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ContabilitàUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Scritture contabili professionisti art. 19 DPR 600/73

Registro cronologico incassi e spese, conti correnti dedicati e registri IVA per arti e professioni ex art. 19 DPR 600/1973, in regime di cassa

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

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Gli obblighi contabili degli esercenti arti e professioni: registro cronologico dei componenti di reddito, conti dedicati e registri IVA.

In sintesi

L'art. 19 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 disciplina le scritture contabili degli esercenti arti e professioni: l'obbligo principale è annotare cronologicamente, in un apposito registro, le somme percepite nell'esercizio dell'attività e le spese inerenti di cui si chiede la deduzione. La norma riflette il principio di cassa che regge la determinazione del reddito di lavoro autonomo, perché il momento rilevante della registrazione è quello dell'incasso o del pagamento, non quello della maturazione. Allo stesso impianto si affiancano i registri IVA e l'obbligo di uno o più conti correnti dedicati all'attività.

Quando si applica

  • Si applica alle persone fisiche che esercitano arti e professioni e alle società o associazioni fra artisti e professionisti richiamate dall'art. 19, comma 1, DPR 600/1973 (lettere e ed f dell'art. 13 dello stesso decreto): studi associati, associazioni professionali, professionisti individuali con partita IVA.
  • Riguarda chi produce reddito di lavoro autonomo abituale ai sensi dell'art. 53 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), determinato secondo il principio di cassa dell'art. 54 TUIR.
  • L'obbligo del registro cronologico sussiste a prescindere dal volume di compensi: non esiste, per il lavoro autonomo professionale, un regime di contabilità semplificata per soglia analogo a quello delle imprese minori; resta ferma la facoltà del contribuente di optare per la contabilità ordinaria.
  • Restano esclusi i soggetti in regime forfettario, che fruiscono di regole contabili dedicate alla propria disciplina speciale e sono esonerati dalle scritture qui descritte.

Come si applica nella pratica

Il cuore dell'adempimento è il registro cronologico dei componenti di reddito, nel quale vanno annotate cronologicamente le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione, anche a titolo di partecipazione agli utili. Per ciascuna riscossione l'art. 19, comma 1, DPR 600/1973 impone di indicare i seguenti elementi.

Dato da annotare per ogni incassoRiferimento
Importo al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti, e ammontare della ritenuta d'acconto subitaart. 19, c. 1, lett. a)
Generalità, comune di residenza anagrafica e indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamentoart. 19, c. 1, lett. b)
Estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emessoart. 19, c. 1, lett. c)

Nello stesso registro vanno annotate cronologicamente, con le indicazioni delle lettere b) e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si chiede la deduzione analitica. Va inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si chiede la deduzione di quote di ammortamento, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione.

L'art. 19 prevede inoltre due presidi sulla tracciabilità finanziaria:

ObbligoContenuto
Conti dedicatiTenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono le somme riscosse e dai quali si effettuano i prelevamenti per il pagamento delle spese
Modalità di incassoI compensi in denaro sono riscossi esclusivamente con assegni non trasferibili, bonifici o altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché con sistemi di pagamento elettronico, salvo importi unitari inferiori a 100 euro

La norma stabilisce infine che, con decreti del Ministro delle finanze pubblicati in Gazzetta Ufficiale, possono essere fissati appositi modelli dei registri con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti per la determinazione del reddito, e possono essere prescritte particolari modalità per la tenuta meccanografica del registro. A questo impianto si aggiungono gli adempimenti ai fini IVA: il professionista soggetto passivo tiene i registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti, che possono assolvere anche la funzione del registro cronologico quando integrati con i dati reddituali, secondo le semplificazioni ammesse dalla prassi amministrativa. Il reddito di lavoro autonomo così rilevato confluisce nella dichiarazione annuale.

Esempi pratici

Esempio 1 — Annotazione di una parcella incassata con ritenuta

Un consulente emette parcella per 2.000,00 € di compenso oltre rivalsa previdenziale e IVA. Il cliente, sostituto d'imposta, opera la ritenuta d'acconto del 20% sul compenso, pari a 400,00 €. Nel registro cronologico il professionista annota, alla data dell'incasso, l'importo lordo di 2.000,00 €, l'importo netto effettivamente accreditato e la ritenuta subita di 400,00 €, indicando le generalità del cliente e gli estremi della parcella, come richiesto dall'art. 19, comma 1, lettere a), b) e c).

Esempio 2 — Spesa inerente e rimborso spese

Uno studio associato sostiene 1.200,00 € di canoni per il software gestionale e anticipa 80,00 € di valori bollati per conto del cliente. La spesa di 1.200,00 € è inerente e va annotata cronologicamente nel registro con le indicazioni delle lettere b) e c) ai fini della deduzione analitica. Gli 80,00 € di rimborso di spese anticipate non costituiscono compenso e, in sede di annotazione dell'incasso, vanno scorporati dall'importo lordo come previsto dalla lettera a).

Esempio 3 — Incasso in contanti sotto soglia e conto dedicato

Un professionista riceve 90,00 € in contanti per una prestazione minore. L'importo unitario è inferiore a 100 euro, quindi la riscossione in denaro è ammessa senza violare l'obbligo di tracciabilità dell'art. 19. Una prestazione da 350,00 € andrebbe invece incassata con bonifico, assegno non trasferibile o pagamento elettronico, e fatta affluire su un conto corrente dedicato all'attività.

Errori comuni e come evitarli

  • Annotare i compensi per competenza anziché per cassa: il registro segue il principio di cassa, quindi il momento da registrare è l'incasso effettivo, non l'emissione della fattura; annotare alla data fattura falsa la determinazione del reddito di lavoro autonomo.
  • Omettere la ritenuta d'acconto nell'annotazione: l'art. 19, comma 1, lettera a) impone di indicare l'ammontare della ritenuta subita; senza questo dato il riepilogo dei compensi non riconcilia con le certificazioni uniche ricevute.
  • Confondere rimborsi spese e compensi: i rimborsi di spese anticipate per conto del cliente, diverse da quelle inerenti, vanno scorporati dall'importo lordo; trattarli come compenso gonfia indebitamente i ricavi.
  • Usare un conto promiscuo per attività e spese personali: l'art. 19 richiede uno o più conti dedicati su cui far affluire gli incassi e da cui prelevare per le spese; mescolare i flussi privati compromette la tracciabilità e la ricostruzione delle movimentazioni.
  • Incassare in contanti sopra la soglia di 100 euro: i compensi in denaro vanno riscossi con strumenti tracciabili salvo importi unitari inferiori a 100 euro; superare la soglia in contanti viola l'obbligo di modalità di pagamento bancario, postale o elettronico.
  • Dimenticare l'annotazione dei beni ammortizzabili entro la dichiarazione: il valore dei beni per cui si chiede la deduzione delle quote di ammortamento va annotato entro il termine di presentazione della dichiarazione, raggruppato in categorie omogenee e per anno di acquisizione.

Riferimenti normativi

  • Art. 19 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 (scritture contabili degli esercenti arti e professioni)
  • Art. 13 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 (soggetti obbligati alla tenuta delle scritture, lettere e ed f)
  • Art. 53 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — redditi di lavoro autonomo
  • Art. 54 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — determinazione del reddito di lavoro autonomo

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 29/05/2026.