Dichiarazione dei redditi e IRAP: scadenze e costo del ritardo
Nel 2026 il 31 ottobre cade di sabato e il termine passa al 2 novembre: come si conta il decimo mese dei soggetti IRES e cosa cambia dopo i novanta giorni
08/09/2026
08/09/2026
7 min lettura
In sintesi
Persone fisiche e società di persone trasmettono la dichiarazione dei redditi e dell'IRAP per via telematica tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell'anno successivo alla chiusura del periodo d'imposta; i soggetti IRES entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura (art. 2, commi 1 e 2, DPR 22 luglio 1998 n. 322). Per il periodo d'imposta 2025 il 31 ottobre 2026 cade di sabato, e il termine si sposta a lunedì 2 novembre 2026.
Chi arriva dopo incontra due soglie, non una. Entro novanta giorni la dichiarazione è valida e si paga soltanto il ritardo; superati i novanta giorni è omessa, ma presentarla comunque, prima che l'ufficio si muova, porta la sanzione dal 120 al 75 per cento delle imposte dovute. Su 12.000 € di imposte la differenza è di 5.400 €, e il conto è nella sezione sulle fasce di ritardo.
Il calendario del 2026, e la data che si sposta a lunedì 2 novembre
I termini dell'art. 2 non sono quattro date sparse: sono una finestra che si apre il 15 aprile e si chiude il 31 ottobre, con un canale cartaceo residuo che si chiude prima e una proroga automatica quando la scadenza cade di sabato.
- Entro febbraio 2026: L'Agenzia delle entrate rende disponibili modelli, istruzioni e specifiche tecniche — art. 2, c. 3-bis, DPR 322/1998
- 15 aprile 2026: Si apre la finestra di trasmissione telematica per tutti i soggetti — art. 2, c. 1 e c. 2, DPR 322/1998, nel testo introdotto dal D.Lgs. 1/2024
- Martedì 30 giugno 2026: Si chiude il canale cartaceo allo sportello postale, riservato alle sole persone fisiche — art. 2, c. 1, DPR 322/1998
- Sabato 31 ottobre 2026: Termine ordinario del canale telematico, comprese le società IRES con esercizio solare — cadendo di sabato non è il giorno utile: si applica l'art. 2, c. 9
- Lunedì 2 novembre 2026: Termine effettivo di presentazione, primo giorno feriale successivo — art. 2, c. 9, DPR 322/1998 e art. 7, c. 2, lett. l), DL 70/2011
- Lunedì 1° febbraio 2027: Ultimo giorno della finestra dei novanta giorni: oltre, la dichiarazione è omessa — novanta giorni dal 2 novembre 2026 cadono di domenica 31 gennaio 2027
Tre punti che la tabella dei termini, da sola, non dice.
Il canale cartaceo non è un'alternativa libera. La presentazione allo sportello postale tra il 15 aprile e il 30 giugno è prevista per le sole persone fisiche (art. 2, comma 1): le società di persone e i soggetti IRES trasmettono solo per via telematica, e per la gran parte delle persone fisiche il canale postale è precluso dall'obbligo telematico proprio.
La proroga del sabato non è una concessione dell'ufficio: opera d'ufficio per legge (art. 2, comma 9), e la stessa regola vale in via generale per gli adempimenti verso le Agenzie fiscali che scadono di sabato o in un giorno festivo (art. 7, comma 2, lettera l), del DL 13 maggio 2011 n. 70). Nel 2026 questo sposta il termine dal sabato 31 ottobre al lunedì 2 novembre.
Le date attuali sono recenti. Fino al periodo d'imposta 2022 il termine era il 30 novembre e per i soggetti IRES l'undicesimo mese; il D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1 li ha portati al 31 ottobre e al decimo mese, e dal 15 aprile 2025 ha aggiunto l'apertura anticipata della finestra telematica (art. 11, commi 1 e 3).
