Erogazioni liberali agli ETS: detrarre il 30% o dedurre il 10%
Detrazione del 30 o 35 per cento entro 30.000 euro, deduzione del 10 per cento con riporto quadriennale e valorizzazione delle donazioni in natura
05/09/2026
7 min lettura
In sintesi
Chi dona a un ente del Terzo settore sceglie fra due benefici che non si sommano mai. L'art. 83, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 riconosce alle sole persone fisiche una detrazione dall'IRPEF lorda pari al 30 per cento degli oneri sostenuti per erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore dell'art. 82, comma 1, entro 30.000 euro per periodo d'imposta, percentuale elevata al 35 per cento se il beneficiario è un'organizzazione di volontariato. L'art. 83, comma 2, apre invece a persone fisiche, enti e società la deduzione dal reddito complessivo netto nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, con l'eccedenza computabile in aumento nei periodi d'imposta successivi, non oltre il quarto. Le due agevolazioni non sono cumulabili fra loro né con altre detrazioni o deduzioni previste da altre leggi a fronte delle medesime erogazioni (art. 83, comma 4), e il beneficio spetta a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria dell'ente (art. 83, comma 3, che rinvia all'art. 8, comma 1).
Detrarre o dedurre: la scelta è alternativa, e non si torna indietro
La detrazione abbatte l'imposta lorda di una percentuale fissa dell'erogazione; la deduzione abbassa la base imponibile, e vale quindi quanto l'aliquota marginale del donatore. Il confronto non è quindi fra 30 e 10, ma fra una percentuale certa e una percentuale che dipende dal reddito di chi dona, e i due regimi differiscono anche su chi può usarli, sul tetto e sul destino dell'eccedenza.
| Voce | Detrazione IRPEF (art. 83, comma 1) | Deduzione dal reddito (art. 83, comma 2) |
|---|---|---|
| Chi può usarla | Solo le persone fisiche, sull'imposta lorda IRPEF | Persone fisiche, enti e società, sul reddito complessivo netto |
| Misura | 30 per cento degli oneri sostenuti, elevato al 35 per cento se il beneficiario è un'organizzazione di volontariato | 10 per cento del reddito complessivo dichiarato dal soggetto erogatore |
| Tetto e destino dell'eccedenza | Erogazioni per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro in ciascun periodo d'imposta; nessun riporto previsto | Nessun tetto in valore assoluto; l'eccedenza è computata in aumento dell'importo deducibile dei quattro periodi d'imposta successivi, quindi si somma al plafond del 10 per cento di quegli anni invece di rientrarvi |
| Quanto vale davvero | Quanto la percentuale applicata all'erogazione, indipendentemente dall'aliquota del donatore | Quanto l'aliquota marginale del donatore applicata all'importo dedotto |
| Erogazioni in natura | Valore normale del bene ex art. 9 TUIR, o residuo valore fiscale se il bene è strumentale (DM 28 novembre 2019, art. 3) | Stessi criteri di valorizzazione: non cambiano con il beneficio scelto |
| Cumulo | Escluso con la deduzione del comma 2 e con altre agevolazioni di legge sulla medesima erogazione (art. 83, comma 4) | Escluso con la detrazione del comma 1 e con altre agevolazioni di legge sulla medesima erogazione (art. 83, comma 4) |
Per le erogazioni in denaro entrambi i benefici sono subordinati alla tracciabilità: il versamento deve essere eseguito tramite banche o uffici postali, oppure con gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, cioè carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari (art. 83, comma 1; Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 406 del 16 giugno 2021). Un'erogazione in contanti non è agevolabile, per quanto documentata.
Nello stesso articolo vive una terza detrazione che non riguarda le liberalità e si confonde spesso con esse: il comma 5 riconosce una detrazione del 19 per cento dei contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso, per un importo non superiore a 1.300 euro. È un contributo associativo, non una donazione, e ha una propria misura e un proprio tetto. Sul quadro generale delle detrazioni per oneri si veda Detrazioni per oneri (art. 15 TUIR); per le erogazioni deducibili dal reddito d'impresa fuori dal Codice del Terzo settore, Oneri di utilità sociale (art. 100 TUIR).
