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ContabilitàUltimo aggiornamento: 05/08/2026

Ratei e risconti attivi e passivi: calcolo e scritture

Come distinguere rateo e risconto, calcolare la quota pro-rata temporis ex art. 2424-bis del Codice civile e registrare scritture e riapertura in partita doppia

Ultimo aggiornamento

05/08/2026

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In sintesi

Il rateo è la quota di un costo o di un ricavo già maturata alla chiusura dell'esercizio ma con manifestazione finanziaria futura; il risconto è la quota già pagata o incassata entro la chiusura ma di competenza di esercizi successivi (art. 2424-bis, comma 6, del Codice civile). La regola pratica per non sbagliare è una sola: si guarda dove sta il denaro rispetto al 31/12. Se il denaro deve ancora muoversi, la posta è un rateo e la scrittura integra costi o ricavi dell'esercizio; se il denaro si è già mosso, la posta è un risconto e la scrittura rettifica in diminuzione quanto già registrato. In entrambi i casi la quota si determina pro-rata temporis e trova posto tra i ratei e risconti attivi (voce D dell'attivo) o passivi (voce E del passivo) dello stato patrimoniale.

Quando si applica

L'art. 2424-bis, comma 6, ammette in queste voci «soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo». Le condizioni sono quindi tre e devono ricorrere insieme: si tratta di quote, il periodo è a cavallo di due esercizi, l'importo cresce con il trascorrere del tempo. Se manca la terza — una prestazione una tantum già ultimata, un acconto, un contributo commisurato a un risultato — la posta corretta non è un rateo o un risconto, ma un credito, un debito o una fattura da emettere o da ricevere.

Il perimetro tipico coincide con i contratti a corrispettivo periodico che l'art. 109, comma 2, lettera b), del TUIR àncora alla «data di maturazione dei corrispettivi»: locazione, mutuo, assicurazione e analoghi. Sono i casi in cui la fatturazione anticipata o posticipata disallinea sistematicamente cassa e competenza.

PostaIl denaro al 31/12Competenza economicaVoce di stato patrimoniale
Rateo attivoNon ancora incassatoEsercizio in chiusuraD) Ratei e risconti — attivo
Rateo passivoNon ancora pagatoEsercizio in chiusuraE) Ratei e risconti — passivo
Risconto attivoGià pagatoEsercizi successiviD) Ratei e risconti — attivo
Risconto passivoGià incassatoEsercizi successiviE) Ratei e risconti — passivo

Come si applica nella pratica

Il calcolo è un riparto proporzionale al tempo:

quota = corrispettivo complessivo × (giorni di competenza ÷ giorni totali del periodo contrattuale)

Per i ratei i giorni di competenza sono quelli che vanno dall'inizio del periodo al 31/12; per i risconti sono quelli residui, dal 1° gennaio alla fine del periodo. Il denominatore è sempre la durata del periodo cui il corrispettivo si riferisce, non l'anno solare. Si può lavorare a giorni effettivi o a mesi commerciali di trenta giorni, ma il criterio scelto va mantenuto: l'art. 2423-bis, comma 1, n. 6, vieta di modificare i criteri di valutazione da un esercizio all'altro. La base di calcolo è sempre l'imponibile: l'IVA segue le regole della fattura e non si ripartisce mai pro-rata temporis.

Le quattro scritture al 31/12 sono simmetriche a due a due. I ratei aprono un credito o un debito verso il tempo e movimentano il conto economico in aumento; i risconti stornano il conto economico e parcheggiano la quota in stato patrimoniale.

ContoDareAvere
Ratei attivi (SP D)1.200,00 €
Interessi attivi bancari (CE C 16 d)1.200,00 €
ContoDareAvere
Interessi passivi su mutui (CE C 17)1.819,78 €
Ratei passivi (SP E)1.819,78 €
ContoDareAvere
Risconti attivi (SP D)1.198,36 €
Premi di assicurazione (CE B 7)1.198,36 €
ContoDareAvere
Fitti attivi (CE A 5)1.516,30 €
Risconti passivi (SP E)1.516,30 €

La riapertura. Ratei e risconti sono poste transitorie: vivono un solo esercizio e vanno chiuse in quello successivo, altrimenti il costo o il ricavo viene contato due volte. All'apertura dei conti il risconto attivo si gira di nuovo al costo di competenza del nuovo esercizio, il risconto passivo al ricavo; il rateo, invece, si estingue quando arriva l'incasso o il pagamento, che va spezzato fra la quota già di competenza dell'esercizio precedente e quella nuova.

