Ritenuta sui dividendi art. 27 DPR 600/1973: aliquote e sostituto
Ritenuta sui dividendi ex art. 27 DPR 600/1973: aliquota 26% residenti, 27% non residenti, 11% fondi pensione UE, 1,20% società UE, rivalsa e sostituto
30/05/2026
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In sintesi
L'art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 disciplina la ritenuta sui dividendi e sugli utili da partecipazione: le società e gli enti soggetti a IRES (art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR) operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili corrisposti a persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate, non relative all'impresa. Sui dividendi a soggetti non residenti la ritenuta è del 27 per cento a titolo d'imposta, ridotta all'11 per cento per i fondi pensione UE/SEE e all'1,20 per cento per le società ed enti UE/SEE soggetti a imposta sul reddito delle società. Il sostituto è la società emittente o l'intermediario che interviene nella riscossione.
Quando si applica
La ritenuta dell'art. 27 si applica agli utili «in qualunque forma corrisposti», compresi quelli derivanti da strumenti finanziari assimilati alle azioni (art. 44, comma 2, lettera a, del TUIR) e dai contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale (art. 109, comma 9, lettera b, del TUIR), non relativi all'impresa. Le ipotesi principali:
- Utili a persone fisiche residenti (comma 1): ritenuta del 26% a titolo d'imposta, sia su partecipazioni qualificate sia non qualificate, operata dalla società emittente.
- Utili a soggetti non residenti (comma 3): ritenuta del 27% a titolo d'imposta, con diritto al rimborso fino agli undici ventiseiesimi della ritenuta per l'imposta pagata all'estero in via definitiva.
- Fondi pensione UE/SEE (comma 3): aliquota ridotta all'11%.
- Società ed enti UE/SEE soggetti a imposta sul reddito (comma 3-ter): aliquota dell'1,20%.
- Soggetti esenti da IRES (comma 5): ritenuta del 27% a titolo d'imposta.
La ritenuta non è operata quando le persone fisiche residenti dichiarano, all'atto della percezione, che gli utili riscossi sono relativi all'attività d'impresa (comma 5).
Come si applica nella pratica
L'aliquota dipende dalla natura del percettore e dalla sua residenza.
| Percettore | Aliquota | Titolo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Persona fisica residente (part. qualif. e non) | 26% | imposta | art. 27, c. 1 |
| Soggetto non residente (regola generale) | 27% | imposta | art. 27, c. 3 |
| Fondi pensione UE/SEE | 11% | imposta | art. 27, c. 3 |
| Società/enti UE/SEE soggetti a imposta sul reddito | 1,20% | imposta | art. 27, c. 3-ter |
| Soggetti esenti da IRES | 27% | imposta | art. 27, c. 5 |
| Associante non residente (PF residente) | 12,50% | imposta | art. 27, c. 4 |
Il sostituto d'imposta è la società o l'ente emittente per i dividendi a persone fisiche residenti (comma 1); per le remunerazioni con associante non residente la ritenuta del 12,50% è operata dai soggetti dell'art. 23 del DPR 600/1973 che intervengono nella riscossione (comma 4). In caso di distribuzione di utili in natura, i soci sono tenuti a versare alla società l'importo corrispondente alla ritenuta, determinato in relazione al valore normale dei beni attribuiti (comma 2). Il regime sostanziale degli utili si coordina con la disciplina dei redditi di capitale dell'art. 44 del TUIR e con quella degli utili da partecipazione dell'art. 47 del TUIR.
Nota: per i non residenti diversi da azionisti di risparmio, fondi pensione e società UE/SEE del comma 3-ter, è riconosciuto il diritto al rimborso fino agli undici ventiseiesimi della ritenuta, a fronte dell'imposta dimostrata come pagata all'estero in via definitiva sugli stessi utili.
Esempi pratici
Esempio 1 — Dividendo a socio persona fisica residente
Una S.r.l. delibera un dividendo di 50.000,00 € a favore di un socio persona fisica residente, titolare di partecipazione qualificata. La società opera la ritenuta del 26% a titolo d'imposta, pari a 13.000,00 €, e versa al socio 37.000,00 €. Il socio non deve dichiarare ulteriormente l'utile.
Esempio 2 — Utili a società estera UE
Una S.p.A. distribuisce 80.000,00 € a una società francese soggetta a imposta sul reddito delle società in Francia, inclusa nella lista prevista dalla norma. Si applica l'aliquota dell'1,20% prevista dal comma 3-ter: ritenuta di 960,00 €.
Esempio 3 — Dividendo a socio non residente extra-UE
Un socio residente in un Paese extra-UE riceve 20.000,00 € di utili. La società opera la ritenuta del 27% a titolo d'imposta, pari a 5.400,00 €. Il socio, dimostrando l'imposta pagata all'estero in via definitiva, può chiedere il rimborso fino agli undici ventiseiesimi della ritenuta.
Errori comuni e come evitarli
- Errore tipico: applicare aliquote diverse a partecipazioni qualificate e non qualificate dei residenti. Dal regime vigente la ritenuta del 26% è unica per entrambe le tipologie.
- Errore tipico: trattare la ritenuta del 26% come acconto. Sugli utili a persone fisiche residenti non imprenditori è a titolo d'imposta: non confluisce nella dichiarazione.
- Errore tipico: non gestire il versamento da parte del socio negli utili in natura. Senza il versamento dell'importo corrispondente alla ritenuta, la società non può corrispondere il dividendo in natura.
- Errore tipico: applicare l'aliquota interna del 27% ai non residenti ignorando le aliquote ridotte (11% fondi pensione, 1,20% società UE/SEE) o le convenzioni contro le doppie imposizioni.
- Errore tipico: non raccogliere la dichiarazione del socio residente che riscuote utili relativi all'impresa, omettendo la corretta esclusione della ritenuta ex comma 5.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 27 — Ritenuta sui dividendi: aliquote (26% residenti, 27% non residenti, 11% fondi pensione UE/SEE, 1,20% società UE/SEE, 12,50% associante non residente), obbligo di rivalsa, sostituto d'imposta, utili in natura.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 73, comma 1, lettere a) e b) — Società ed enti soggetti a IRES che operano la ritenuta.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 44 — Redditi di capitale.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 47 — Utili da partecipazione.
Risorse correlate
- Redditi di capitale (art. 44 TUIR)
- Utili da partecipazione (art. 47 TUIR)
- Ritenuta d'acconto sul lavoro autonomo (art. 25 DPR 600/1973)
- Soggetti passivi IRES e residenza (art. 73 TUIR)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 30 maggio 2026.
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