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AdempimentiUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Imposte indirette e tributi locali ETS: art. 82 D.Lgs. 117/2017

Esenzioni e agevolazioni ETS su registro, ipo-catastali, bollo, IMU e tributi locali: regime già operativo in via transitoria (art. 82)

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 82 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) riconosce agli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali in forma di società, un'ampia serie di esenzioni e agevolazioni sulle imposte indirette e sui tributi locali: imposta di registro in misura fissa o esente, esenzione da imposta di bollo, esenzione da imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti gratuiti, ed esenzione IMU per gli immobili degli ETS non commerciali destinati ad attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali. Si tratta di un regime già operativo in via transitoria dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (art. 104, c. 1).

Quando si applica

Le agevolazioni dell'art. 82 si applicano a tutti gli ETS di cui al comma 1, comprese le cooperative sociali; sono escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo specifiche eccezioni dei commi 3, 4 e 6.

A differenza del regime delle imposte dirette (artt. 79 e 80), che entra a regime dal 2026 previa autorizzazione UE, l'art. 82 figura tra le disposizioni transitorie dell'art. 104, comma 1, già in vigore dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2017 e applicabili, a partire dall'operatività del RUNTS, agli enti iscritti. È quindi un'agevolazione concretamente fruibile oggi.

Alcune misure hanno un perimetro più ampio (imposta di registro in misura fissa anche per le imprese sociali sugli atti relativi ad attività di interesse generale convenzionate), altre richiedono condizioni specifiche, come l'utilizzo diretto del bene entro cinque anni.

Come si applica nella pratica

Le principali agevolazioni dell'art. 82:

TributoTrattamento per gli ETSRiferimento
Successioni e donazioni, ipotecaria e catastaleNon dovute sui trasferimenti a titolo gratuitoart. 82, c. 2
Imposta di registro su atti costitutivi e modifiche statutarieMisura fissa; esente se modifiche per adeguamento normativo; atti delle ODV esentiart. 82, c. 3
Registro, ipotecaria e catastale su trasferimenti onerosi di immobiliMisura fissa, se uso diretto entro 5 anni per gli scopi istituzionaliart. 82, c. 4
Imposta di bolloEsenzione su atti, documenti, istanze, contratti, copie e certificazioniart. 82, c. 5
IMU e TASIEsenzione per immobili di ETS non commerciali a uso non commercialeart. 82, c. 6
Imposta sugli intrattenimentiNon dovuta per attività occasionali o in concomitanza di celebrazioniart. 82, c. 9
Tasse sulle concessioni governativeEsenzione su atti e provvedimentiart. 82, c. 10

Per i tributi locali diversi da IMU e TASI, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare riduzioni o esenzioni a favore degli ETS che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'attività commerciale (art. 82, c. 7). Le regioni e le Province autonome possono inoltre disporre la riduzione o l'esenzione dall'IRAP nel rispetto della normativa UE (art. 82, c. 8).

Sull'esenzione dalla imposta di bollo e dall'imposta di registro, l'agevolazione opera direttamente, senza necessità di istanza. Per i trasferimenti onerosi di immobili in misura fissa (c. 4) occorre rendere, contestualmente alla stipula, apposita dichiarazione di destinazione del bene: in caso di dichiarazione mendace o mancato utilizzo è dovuta l'imposta ordinaria, oltre alla sanzione del 30% e agli interessi di mora.

Esempi pratici

Esempio 1 — Donazione immobiliare a una ODV

Un privato dona a un'organizzazione di volontariato un immobile da destinare alle attività istituzionali. Il trasferimento gratuito non è soggetto a imposta sulle successioni e donazioni né alle imposte ipotecaria e catastale (art. 82, c. 2), con un risparmio rilevante rispetto al regime ordinario.

Esempio 2 — Acquisto oneroso di una sede

Un'APS acquista un immobile da adibire a sede e attività per un corrispettivo di 200.000,00 €. Rendendo in atto la dichiarazione di utilizzo diretto entro cinque anni, sconta registro, ipotecaria e catastale in misura fissa anziché in misura proporzionale (art. 82, c. 4).

Esempio 3 — Esenzione da bollo sulla corrispondenza

Un ente filantropico predispone numerose attestazioni e certificazioni per i propri progetti. Tali documenti sono esenti da imposta di bollo (art. 82, c. 5): su 500 documenti che sconterebbero 16,00 € ciascuno, il risparmio è di 8.000,00 €.

Errori comuni e come evitarli

  • Estendere le agevolazioni alle imprese sociali societarie: l'art. 82, c. 1 le esclude, salvo le eccezioni dei commi 3, 4 e 6.
  • Omettere la dichiarazione di destinazione nei trasferimenti immobiliari onerosi: senza la dichiarazione resa in atto, l'imposta fissa del c. 4 non spetta.
  • Disattendere l'uso diretto entro cinque anni: il mancato utilizzo comporta l'imposta ordinaria più la sanzione del 30% e gli interessi.
  • Confondere il regime dell'art. 82 con quello degli artt. 79-80: l'art. 82 è già operativo dal 2018, mentre le imposte dirette entrano a regime dal 2026.
  • Ritenere automatica l'esenzione IMU: spetta solo agli immobili di ETS non commerciali destinati esclusivamente ad attività non commerciali (art. 82, c. 6).

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 82 — Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali (registro, bollo, ipo-catastali, successioni e donazioni, IMU/TASI, intrattenimenti).
  • D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 104, c. 1 — Regime transitorio: applicazione dell'art. 82 dal periodo successivo al 31/12/2017.
  • D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 8 — Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro (condizione di utilizzo delle liberalità immobiliari).

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.