Il decimo mese si conta dalla chiusura dell'esercizio, non dal calendario
Per i soggetti IRES l'art. 2, comma 2, non fissa una data ma una distanza: l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Con esercizio coincidente con l'anno solare il decimo mese dopo dicembre è ottobre, e si torna al 31 ottobre. Con un esercizio a cavallo il risultato cambia, e cambia anche il modello da usare.
Una S.r.l. che chiude al 30 giugno 2026 conta i mesi da luglio: il decimo è aprile, quindi presenta entro giovedì 30 aprile 2027. Una S.r.l. che chiude al 30 settembre 2026 presenta entro il 31 luglio 2027. Nessuna delle due gode della proroga del sabato se il giorno finale è feriale, e nessuna delle due può appoggiarsi al 31 ottobre come se fosse una scadenza generale.
Lo stesso termine vale per chi presenta soltanto la dichiarazione IRAP perché non è tenuto a quella dei redditi (art. 2, comma 3): il rinvio è al comma 2, quindi al decimo mese, non al comma 1.
Novanta giorni, poi il termine di accertamento: quanto costa ogni fascia di ritardo
La dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza è valida a tutti gli effetti, salve le sanzioni per il ritardo (art. 2, comma 7). Nel 2026 i novanta giorni si contano dal termine prorogato: dal 2 novembre 2026 scadono domenica 31 gennaio 2027, e per la regola generale del DL 70/2011 si arriva a lunedì 1° febbraio 2027.
Restare dentro quella finestra non è solo questione di sanzioni. Con la risposta a interpello n. 31 del 6 febbraio 2020 l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto che i benefici premiali degli indici sintetici di affidabilità fiscale spettano anche in base alla dichiarazione tardiva presentata entro novanta giorni: esclusione da alcune presunzioni, riduzione dei termini di accertamento, esonero dal visto di conformità per i rimborsi IVA fino a 70.000 € annui restano acquisiti.
Oltre i novanta giorni la dichiarazione si considera omessa, ma resta titolo per la riscossione delle imposte e delle ritenute che indica. Presentarla comunque, prima di accessi, ispezioni, verifiche o di qualunque attività di accertamento formalmente conosciuta, sostituisce la sanzione ordinaria del 120 per cento con quella dell'omesso versamento aumentata al triplo, cioè il 75 per cento (art. 1, commi 1 e 1-bis, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, che all'art. 13, comma 1, fissa la misura base al 25 per cento).
| Voce | Importo |
|---|---|
| Imposte dovute e non versate | 12.000,00 € |
| Sanzione della dichiarazione presentata spontaneamente oltre i novanta giorni, 25% aumentato al triplo (art. 1, c. 1-bis, D.Lgs. 471/1997) | 9.000,00 € |
| Interessi legali all'1,60% per un anno di ritardo, calcolati sul solo tributo | 192,00 € |
| Quanto costa regolarizzare prima di un controllo | 21.192,00 € |
Su 12.000 € di imposte dovute la sanzione spontanea vale 9.000 €, quella accertata dall'ufficio 14.400 €: presentare la dichiarazione anche in netto ritardo fa risparmiare 5.400 €, prima ancora del ravvedimento. Aggiungendo gli interessi legali all'1,60 per cento in vigore dal 1° gennaio 2026 su un anno di ritardo, il conto della regolarizzazione spontanea si ferma a 21.192 €.
Il confine di questa seconda fascia è il termine di accertamento: il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione (art. 43, comma 1, DPR 29 settembre 1973 n. 600), che diventa il settimo se la dichiarazione manca del tutto. Lo stesso termine delimita la dichiarazione integrativa presentata per correggere errori (art. 2, comma 8), trattata nella scheda sulla dichiarazione integrativa; per abbattere le sanzioni resta il ravvedimento operoso.
