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AdempimentiUltimo aggiornamento: 31/05/2026

Impresa sociale: regime fiscale (art. 18 D.Lgs. 112/2017)

Misure fiscali dell'impresa sociale ex art. 18 D.Lgs. 112/2017: detassazione utili reinvestiti, detrazione IRPEF e deduzione IRES del 30% per chi investe

Ultimo aggiornamento

31/05/2026

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In sintesi

L'art. 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 detta il regime fiscale dell'impresa sociale: non concorrono al reddito imponibile le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 (utili reinvestiti), purché non distribuite (comma 1). A chi investe nel capitale di un'impresa sociale costituita da non più di cinque anni spetta una detrazione IRPEF del 30% (comma 3) o, per i soggetti IRES, una deduzione del 30% (comma 4), con investimento massimo agevolabile di 1.000.000,00 € per le persone fisiche e 1.800.000,00 € per i soggetti IRES e obbligo di mantenimento per almeno cinque anni. In caso di scioglimento o perdita della qualifica, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore (art. 12).

Quando si applica

Le misure fiscali dell'art. 18 si applicano sia a livello di ente (defiscalizzazione degli utili reinvestiti) sia a livello di chi apporta capitale (incentivo all'investimento). L'efficacia delle agevolazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 era subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ex art. 108, par. 3, TFUE; in assenza, le disposizioni dell'articolo si applicano alle imprese sociali a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (art. 18, comma 9).

I beneficiari delle misure sono:

  • l'impresa sociale stessa, per gli utili e avanzi destinati a riserve indistribuibili (commi 1 e 2);
  • le persone fisiche che investono nel capitale sociale (comma 3);
  • i soggetti passivi IRES che investono nel capitale sociale (comma 4);
  • chi effettua atti di dotazione o contributi a fondazioni con qualifica di impresa sociale (comma 5).

Le agevolazioni operano solo se l'impresa sociale ha acquisito la qualifica da non più di cinque anni e se l'investimento è mantenuto per almeno cinque anni.

Come si applica nella pratica

Il regime fiscale dell'impresa sociale combina la detassazione degli utili reinvestiti con un robusto incentivo all'apporto di capitale, modellato sui meccanismi previsti per le start-up e PMI innovative.

1. Detassazione degli utili reinvestiti (commi 1 e 2). Non concorrono al reddito imponibile le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2. L'utilizzo delle riserve a copertura di perdite è consentito e non comporta decadenza, purché non si distribuiscano utili finché le riserve non siano ricostituite (comma 1). Non concorrono inoltre al reddito le imposte sui redditi riferibili alle variazioni operate ai sensi dell'art. 83 del TUIR, ma solo se ciò genera un utile o un maggior utile destinato a incremento del patrimonio (comma 2).

2. Incentivo all'investimento (commi 3, 4 e 5).

Soggetto investitoreBeneficioInvestimento massimo agevolabileMantenimento
Persona fisica (IRPEF)detrazione del 30% della somma investita1.000.000,00 € per periodo d'impostaalmeno 5 anni
Soggetto IRESdeduzione dal reddito del 30% della somma investita1.800.000,00 € per periodo d'impostaalmeno 5 anni

Per le persone fisiche, dall'imposta lorda IRPEF si detrae il 30% della somma investita nel capitale di società che abbiano acquisito la qualifica da non più di cinque anni; l'eccedenza non detraibile è riportabile nei tre periodi d'imposta successivi (comma 3). Per i soggetti IRES, non concorre alla formazione del reddito il 30% della somma investita, entro il tetto di 1.800.000,00 € (comma 4). La stessa disciplina si estende agli atti di dotazione e ai contributi in favore di fondazioni con qualifica di impresa sociale (comma 5).

3. Decadenza. La cessione, anche parziale, dell'investimento prima dei cinque anni comporta la decadenza dal beneficio: l'IRPEF detratta va restituita con interessi legali (comma 3), e per i soggetti IRES si ha recupero a tassazione dell'importo dedotto con interessi legali (comma 4).

4. Vincolo di non lucratività in uscita (art. 12). In caso di scioglimento volontario o perdita volontaria della qualifica, il patrimonio residuo — dedotto il capitale versato dai soci eventualmente rivalutato e i dividendi deliberati e non distribuiti — è devoluto ad altri enti del Terzo settore operanti da almeno tre anni (art. 12, comma 5). Trasformazioni, fusioni, scissioni e cessioni d'azienda devono preservare l'assenza di scopo di lucro ed essere autorizzate dal Ministero del lavoro (art. 12, commi 1 e 4).

Esempi pratici

Esempio 1 — Detrazione IRPEF per il socio investitore

Una persona fisica investe 20.000,00 € nel capitale di una S.r.l. impresa sociale costituita da due anni. Spetta una detrazione IRPEF del 30%, pari a 6.000,00 € (art. 18, comma 3). Se l'imposta lorda dell'anno non capiente assorbe l'intero importo, l'eccedenza è riportabile fino al terzo periodo d'imposta successivo. La partecipazione va mantenuta almeno cinque anni: una cessione anticipata farebbe decadere il beneficio con restituzione dei 6.000,00 € e interessi legali.

Esempio 2 — Deduzione IRES per la società investitrice

Una S.p.A. soggetta IRES sottoscrive un aumento di capitale di 100.000,00 € in una cooperativa con qualifica di impresa sociale acquisita da tre anni. Non concorre al reddito il 30% della somma investita, ossia 30.000,00 € (art. 18, comma 4), con un risparmio IRES (aliquota 24%) di 7.200,00 €. L'investimento, sotto il tetto di 1.800.000,00 €, deve essere mantenuto per cinque anni.

Esempio 3 — Utili reinvestiti detassati

Un'impresa sociale chiude con un utile civilistico di 80.000,00 € interamente destinato a riserva indivisibile ai sensi dell'art. 3, comma 1. Tali somme non concorrono alla formazione del reddito imponibile (art. 18, comma 1); il successivo utilizzo della riserva a copertura di una perdita non determina decadenza, purché non si distribuiscano utili prima della ricostituzione della riserva.

Errori comuni e come evitarli

  • Detrarre senza verificare i cinque anni di anzianità della qualifica: l'incentivo spetta solo se l'impresa sociale ha acquisito la qualifica da non più di cinque anni (art. 18, commi 3 e 4).
  • Superare i tetti di investimento: l'agevolazione è limitata a 1.000.000,00 € per le persone fisiche e a 1.800.000,00 € per i soggetti IRES, per ciascun periodo d'imposta (commi 3 e 4).
  • Cedere la partecipazione prima dei cinque anni: la cessione anticipata comporta decadenza, restituzione/recupero dell'agevolazione e interessi legali (commi 3 e 4).
  • Distribuire utili dopo aver eroso le riserve: la detassazione del comma 1 presuppone l'indistribuibilità; non si possono distribuire utili finché le riserve utilizzate a copertura perdite non siano ricostituite.
  • Trascurare la devoluzione del patrimonio: in caso di scioglimento o perdita della qualifica, il patrimonio residuo va devoluto a enti del Terzo settore (art. 12, comma 5); l'appropriazione da parte dei soci viola il vincolo di non lucratività.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, art. 18 — Misure fiscali e di sostegno economico (commi 1, 2, 3, 4, 5, 9).
  • D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, art. 3 — Assenza di scopo di lucro (commi 1, 2) — vincolo di destinazione a riserve.
  • D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, art. 12 — Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio (commi 1, 4, 5).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 83 — Determinazione del reddito d'impresa (variazioni rilevanti per il comma 2).

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.

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