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AdempimentiUltimo aggiornamento: 05/09/2026

Lieve inadempimento: quando il ritardo non fa decadere dal piano

Art. 15-ter DPR 602/1973: sette giorni sulla prima rata, carenza entro il 3 per cento e 10.000 euro, ravvedimento entro il termine della rata successiva

Ultimo aggiornamento

05/09/2026

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In sintesi

Non ogni errore su una rata fa saltare il piano. L'art. 15-ter del DPR 29 settembre 1973 n. 602 stabilisce che il mancato pagamento della prima rata entro il termine, o di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione degli avvisi bonari e l'iscrizione a ruolo dei residui a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena (comma 1). Lo stesso vale per la rateazione da accertamento con adesione, dove alla decadenza si aggiunge la sanzione dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta (comma 2). Il comma 3 ritaglia però una zona di tolleranza: nessuna decadenza per un versamento insufficiente per una frazione non superiore al 3 per cento e comunque a 10.000 euro, né per un tardivo versamento della prima rata non superiore a sette giorni. In quei casi si iscrive a ruolo solo la frazione non pagata, con la sanzione commisurata e gli interessi (comma 5) — e nemmeno quella, se il contribuente si ravvede in tempo (comma 6).

Le tre finestre del lieve inadempimento, e cosa resta comunque dovuto

Le ipotesi tollerate sono tre, non due, e la terza sta fuori dal comma 3: oltre alla lieve carenza e alla lieve tardività sulla prima rata, il comma 5 tratta allo stesso modo il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima effettuato entro il termine di pagamento della rata successiva. È la lettura che l'Agenzia delle entrate ha reso esplicita rispondendo su Telefisco 2023 e ripresa nella circolare sulla definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità: i benefici sono conservati nelle ipotesi di lieve tardività non superiore a sette giorni, di lieve carenza non superiore al 3 per cento e comunque a 10.000 euro, e di tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di quella successiva, «salva l'applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo».

  • Domanda: L'inadempimento riguarda la prima rata o il versamento in unica soluzione?
    • prima rata o unica soluzione → Il ritardo supera i sette giorni?
    • rata diversa dalla prima → La rata è stata pagata entro il termine di pagamento della rata successiva?
  • Domanda: Il ritardo supera i sette giorni?
    • sì, oltre i sette giorni → Decadenza dal piano: i residui a titolo di imposta, interessi e sanzioni sono iscritti a ruolo in misura piena (art. 15-ter, commi 1 e 2)
    • no, entro i sette giorni → La frazione non versata supera il 3 per cento della rata, oppure 10.000 euro?
  • Domanda: La rata è stata pagata entro il termine di pagamento della rata successiva?
    • sì, entro la rata successiva → La frazione non versata supera il 3 per cento della rata, oppure 10.000 euro?
    • no, oltre la rata successiva → Decadenza dal piano: i residui a titolo di imposta, interessi e sanzioni sono iscritti a ruolo in misura piena (art. 15-ter, commi 1 e 2)
  • Domanda: La frazione non versata supera il 3 per cento della rata, oppure 10.000 euro?
    • sì, fuori dalle soglie → Decadenza dal piano: i residui a titolo di imposta, interessi e sanzioni sono iscritti a ruolo in misura piena (art. 15-ter, commi 1 e 2)
    • no, carenza entro le soglie → Nessuna decadenza: si iscrive a ruolo la sola frazione non pagata, con la sanzione commisurata e gli interessi (art. 15-ter, comma 5)
  • Esito: Nessuna decadenza: si iscrive a ruolo la sola frazione non pagata, con la sanzione commisurata e gli interessi (art. 15-ter, comma 5)
  • Esito: Decadenza dal piano: i residui a titolo di imposta, interessi e sanzioni sono iscritti a ruolo in misura piena (art. 15-ter, commi 1 e 2)
Rata sbagliata o in ritardo: si decade dal piano o si resta dentro?Fonte: Elaborazione SamBooks su art. 15-ter, commi 1-5, DPR 602/1973

Quest'ultima precisazione è la parte che si dimentica: il lieve inadempimento salva il piano, non azzera il conto. Resta dovuta la sanzione dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, pari al 25 per cento di ogni importo non versato, ridotta alla metà per i versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a novanta giorni e ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo entro i primi quindici. Le soglie del comma 3 valgono anche per il versamento in unica soluzione delle somme da controllo automatizzato o formale e per il versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme da adesione (comma 4).

