Scritture contabili professionisti art. 19 DPR 600/73
Registro cronologico incassi e spese, conti correnti dedicati e registri IVA per arti e professioni ex art. 19 DPR 600/1973, in regime di cassa
29/05/2026
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Gli obblighi contabili degli esercenti arti e professioni: registro cronologico dei componenti di reddito, conti dedicati e registri IVA.
In sintesi
L'art. 19 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 disciplina le scritture contabili degli esercenti arti e professioni: l'obbligo principale è annotare cronologicamente, in un apposito registro, le somme percepite nell'esercizio dell'attività e le spese inerenti di cui si chiede la deduzione. La norma riflette il principio di cassa che regge la determinazione del reddito di lavoro autonomo, perché il momento rilevante della registrazione è quello dell'incasso o del pagamento, non quello della maturazione. Allo stesso impianto si affiancano i registri IVA e l'obbligo di uno o più conti correnti dedicati all'attività.
Quando si applica
- Si applica alle persone fisiche che esercitano arti e professioni e alle società o associazioni fra artisti e professionisti richiamate dall'art. 19, comma 1, DPR 600/1973 (lettere e ed f dell'art. 13 dello stesso decreto): studi associati, associazioni professionali, professionisti individuali con partita IVA.
- Riguarda chi produce reddito di lavoro autonomo abituale ai sensi dell'art. 53 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), determinato secondo il principio di cassa dell'art. 54 TUIR.
- L'obbligo del registro cronologico sussiste a prescindere dal volume di compensi: non esiste, per il lavoro autonomo professionale, un regime di contabilità semplificata per soglia analogo a quello delle imprese minori; resta ferma la facoltà del contribuente di optare per la contabilità ordinaria.
- Restano esclusi i soggetti in regime forfettario, che fruiscono di regole contabili dedicate alla propria disciplina speciale e sono esonerati dalle scritture qui descritte.
Come si applica nella pratica
Il cuore dell'adempimento è il registro cronologico dei componenti di reddito, nel quale vanno annotate cronologicamente le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione, anche a titolo di partecipazione agli utili. Per ciascuna riscossione l'art. 19, comma 1, DPR 600/1973 impone di indicare i seguenti elementi.
| Dato da annotare per ogni incasso | Riferimento |
|---|---|
| Importo al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti, e ammontare della ritenuta d'acconto subita | art. 19, c. 1, lett. a) |
| Generalità, comune di residenza anagrafica e indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento | art. 19, c. 1, lett. b) |
| Estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso | art. 19, c. 1, lett. c) |
Nello stesso registro vanno annotate cronologicamente, con le indicazioni delle lettere b) e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si chiede la deduzione analitica. Va inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si chiede la deduzione di quote di ammortamento, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione.
L'art. 19 prevede inoltre due presidi sulla tracciabilità finanziaria:
| Obbligo | Contenuto |
|---|---|
| Conti dedicati | Tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono le somme riscosse e dai quali si effettuano i prelevamenti per il pagamento delle spese |
| Modalità di incasso | I compensi in denaro sono riscossi esclusivamente con assegni non trasferibili, bonifici o altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché con sistemi di pagamento elettronico, salvo importi unitari inferiori a 100 euro |
La norma stabilisce infine che, con decreti del Ministro delle finanze pubblicati in Gazzetta Ufficiale, possono essere fissati appositi modelli dei registri con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti per la determinazione del reddito, e possono essere prescritte particolari modalità per la tenuta meccanografica del registro. A questo impianto si aggiungono gli adempimenti ai fini IVA: il professionista soggetto passivo tiene i registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti, che possono assolvere anche la funzione del registro cronologico quando integrati con i dati reddituali, secondo le semplificazioni ammesse dalla prassi amministrativa. Il reddito di lavoro autonomo così rilevato confluisce nella dichiarazione annuale.
Esempi pratici
Esempio 1 — Annotazione di una parcella incassata con ritenuta
Un consulente emette parcella per 2.000,00 € di compenso oltre rivalsa previdenziale e IVA. Il cliente, sostituto d'imposta, opera la ritenuta d'acconto del 20% sul compenso, pari a 400,00 €. Nel registro cronologico il professionista annota, alla data dell'incasso, l'importo lordo di 2.000,00 €, l'importo netto effettivamente accreditato e la ritenuta subita di 400,00 €, indicando le generalità del cliente e gli estremi della parcella, come richiesto dall'art. 19, comma 1, lettere a), b) e c).
Esempio 2 — Spesa inerente e rimborso spese
Uno studio associato sostiene 1.200,00 € di canoni per il software gestionale e anticipa 80,00 € di valori bollati per conto del cliente. La spesa di 1.200,00 € è inerente e va annotata cronologicamente nel registro con le indicazioni delle lettere b) e c) ai fini della deduzione analitica. Gli 80,00 € di rimborso di spese anticipate non costituiscono compenso e, in sede di annotazione dell'incasso, vanno scorporati dall'importo lordo come previsto dalla lettera a).
Esempio 3 — Incasso in contanti sotto soglia e conto dedicato
Un professionista riceve 90,00 € in contanti per una prestazione minore. L'importo unitario è inferiore a 100 euro, quindi la riscossione in denaro è ammessa senza violare l'obbligo di tracciabilità dell'art. 19. Una prestazione da 350,00 € andrebbe invece incassata con bonifico, assegno non trasferibile o pagamento elettronico, e fatta affluire su un conto corrente dedicato all'attività.
Errori comuni e come evitarli
- Annotare i compensi per competenza anziché per cassa: il registro segue il principio di cassa, quindi il momento da registrare è l'incasso effettivo, non l'emissione della fattura; annotare alla data fattura falsa la determinazione del reddito di lavoro autonomo.
- Omettere la ritenuta d'acconto nell'annotazione: l'art. 19, comma 1, lettera a) impone di indicare l'ammontare della ritenuta subita; senza questo dato il riepilogo dei compensi non riconcilia con le certificazioni uniche ricevute.
- Confondere rimborsi spese e compensi: i rimborsi di spese anticipate per conto del cliente, diverse da quelle inerenti, vanno scorporati dall'importo lordo; trattarli come compenso gonfia indebitamente i ricavi.
- Usare un conto promiscuo per attività e spese personali: l'art. 19 richiede uno o più conti dedicati su cui far affluire gli incassi e da cui prelevare per le spese; mescolare i flussi privati compromette la tracciabilità e la ricostruzione delle movimentazioni.
- Incassare in contanti sopra la soglia di 100 euro: i compensi in denaro vanno riscossi con strumenti tracciabili salvo importi unitari inferiori a 100 euro; superare la soglia in contanti viola l'obbligo di modalità di pagamento bancario, postale o elettronico.
- Dimenticare l'annotazione dei beni ammortizzabili entro la dichiarazione: il valore dei beni per cui si chiede la deduzione delle quote di ammortamento va annotato entro il termine di presentazione della dichiarazione, raggruppato in categorie omogenee e per anno di acquisizione.
Riferimenti normativi
- Art. 19 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 (scritture contabili degli esercenti arti e professioni)
- Art. 13 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 (soggetti obbligati alla tenuta delle scritture, lettere e ed f)
- Art. 53 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — redditi di lavoro autonomo
- Art. 54 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — determinazione del reddito di lavoro autonomo
Risorse correlate
- Redditi di lavoro autonomo art. 53 TUIR
- Reddito lavoro autonomo art. 54 TUIR: cassa
- Imprese minori art. 66 TUIR: contabilità semplificata
- Registrazione fatture emesse IVA art. 23 DPR 633/72
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.
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