Fatture false in dichiarazione: reato senza soglia, pena 4-8 anni
Chi porta in dichiarazione costi coperti da fatture per operazioni inesistenti risponde penalmente anche per un euro: pene, attenuante, rimedi
16/09/2026
15/09/2026
7 min lettura
In sintesi
Chi indica in dichiarazione elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, è punito con la reclusione da quattro a otto anni (art. 2, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74). È l'unico dei reati dichiarativi privo di una soglia di imposta evasa: la fattispecie si perfeziona con la presentazione della dichiarazione, qualunque sia l'importo. L'unica graduazione riguarda la pena: se gli elementi passivi fittizi restano sotto 100.000 €, la reclusione va da un anno e sei mesi a sei anni (comma 2-bis). Le pene attuali risalgono al DL 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019 n. 157. Il giudizio penale corre parallelo all'accertamento tributario e alle sanzioni amministrative sulla stessa dichiarazione, che restano dovute.
Nessuna soglia di imposta evasa, due fasce di pena
Negli altri reati dichiarativi la punibilità scatta solo oltre un ammontare di imposta evasa. Qui no: il legislatore ha ritenuto che l'uso di un documento falso sia già di per sé una condotta fraudolenta, e ha rinunciato a qualunque franchigia. Fino al 2011 il comma 3 prevedeva una pena ridotta quando gli elementi passivi fittizi restavano sotto una certa cifra; quel comma è stato abrogato dal DL 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011 n. 148. Dal 2019 una graduazione è tornata, ma in forma diversa: non una soglia di punibilità, bensì una cornice edittale più mite sotto i 100.000 € di elementi passivi fittizi.
| Voce | Elementi passivi fittizi sotto 100.000 € | Elementi passivi fittizi da 100.000 € in su |
|---|---|---|
| Pena detentiva | Reclusione da un anno e sei mesi a sei anni | Reclusione da quattro a otto anni |
| Comma applicabile | Art. 2, c. 2-bis | Art. 2, c. 1 |
| Soglia di imposta evasa richiesta | Nessuna | Nessuna |
| Grandezza da confrontare con la soglia | Ammontare degli elementi passivi fittizi in dichiarazione | Ammontare degli elementi passivi fittizi in dichiarazione |
La cifra da confrontare con i 100.000 € è l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione, non l'imposta risparmiata: su una fattura da 120.000 € di imponibile la fascia applicabile è quella ordinaria, anche se il vantaggio fiscale effettivo è molto inferiore.
Quando una fattura si considera usata
Il reato non si consuma quando la fattura arriva, e neppure quando viene pagata: si consuma con la dichiarazione annuale in cui il costo fittizio compare. Il comma 2 precisa però che cosa vuol dire «avvalersi»: il fatto si considera commesso quando le fatture o gli altri documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, oppure sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Sono due condotte alternative, e la seconda non richiede alcuna annotazione: tenere il documento in cartella per esibirlo in caso di verifica basta a integrare l'elemento materiale, purché poi il costo finisca in dichiarazione.
L'art. 1, comma 1, lettera a), dello stesso decreto definisce il perimetro dei documenti rilevanti: sono fatture e documenti con analogo rilievo probatorio emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte, oppure che indicano corrispettivi o IVA superiori a quelli reali, oppure che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi. Rientrano quindi tre casi molto diversi fra loro: l'operazione mai avvenuta, quella sovrafatturata e quella soggettivamente inesistente, dove la prestazione c'è stata ma il fornitore indicato in fattura non è chi l'ha eseguita.
Se manca il documento e la condotta si regge su altri espedienti, la fattispecie applicabile non è questa ma la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, che opera espressamente «fuori dai casi previsti dall'articolo 2». Chi emette le fatture, invece, risponde di un reato autonomo, quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Una fattura da 120.000 € mai ricevuta: il conto completo
Una S.r.l. registra nel 2025 una fattura di consulenza per 120.000 € di imponibile e 26.400 € di IVA, emessa da una società che non ha mai svolto la prestazione, e porta il costo in dichiarazione dei redditi e l'IVA in detrazione. In sede di verifica il componente negativo viene ripreso a tassazione e la detrazione disconosciuta.
