Salta al contenuto
AdempimentiUltimo aggiornamento: 06/09/2026Verificato su Normattiva il 06/09/2026

Intimazione di pagamento: l'anno che la rende obbligatoria

Passato un anno dalla notifica della cartella l'espropriazione va preceduta da un avviso che intima cinque giorni, e quell'avviso scade dopo dodici mesi

Ultimo aggiornamento

06/09/2026

Verificato su Normattiva

06/09/2026

Tempo di lettura

7 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

L'agente della riscossione può procedere a espropriazione forzata quando è decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni sulla dilazione e sulla sospensione (art. 50, comma 1, del DPR 29 settembre 1973 n. 602). Se però l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni (comma 2). Quell'avviso, a sua volta, perde efficacia trascorso un anno dalla data della sua notifica (comma 3).

Sono tre termini che lavorano insieme e vengono spesso confusi: sessanta giorni per pagare dopo la cartella, un anno di validità della cartella come titolo immediatamente azionabile, cinque giorni concessi dall'avviso quando quell'anno è passato. L'avviso non riapre i sessanta giorni e non contiene una pretesa nuova: intima l'obbligo che risulta dal ruolo già formato.

1Giorno 0Notifica della cartella di pagamentola cartella intima ad adempiere entrosessanta giorni, con l'avvertimento che inmancanza si procederà a esecuzione forzata2Decorsi 60 giorniL'agente della riscossione puòprocedere a espropriazione forzatasalve le disposizioni relative alladilazione e alla sospensione del pagamento(art. 50, c. 1)3Entro un anno dalla notifica della cartellaL'espropriazione può iniziare senzaulteriori attiin questa finestra la cartella basta dasola; ciò che deve iniziare è la procedura,non concludersi4Trascorso un annoServe la notifica di un avviso diintimazione ad adempiere entro cinquegiorninotificato con le modalità dell'art. 26dello stesso decreto (art. 50, c. 2)5Un anno dopo la notifica dell'avvisoL'avviso di intimazione perdeefficaciaper procedere occorre notificarne unonuovo, redatto in conformità al modelloapprovato con decreto ministeriale (art.50, c. 3)
  1. Giorno 0: Notifica della cartella di pagamento — la cartella intima ad adempiere entro sessanta giorni, con l'avvertimento che in mancanza si procederà a esecuzione forzata
  2. Decorsi 60 giorni: L'agente della riscossione può procedere a espropriazione forzata — salve le disposizioni relative alla dilazione e alla sospensione del pagamento (art. 50, c. 1)
  3. Entro un anno dalla notifica della cartella: L'espropriazione può iniziare senza ulteriori atti — in questa finestra la cartella basta da sola; ciò che deve iniziare è la procedura, non concludersi
  4. Trascorso un anno: Serve la notifica di un avviso di intimazione ad adempiere entro cinque giorni — notificato con le modalità dell'art. 26 dello stesso decreto (art. 50, c. 2)
  5. Un anno dopo la notifica dell'avviso: L'avviso di intimazione perde efficacia — per procedere occorre notificarne uno nuovo, redatto in conformità al modello approvato con decreto ministeriale (art. 50, c. 3)
I tre termini dell'art. 50: sessanta giorni, un anno, cinque giorniFonte: Elaborazione SamBooks su art. 50, c. 1, 2 e 3, DPR 29 settembre 1973 n. 602Scarica i dati in CSV

Dal 1° gennaio 2027 la stessa regola si leggerà nell'art. 146 del testo unico dei versamenti e della riscossione approvato con il D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33, che a quella data abroga il DPR n. 602 del 1973.

L'anno che rimette in moto l'espropriazione: da quando si conta

Il dies a quo è la notifica della cartella, non la scadenza dei sessanta giorni: la formula del comma 2 dice «entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento». Chi conta l'anno dal sessantunesimo giorno si sposta in avanti di due mesi e sbaglia la finestra.

Ciò che deve accadere entro quell'anno è l'inizio dell'espropriazione, non la sua conclusione: una procedura avviata nei termini prosegue senza bisogno di alcun avviso, per quanto lunga sia. È l'inerzia dell'agente della riscossione, non la durata dell'esecuzione, a far scattare l'obbligo di notificare l'intimazione.

