Avviso bonario IVA e liquidazione della dichiarazione omessa
Che cosa corregge il controllo automatizzato dell'IVA, quanto costa pagare entro sessanta giorni e come si versano le somme liquidate senza dichiarazione
19/10/2026
19/10/2026
11 min lettura
In sintesi
Sulla dichiarazione IVA presentata l'Agenzia delle entrate esegue un controllo automatizzato: entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni dell'anno successivo corregge gli errori materiali e di calcolo e quelli nel riporto delle eccedenze, e verifica che i versamenti periodici, l'acconto e il conguaglio corrispondano alla dichiarazione e siano stati eseguiti in tempo (art. 54-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633). Se emerge un risultato diverso da quello dichiarato, l'esito arriva con la comunicazione di irregolarità, il cosiddetto avviso bonario: entro sessanta giorni dal ricevimento si possono fornire chiarimenti oppure pagare, e chi paga nel termine vede la sanzione del 25 per cento per omesso versamento ridotta a un terzo.
Per chi la dichiarazione annuale non l'ha presentata affatto esiste ora una seconda liquidazione. L'art. 54-bis.1 dello stesso decreto, introdotto dall'art. 1, comma 111, lett. a), della L. 30 dicembre 2025, n. 199, consente all'Agenzia di liquidare l'imposta sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Anche qui i giorni per segnalare elementi non considerati o per pagare sono sessanta, ma le somme non si compensano e non si rateizzano. Si versano in F24 con il codice tributo 9005 oppure, se si paga solo una quota, con 95AA, 95BB e 95CC, istituiti dalla risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026.
Dichiarazione presentata o mai inviata: due liquidazioni diverse dell'IVA
I due articoli si somigliano nel procedimento e si separano sul presupposto. L'art. 54-bis lavora su una dichiarazione che esiste: la liquidazione parte dai dati e dagli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e da quelli in possesso dell'anagrafe tributaria (comma 2), e mette a confronto ciò che il contribuente ha dichiarato con ciò che ha versato. L'art. 54-bis.1 parte invece dall'omessa presentazione della dichiarazione annuale: nei termini e alle condizioni fissati dal suo comma 1, l'Agenzia può liquidare l'imposta, anche con procedure automatizzate, ricostruendola dai dati che già riceve per via telematica.
| Voce | Dichiarazione presentata (art. 54-bis) | Dichiarazione omessa (art. 54-bis.1) |
|---|---|---|
| Da dove parte la liquidazione | Dati della dichiarazione presentata e dell'anagrafe tributaria | Fatture elettroniche emesse e ricevute, corrispettivi telematici, comunicazioni delle liquidazioni periodiche |
| Che cosa fa | Corregge errori di calcolo e di riporto e controlla i versamenti | Liquida l'imposta che la dichiarazione non ha esposto |
| Dopo la comunicazione | Sessanta giorni per fornire chiarimenti o pagare | Sessanta giorni per segnalare elementi non considerati o pagare |
| Sanzione pagando nel termine | 25% ridotto a un terzo, cioè 8,33% | Quella del comma 3 dell'art. 54-bis.1, compresa nell'importo richiesto |
| Rateazione | Fino a venti rate trimestrali di pari importo | Esclusa dal provvedimento del 28 agosto 2026 |
| Come si paga | F24 predeterminato allegato alla comunicazione | F24 precompilato con il 9005, oppure 95AA, 95BB e 95CC per una quota |
Sul pagamento le differenze sono due, e tutte e due riguardano la dichiarazione omessa. Il comma 2 dell'art. 54-bis.1 esclude la compensazione dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 239129 del 28 agosto 2026, emanato in attuazione del comma 5, esclude anche la rateazione dell'art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462. Le somme si pagano quindi con il modello F24, senza crediti da compensare e senza un piano di rate, mentre l'avviso bonario sulla dichiarazione presentata resta rateizzabile. Il controllo che corrisponde a questo sulle imposte sui redditi è quello dell'art. 36-bis del DPR 600/1973, descritto nella scheda sul controllo automatizzato delle dichiarazioni.
