Emissione di fatture false art. 8 D.Lgs. 74/2000
L'art. 8 D.Lgs. 74/2000 punisce con reclusione da 4 a 8 anni l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per consentire a terzi l'evasione
30/05/2026
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In sintesi
L'art. 8 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. È il reato "a monte" del sistema delle false fatturazioni, speculare alla dichiarazione fraudolenta dell'art. 2 commessa dall'utilizzatore. Non prevede soglie di imposta, ma una pena attenuata (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) se l'importo non rispondente al vero per periodo d'imposta è inferiore a euro 100.000,00 (comma 2-bis). L'accertamento del reato compete al giudice penale.
Quando si applica
Il reato si configura quando un soggetto (tipicamente una "società cartiera") emette o rilascia documenti che attestano operazioni mai effettuate, in tutto o in parte, con il fine di permettere a terzi di abbattere imposte e IVA. Caratteristiche:
- Condotta: emissione o rilascio di fatture o documenti aventi rilievo probatorio analogo per operazioni inesistenti (art. 1, comma 1, lett. a). Il reato si consuma con l'emissione, a prescindere dall'effettivo utilizzo del documento da parte del terzo.
- Dolo specifico: il fine deve essere quello di consentire a terzi l'evasione (o l'indebito rimborso/credito d'imposta, art. 1, comma 1, lett. d). Non è richiesto un vantaggio per l'emittente.
- Unità del reato: l'emissione o il rilascio di più fatture per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta si considera un solo reato (comma 2).
L'emittente (art. 8) e l'utilizzatore (art. 2) rispondono di reati distinti: in deroga al concorso di persone, ciascuno è punito autonomamente per la propria condotta.
Come si applica nella pratica
La pena dipende dall'importo non rispondente al vero indicato nei documenti per periodo d'imposta, non dall'imposta evasa dal terzo.
| Importo non rispondente al vero (per periodo d'imposta) | Pena (reclusione) | Comma fonte |
|---|---|---|
| Pari o superiore a euro 100.000,00 | da 4 a 8 anni | art. 8, comma 1 |
| Inferiore a euro 100.000,00 | da 1 anno e 6 mesi a 6 anni | art. 8, comma 2-bis |
L'unificazione delle condotte nel medesimo periodo d'imposta (comma 2) implica che gli importi delle diverse fatture emesse nell'anno si sommano ai fini sia della soglia attenuante sia dell'unicità del reato. La fattispecie va distinta dalla violazione amministrativa in materia di documentazione IVA, regolata dal D.Lgs. 471/1997 art. 6.
Esempi pratici
Esempio 1 — Società cartiera
Una società senza struttura operativa emette nel 2025 fatture per consulenze mai rese, per complessivi 180.000,00 €, a favore di tre clienti. Gli importi si sommano (comma 2) e superano 100.000,00 €: un solo reato punito con la reclusione da 4 a 8 anni (art. 8, comma 1).
Esempio 2 — Importo sotto soglia
Un artigiano emette una fattura per un'operazione mai eseguita da 60.000,00 €, per consentire al committente di gonfiare i costi. L'importo è inferiore a 100.000,00 €: si applica la pena ridotta della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (art. 8, comma 2-bis).
Esempio 3 — Emissione e utilizzo separati
La cartiera che emette le fatture risponde dell'art. 8; la S.r.l. che le registra e le porta in dichiarazione risponde dell'art. 2. I due reati restano autonomi: non opera il concorso, ciascun soggetto è punito per la propria condotta.
Errori comuni e come evitarli
- Errore tipico: ritenere necessario un vantaggio per l'emittente. Il reato è integrato dal fine di consentire l'evasione a terzi, anche senza alcun beneficio diretto per chi emette.
- Errore tipico: pensare che il reato richieda l'utilizzo della fattura. L'art. 8 si consuma con la sola emissione o rilascio del documento falso, indipendentemente dall'uso che ne fa il destinatario.
- Errore tipico: contare un reato per ogni fattura. Le fatture false emesse nello stesso periodo d'imposta costituiscono un solo reato (comma 2), ma i relativi importi si sommano per la soglia.
- Errore tipico: assumere il concorso tra emittente e utilizzatore. Emittente (art. 8) e utilizzatore (art. 2) rispondono di reati distinti e autonomi.
- Errore tipico: ignorare l'inesistenza soggettiva. È punibile anche l'emissione di fattura riferita a un soggetto diverso dall'effettivo esecutore dell'operazione (art. 1, comma 1, lett. a).
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 8, comma 1 — Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (reclusione da 4 a 8 anni).
- D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 8, comma 2 — Unicità del reato per le fatture emesse nel medesimo periodo d'imposta.
- D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 8, comma 2-bis — Pena ridotta (1 anno e 6 mesi - 6 anni) se importo inferiore a euro 100.000,00.
- D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 1, comma 1, lett. a) e d) — Nozioni di fatture per operazioni inesistenti e di fine di consentire a terzi l'evasione.
Risorse correlate
- Dichiarazione fraudolenta con fatture false (art. 2 D.Lgs. 74/2000)
- Sanzioni in materia di documentazione IVA (art. 6 D.Lgs. 471/1997)
- Fatturazione elettronica TD01 (art. 21 DPR 633/1972)
- Causa di non punibilità per pagamento del debito (art. 13 D.Lgs. 74/2000)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.
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