Dal 1° gennaio 2027 cambia il riferimento, non la misura: gli artt. da 36 a 44 del DPR 600/1973 sono abrogati e il termine di accertamento si legge all'art. 293 del testo unico degli adempimenti e dell'accertamento (D.Lgs. 5 agosto 2026 n. 141), con gli stessi cinque e sette anni; la proroga del sabato diventa l'art. 343 dello stesso testo unico. Il DPR 322/1998 invece resta: è un regolamento, e il testo unico raccoglie disposizioni di legge, tanto che il suo art. 64 continua a rinviare al DPR 322 per termini e modalità di presentazione.
Le domande di chi ci arriva
Se la scadenza della dichiarazione dei redditi cade di sabato, ho più tempo?
Sì, e non serve chiederlo: la proroga al primo giorno feriale successivo opera d'ufficio (art. 2, comma 9, DPR 322/1998). Nel 2026 il 31 ottobre è un sabato, quindi il termine effettivo è lunedì 2 novembre 2026. Il calendario completo dell'anno è nella sezione sulle date del 2026.
Entro quando devo inviare la dichiarazione dei redditi se sono una società?
Dipende dal tipo. Le società di persone e le associazioni professionali seguono il termine delle persone fisiche, dal 15 aprile al 31 ottobre. Le società di capitali e gli altri soggetti IRES hanno l'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio: coincide con il 31 ottobre solo se l'esercizio chiude al 31 dicembre.
Ho presentato la dichiarazione in ritardo ma entro i 90 giorni, è considerata valida?
Sì. La dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza è valida a tutti gli effetti, con le sole sanzioni per il ritardo (art. 2, comma 7). Restano anche i benefici premiali degli indici sintetici di affidabilità fiscale, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 31 del 6 febbraio 2020.
Cosa succede se invio la dichiarazione dei redditi con più di 90 giorni di ritardo?
La dichiarazione si considera omessa, pur restando titolo per la riscossione di quanto vi è indicato. Se però arriva spontaneamente, prima di controlli formalmente conosciuti, la sanzione scende dal 120 al 75 per cento delle imposte dovute: su 12.000 € di imposte sono 9.000 € invece di 14.400 €.
Riferimenti normativi
- Art. 2, comma 1, DPR 22 luglio 1998 n. 322: persone fisiche e società di persone: telematico dal 15 aprile al 31 ottobre, cartaceo allo sportello postale dal 15 aprile al 30 giugno.
- Art. 2, comma 2, DPR 322/1998: soggetti IRES: dal 15 aprile ed entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.
- Art. 2, comma 3, DPR 322/1998: dichiarazione IRAP di chi non presenta quella dei redditi, con i termini del comma 2.
- Art. 2, comma 7, DPR 322/1998: validità della dichiarazione presentata entro novanta giorni; oltre, omessa ma titolo per la riscossione.
- Art. 2, comma 9, DPR 322/1998: proroga d'ufficio al primo giorno feriale successivo per i termini che scadono di sabato.
- Art. 7, comma 2, lettera l), DL 13 maggio 2011 n. 70: proroga generale al primo giorno lavorativo successivo degli adempimenti verso le Agenzie fiscali che scadono di sabato o in giorno festivo.
- Art. 11, commi 1 e 3, D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1: passaggio dal 30 novembre al 31 ottobre, dall'undicesimo al decimo mese e apertura della finestra al 15 aprile.
- Art. 1, commi 1 e 1-bis, e art. 13, comma 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471: sanzione del 120 per cento per l'omessa, del 25 per cento aumentato al triplo per l'ultratardiva spontanea.
- Art. 43, comma 1, DPR 29 settembre 1973 n. 600: termine di accertamento, che delimita anche la dichiarazione integrativa.
- Risposta a interpello Agenzia delle entrate n. 31 del 6 febbraio 2020: i benefici premiali ISA spettano anche in base alla dichiarazione tardiva entro novanta giorni.
- Art. 293 e art. 343, D.Lgs. 5 agosto 2026 n. 141: testo unico degli adempimenti e dell'accertamento, applicabile dal 1° gennaio 2027.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata all'8 settembre 2026. Aggiornata al 8 settembre 2026.
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