Misure premiali fiscali nella composizione negoziata della crisi
Interessi al saggio legale, sanzioni ridotte e rateazione fino a 72 rate delle imposte non iscritte a ruolo per l'impresa in composizione negoziata
30/07/2026
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In sintesi
L'articolo 25-bis del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) riconosce all'imprenditore che accede alla composizione negoziata un pacchetto di misure premiali di natura fiscale: riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti tributari, riduzione delle sanzioni e possibilità di ottenere dall'Agenzia delle Entrate un piano di rateazione fino a 72 rate mensili delle imposte dovute e non versate non ancora iscritte a ruolo, elevabili fino a 120 in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà.
Le misure non operano tutte allo stesso modo. La riduzione di interessi e sanzioni consegue all'avvio e allo svolgimento della procedura; la rateazione richiede invece un'istanza sottoscritta anche dall'esperto e la pubblicazione nel registro delle imprese del contratto o dell'accordo con cui le trattative si concludono. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5 del 16 luglio 2026 dedicata all'inquadramento degli istituti del Codice, ne ha chiarito i profili operativi.
Quando si applica
- Interessi ridotti alla misura legale (comma 1): dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall'art. 23, commi 1 e 2, lettera b), gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.
- Sanzioni ridotte al minimo (comma 2): le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga sono ridotte alla misura minima, se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di cui all'art. 17 (istanza di nomina dell'esperto).
- Sanzioni e interessi dimezzati (comma 3): le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza ex art. 17 e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'art. 23, comma 2.
- Rateazione (comma 4): presuppone la pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), o dell'accordo di cui alla lettera c) del medesimo comma.
- Effetti ai fini TUIR e IVA (comma 5): dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'art. 23, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del TUIR, nonché l'articolo 26, comma 3-bis, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Il perimetro delle agevolazioni non è definitivo: il comma 6 stabilisce che, in caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, oppure in caso di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni dei commi 1 e 2.
Come si applica nella pratica
Oggetto della rateazione. Sono dilazionabili le somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo, oltre ai relativi accessori.
Istanza e ruolo dell'esperto. L'istanza va presentata agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e deve essere sottoscritta anche dall'esperto: la sua sottoscrizione costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Secondo la circolare n. 5/2026, nell'istanza vanno indicate le somme dovute, non versate e non iscritte a ruolo, evidenziando l'avvenuta conclusione della composizione negoziata con una delle soluzioni richiamate dalla norma e la pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'accordo o del contratto stipulato con uno o più creditori.
Confine con l'Agente della riscossione. Se le somme per cui si chiede la dilazione risultano già iscritte a ruolo alla data di presentazione dell'istanza — occorre avere riguardo alla data di consegna o affidamento del carico — la richiesta all'Agenzia delle Entrate è improcedibile: per quelle somme l'imprenditore deve rivolgere istanza di dilazione all'Agente della riscossione ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973.
Durata del piano. Il piano ordinario arriva fino a 72 rate mensili. Fino a 120 rate e concedibile in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa, rappresentata nell'istanza e sottoscritta dall'esperto: la circolare precisa che in questa ipotesi la concessione è rimessa a una valutazione dell'Ufficio sull'effettiva gravità della situazione e sulla concreta sostenibilita del piano concedibile.
Interessi di dilazione. L'art. 25-bis richiama l'art. 19 del DPR 602/1973 ma non l'art. 21 dello stesso decreto, che disciplina gli interessi di dilazione della cartella: per l'Agenzia quest'ultima disposizione non trova quindi applicazione e si ricade nella disciplina generale delle obbligazioni pecuniarie, con interessi al saggio legale ex art. 1284 del codice civile. L'ammortamento e ordinariamente effettuato secondo il metodo "all'italiana", salvo che il debitore richieda il piano a rate variabili di importo crescente per ciascun anno ai sensi dell'art. 19, comma 1-ter, del DPR 602/1973. La scadenza delle rate mensili è fissata nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
Decadenza. La decadenza dal beneficio è automatica in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza, di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'art. 40 del Codice, oppure di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza.
