Rottamazione-quinquies: chi rientra, 54 rate e decadenza
Carichi affidati dal 2000 al 2023 per omessi versamenti: stralcio di sanzioni, interessi e aggio, domanda entro il 30 aprile 2026 e fino a 54 rate bimestrali
02/09/2026
10 min lettura
Una definizione agevolata dal perimetro stretto: solo omessi versamenti, in cambio del piano più lungo mai previsto.
In sintesi
I debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano da omesso versamento possono essere estinti pagando il solo capitale e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notificazione della cartella, senza sanzioni, interessi, interessi di mora, somme aggiuntive e aggio. È la definizione agevolata introdotta dall'art. 1, commi da 82 a 101, della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), nota come rottamazione-quinquies.
La differenza sostanziale rispetto alla rottamazione-quater non sta nello sconto, che è analogo, ma nel perimetro oggettivo, molto più stretto: rientrano solo le imposte non versate risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e degli artt. 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972, oltre ai contributi previdenziali INPS non versati, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Ciò che nasce da un avviso di accertamento resta fuori.
Le date sono fissate direttamente in legge: dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2026, comunicazione dell'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026, unica soluzione o prima rata al 31 luglio 2026. Il pagamento rateale arriva fino a cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, l'ultima delle quali scade il 31 maggio 2035, con interessi al 3 per cento annuo dal 1° agosto 2026.
Quando si applica
L'ambito temporale guarda alla data di affidamento del carico all'agente della riscossione, non alla data della cartella: sono definibili i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (comma 82). Il filtro oggettivo è però selettivo. Sono ammessi i debiti che derivano:
- dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
- dall'omesso versamento emerso dal controllo automatizzato dell'art. 36-bis DPR 600/1973 e dal controllo formale dell'art. 36-ter;
- dall'omesso versamento emerso dalla liquidazione automatizzata IVA degli artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972;
- dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Per le sanzioni del codice della strada irrogate dalle amministrazioni dello Stato la definizione opera in misura ridotta: si abbattono solo gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'art. 27, sesto comma, della L. 689/1981 e quelli dell'art. 30 del DPR 602/1973, e l'aggio; la sanzione in sé resta dovuta (comma 97).
Possono confluire nella definizione anche i debiti che rientrano nei procedimenti di sovraindebitamento della L. 3/2012 e nelle procedure del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, con pagamento anche del debito falcidiato secondo modalità e tempi del decreto di omologazione (comma 96). Alle somme necessarie per aderire, quando sono oggetto di procedura concorsuale o di composizione negoziata della crisi, si applica la disciplina dei crediti prededucibili (comma 98).
Il rapporto con le definizioni precedenti è regolato in modo speculare dai commi 99 e 100. Sono riammessi i carichi affidati dal 2000 al 2017 oggetto delle dichiarazioni rese per le precedenti rottamazioni, anche se quelle definizioni sono diventate inefficaci, e i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali al 30 settembre 2025 si è determinata l'inefficacia della definizione resa ai sensi dell'art. 1, comma 235, della L. 197/2022 o dell'art. 3-bis, comma 1, del DL 202/2024. Sono invece esclusi gli stessi carichi del periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, al 30 settembre 2025, risultavano versate tutte le rate scadute: chi è in regola con la quater non può migrare alla quinquies. Il testo dei commi da 82 a 101 non chiarisce espressamente se, per i carichi riammessi dal comma 99, operi anche il filtro oggettivo del comma 82: il punto va verificato sui dati che l'agente della riscossione rende disponibili nell'area riservata ai sensi del comma 85.
Come si applica nella pratica
Il calendario è interamente scritto in legge e non dipende da provvedimenti attuativi, salvo la pubblicazione delle modalità telematiche di adesione da parte dell'agente della riscossione.
| Adempimento | Termine | Riferimento |
|---|---|---|
| Pubblicazione delle modalità telematiche di adesione | Entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge | comma 86 |
| Dichiarazione di adesione, con scelta del numero di rate | 30 aprile 2026 | comma 86 |
| Integrazione di una dichiarazione già presentata | 30 aprile 2026 | comma 88 |
| Comunicazione dell'agente con importi e scadenze | 30 giugno 2026 | comma 92 |
| Unica soluzione o prima rata | 31 luglio 2026 | comma 83 |
| Revoca automatica delle dilazioni sospese | 31 luglio 2026 | comma 94, lettera a) |
| Ultima rata del piano massimo | 31 maggio 2035 | comma 83, lettera c) |
| Elenco dei discarichi trasmesso agli enti creditori | 31 dicembre 2036 | comma 101 |
Il piano rateale è articolato su cadenza bimestrale (comma 83): prima, seconda e terza rata il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026; dalla quarta alla cinquantunesima il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035. Sulle rate maturano interessi al 3 per cento annuo dal 1° agosto 2026 e non si applica l'art. 19 del DPR 602/1973 (comma 84). L'importo di ciascuna rata è determinato dall'agente della riscossione nella comunicazione del comma 92 e non può essere inferiore a 100,00 €. Il pagamento avviene per domiciliazione sul conto corrente indicato, con i moduli precompilati resi disponibili sul sito dell'agente, oppure agli sportelli (comma 93).