| Voce | Importo |
|---|---|
| IVA detratta sulla fattura inesistente (22% di 120.000,00 €) | 26.400,00 € |
| Maggiore IRES sul costo ripreso a tassazione (24% di 120.000,00 €) | 28.800,00 € |
| Sanzione minima per dichiarazione IVA infedele con documentazione falsa, 105% (art. 5 c. 4 e 4-bis D.Lgs. 471/1997) | 27.720,00 € |
| Sanzione minima per dichiarazione dei redditi infedele con documentazione falsa, 105% (art. 1 c. 2 e 3 D.Lgs. 471/1997) | 30.240,00 € |
| Imposte e sanzioni nella misura minima, esclusi gli interessi | 113.160,00 € |
Sul piano penale gli elementi passivi fittizi ammontano a 120.000 €, sopra la soglia del comma 2-bis: si applica la cornice ordinaria, reclusione da quattro a otto anni. Sul piano amministrativo la dichiarazione dei redditi e quella IVA sono entrambe infedeli, con sanzione del settanta per cento della maggiore imposta (art. 1, comma 2, e art. 5, comma 4, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, nelle misure in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024). Quella misura però non si applica nuda: quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, è aumentata dalla metà al doppio (art. 1, comma 3, e art. 5, comma 4-bis, dello stesso decreto), e la forbice va quindi dal centocinque al centoquaranta per cento. La tabella espone il minimo. Per l'IVA il comma 4-bis aggiunge un limite che conta nei casi di fatture soggettivamente inesistenti: l'aumento si applica al cessionario o committente solo se è provata la compartecipazione alla frode. Le due responsabilità non si escludono: l'una guarda alla persona fisica che ha sottoscritto la dichiarazione, l'altra alla società.
Pagare tutto prima del controllo: il ravvedimento vale anche qui
L'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 74/2000 esclude la punibilità dei reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti per intero a seguito di ravvedimento operoso, e purché il ravvedimento sia intervenuto prima che l'autore abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Il riferimento espresso agli articoli 2 e 3 è stato inserito dal DL 124/2019: prima di allora la non punibilità per pagamento copriva soltanto le fattispecie non fraudolente.
Con la circolare n. 11/E del 12 maggio 2022 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il ravvedimento operoso è ammesso anche in presenza di condotte dichiarative fraudolente, superando in parte le indicazioni della circolare n. 180/E del 1998, e ha ricordato che, fuori dai casi di non punibilità, il pagamento integrale del debito prima dell'apertura del dibattimento di primo grado comporta comunque la diminuzione fino alla metà della pena e la non applicazione delle pene accessorie (art. 13-bis, comma 1, D.Lgs. 74/2000). La finestra è stretta e non si riapre: dopo la formale conoscenza del controllo resta l'attenuante, non l'impunità. Il quadro completo delle cause di non punibilità sta nella scheda dedicata all'art. 13 del D.Lgs. 74/2000; per il calcolo della sanzione ridotta si veda il ravvedimento operoso.
Dal 1° gennaio 2027 l'art. 2 è abrogato e la stessa fattispecie confluisce nell'art. 74 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, approvato come allegato al D.Lgs. 5 novembre 2024 n. 173 e differito nella decorrenza dal DL 31 dicembre 2025 n. 200. Cambia la collocazione, non la disciplina.
Le domande di chi ci arriva
Cosa rischio se inserisco fatture per operazioni inesistenti nella dichiarazione dei redditi?
La reclusione da quattro a otto anni, senza alcuna soglia di imposta evasa (art. 2, comma 1, D.Lgs. 74/2000). Se gli elementi passivi fittizi restano sotto 100.000 € la pena scende da un anno e sei mesi a sei anni. Restano dovuti l'imposta ripresa a tassazione e le sanzioni amministrative sulla dichiarazione infedele.
Se gli elementi passivi fittizi sono sotto i 100.000 euro cambia qualcosa?
Cambia la pena, non la punibilità. Il comma 2-bis prevede la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 €. Il confronto si fa sull'imponibile indicato in dichiarazione, non sull'imposta risparmiata: il dettaglio è nella sezione sulle due fasce di pena.
Il comma 3 dell'articolo 2 del D.Lgs. 74/2000 è ancora in vigore?
No. Il comma 3 è stato abrogato dal DL 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011 n. 148. Prevedeva una pena ridotta sotto una certa soglia di elementi passivi fittizi. Dal 2019 una fascia più mite esiste di nuovo, ma sta nel comma 2-bis e ha un contenuto diverso.
Basta tenere le fatture false senza registrarle in contabilità?
Sì, se poi il costo finisce in dichiarazione. Il comma 2 considera il fatto commesso sia quando i documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, sia quando sono soltanto detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria: le due condotte sono alternative.
Il reato scatta quando ricevo la fattura o quando presento la dichiarazione?
Con la presentazione della dichiarazione annuale in cui gli elementi passivi fittizi compaiono. Ricevere, pagare o registrare una fattura per operazioni inesistenti non integra da solo l'art. 2: la condotta tipica è l'indicazione in dichiarazione, ed è da quel momento che si contano i termini del procedimento penale.
Riferimenti normativi
- Art. 2, commi 1, 2 e 2-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)
- Art. 1, c. 1, lett. a), D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (nozione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)
- Art. 13, c. 2, D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (causa di non punibilità per estinzione del debito tributario)
- Art. 1, commi 2 e 3, e art. 5, commi 4 e 4-bis, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 (sanzione per dichiarazione infedele e aumento per documentazione falsa)
- Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 11/E del 12 maggio 2022 (ravvedimento operoso in presenza di condotte fraudolente)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 16 settembre 2026.
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