Volume d'affari, eccedenze, versamenti periodici: che cosa si corregge
Sulla dichiarazione presentata la procedura fa tre cose, elencate dal comma 2 dell'art. 54-bis:
- corregge gli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione del volume d'affari e delle imposte (lettera a);
- corregge gli errori materiali commessi nel riporto delle eccedenze d'imposta risultanti dalle dichiarazioni precedenti (lettera b);
- controlla che i versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale, a titolo di acconto e di conguaglio, e quelli delle liquidazioni periodiche degli artt. 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma, corrispondano alla dichiarazione e siano stati eseguiti nei termini (lettera c).
Il comma 1 fissa il tempo: la liquidazione si conclude entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo. La lettera c) intercetta il caso più semplice, un'IVA liquidata e dichiarata ma non versata, o versata in ritardo, che risulta dal confronto fra il debito esposto e i versamenti eseguiti. Le regole delle liquidazioni mensili sono nella scheda sulle liquidazioni e i versamenti periodici.
Un errore nel riporto dell'eccedenza costa come un versamento mancato. L'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 applica la sanzione del 25 per cento di ogni importo non versato anche quando, dopo la correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulta una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Se una società riporta dall'anno precedente un'eccedenza più alta di 5.000,00 € rispetto a quella risultante e la scomputa dal debito dell'anno, la liquidazione ridetermina il debito e la comunicazione chiede i 5.000,00 € mancanti con interessi e sanzione.
L'elenco del comma 2 si ferma alle tre lettere, e se ne ricava che fuori da esse la procedura non va: confronta numeri dichiarati, dati dell'anagrafe tributaria e versamenti, e non decide se un'operazione sia imponibile o se una detrazione spetti: quelle sono questioni da accertamento, come la rettifica della dichiarazione IVA.
Chiarire o pagare: la sanzione del 25 per cento scende all'8,33
Quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione, oppure dai controlli dell'ufficio previsti dal comma 2-bis emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente, anche per evitare che l'errore si ripeta e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali (art. 54-bis, comma 3). Chi ritiene che la liquidazione non abbia considerato dati o elementi, o li abbia valutati in modo errato, può fornire i chiarimenti necessari entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
La comunicazione non è un atto di accertamento e non si impugna da sola davanti al giudice tributario: serve a sistemare la posizione prima dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, come spiega l'Agenzia delle entrate nelle pagine dedicate alle comunicazioni di irregolarità. Negli stessi sessanta giorni si può pagare con il modello F24 predeterminato allegato alla comunicazione, e la sanzione per omesso o tardivo versamento è ridotta a un terzo, cioè all'8,33 per cento invece del 25. La misura di partenza è quella dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, che il comma 2 dello stesso articolo applica espressamente alla liquidazione della maggiore imposta ai sensi dell'art. 54-bis. Se il versamento non è mancato ma è arrivato tardi, il comma 1 dimezza la sanzione per i ritardi non superiori a novanta giorni e, per quelli non superiori a quindici giorni, la riduce ancora a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Lasciato passare il termine senza pagare e senza chiarire, l'Agenzia avvia la riscossione ordinaria di imposta, interessi e sanzione piena del 25 per cento. In alternativa al pagamento unico, e negli stessi sessanta giorni, le somme si possono dividere in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo (art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997), con la prima rata versata entro il termine e gli interessi al 3,5 per cento annuo sulle rate successive alla prima (la misura la ricorda l'Agenzia delle Entrate nella circolare 1/E del 13 gennaio 2023, nota 7). Il piano tollera piccoli scostamenti: non si decade se la prima rata è versata con un ritardo non superiore a sette giorni, né se una rata è versata in difetto per una frazione non superiore al 3 per cento e comunque a 10.000 euro (art. 15-ter, comma 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 602), e la stessa tolleranza vale per chi versa in un'unica soluzione (comma 4). Il mancato pagamento della prima rata nel termine, o di una rata successiva entro la scadenza di quella che segue, comporta invece la decadenza e l'iscrizione a ruolo dei residui con le sanzioni in misura piena (comma 1). I conti del lieve inadempimento sono nella scheda sulla rateazione degli avvisi bonari.
