia imposizione ravvicinata (c. 1): la successione si apre entro cinque anni da altra successione o donazione avente per oggetto gli stessi beni; la riduzione è inversamente proporzionale al tempo trascorso;
- immobili culturali non ancora dichiarati di interesse (c. 2): riduzione del 50% del valore, previa procedura presso il Ministero;
- fondi rustici devoluti a coniuge, parenti in linea retta, fratelli o sorelle coltivatori diretti (c. 3): riduzione del 40% fino a 103.291 € di valore;
- immobili d'impresa artigiana familiare devoluti in linea retta entro il terzo grado (c. 4): riduzione del 40% fino a 103.291 €;
- aziende, quote e beni strumentali in piccoli comuni montani (c. 4-bis): riduzione del 40%, con prosecuzione dell'attività per almeno cinque anni; agevolazione estesa alle donazioni (c. 4-ter).
L'art. 26 si applica quando la successione comprende beni esistenti all'estero su cui è stata assolta un'imposta nello Stato estero.
Come si applica nella pratica
La riduzione del comma 1 si calcola in ragione di un decimo per ogni anno o frazione di anno trascorso dalla precedente successione o donazione; se i beni non coincidono integralmente, la riduzione si applica sulla quota d'imposta proporzionale al valore dei beni presenti in entrambe.
| Fattispecie | Riduzione/detrazione | Limite/condizione | Fonte |
|---|---|---|---|
| Successione entro 5 anni da altra successione/donazione | 1/10 per anno o frazione | Stessi beni e diritti | art. 25, c. 1 |
| Immobili culturali non ancora vincolati | 50% del valore | Procedura Ministero, dichiarazione interesse | art. 25, c. 2 |
| Fondi rustici a coltivatore diretto | 40% del valore | Fino a 103.291 €, famiglia diretto-coltivatrice | art. 25, c. 3 |
| Immobili impresa artigiana familiare | 40% del valore | Fino a 103.291 €, devoluzione in linea retta 3° grado | art. 25, c. 4 |
| Aziende/quote/beni in comuni montani | 40% del valore | Prosecuzione attività ≥ 5 anni | art. 25, c. 4-bis |
| Imposte pagate all'estero | Detrazione | Fino alla quota proporzionale, salvi trattati | art. 26 lett. b) |
Le riduzioni e detrazioni vanno indicate nella dichiarazione di successione con i documenti di prova (art. 29, c. 1, lett. n e art. 30, c. 1, lett. i): in difetto di documentazione l'ufficio può escluderle in sede di controllo dell'autoliquidazione (art. 33, c. 2).
Esempi pratici
Esempio 1 — Successione entro cinque anni dalla precedente
Un erede riceve oggi beni che gli erano già stati attribuiti tre anni fa in una precedente successione. Sull'imposta di successione, pari a 20.000 €, opera la riduzione del comma 1: tre anni o frazioni implicano una riduzione di 3/10. L'imposta è ridotta di 20.000 × 3/10 = 6.000 €, dovuti 14.000,00 €.
Esempio 2 — Fondo rustico al figlio coltivatore diretto
Cade in successione un fondo rustico del valore di 90.000 € devoluto al figlio coltivatore diretto, in famiglia diretto-coltivatrice. La riduzione del comma 3 è il 40% del valore fino a 103.291 €: poiché 90.000 € è entro il limite, la riduzione è proporzionalmente corrispondente al 40% del valore, riducendo l'imposta dovuta sul fondo.
Esempio 3 — Imposta estera su immobile francese
Un de cuius residente lascia un immobile in Francia su cui è stata pagata un'imposta di successione francese di 8.000 €. Per l'art. 26 lett. b), l'imposta francese si detrae dall'imposta italiana fino a concorrenza della parte proporzionale al valore del bene estero, evitando la doppia imposizione.
Errori comuni e come evitarli
- Errore tipico: non documentare la riduzione in dichiarazione. Riduzioni e detrazioni vanno indicate con i documenti di prova (art. 29, c. 1, lett. n; art. 30, c. 1, lett. i), altrimenti l'ufficio le esclude (art. 33, c. 2).
- Errore tipico: applicare il decimo annuo anche oltre i cinque anni. La riduzione del c. 1 opera solo se la nuova successione si apre entro cinque anni dalla precedente sui medesimi beni.
- Errore tipico: estendere la riduzione del c. 1 a beni diversi. Se non vi è coincidenza dei beni, la riduzione si applica solo sulla quota d'imposta proporzionale ai beni comuni alle due devoluzioni.
- Errore tipico: ignorare la condizione di prosecuzione per aziende montane. La riduzione del c. 4-bis richiede la prosecuzione effettiva dell'attività per almeno cinque anni, pena recupero dell'imposta con interessi.
- Errore tipico: detrarre imposte estere oltre il limite. La detrazione dell'art. 26 spetta fino alla parte dell'imposta italiana proporzionale al valore dei beni esteri, non per l'intero importo estero, salvi i trattati.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 25 — Riduzioni dell'imposta (successione ravvicinata, immobili culturali, fondi rustici, imprese).
- D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 26 — Detrazione di altre imposte (imposte pagate all'estero).
- D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 7 — Determinazione dell'imposta (applicazione di riduzioni e detrazioni, c. 3).
- D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, artt. 29 e 30 — Indicazione e prova documentale di riduzioni e detrazioni.
- D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 33 — Controllo dell'autoliquidazione ed esclusione delle riduzioni non documentate.
Risorse correlate
- Imposta di successione: aliquote e franchigie art. 7 D.Lgs. 346/1990
- Dichiarazione di successione: contenuto e allegati art. 28 D.Lgs. 346/1990
- Termine e autoliquidazione dell'imposta di successione art. 31 D.Lgs. 346/1990
- Territorialità dell'imposta su successioni e donazioni art. 2 D.Lgs. 346/1990
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 30 maggio 2026.
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