Conto (riapertura risconto attivo)DareAvere
Premi di assicurazione (CE B 7)1.198,36 €
Risconti attivi (SP D)1.198,36 €
Conto (pagamento cedola, chiusura rateo passivo)DareAvere
Ratei passivi (SP E)1.819,78 €
Interessi passivi su mutui (CE C 17)1.780,22 €
Banca c/c3.600,00 €

Il quadro d'insieme delle rettifiche di fine periodo, di cui ratei e risconti sono solo due delle quattro famiglie, è nella scheda sulle scritture di assestamento; l'inquadramento di principio è invece in OIC 18 ratei e risconti.

Esempi pratici

Esempio 1 — Srl con mutuo: rateo passivo sulla cedola semestrale posticipata

La cedola di 3.600 € è pagata il 31/03/2027 e copre il periodo 01/10/2026-31/03/2027, cioè 182 giorni. Al 31/12/2026 ne sono maturati 92: il rateo passivo vale 3.600 × 92 ÷ 182 = 1.819,78 €. Nel 2027, quando la banca addebita la cedola, si chiude il rateo per 1.819,78 € e si rileva il costo residuo di 1.780,22 €, che è la quota dei 90 giorni del nuovo esercizio.

Esempio 2 — Ditta individuale: risconto attivo sul premio assicurativo annuale

La polizza costa 1.800 € ed è pagata il 01/09/2026 per una copertura di 365 giorni fino al 31/08/2027. I giorni di competenza 2026 sono 122, i residui 243: il costo dell'esercizio è 1.800 × 122 ÷ 365 = 601,64 € e il risconto attivo è 1.800 × 243 ÷ 365 = 1.198,36 €. La somma delle due quote ricostruisce esattamente il premio, ed è il controllo di quadratura da fare sempre.

Esempio 3 — Locazione di capannone: risconto passivo sul canone trimestrale anticipato

Il proprietario incassa il 01/11/2026 un canone di 4.500 € per il trimestre 01/11/2026-31/01/2027, pari a 92 giorni. Al 31/12 sono trascorsi 61 giorni, quindi il ricavo di competenza 2026 è 2.983,70 € e la quota rinviata al 2027 è 4.500 × 31 ÷ 92 = 1.516,30 €, iscritta tra i risconti passivi. Nel 2027 il risconto si storna a favore del conto fitti attivi.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore: usare il risconto per un costo che non varia in ragione del tempo, come una consulenza una tantum fatturata in anticipo. Si evita applicando il test dell'art. 2424-bis, comma 6: se l'importo non cresce con i giorni, la posta è un acconto o un credito, non un risconto.
  • Errore: confondere il rateo con la fattura da ricevere. Il rateo riguarda una quota che matura giorno per giorno su un contratto ancora in corso; la fattura da ricevere riguarda una fornitura già ultimata ma non ancora documentata. Il criterio è l'art. 109, comma 2, del TUIR, che distingue tra ultimazione della prestazione e maturazione dei corrispettivi periodici.
  • Errore: dimenticare la riapertura nell'esercizio successivo. Il risconto attivo non stornato lascia in bilancio un'attività inesistente e sottrae al nuovo esercizio un costo che gli compete: la verifica si fa spuntando a gennaio ogni saldo dei conti transitori.
  • Errore: calcolare il pro-rata sull'importo comprensivo di IVA. L'imposta non è un costo né un ricavo di competenza e segue le regole di esigibilità della fattura: il riparto si applica solo all'imponibile.
  • Errore: cambiare base di calcolo fra un anno e l'altro, passando dai giorni effettivi ai mesi commerciali. Oltre a rendere incoerenti i saldi, contrasta con la costanza dei criteri di valutazione imposta dall'art. 2423-bis, comma 1, n. 6, del Codice civile.
  • Errore: rateizzare per competenza gli interessi di mora. L'art. 109, comma 7, del TUIR dispone in deroga che concorrano a formare il reddito «nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti»: il disallineamento con il conto economico va gestito come variazione in dichiarazione.

Riferimenti normativi

  • Art. 2423-bis, comma 1, del Codice civile — principio di competenza (n. 3) e costanza dei criteri di valutazione (n. 6).
  • Art. 2424 del Codice civile — schema dello stato patrimoniale: i ratei e risconti attivi stanno alla voce D dell'attivo, quelli passivi alla voce E del passivo.
  • Art. 2424-bis, comma 6, del Codice civile — definizione di ratei e risconti attivi e passivi e requisito della variabilità in ragione del tempo.
  • Art. 109, comma 1, del TUIR — competenza, certezza dell'esistenza e obiettiva determinabilità dell'ammontare.
  • Art. 109, comma 2, lettera b), del TUIR — momento di rilevanza dei corrispettivi delle prestazioni di servizi e dei contratti di locazione, mutuo e assicurazione.
  • Art. 109, comma 4, del TUIR — imputazione al conto economico dell'esercizio di competenza come condizione di deducibilità.
  • Art. 109, comma 7, del TUIR — interessi di mora rilevanti nell'esercizio di percezione o corresponsione.

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Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-08-05.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 05/08/2026.

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