Impresa sociale: nozione e qualifica (D.Lgs. 112/2017)
Requisiti della qualifica di impresa sociale ex D.Lgs. 112/2017: attività di interesse generale, soglia ricavi 70%, assenza di scopo di lucro e gruppi
31/05/2026
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In sintesi
L'art. 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 definisce l'impresa sociale: possono acquisire la qualifica tutti gli enti privati, incluse le società del libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'attività è principale quando i relativi ricavi superano il 70% dei ricavi complessivi (art. 2, comma 3). Le cooperative sociali e i loro consorzi (L. 381/1991) acquisiscono di diritto la qualifica. L'impresa sociale è una species qualificata di ente del Terzo settore, cui si applicano le norme del D.Lgs. 117/2017 in quanto compatibili.
Quando si applica
La qualifica di impresa sociale riguarda enti privati che coniugano forma imprenditoriale e finalità di interesse generale. Sul piano soggettivo (art. 1, comma 1) possono assumerla associazioni, fondazioni, comitati e qualunque società di capitali o cooperativa, purché rispettino i requisiti del decreto.
Sono invece esclusi (art. 1, comma 2):
- le società costituite da un unico socio persona fisica;
- le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001;
- gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione di beni e servizi ai soli soci o associati.
Le cooperative sociali e i loro consorzi (L. 381/1991) acquisiscono di diritto la qualifica (art. 1, comma 4), con applicazione delle norme del D.Lgs. 112/2017 in quanto compatibili con la disciplina cooperativa. Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie (art. 1, comma 3), il decreto si applica limitatamente alle attività di interesse generale, previo apposito regolamento e costituzione di un patrimonio destinato con scritture contabili separate.
Come si applica nella pratica
I requisiti costitutivi della qualifica si fondano su tre pilastri: oggetto dell'attività, modalità non lucrative e coinvolgimento dei portatori di interesse.
1. Attività di interesse generale (art. 2). L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa rientranti nell'elenco tassativo dell'art. 2, comma 1 (lett. a-v): interventi e servizi sociali, prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, istruzione e formazione, tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, attività culturali e turistiche di interesse sociale, microcredito, agricoltura sociale, alloggio sociale, e così via. È «di interesse generale», a prescindere dall'oggetto, anche l'attività che occupa lavoratori molto svantaggiati o persone con disabilità (art. 2, comma 4) in misura non inferiore al 30% dei lavoratori (art. 2, comma 5).
| Requisito | Soglia | Fonte |
|---|---|---|
| Attività principale | ricavi > 70% dei ricavi complessivi | art. 2, comma 3 |
| Occupazione lavoratori svantaggiati (inserimento lavorativo) | ≥ 30% dei lavoratori | art. 2, comma 5 |
| Destinazione utili a riserve/incremento patrimonio | regola generale | art. 3, comma 1 |
| Distribuzione di dividendi (società di capitali/coop) | quota < 50% degli utili annui | art. 3, comma 3 |
2. Assenza di scopo di lucro (art. 3). L'impresa sociale destina utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio (art. 3, comma 1). È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, riserve e fondi (art. 3, comma 2), con un'elencazione puntuale delle ipotesi di distribuzione indiretta (compensi sproporzionati, retribuzioni superiori del 40% ai minimi contrattuali salvo deroghe, cessioni di beni o servizi a condizioni di favore). In deroga, le sole società di capitali e cooperative possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili annui (dedotte le perdite pregresse) ad aumento gratuito del capitale o a dividendi entro stringenti limiti (art. 3, comma 3).
3. Struttura proprietaria (art. 4). Società con unico socio persona fisica, enti con scopo di lucro e amministrazioni pubbliche non possono esercitare direzione e coordinamento né controllare un'impresa sociale (art. 4, comma 3). I gruppi di imprese sociali depositano l'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese e redigono il bilancio sociale in forma consolidata (art. 4, comma 2).
La disambiguazione rispetto agli istituti affini va tenuta presente: l'ETS «ordinario» può svolgere attività diverse o secondarie e non è necessariamente un'impresa; l'impresa sociale è invece un ETS che assume forma imprenditoriale stabile e principale; la cooperativa sociale è impresa sociale di diritto.
Esempi pratici
Esempio 1 — Cooperativa sociale di inserimento lavorativo
Una cooperativa sociale di tipo B (L. 381/1991) gestisce un laboratorio di assemblaggio e impiega 40 lavoratori, di cui 15 persone svantaggiate (37,5% della forza lavoro, sopra la soglia del 30% dell'art. 2, comma 5). In quanto cooperativa sociale, acquisisce di diritto la qualifica di impresa sociale (art. 1, comma 4), senza necessità di ulteriore opzione statutaria.
Esempio 2 — S.r.l. che chiede la qualifica
Una S.r.l. che eroga servizi educativi extra-scolastici realizza ricavi per 480.000,00 € da tale attività e 120.000,00 € da attività accessorie: l'attività di interesse generale rappresenta l'80% dei ricavi complessivi, oltre la soglia del 70% (art. 2, comma 3). Adeguando lo statuto al divieto di distribuzione utili (art. 3) e al coinvolgimento dei portatori di interesse, può acquisire la qualifica e iscriversi nell'apposita sezione del registro delle imprese.
Esempio 3 — Distribuzione di dividendi entro i limiti
Una società cooperativa con qualifica di impresa sociale chiude l'esercizio con un utile di 50.000,00 €. Può destinare a dividendi una quota inferiore al 50% (massimo 24.999,00 €), nel rispetto del tetto di rendimento collegato all'interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo sul capitale versato (art. 3, comma 3, lett. a); la parte restante alimenta riserve indivisibili.
Errori comuni e come evitarli
- Confondere impresa sociale e cooperativa sociale: ogni cooperativa sociale è impresa sociale di diritto (art. 1, comma 4), ma non ogni impresa sociale è cooperativa. La forma giuridica resta autonoma e la qualifica si aggiunge.
- Trascurare la soglia del 70%: l'attività di interesse generale deve essere principale per ricavi (art. 2, comma 3); attività commerciali estranee preponderanti fanno venire meno la qualifica.
- Ammettere la S.r.l. unipersonale: la società costituita da un unico socio persona fisica non può assumere la qualifica (art. 1, comma 2); occorre una compagine plurisoggettiva.
- Sottovalutare il divieto di distribuzione indiretta: compensi sproporzionati o retribuzioni oltre il +40% rispetto ai minimi contrattuali integrano distribuzione indiretta di utili vietata (art. 3, comma 2).
- Ignorare i limiti alla direzione e coordinamento: enti for-profit o amministrazioni pubbliche non possono controllare l'impresa sociale (art. 4, comma 3), pena l'annullabilità delle decisioni.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, art. 1 — Nozione e qualifica di impresa sociale (commi 1, 2, 3, 4, 5).
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, art. 2 — Attività d'impresa di interesse generale (commi 1, 3, 4, 5).
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, art. 3 — Assenza di scopo di lucro (commi 1, 2, 3).
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, art. 4 — Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi (commi 2, 3).
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 5 — Attività di interesse generale (Codice del Terzo settore).
Risorse correlate
- Enti del Terzo settore e attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs. 117/2017)
- Impresa sociale: regime fiscale e agevolazioni (art. 18 D.Lgs. 112/2017)
- Iscrizione al RUNTS – Registro unico del Terzo settore (art. 11 D.Lgs. 117/2017)
- Regime fiscale ai fini delle imposte dirette degli ETS (artt. 79-80 D.Lgs. 117/2017)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 31 maggio 2026.
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