Sui versamenti già effettuati valgono due regole opposte e va compreso l'incastro. Ai fini del calcolo di quanto resta da pagare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e di rimborso delle spese di procedura e notificazione (comma 89): quanto pagato in passato su sanzioni, interessi e aggio non riduce il dovuto. Al tempo stesso, tutte le somme versate a qualsiasi titolo restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili (comma 90). Chi, per effetto di pagamenti parziali, ha già corrisposto integralmente quanto dovuto secondo il comma 82 deve comunque presentare la dichiarazione per beneficiare degli effetti della definizione.
Dalla presentazione della dichiarazione scattano gli effetti protettivi del comma 91: sospensione dei termini di prescrizione e decadenza; sospensione, fino alla scadenza della prima o unica rata, degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere; divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti; divieto di avviare nuove procedure esecutive e di proseguire quelle già avviate, salvo che si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; irrilevanza dell'inadempimento ai fini degli artt. 28-ter e 48-bis del DPR 602/1973; applicazione dell'art. 54 del DL 50/2017 ai fini del rilascio del DURC. Il pagamento della prima o unica rata estingue le procedure esecutive precedentemente avviate, sempre salvo il primo incanto con esito positivo (comma 94, lettera b).
Il destino delle rateazioni in corso è netto: sospese dalla presentazione della dichiarazione, sono automaticamente revocate al 31 luglio 2026 e per quei debiti non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 (comma 94, lettera a). Chi valuta l'adesione confronta quindi la definizione con la rateizzazione ordinaria delle cartelle sapendo che la scelta, una volta presentata la dichiarazione, non è reversibile.
Sui giudizi pendenti il comma 87 impone di indicarli nella dichiarazione e di assumere l'impegno a rinunciarvi; il giudice sospende il processo dietro presentazione di copia della dichiarazione. L'estinzione è dichiarata d'ufficio con il versamento della prima o unica rata e comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti non passati in giudicato.
La decadenza è disciplinata dal comma 95: in caso di mancato o insufficiente versamento dell'unica rata, di due rate anche non consecutive, oppure dell'ultima rata, la definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza, il recupero prosegue a cura dell'agente e i versamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto sull'importo complessivamente dovuto, senza estinzione del debito residuo. La clausola di tolleranza di cinque giorni non compariva nel testo originario dei commi da 82 a 101, ed è stata introdotta dall'art. 10, comma 2-bis, della legge di conversione del DL 38/2026: vale però solo per i pagamenti di cui alle lettere a) e c) del comma 95 — l'unica rata e l'ultima rata della dilazione — mentre le rate intermedie restano perentorie. La disciplina di domanda, rate e decadenza della quater è trattata nella scheda Rottamazione-quater: domanda, rate e decadenza.
Con il pagamento delle somme dovute l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo e trasmette agli enti creditori, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione (comma 101). Per i tributi propri, regioni ed enti locali possono introdurre autonomamente proprie forme di definizione agevolata, con esclusione o riduzione di interessi e sanzioni (comma 102).
Esempi pratici
Esempio 1 — Omesso versamento IVA da liquidazione automatizzata
Una società ha un carico affidato nel 2021 per IVA non versata, emerso da liquidazione automatizzata dell'art. 54-bis: capitale 12.000,00 €, sanzioni 3.600,00 €, interessi 900,00 €, aggio 700,00 €, spese di notifica 6,50 €. Con la definizione si versano 12.006,50 € e si abbattono 5.200,00 €. Scegliendo il numero massimo di rate, la sola quota capitale si aggira sui 222,00 € a rata, oltre agli interessi del 3 per cento annuo: l'importo esatto delle singole rate è quello indicato dall'agente della riscossione nella comunicazione del comma 92.
Esempio 2 — Due carichi, un solo definibile
Un'impresa individuale ha due carichi: uno affidato nel 2019 per IRPEF non versata risultante dalla dichiarazione annuale, uno affidato nel 2022 a seguito di avviso di accertamento IVA. Solo il primo rientra nel comma 82, perché il secondo non deriva da omesso versamento risultante dalla dichiarazione o dai controlli automatizzati e formali. Sul carico del 2022 restano dovute anche sanzioni e interessi, e l'ipoteca già iscritta su quel carico non viene cancellata dalla presentazione della dichiarazione, che vieta solo nuove iscrizioni.
