Termine e autoliquidazione successione art. 31 D.Lgs. 346/1990
Termine di dodici mesi per la dichiarazione (art. 31) e autoliquidazione dell'imposta di successione e delle ipocatastali (art. 33 D.Lgs. 346/1990)
30/05/2026
4 min lettura
In sintesi
L'art. 31 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 fissa il termine per presentare la dichiarazione di successione in dodici mesi dalla data di apertura della successione; l'art. 33 stabilisce che i soggetti obbligati autoliquidano l'imposta in base alla dichiarazione e, in presenza di immobili, liquidano e versano nello stesso termine anche le imposte ipotecaria, catastale, di bollo e le tasse ipotecarie. L'ufficio controlla la regolarità dell'autoliquidazione, anche con procedure automatizzate, e — se risulta dovuta una maggiore imposta — notifica un avviso di liquidazione entro due anni dalla presentazione della dichiarazione.
Quando si applica
Il termine di dodici mesi decorre dalla data di apertura della successione (art. 31, c. 1), ma per alcune categorie il dies a quo è differito (art. 31, c. 2):
- rappresentanti legali, curatori di eredità giacenti, esecutori testamentari e trustee: dalla data in cui hanno avuto notizia legale della nomina (lett. a);
- liquidazione giudiziale del debitore defunto: dalla data di chiusura della procedura (lett. b);
- dichiarazione di assenza o morte presunta: dalla data di immissione nel possesso dei beni o di eseguibilità della sentenza (lett. c);
- accettazione con beneficio d'inventario: dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario (lett. d);
- rinunzia o eventi sopravvenuti ex art. 28, c. 5, 6 e 7: dalla relativa data (lett. e ed f).
Fino alla scadenza del termine, la dichiarazione può essere modificata osservando gli artt. 28, 29 e 30 (art. 31, c. 3). La presentazione a un ufficio diverso da quello competente si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione perviene all'ufficio competente (art. 31, c. 4).
Come si applica nella pratica
I soggetti obbligati autoliquidano l'imposta in base alla dichiarazione, anche se presentata oltre il termine ma prima della notifica dell'accertamento d'ufficio, tenendo conto di eventuali dichiarazioni integrative o modificative (art. 33, c. 1). In presenza di immobili e diritti reali sugli stessi, nei termini dell'art. 31 si provvede anche alla liquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie.
| Adempimento | Termine/regola | Fonte |
|---|---|---|
| Presentazione della dichiarazione | 12 mesi dall'apertura (o dal dies a quo differito) | art. 31, c. 1 e c. 2 |
| Autoliquidazione imposta di successione | In base alla dichiarazione | art. 33, c. 1 |
| Versamento imposte ipocatastali, bollo, tasse ipotecarie | Nei termini dell'art. 31 | art. 33, c. 1 |
| Controllo dell'autoliquidazione | Anche con procedure automatizzate | art. 33, c. 2 |
| Avviso di liquidazione maggiore imposta | Entro 2 anni dalla presentazione | art. 33, c. 3 |
In sede di controllo l'ufficio corregge errori materiali e di calcolo ed esclude passività non deducibili, oneri non dovuti e riduzioni/detrazioni non previste dagli artt. 25 e 26 o non documentate (art. 33, c. 2). Se emerge una maggiore imposta, l'avviso di liquidazione invita al pagamento entro sessanta giorni, con la sanzione dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e gli interessi; se il pagamento è tempestivo, la sanzione è ridotta a un terzo (art. 33, c. 3).
Esempi pratici
Esempio 1 — Calcolo del termine ordinario
Una successione si apre il 10 marzo 2025. Il termine di dodici mesi (art. 31, c. 1) scade il 10 marzo 2026: entro tale data la dichiarazione va presentata e, in presenza di immobili, vanno versate le imposte ipotecaria e catastale (art. 33, c. 1).
Esempio 2 — Autoliquidazione con immobile
L'asse comprende un immobile. Gli eredi autoliquidano l'imposta di successione in base alla dichiarazione e, nei termini dell'art. 31, liquidano e versano imposte ipotecaria, catastale, di bollo e tasse ipotecarie (art. 33, c. 1), conservando le quietanze sino alla scadenza del termine per la rettifica.
Esempio 3 — Avviso di liquidazione e riduzione della sanzione
In sede di controllo l'ufficio rileva una maggiore imposta di 2.000 € per una passività esclusa perché non documentata. Notifica l'avviso di liquidazione entro due anni; l'erede paga entro sessanta giorni: la sanzione dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997 è ridotta a un terzo (art. 33, c. 3), oltre agli interessi.
Errori comuni e come evitarli
- Errore tipico: far decorrere il termine sempre dalla morte. Per rappresentanti legali, curatori, esecutori e trustee il termine decorre dalla notizia legale della nomina (art. 31, c. 2, lett. a), non dall'apertura.
- Errore tipico: ritenere preclusa l'autoliquidazione se la dichiarazione è tardiva. L'autoliquidazione è ammessa anche oltre il termine, purché prima della notifica dell'accertamento d'ufficio (art. 33, c. 1).
- Errore tipico: dimenticare le imposte ipocatastali. Con immobili nell'asse, vanno liquidate e versate nei termini dell'art. 31 contestualmente all'imposta di successione (art. 33, c. 1).
- Errore tipico: trascurare il termine di 60 giorni dell'avviso. Il pagamento entro sessanta giorni riduce a un terzo la sanzione; oltre, la riduzione decade (art. 33, c. 3).
- Errore tipico: presentare oltre il termine senza ravvedersi. La presentazione fuori termine espone a sanzioni; valutare il ravvedimento riduce l'onere prima del controllo.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 31 — Termine per la presentazione della dichiarazione (12 mesi e dies a quo differiti).
- D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 33 — Liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione (autoliquidazione, controllo, avviso).
- D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, artt. 28, 29 e 30 — Dichiarazione, contenuto e allegati.
- D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, artt. 25 e 26 — Riduzioni e detrazioni escludibili in sede di controllo.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 13 — Sanzione per omesso/tardivo versamento richiamata dall'avviso.
Risorse correlate
- Dichiarazione di successione: contenuto e allegati art. 28 D.Lgs. 346/1990
- Base imponibile e asse ereditario art. 8 D.Lgs. 346/1990
- Imposta di successione: aliquote e franchigie art. 7 D.Lgs. 346/1990
- Riduzioni e detrazioni dell'imposta di successione art. 25 D.Lgs. 346/1990
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 30 maggio 2026.
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