Un'erogazione da 25.000 € con reddito dichiarato di 200.000 €
Una società eroga 25.000 € in denaro, con bonifico bancario, a un ente del Terzo settore iscritto al RUNTS e opta per la deduzione. Il limite dell'art. 83, comma 2, è il 10 per cento del reddito complessivo dichiarato: su 200.000 € di reddito la deduzione dell'esercizio si ferma a 20.000 €.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Reddito complessivo dichiarato del periodo d'imposta | 200.000,00 € |
| Erogazione liberale in denaro a un ETS iscritto al RUNTS | 25.000,00 € |
| Deduzione del periodo, entro il 10 per cento del reddito dichiarato | 20.000,00 € |
| Eccedenza computabile in aumento nei periodi successivi, non oltre il quarto | 5.000,00 € |
| Erogazione complessivamente utilizzabile in deduzione | 25.000,00 € |
L'eccedenza di 5.000 € non si perde, e il modo in cui si recupera è scritto nella norma: «l'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare» (art. 83, comma 2, secondo periodo). Il riporto opera quindi in aumento del plafond annuale, non dentro di esso: nell'esercizio in cui viene usata, l'eccedenza si somma alla deduzione dell'anno invece di concorrere con essa al tetto del 10 per cento. I limiti che restano sono tre, e stanno tutti nel testo — il quarto periodo d'imposta successivo come orizzonte massimo, l'ammontare dell'eccedenza stessa («fino a concorrenza del suo ammontare») e la capienza del reddito complessivo netto, dal quale la deduzione si opera. Se la stessa società donasse altri 20.000 € l'anno seguente con un reddito dichiarato ancora di 200.000 €, dedurrebbe i 20.000 € dell'erogazione nuova più i 5.000 € riportati, cioè 25.000 €: leggere il riporto come un semplice ingresso nel plafond dell'anno successivo lo renderebbe inutile per chi dona con continuità, ed è una lettura che le parole «in aumento dell'importo deducibile» non consentono. Sul punto non risulta prassi dell'Agenzia delle entrate: la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 sul Codice del Terzo settore richiama l'art. 83 solo per collocarlo fra le norme applicabili in via transitoria ai sensi dell'art. 104, comma 1 (nota 46), senza affrontare il meccanismo del riporto. Se invece la società volesse esaurire il beneficio in un solo esercizio, con un reddito dichiarato di 200.000 € l'erogazione massima interamente deducibile nell'anno resterebbe 20.000 €.
Le liberalità in natura: valore normale, o valore fiscale residuo
Le donazioni di beni sono agevolate quanto quelle in denaro, ma il numero da portare in dichiarazione non lo decide il donatore. L'art. 83, comma 2, rinvia a un decreto ministeriale per individuare le tipologie di beni e i criteri di valorizzazione, ed è il decreto interministeriale 28 novembre 2019 a dettarli. L'Agenzia delle entrate ne riassume l'art. 3 nella risposta a interpello n. 215 del 2023: l'ammontare della detrazione o della deduzione è quantificato sul valore normale del bene determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, mentre per un bene strumentale si fa riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento.
La distinzione pesa. Nella fattispecie esaminata dall'Agenzia, un ente donava un fabbricato di categoria catastale D/6 iscritto fra le immobilizzazioni materiali e già ammortizzato: qualificato come strumentale ai sensi dell'art. 43 del TUIR, il bene rileva per il valore fiscale residuo, non per il valore di mercato. Un immobile ammortizzato a lungo può quindi produrre una deduzione molto inferiore al suo valore normale, e la scelta di donarlo va misurata prima, non dopo l'atto.
Chi è il beneficiario, e da quando: RUNTS e periodo transitorio
Il perimetro dei destinatari è quello dell'art. 82, comma 1, del Codice: gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6 dello stesso art. 82. Non basta quindi che un ente svolga attività di interesse generale: conta la qualifica, e la qualifica discende dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Sul quando, l'art. 104, comma 1, ha reso applicabile l'art. 83 in via transitoria dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 alle ONLUS, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri di settore; le stesse disposizioni si applicano, a decorrere dall'operatività del RUNTS, agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro. L'Agenzia delle entrate ha fissato quella data al 23 novembre 2021, giorno di avvio dell'operatività del Registro disposta con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021 (risposta a interpello n. 215 del 2023). Prima di quella data l'agevolazione seguiva la qualifica di ONLUS, ODV o APS; dopo, la qualifica di ETS. Per il quadro dei soggetti si vedano ETS e attività di interesse generale (art. 5) e Imposte indirette e tributi locali degli ETS (art. 82).
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 83, commi 1-5 — Detrazione IRPEF del 30 per cento, elevata al 35 per cento per le organizzazioni di volontariato, entro 30.000 euro; deduzione nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato con riporto fino al quarto periodo; condizione di utilizzo delle liberalità; non cumulabilità; detrazione del 19 per cento dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso entro 1.300 euro.
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 82, comma 1 — Perimetro dei beneficiari: enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 8, comma 1 — Destinazione del patrimonio allo svolgimento dell'attività statutaria.
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 104, comma 1 — Regime transitorio e applicazione agli enti iscritti nel RUNTS.
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 23 — Sistemi di pagamento ammessi, richiamati dall'art. 83, comma 1, del Codice del Terzo settore ai fini della tracciabilità delle erogazioni in denaro.
- Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 215 del 2023 — Valorizzazione delle erogazioni in natura ai sensi dell'art. 3 del decreto interministeriale 28 novembre 2019 e decorrenza legata all'operatività del RUNTS.
- Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 406 del 16 giugno 2021 — Adempimenti di tracciabilità delle erogazioni liberali in denaro e ambito applicativo dell'art. 83 nel periodo transitorio.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.
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