Esempi pratici
Esempio 1 - Interessi al saggio legale durante le trattative
Una S.r.l. manifatturiera deposita l'istanza di nomina dell'esperto e l'incarico viene accettato il 10 marzo. Da quella data e fino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni dell'art. 23, gli interessi che maturano sui debiti tributari sono calcolati alla misura legale in luogo dei tassi ordinari. Se però le trattative non approdassero a una soluzione e venisse aperta la liquidazione giudiziale, il comma 6 farebbe rivivere interessi e sanzioni nella misura piena.
Esempio 2 - Rateazione in 72 rate di IVA, ritenute e IRAP
Conclusa la composizione negoziata, l'impresa pubblica nel registro delle imprese il contratto con i creditori ex art. 23, comma 1, lettera a). Presenta quindi istanza, sottoscritta anche dall'esperto, per rateizzare 180.000,00 € tra IVA, ritenute operate come sostituto d'imposta e IRAP non iscritte a ruolo. Ottiene un piano in 72 rate mensili, con interessi di dilazione al saggio legale e ammortamento "all'italiana"; le rate scadono nel giorno del mese indicato nell'atto di accoglimento.
Esempio 3 - Istanza improcedibile per carico già affidato
Un'impresa edile chiede la dilazione di 60.000,00 € di imposte non versate. Una quota di 22.000,00 € risulta però già iscritta a ruolo e affidata all'Agente della riscossione prima della presentazione dell'istanza: per quella quota la richiesta all'Agenzia delle Entrate è improcedibile e la dilazione va chiesta all'Agente della riscossione ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973. Sui restanti 38.000,00 € il piano ex art. 25-bis resta accessibile.
Errori comuni e come evitarli
- Chiedere la rateazione prima della pubblicazione nel registro delle imprese: il comma 4 subordina il beneficio alla pubblicazione del contratto di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), o dell'accordo di cui alla lettera c).
- Presentare l'istanza senza la sottoscrizione dell'esperto: non è un adempimento formale, è ciò che per legge prova la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
- Inserire nell'istanza somme già iscritte a ruolo: rendono la richiesta improcedibile davanti all'Agenzia; per quelle si passa dall'Agente della riscossione.
- Applicare gli interessi di dilazione dell'art. 21 del DPR 602/1973: la circolare n. 5/2026 esclude quel rinvio; si applica il saggio legale ex art. 1284 c.c.
- Considerare definitive le riduzioni di interessi e sanzioni: il comma 6 le fa venire meno se subentra la liquidazione giudiziale o controllata o l'accertamento dello stato di insolvenza.
- Sottovalutare la decadenza: basta il mancato pagamento di una sola rata alla scadenza per perdere l'intero piano, con iscrizione a ruolo del residuo.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), art. 25-bis, commi 1-6 - misure premiali di natura fiscale della composizione negoziata.
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, artt. 17, 23 e 40 - istanza di nomina dell'esperto, esiti delle trattative e accesso agli strumenti di regolazione della crisi.
- DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 19 (e art. 19, comma 1-ter) - disciplina della rateazione richiamata "in quanto compatibile"; art. 21 non applicabile.
- Codice civile, art. 1284 - saggio legale degli interessi, applicabile agli interessi di dilazione.
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, e DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26, comma 3-bis - effetti fiscali richiamati dall'art. 25-bis, comma 5.
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 5 del 16 luglio 2026 (Parte I) - inquadramento e approfondimento degli istituti del Codice della crisi, con chiarimenti operativi sulla rateazione ex art. 25-bis.
Risorse correlate
- Composizione negoziata crisi d'impresa: l'esperto indipendente
- Dilazione e rateizzazione delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973)
- Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti (art. 101 TUIR)
- Sopravvenienze attive (art. 88 TUIR): stralci di debiti e rinunce dei soci
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-07-30.
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