Erogazioni liberali agli ETS: detrazione e deduzione art. 83
Detrazione IRPEF del 30% (35% per le ODV) e deduzione del 10% del reddito per le erogazioni liberali agli ETS: regole e non cumulo (art. 83)
30/05/2026
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In sintesi
L'art. 83 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) disciplina le agevolazioni fiscali per chi effettua erogazioni liberali, in denaro o in natura, a favore degli enti del Terzo settore. Le persone fisiche possono detrarre dall'IRPEF il 30% dell'erogazione (elevato al 35% se a favore di organizzazioni di volontariato), entro un tetto di 30.000 € per periodo d'imposta; in alternativa, persone fisiche, enti e società possono dedurre la liberalità dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito dichiarato, con riporto dell'eccedenza fino al quarto periodo successivo. Detrazione e deduzione non sono cumulabili tra loro né con altre agevolazioni a fronte delle medesime erogazioni (art. 83, c. 4). È un regime già operativo in via transitoria dal 2018 (art. 104, c. 1).
Quando si applica
L'agevolazione spetta per le erogazioni liberali, in denaro o in natura, effettuate a favore degli ETS di cui all'art. 82, comma 1. La detrazione del 30%/35% è riservata alle persone fisiche; la deduzione del 10% è aperta a persone fisiche, enti e società.
Per le erogazioni in denaro la detrazione è ammessa a condizione che il versamento avvenga tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento tracciabili previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 241/1997 (art. 83, c. 1). Le liberalità devono inoltre essere utilizzate dall'ente in conformità all'art. 8, comma 1 (art. 83, c. 3).
Trattandosi di disposizione richiamata dall'art. 104, comma 1, il regime è applicabile dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2017 e, a partire dall'operatività del RUNTS, agli enti iscritti.
Come si applica nella pratica
Il donatore sceglie, in via alternativa, tra detrazione e deduzione:
| Beneficio | Misura | Limite | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Detrazione IRPEF (persone fisiche) | 30% dell'erogazione | Fino a 30.000 € di oneri per periodo d'imposta | art. 83, c. 1 |
| Detrazione IRPEF — erogazioni a ODV | 35% dell'erogazione | Fino a 30.000 € di oneri per periodo d'imposta | art. 83, c. 1 |
| Deduzione dal reddito (persone fisiche, enti, società) | 10% del reddito complessivo dichiarato | Eccedenza riportabile fino al quarto periodo successivo | art. 83, c. 2 |
La detrazione abbatte direttamente l'imposta lorda IRPEF nella misura percentuale indicata; la deduzione riduce la base imponibile, con un beneficio effettivo pari all'aliquota marginale applicata. La scelta dipende quindi dal reddito e dall'aliquota del donatore: per i redditi elevati la deduzione può risultare più conveniente, perché agisce sull'aliquota marginale e consente il riporto dell'eccedenza.
Il doppio binario detrazione/deduzione è governato dal principio di non cumulo dell'art. 83, comma 4: a fronte della medesima erogazione il contribuente non può sommare detraibilità e deducibilità, né cumularle con altre agevolazioni a titolo di detrazione o deduzione previste da altre disposizioni di legge. Per le liberalità in natura, le tipologie di beni e i criteri di valorizzazione sono individuati con apposito decreto ministeriale. Sul piano sistematico, queste regole si coordinano con le detrazioni per oneri dell'art. 15 TUIR e con gli oneri di utilità sociale dell'art. 100 TUIR.
Esempi pratici
Esempio 1 — Detrazione su erogazione a un ETS
Una persona fisica eroga 1.000,00 € a un ente filantropico iscritto al RUNTS, con bonifico bancario. Sceglie la detrazione del 30%: riduce l'IRPEF lorda di 1.000 × 30% = 300,00 €, entro il tetto di 30.000 € di oneri agevolabili.
Esempio 2 — Detrazione maggiorata per erogazione a una ODV
La stessa erogazione di 1.000,00 € a favore di un'organizzazione di volontariato beneficia della detrazione elevata al 35%: lo sconto d'imposta sale a 1.000 × 35% = 350,00 €.
Esempio 3 — Deduzione per un'impresa donante
Una società con reddito complessivo dichiarato di 200.000,00 € eroga 25.000,00 € a un ETS. Opta per la deduzione: il limite è il 10% del reddito, pari a 20.000,00 €. Deduce 20.000,00 € nell'anno e riporta l'eccedenza di 5.000,00 € nei periodi successivi, non oltre il quarto.
Errori comuni e come evitarli
- Cumulare detrazione e deduzione sulla stessa erogazione: l'art. 83, c. 4 vieta il cumulo; va scelto un solo beneficio.
- Erogare in contanti e pretendere la detrazione: per le liberalità in denaro la detrazione richiede pagamento tracciabile (art. 83, c. 1).
- Superare i limiti senza riporto: la detrazione opera entro 30.000 € di oneri annui; la deduzione entro il 10% del reddito, con riporto dell'eccedenza solo fino al quarto periodo.
- Applicare il 35% a enti diversi dalle ODV: la misura maggiorata spetta unicamente alle organizzazioni di volontariato.
- Trascurare la condizione di utilizzo della liberalità: l'agevolazione presuppone l'impiego dei fondi secondo l'art. 8, c. 1.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 83, c. 1 — Detrazione IRPEF del 30% (35% per le ODV), tetto 30.000 €, tracciabilità.
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 83, c. 2 — Deduzione dal reddito complessivo netto nel limite del 10%, con riporto fino al quarto periodo.
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 83, c. 4 — Non cumulabilità di detrazione e deduzione e con altre agevolazioni.
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 104, c. 1 — Regime transitorio: applicazione dell'art. 83 dal periodo successivo al 31/12/2017.
Risorse correlate
- Imposte indirette e tributi locali degli ETS (art. 82)
- ETS e attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs. 117/2017)
- Detrazioni per oneri (art. 15 TUIR)
- Oneri di utilità sociale (art. 100 TUIR)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.