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AdempimentiUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Dichiarazione fraudolenta altri artifici art. 3 D.Lgs. 74/2000

L'art. 3 D.Lgs. 74/2000 punisce con reclusione da 3 a 8 anni gli artifici fraudolenti in dichiarazione oltre soglia di imposta evasa di euro 30.000

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 3 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 punisce con la reclusione da tre a otto anni chi, fuori dai casi dell'art. 2 e al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, compie operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, oppure si avvale di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento, indicando in dichiarazione elementi attivi inferiori al reale, elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. È reato a soglia: occorre, congiuntamente, imposta evasa superiore a euro 30.000,00 ed elementi attivi sottratti superiori al 5% del totale dichiarato o comunque a euro 1.500.000,00. L'accertamento del reato compete al giudice penale; la sanzione amministrativa resta autonoma.

Quando si applica

La fattispecie è residuale rispetto all'art. 2 (si applica "fuori dai casi previsti dall'articolo 2", quindi quando non si usano fatture per operazioni inesistenti) ma richiede un quid pluris fraudolento rispetto alla semplice infedeltà:

  • Operazioni simulate oggettivamente (apparenti, mai realizzate) o soggettivamente (riferite a soggetti fittiziamente interposti), diverse dall'abuso del diritto di cui all'art. 10-bis dello Statuto del contribuente (art. 1, comma 1, lett. g-bis).
  • Documenti falsi registrati nelle scritture obbligatorie o detenuti a fini di prova (comma 2).
  • Altri mezzi fraudolenti: condotte artificiose attive od omissive in violazione di uno specifico obbligo giuridico che determinano una falsa rappresentazione della realtà (art. 1, comma 1, lett. g-ter).

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione o annotazione, né la sola indicazione di elementi attivi inferiori al reale (comma 3): in tali casi si ricade nella dichiarazione infedele.

Come si applica nella pratica

Le due soglie del comma 1 devono ricorrere congiuntamente: il superamento di una sola non integra il reato.

SogliaValoreComma fonte
Imposta evasa (per singola imposta)superiore a euro 30.000,00art. 3, comma 1, lett. a)
Elementi attivi sottratti all'imposizionesuperiore al 5% degli elementi attivi dichiarati, o comunque superiore a euro 1.500.000,00art. 3, comma 1, lett. b)
In alternativa: crediti e ritenute fittizi in diminuzione dell'impostasuperiori al 5% dell'imposta o comunque a euro 30.000,00art. 3, comma 1, lett. b)

L'imposta evasa è la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella dichiarata, al netto degli acconti e delle ritenute (art. 1, comma 1, lett. f). La pena (reclusione da 3 a 8 anni) è più mite di quella dell'art. 2 ma più severa della dichiarazione infedele.

Esempi pratici

Esempio 1 — Operazione simulata oggettivamente

Una S.r.l. simula un contratto di sponsorizzazione con una società di comodo per 200.000,00 €, mai eseguito, deducendo il costo. L'imposta IRES evasa è 48.000,00 € (oltre 30.000,00 €) e gli elementi attivi sottratti (200.000,00 €) superano il 5% degli attivi dichiarati: integrato l'art. 3, reclusione da 3 a 8 anni.

Esempio 2 — Soglia non superata

Un'impresa occulta ricavi per 25.000,00 € tramite un artificio contabile. L'imposta evasa è 6.000,00 €, inferiore a 30.000,00 €: la soglia della lett. a) non è raggiunta, dunque non si configura l'art. 3 (resta valutabile la sanzione amministrativa).

Esempio 3 — Credito fittizio

Un contribuente espone in dichiarazione un credito d'imposta inesistente di 40.000,00 € mediante documentazione artefatta. I crediti fittizi superano i 30.000,00 €: integrata la soglia alternativa della lett. b), con imposta evasa oltre 30.000,00 €.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore tipico: applicare l'art. 3 in presenza di fatture per operazioni inesistenti. In tal caso si applica l'art. 2 (la clausola di riserva "fuori dai casi previsti dall'articolo 2" esclude la sovrapposizione).
  • Errore tipico: ritenere sufficiente il superamento di una sola soglia. Le soglie di imposta evasa ed elementi attivi (o crediti) devono ricorrere congiuntamente.
  • Errore tipico: scambiare l'abuso del diritto per dichiarazione fraudolenta. L'abuso del diritto dell'art. 10-bis dello Statuto del contribuente non è penalmente rilevante e va distinto dalle operazioni simulate.
  • Errore tipico: considerare la sola omessa fatturazione un mezzo fraudolento. Il comma 3 esclude espressamente la mera violazione degli obblighi di fatturazione e annotazione.
  • Errore tipico: dimenticare la causa di non punibilità. Il pagamento integrale del debito tramite ravvedimento operoso, prima della formale conoscenza di accessi o verifiche, esclude la punibilità (art. 13, comma 2).

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 3, comma 1 — Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (reclusione da 3 a 8 anni); soglie imposta evasa euro 30.000,00 ed elementi attivi sottratti 5% / euro 1.500.000,00.
  • D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 3, comma 2 — Documenti falsi registrati o detenuti a fini di prova.
  • D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 3, comma 3 — Esclusione della mera violazione degli obblighi di fatturazione e annotazione.
  • D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 1, comma 1, lett. f), g-bis), g-ter) — Nozioni di imposta evasa, operazioni simulate, mezzi fraudolenti.
  • D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 13, comma 2 — Causa di non punibilità per estinzione del debito.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.