Il conto su un'IVA di settembre non versata da 7.400 €
Termoidraulica Feltrina S.r.l. liquida l'IVA ogni mese. Per settembre 2025 ha un debito di 7.400,00 €, lo espone nella comunicazione delle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale, ma il versamento non viene eseguito. Il controllo della lettera c) rileva la differenza e la comunicazione di irregolarità arriva il 12/10/2026, con imposta, sanzione ridotta e interessi.
| Voce della comunicazione | Come si determina | Importo |
|---|---|---|
| IVA di settembre 2025 non versata | debito dichiarato e non versato | 7.400,00 € |
| Sanzione ridotta a un terzo | un terzo del 25% (1.850,00 €) | 616,67 € |
| Interessi | importo di esempio, quello vero è nella comunicazione | 214,60 € |
| Da versare con l'F24 allegato alla comunicazione entro l'11/12/2026 | 8.231,27 € |
La sanzione piena sarebbe di 1.850,00 €, il 25 per cento di 7.400,00 €; pagando entro i sessanta giorni se ne versa un terzo, 616,67 €. Gli interessi della tabella sono un importo di esempio: quelli veri sono scritti nella comunicazione e vanno presi da lì. La società versa 8.231,27 € con il modello F24 predeterminato allegato, che riporta già codici tributo e importi, entro l'11/12/2026. Se lascia scadere il termine, la sanzione resta di 1.850,00 €, quindi 1.233,33 € in più, e le somme passano alla riscossione ordinaria.
Chi non ha la liquidità per un pagamento unico può scegliere le rate: 8.231,27 € in venti rate trimestrali da circa 411,56 € l'una, la prima entro la stessa data dell'11/12/2026, più gli interessi sulle rate successive. Se invece l'IVA di settembre fosse stata versata con venti giorni di ritardo, la comunicazione chiederebbe soltanto sanzione e interessi: la sanzione di partenza sarebbe la metà del 25 per cento, 925,00 €, e il terzo da pagare entro i sessanta giorni 308,33 €.
Dichiarazione omessa: il 9005 per l'intero, tre codici per una quota
Alla comunicazione dell'art. 54-bis.1 è allegato un modello F24 precompilato con l'importo complessivamente richiesto, esposto con il codice tributo 9005, denominato «ART. 54-BIS.1 DPR 633-72 LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE». Il codice va nella sezione Erario, esclusivamente in corrispondenza della colonna «importi a debito versati», e nei campi dedicati si riportano il codice atto e l'anno di riferimento, nel formato AAAA, che si leggono nella comunicazione.
Chi non intende versare l'intero importo ma solo una quota prepara un F24 proprio e sostituisce il 9005 con tre righe, sempre nella sezione Erario, nella stessa colonna e con lo stesso codice atto e lo stesso anno:
- 95AA per l'imposta;
- 95BB per gli interessi;
- 95CC per le sanzioni.
Ottica Lagorai S.r.l. non ha presentato la dichiarazione IVA e il 16/11/2026 riceve la comunicazione dell'art. 54-bis.1, con un F24 precompilato che espone 11.326,40 € sul codice 9005. La società decide di versarne per ora una parte e compila il modello così:
| Sezione | Codice tributo | Che cosa si versa | Codice atto e anno di riferimento | Importi a debito versati |
|---|---|---|---|---|
| Erario | 95AA | Imposta | quelli della comunicazione, anno in formato AAAA | 6.500,00 € |
| Erario | 95BB | Interessi | quelli della comunicazione, anno in formato AAAA | 172,30 € |
| Erario | 95CC | Sanzioni | quelli della comunicazione, anno in formato AAAA | 1.150,00 € |
| Quota versata entro il 15/01/2027, senza compensazioni (richiesta complessiva con il 9005: 11.326,40 €) | 7.822,30 € |
Il termine è quello del comma 2: sessanta giorni dal ricevimento, quindi entro il 15/01/2027, e nel modello non può comparire nessun credito in compensazione. Due avvertenze sui numeri. La risoluzione indica i codici ma non un criterio per ripartire la quota fra imposta, interessi e sanzioni, e non dice che cosa succede ai 3.504,10 € non versati: gli importi della tabella sono una scelta della società, non il risultato di un calcolo. Anche la misura delle sanzioni non è ricostruita qui: la stabilisce il comma 3 dell'art. 54-bis.1 e la comunicazione la comprende già nell'importo richiesto. Se la società ritiene che la liquidazione non abbia considerato qualche elemento, per esempio note di variazione che riducono il debito, lo segnala nello stesso termine fornendo i chiarimenti necessari.