L'avviso segue le modalità di notifica dell'art. 26 dello stesso decreto, cioè quelle della cartella: ufficiali della riscossione o soggetti abilitati, raccomandata con avviso di ricevimento, oppure domicilio digitale con le modalità dell'art. 60-ter del DPR n. 600 del 1973 — articolo che il D.Lgs. 5 agosto 2026 n. 141 abroga a decorrere dal 1° gennaio 2027 insieme agli artt. 60 e 60-bis, sicché da quella data il rinvio andrà letto sulle corrispondenti disposizioni del testo unico in materia di adempimenti e di accertamento. La verifica della regolarità di quella notifica è il primo controllo da fare, ed è trattata in Notifica degli atti tributari. Il modello dell'avviso è approvato con decreto ministeriale (comma 3).

Cinque giorni per adempiere, e che cosa resta possibile in quei giorni

Cinque giorni sono pochi, e servono a decidere fra tre strade, non a trovare la liquidità.

  • Domanda: Si contesta la pretesa o la regolarità della notifica della cartella richiamata?
    • sì → Verificare la notifica della cartella e valutare il ricorso nei termini propri di ciascun atto
    • no → È possibile pagare per intero l'obbligo risultante dal ruolo?
  • Domanda: È possibile pagare per intero l'obbligo risultante dal ruolo?
    • sì → Pagare entro cinque giorni ed evitare l'avvio dell'espropriazione forzata
    • no → Presentare subito la richiesta di dilazione: da quel momento non possono partire nuove procedure esecutive
  • Esito: Verificare la notifica della cartella e valutare il ricorso nei termini propri di ciascun atto
  • Esito: Pagare entro cinque giorni ed evitare l'avvio dell'espropriazione forzata
  • Esito: Presentare subito la richiesta di dilazione: da quel momento non possono partire nuove procedure esecutive
Ricevuto l'avviso di intimazione: le tre strade in cinque giorniFonte: Elaborazione SamBooks su art. 50, c. 2, e art. 19, c. 1-quater, DPR 602/1973

La strada che nella pratica si usa di più è la terza. Dalla presentazione della richiesta di dilazione e fino all'eventuale rigetto o alla decadenza non possono essere avviate nuove procedure esecutive, e sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza (art. 19, comma 1-quater); il pagamento della prima rata estingue poi le procedure già avviate, salvo gli stadi avanzati indicati dal comma 1-quater.2. Le rate concedibili e i requisiti sono in Rateizzare le cartelle.

Che cosa comprende «l'obbligo risultante dal ruolo»

L'espressione del comma 2 non indica la sola imposta. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi (art. 11, comma 1): su un ruolo formato per 12.000,00 € di imposta non versata, con sanzione del 25 per cento e interessi per ritardata iscrizione a ruolo calcolati al 4 per cento annuo su un anno, l'obbligo risultante dal ruolo è di 15.480,00 €.

VoceImporto
Imposta non versata e iscritta a ruolo12.000,00 €
Sanzione del 25 per cento per omesso versamento, iscritta a ruolo3.000,00 €
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo al 4 per cento annuo (un anno)480,00 €
Obbligo risultante dal ruolo intimato dall'avviso15.480,00 €
Che cosa intima l'avviso: l'obbligo risultante dal ruoloFonte: Elaborazione SamBooks su artt. 11, c. 1, e 20 DPR 602/1973 e art. 13, c. 1, D.Lgs. 471/1997 (interessi al 4% annuo per un anno)Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

La tabella si ferma però alle voci iscritte a ruolo, e non è il totale che l'agente della riscossione chiede. Si aggiungono gli interessi di mora, che decorrono dalla data di notifica della cartella e non dal sessantunesimo giorno, si calcolano al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze sulla media dei tassi bancari attivi e non si applicano alle sanzioni pecuniarie tributarie né agli interessi già iscritti a ruolo (art. 30); si aggiungono inoltre gli oneri di riscossione e le spese per le procedure e per la notifica degli atti, che gli atti dell'agente espongono su righe proprie. Pagare in ritardo un ruolo di un anno prima non costa cinque giorni di mora: ne costa trecentosessantacinque.