Una rata da 4.000 € versata per 3.900 €: il conto della carenza

Un contribuente ha in corso un piano da avviso bonario con rate trimestrali di 4.000 € e ne versa una per 3.900 €. La frazione non pagata è di 100 €: il 3 per cento della rata vale 120 €, quindi la carenza sta sotto entrambe le soglie del comma 3 — il 3 per cento e i 10.000 euro — e la decadenza è esclusa.

VoceImporto
Rata trimestrale dovuta da piano di rateazione dell'avviso bonario4.000,00 €
Importo effettivamente versato alla scadenza3.900,00 €
Soglia del 3 per cento della rata, sotto la quale non si decade120,00 €
Frazione non pagata, iscritta a ruolo (art. 15-ter, comma 5)100,00 €
Sanzione del 25 per cento sull'importo non versato (art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997)25,00 €
Somma iscritta a ruolo, oltre agli interessi, senza decadenza dal piano125,00 €
Rata da 4.000 € versata per 3.900 €: cosa finisce a ruoloFonte: Elaborazione SamBooks su art. 15-ter, commi 3 e 5, DPR 602/1973 e art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Alla frazione non pagata si aggiunge la sanzione dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 commisurata all'importo non versato, oltre agli interessi: in tutto 125 € più interessi, iscritti a ruolo mentre il piano prosegue. Il comma 6 offre però una via d'uscita: l'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 entro il termine di pagamento della rata successiva o, se si tratta dell'ultima rata o di un versamento in unica soluzione, entro novanta giorni dalla scadenza. Sul meccanismo e sui codici tributo si veda Ravvedimento operoso e F24 (art. 13 D.Lgs. 472/1997).

Piani diversi, conseguenze diverse: avviso bonario e adesione

Le due rateazioni a cui l'art. 15-ter si applica non hanno la stessa forma. Le somme dovute a seguito di controllo automatizzato e di controllo formale si versano in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con la prima entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione e le successive all'ultimo giorno di ciascun trimestre, gravate degli interessi calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (art. 3-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 462). Il pagamento entro sessanta giorni è ciò che evita l'iscrizione a ruolo e riduce le sanzioni a un terzo per il controllo automatizzato e a due terzi per il controllo formale (artt. 2, comma 2, e 3, comma 1, dello stesso decreto). Sul presupposto a monte si vedano Controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 36-bis DPR 600/1973) e Liquidazione automatizzata IVA e avviso bonario (art. 54-bis DPR 633/1972).

Nell'accertamento con adesione le somme si versano entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oppure in un massimo di otto rate trimestrali, che diventano sedici se le somme dovute superano i cinquantamila euro (art. 8, commi 1 e 2, del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218). Qui la decadenza costa di più: oltre ai residui, si iscrive a ruolo la sanzione dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 aumentata della metà, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta (art. 15-ter, comma 2). Va inoltre ricordato che per l'adesione conseguente alla definizione di atti di recupero la rateazione non è ammessa, e nemmeno la compensazione (art. 8, comma 2-bis).

Una precisazione che evita l'errore più comune: l'art. 15-ter non governa la dilazione delle cartelle già a ruolo, che segue l'art. 19 del DPR 602/1973 e ha soglie di decadenza proprie — otto rate non pagate, anche non consecutive. Il confronto è in Dilazione e rateizzazione delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973).

Riferimenti normativi

  • DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 15-ter, commi 1-6 — Decadenza dalla rateazione degli avvisi bonari e dell'adesione, lieve inadempimento, iscrizione a ruolo della sola frazione non pagata ed esclusione in caso di ravvedimento.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2, art. 3, comma 1, e art. 3-bis, commi 1-3 — Pagamento entro sessanta giorni con sanzioni ridotte a un terzo o a due terzi, rateazione in venti rate trimestrali, rinvio all'art. 15-ter per gli inadempimenti.
  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 8, commi 1, 2 e 2-bis — Versamento delle somme da adesione entro venti giorni, otto o sedici rate trimestrali, esclusione della rateazione per gli atti di recupero.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1 — Sanzione del 25 per cento dell'importo non versato, ridotta alla metà entro novanta giorni di ritardo e a un quindicesimo per giorno entro i primi quindici.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 — Ravvedimento operoso.
  • Agenzia delle entrate, circolare 20 marzo 2023 n. 6/E, paragrafo 1.3 — Le ipotesi di lieve inadempimento dell'art. 15-ter conservano i benefici, salva l'applicazione delle sanzioni per la carenza o il ritardo.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.

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