Esempio 3 — Dilazione in corso e decadenza dal piano
Un artigiano sta pagando una dilazione ordinaria su contributi INPS non versati, affidati nel 2020. Presenta la dichiarazione entro il 30 aprile 2026: gli obblighi della dilazione sono sospesi fino alla prima rata della definizione e il piano è revocato d'ufficio il 31 luglio 2026. Salta poi la seconda e la settima rata: due rate anche non consecutive fanno perdere l'efficacia della definizione, i versamenti già fatti valgono come acconto e il debito residuo torna in riscossione ordinaria, fermo il divieto di nuove dilazioni dell'art. 19 del DPR 602/1973 per i debiti oggetto di dichiarazione.
Errori comuni e come evitarli
- Applicare alla quinquies il perimetro della quater. La definizione della L. 199/2025 copre solo omessi versamenti da dichiarazione annuale, da controlli automatizzati e formali e contributi INPS non da accertamento: avvisi di accertamento e atti di recupero non vi rientrano, mentre la quater partiva da un perimetro generale con un elenco di esclusioni.
- Contare sulla tolleranza di cinque giorni per una rata intermedia. La tolleranza esiste (art. 10, comma 2-bis, della legge di conversione del DL 38/2026), ma copre soltanto l'unica rata e l'ultima rata, cioè le lettere a) e c) del comma 95. Su tutte le altre scadenze non c'è margine, e la decadenza scatta per mancato o insufficiente versamento dell'unica rata, di due rate anche non consecutive o dell'ultima rata (comma 95).
- Attendersi la cancellazione di fermi e ipoteche già iscritti. Il comma 91, lettera c), vieta nuove iscrizioni ma fa salve quelle esistenti; il pagamento della prima rata estingue le procedure esecutive avviate, non le misure cautelari già in essere.
- Sospendere i pagamenti della dilazione in corso prima di aderire. La sospensione degli obblighi decorre dalla presentazione della dichiarazione (comma 91, lettera b): interrompere prima significa esporsi alla decadenza dal piano ordinario senza alcuna protezione.
- Non presentare la dichiarazione perché si è già pagato tutto. Chi ha già corrisposto integralmente quanto dovuto ai sensi del comma 82 deve comunque manifestare la volontà di aderire per ottenere gli effetti della definizione (comma 89).
- Pensare di poter passare dalla quater in regola alla quinquies. I carichi del periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 con tutte le rate scadute versate al 30 settembre 2025 sono espressamente esclusi (comma 100); la riammissione riguarda solo chi è decaduto (comma 99).
Riferimenti normativi
- L. 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), art. 1, comma 82 — ambito temporale e oggettivo della definizione, somme stralciate e somme dovute.
- L. 199/2025, art. 1, commi 83 e 84 — unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o fino a cinquantaquattro rate bimestrali, calendario delle scadenze, interessi al 3 per cento annuo dal 1° agosto 2026.
- L. 199/2025, art. 1, commi 85, 86, 88 e 92 — dati dei carichi definibili nell'area riservata, dichiarazione telematica entro il 30 aprile 2026, integrazione entro lo stesso termine, comunicazione dell'agente entro il 30 giugno 2026 con rata minima di 100 euro.
- L. 199/2025, art. 1, commi 87, 89, 90 e 93 — giudizi pendenti e rinuncia, imputazione dei pagamenti pregressi, irripetibilità delle somme versate, modalità di pagamento.
- L. 199/2025, art. 1, commi 91 e 94 — effetti della dichiarazione su prescrizione, dilazioni, fermi, ipoteche, procedure esecutive, artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/1973 e DURC; revoca delle dilazioni al 31 luglio 2026.
- L. 199/2025, art. 1, comma 95 — cause di inefficacia della definizione e acquisizione dei versamenti a titolo di acconto.
- L. 199/2025, art. 1, commi 96, 97 e 98 — sovraindebitamento e codice della crisi, sanzioni del codice della strada, prededucibilità.
- L. 199/2025, art. 1, commi 99, 100 e 101 — riammissione dei decaduti dalle precedenti definizioni, esclusione di chi è in regola con la rottamazione-quater, discarico automatico dell'agente.
Risorse correlate
- Rottamazione-quater cartelle: ambito, debiti e benefici
- Rottamazione-quater: domanda, rate e decadenza
- Rateizzazione delle cartelle: dilazione art. 19 DPR 602/1973
- Cartella di pagamento e ruolo: art. 25 DPR 602/1973
- Controllo automatizzato art. 36-bis DPR 600/1973: avviso bonario
- Sanzioni omesso versamento e compensazioni art. 13 D.Lgs. 471/1997
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2 settembre 2026.
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