RUNTS: iscrizione e obblighi di deposito art. 11 D.Lgs. 117/2017
Iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore: sezioni, effetti, deposito di atti e bilanci e termini di aggiornamento (art. 11, 46, 48)
30/05/2026
3 min lettura
In sintesi
L'art. 11 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) stabilisce che gli enti del Terzo settore si iscrivono nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'iscrizione è il presupposto per fruire della qualifica e del regime agevolato di ETS. L'art. 46 articola il Registro in sette sezioni; l'art. 48 disciplina contenuti, deposito di bilanci e rendiconti (entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) e termini di aggiornamento delle informazioni (entro 30 giorni da ciascuna modifica).
Quando si applica
L'iscrizione al RUNTS riguarda ogni ente che intenda assumere la qualifica di ETS: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso e altri enti del Terzo settore.
L'ente che esercita la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale è soggetto, oltre che al RUNTS, all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese (art. 11, comma 2). Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa anche il requisito di iscrizione al RUNTS (art. 11, comma 3).
Gli obblighi di deposito e aggiornamento gravano sugli amministratori, che ne rispondono ai sensi dell'art. 2630 del codice civile (art. 48, comma 5).
Come si applica nella pratica
Il RUNTS si compone delle sette sezioni dell'art. 46, comma 1. Salvo le reti associative, nessun ente può essere iscritto contemporaneamente in due o più sezioni (art. 46, comma 2):
| Sezione (art. 46, c. 1) | Tipologia di ente |
|---|---|
| a) | Organizzazioni di volontariato (ODV) |
| b) | Associazioni di promozione sociale (APS) |
| c) | Enti filantropici |
| d) | Imprese sociali, incluse le cooperative sociali |
| e) | Reti associative |
| f) | Società di mutuo soccorso |
| g) | Altri enti del Terzo settore |
Per ciascun ente nel Registro devono risultare almeno: denominazione, forma giuridica, sede legale ed eventuali sedi secondarie, data di costituzione, oggetto dell'attività di interesse generale, codice fiscale o partita IVA, eventuale personalità giuridica e patrimonio minimo, generalità dei rappresentanti legali e di chi ricopre cariche sociali (art. 48, comma 1).
I principali termini operativi:
| Adempimento | Termine (art. 48) |
|---|---|
| Deposito di rendiconti e bilanci annuali | Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (c. 3) |
| Deposito al registro imprese per enti ex art. 13, c. 4 | Entro 60 giorni dall'approvazione (c. 3) |
| Aggiornamento informazioni e deposito atti modificativi | Entro 30 giorni da ciascuna modifica (c. 3) |
| Diffida ad adempiere in caso di omesso deposito | Termine fissato tra 30 e 180 giorni; decorso inutilmente, cancellazione (c. 4) |
L'oggetto dell'attività iscritto nel RUNTS deve corrispondere a una o più attività di interesse generale dell'art. 5. In caso di mancato o incompleto deposito, l'ufficio diffida l'ente; il decorso inutile del termine comporta la cancellazione dal Registro.
Esempi pratici
Esempio 1 — APS che deposita il rendiconto annuale
Un'associazione di promozione sociale con esercizio coincidente con l'anno solare (chiusura 31 dicembre) deve depositare il bilancio nel RUNTS entro 180 giorni, ossia entro il 29 giugno dell'anno successivo. Il mancato deposito espone l'ente alla diffida e, in difetto, alla cancellazione.
Esempio 2 — Aggiornamento per nomina del nuovo presidente
Un ente filantropico nomina un nuovo legale rappresentante il 10 marzo. La modifica delle generalità del rappresentante va pubblicata e depositata entro 30 giorni dalla delibera, quindi entro il 9 aprile (art. 48, c. 3).
Esempio 3 — Impresa sociale e doppia iscrizione
Una cooperativa che opera come impresa sociale si iscrive nell'apposita sezione del registro delle imprese: tale iscrizione soddisfa anche il requisito di iscrizione al RUNTS (art. 11, c. 3), evitando una duplice procedura.
Errori comuni e come evitarli
- Omettere gli estremi dell'iscrizione: gli atti, la corrispondenza e le comunicazioni al pubblico devono indicare gli estremi dell'iscrizione al RUNTS (art. 11, c. 1).
- Sforare i 180 giorni per il deposito del bilancio: il ritardo attiva la diffida e, se non sanato, la cancellazione dal Registro.
- Iscriversi nella sezione sbagliata o in più sezioni: salvo le reti associative, l'iscrizione è ammessa in una sola sezione (art. 46, c. 2).
- Trascurare l'aggiornamento entro 30 giorni: ogni modifica statutaria o delle cariche sociali va comunicata tempestivamente.
- Ritenere l'iscrizione facoltativa per il regime fiscale: senza iscrizione al RUNTS non si accede alle agevolazioni proprie degli ETS.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 11 — Iscrizione al RUNTS ed effetti (obbligo per imprese commerciali e imprese sociali).
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 46 — Struttura del Registro: sette sezioni.
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 48 — Contenuto, aggiornamento e termini di deposito di atti e bilanci.
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 13 — Scritture contabili e bilancio degli ETS.
Risorse correlate
- ETS e attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs. 117/2017)
- Imposte indirette e tributi locali degli ETS (art. 82)
- Regime fiscale delle imposte dirette degli ETS (art. 79-80)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 30 maggio 2026.
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