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AdempimentiUltimo aggiornamento: 01/06/2026

Rateazione degli avvisi bonari e lieve inadempimento

Decadenza dalla rateazione di avvisi bonari e adesione e clausola di lieve inadempimento ex art. 15-ter DPR 602/1973: soglie del 3% e dei sette giorni

Ultimo aggiornamento

01/06/2026

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In sintesi

L'art. 15-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 602 stabilisce quando il mancato o insufficiente pagamento delle rate delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali (avvisi bonari) e dell'accertamento con adesione comporta la decadenza dalla rateazione. In caso di decadenza, gli importi residui sono iscritti a ruolo in misura piena. La norma introduce però la clausola del lieve inadempimento: piccoli ritardi o versamenti leggermente insufficienti non fanno decadere il piano, ma comportano solo l'iscrizione a ruolo della frazione non pagata con la relativa sanzione e gli interessi.

Quando si applica

  • Rateazione delle somme dovute a seguito di liquidazione automatizzata e controllo formale delle dichiarazioni (avvisi bonari), disciplinata dall'art. 3-bis del DLgs 462/1997 (comma 1).
  • Rateazione delle somme dovute per accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 8 del DLgs 218/1997 (comma 2).
  • Versamento in unica soluzione delle somme da avviso bonario o da adesione (comma 4).

La disciplina riguarda quindi sia i piani di rateazione sia i pagamenti in unica soluzione legati a questi istituti.

Come si applica nella pratica

La decadenza dal piano scatta in questi casi:

FattispecieEffetto
Mancato pagamento della prima rata entro il termine, o di una rata successiva entro il termine della rata seguente (avvisi bonari, comma 1)Decadenza e iscrizione a ruolo dei residui per imposta, interessi e sanzioni in misura piena
Mancato pagamento di una rata (diversa dalla prima) da adesione entro il termine della rata successiva (comma 2)Decadenza, iscrizione a ruolo dei residui e sanzione dell'art. 13 DLgs 471/1997 aumentata della metà sul residuo a titolo di imposta

Il lieve inadempimento esclude la decadenza (comma 3) quando ricorre:

  • insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000,00 €;
  • tardivo versamento della prima rata non superiore a sette giorni.

Nei casi di lieve inadempimento, e per il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima sanato entro il termine della rata successiva, si iscrive a ruolo solo la frazione non pagata, con la sanzione dell'art. 13 DLgs 471/1997 commisurata all'importo e i relativi interessi (comma 5). L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso (art. 13 DLgs 472/1997) entro il termine della rata successiva o, per l'ultima rata o il pagamento in unica soluzione, entro novanta giorni (comma 6).

Esempi pratici

Esempio 1 — Versamento insufficiente sotto soglia

Il contribuente paga una rata dell'avviso bonario di 4.000,00 € versando 3.900,00 €: la carenza di 100,00 € è inferiore al 3% (120,00 €) e a 10.000,00 €. Non si decade dal piano: si iscrive a ruolo solo la frazione non pagata di 100,00 € con sanzione e interessi.

Esempio 2 — Prima rata tardiva di pochi giorni

La prima rata scade il 30 giugno e viene pagata il 5 luglio (cinque giorni di ritardo, entro i sette previsti). Il lieve inadempimento esclude la decadenza; sulla rata tardiva resta dovuta la sanzione dell'art. 13 DLgs 471/1997, sanabile con ravvedimento.

Esempio 3 — Rata saltata e ravvedimento

Il contribuente non paga la terza rata. Per evitare la decadenza la versa, con interessi e sanzione ridotta da ravvedimento operoso (art. 13 DLgs 472/1997), entro il termine di pagamento della rata successiva: il piano prosegue regolarmente.

Errori comuni e come evitarli

  • Credere che ogni ritardo faccia decadere il piano: ritardi entro sette giorni sulla prima rata e carenze entro il 3% (o 10.000,00 €) rientrano nel lieve inadempimento e non causano decadenza.
  • Non sanare la rata saltata entro la rata successiva: il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima va eseguito entro il termine della rata seguente, altrimenti scatta la decadenza.
  • Dimenticare il ravvedimento sulla rata in ritardo: il ravvedimento entro il termine della rata successiva evita l'iscrizione a ruolo della frazione non pagata (comma 6).
  • Confondere rateazione degli avvisi bonari e dilazione delle cartelle: la rateazione dell'art. 15-ter riguarda gli avvisi bonari e l'adesione, non la dilazione delle cartelle già a ruolo (art. 19 DPR 602/1973).
  • Sottovalutare la sanzione aumentata nell'adesione: nella rateazione da adesione la decadenza comporta la sanzione dell'art. 13 aumentata della metà sul residuo.

Riferimenti normativi

  • Art. 15-ter, commi 1, 2, 3, 5 e 6, DPR 29 settembre 1973, n. 602 — decadenza dalla rateazione e lieve inadempimento.
  • Art. 13 DLgs 18 dicembre 1997, n. 471 — sanzione per omesso o tardivo versamento.
  • Art. 13 DLgs 18 dicembre 1997, n. 472 — ravvedimento operoso.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-02.

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