Fermo e ipoteca non passano dall'intimazione: si agganciano ai sessanta giorni

È la distinzione che salva più tempo quando arriva una comunicazione preventiva a distanza di anni dalla cartella. L'obbligo dell'avviso di intimazione riguarda l'espropriazione forzata, cioè il pignoramento; le misure cautelari hanno un altro presupposto, e lo prendono dal comma 1.

Il fermo dei beni mobili registrati si può disporre «decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1» (art. 86, comma 1): il rinvio è al comma 1, non al comma 2. Lo stesso vale per l'ipoteca dell'art. 77, che si iscrive decorso il termine dell'art. 50, comma 1. Non serve quindi una nuova intimazione perché l'agente della riscossione iscriva un fermo o un'ipoteca due anni dopo la cartella: serve solo che i sessanta giorni siano passati senza pagamento, dilazione o sospensione. Il dettaglio delle due misure è in Fermo amministrativo dell'auto e in Ipoteca esattoriale ed espropriazione immobiliare.

La differenza si vede anche nella direzione opposta: un avviso di intimazione notificato e poi lasciato decadere dopo un anno non toglie efficacia al fermo o all'ipoteca già iscritti, che restano fino al pagamento o alla cancellazione.

Le domande di chi ci arriva

Da quando si contano i dodici mesi che rendono obbligatorio l'avviso?

Dalla notifica della cartella di pagamento, non dalla scadenza dei sessanta giorni (art. 50, comma 2). Se entro quell'anno l'espropriazione è iniziata, l'avviso non serve e la procedura prosegue; se non è iniziata, senza avviso l'agente della riscossione non può procedere.

I cinque giorni dell'avviso sostituiscono i sessanta della cartella?

No. L'avviso intima l'obbligo che risulta dal ruolo già formato e concede cinque giorni per adempiere: non riapre il termine di sessanta giorni della cartella e non introduce una pretesa nuova. È un atto che rimette in condizione l'agente della riscossione di procedere, non un nuovo titolo.

Possono iscrivere un fermo senza avermi notificato l'intimazione?

Sì. Il fermo dell'art. 86 e l'ipoteca dell'art. 77 si agganciano al termine di sessanta giorni dell'art. 50, comma 1, non all'avviso del comma 2. L'obbligo di notificare l'intimazione riguarda soltanto l'espropriazione forzata, quindi il pignoramento, e non le misure cautelari.

Riferimenti normativi

  • DPR 29 settembre 1973 n. 602, art. 50, comma 1 — espropriazione forzata quando è decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella, salve dilazione e sospensione
  • Art. 50, comma 2 — se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso con intimazione ad adempiere entro cinque giorni, con le modalità dell'art. 26
  • Art. 50, comma 3 — l'avviso è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica
  • Art. 30 del DPR n. 602 del 1973 — interessi di mora dalla data di notifica della cartella fino al pagamento, al tasso determinato annualmente con decreto ministeriale, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi
  • Art. 11, comma 1, e art. 20 del DPR n. 602 del 1973 — nei ruoli sono iscritte imposte, sanzioni e interessi; gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo per i ruoli resi esecutivi dal 1° ottobre 2009, per effetto dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009 richiamato nelle note all'articolo
  • Art. 86, comma 1, e art. 19, comma 1-quater, del DPR n. 602 del 1973 — il fermo si aggancia al termine del comma 1 dell'art. 50; effetti sospensivi della richiesta di dilazione sulle nuove procedure esecutive
  • Art. 26 del DPR n. 602 del 1973 — modalità di notificazione della cartella, richiamate dall'art. 50, comma 2, per l'avviso di intimazione, compreso l'invio ai domicili digitali dell'art. 60-ter del DPR n. 600 del 1973
  • D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33, art. 146, comma 1, e art. 243 — termine per l'inizio dell'esecuzione nel testo unico dei versamenti e della riscossione, applicabile dal 1° gennaio 2027
  • D.Lgs. 5 agosto 2026 n. 141, testo unico in materia di adempimenti e di accertamento — abroga dal 1° gennaio 2027 l'art. 60-ter del DPR n. 600 del 1973 richiamato dall'art. 26; atto non fra le fonti collegate a questa scheda, estremi letti sul testo coordinato di Normattiva il 6 settembre 2026, alla vigenza del 1° giugno 2027

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.

Risorse correlate

Altre schede su Adempimenti

Vedi tutte le 207 schede su Adempimenti