Le domande di chi ci arriva
L'Agenzia controlla in automatico l'IVA che ho dichiarato?
Sì. Sulle dichiarazioni IVA presentate l'Agenzia liquida l'imposta con procedure automatizzate entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni dell'anno successivo, corregge errori di calcolo e di riporto delle eccedenze e verifica i versamenti periodici, l'acconto e il conguaglio. Il perimetro esatto è nella sezione su che cosa si corregge.
Non ho presentato la dichiarazione IVA: può arrivarmi lo stesso una richiesta di pagamento?
Sì. L'art. 54-bis.1 consente all'Agenzia di liquidare l'imposta dalle fatture elettroniche, dai corrispettivi telematici e dalle liquidazioni periodiche comunicate. Dal ricevimento ci sono sessanta giorni per segnalare elementi non considerati oppure per pagare imposta, interessi e sanzioni, senza compensazione e senza rate.
Nell'F24 dove vanno il codice 9005 e i riferimenti della comunicazione?
Nella sezione Erario, solo nella colonna «importi a debito versati». Nei campi dedicati vanno anche il codice atto e l'anno di riferimento, nel formato AAAA, come risultano dalla comunicazione (risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026). Le stesse regole valgono per 95AA, 95BB e 95CC.
Se verso solo una parte, come divido imposta, interessi e sanzioni?
Con tre righe al posto del 9005: 95AA per l'imposta, 95BB per gli interessi e 95CC per le sanzioni, ciascuna con il codice atto e l'anno della comunicazione. La risoluzione indica i codici ma non un criterio per ripartire la quota; l'esempio compilato è nella sezione sulla dichiarazione omessa.
Ho pagato in ritardo una rata dell'avviso bonario: perdo la rateazione?
Non se la prima rata arriva con un ritardo non superiore a sette giorni, o una rata successiva entro la scadenza di quella che segue. In questi casi si iscrivono a ruolo la sanzione sull'importo pagato in ritardo e gli interessi, a meno di ravvedersi entro la scadenza della rata successiva (art. 15-ter, commi 3, 5 e 6, DPR 602/1973).
Riferimenti normativi
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, c. 1: liquidazione automatizzata entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni dell'anno successivo.
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, c. 2: correzione degli errori di calcolo e di riporto delle eccedenze, controllo dei versamenti.
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, c. 3: comunicazione dell'esito e sessanta giorni per i chiarimenti.
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis.1, c. 1, 2 e 5, introdotto dall'art. 1, c. 111, lett. a), L. 30 dicembre 2025, n. 199: liquidazione in caso di dichiarazione omessa, sessanta giorni, divieto di compensazione e provvedimento di attuazione.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, c. 1 e 2: sanzione del 25 per cento per omesso o tardivo versamento, applicata anche alla liquidazione dell'art. 54-bis.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, artt. 2 e 3-bis: pagamento delle somme dovute dopo il controllo automatizzato e rateazione.
- DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 15-ter: decadenza dalla rateazione e lieve inadempimento.
- Agenzia delle entrate, provvedimento prot. n. 239129 del 28 agosto 2026: attuazione dell'art. 54-bis.1, pagamento con F24 senza compensazione e senza rateazione.
- Agenzia delle entrate, risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026: codici tributo 9005, 95AA, 95BB e 95CC.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 19 ottobre 2026.
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