Salta al contenuto
AdempimentiUltimo aggiornamento: 23/07/2026

Composizione negoziata crisi d'impresa: l'esperto indipendente

Come funziona la procedura di risanamento stragiudiziale del Codice della crisi: presupposti di accesso, requisiti dell'esperto, durata e compenso

Ultimo aggiornamento

23/07/2026

Tempo di lettura

6 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

La composizione negoziata è lo strumento con cui l'imprenditore in crisi o a rischio di insolvenza chiede alla Camera di Commercio la nomina di un esperto indipendente che agevoli le trattative con i creditori per individuare una soluzione di risanamento. Si attiva quando l'impresa si trova in stato di crisi (probabile insolvenza per inadeguatezza dei flussi di cassa nei successivi dodici mesi) o di insolvenza, oppure anche solo in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, purché il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile. La procedura è riservata e stragiudiziale: si svolge sulla piattaforma telematica nazionale, ha una durata massima di 180 giorni (prorogabile di altri 180) e il compenso dell'esperto è calcolato in percentuale sull'attivo dell'impresa debitrice.

Quando si applica

  • Imprenditori commerciali e agricoli, di qualunque dimensione, che si trovano nelle condizioni di "crisi" o "insolvenza" definite dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, oppure anche solo in una condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne renda probabile la crisi.
  • Il presupposto di accesso non è la sola difficoltà finanziaria: deve risultare ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, requisito verificato dall'esperto stesso al primo incontro con l'imprenditore.
  • L'istanza si presenta tramite la piattaforma telematica nazionale, accessibile dal sito della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa.
  • Non è consentita una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione di una precedente composizione negoziata (ridotto a quattro mesi se l'archiviazione è richiesta dall'imprenditore entro due mesi dall'accettazione dell'esperto).

Come si applica nella pratica

  1. Predisposizione della domanda: l'imprenditore inserisce nella piattaforma i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi (o, se non tenuto al deposito, le dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi d'imposta e una situazione economico-patrimoniale aggiornata a non oltre 60 giorni prima), un progetto di piano di risanamento e una relazione con piano finanziario a sei mesi, l'elenco dei creditori, il certificato unico dei debiti tributari, la situazione debitoria con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, il certificato dei debiti contributivi e assicurativi e un estratto della Centrale dei Rischi non anteriore a tre mesi.
  2. Nomina dell'esperto: la piattaforma indica una lista di controllo particolareggiata per la redazione del piano e un test pratico per verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento. L'esperto, verificati indipendenza e disponibilità di tempo, accetta l'incarico entro due giorni lavorativi (non può assumerne più di due contemporaneamente).
  3. Primo incontro e valutazione: l'esperto convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di concrete prospettive di risanamento. Se le prospettive non sono concrete, l'esperto lo comunica e il segretario generale della Camera di Commercio dispone l'archiviazione entro cinque giorni lavorativi.
  4. Conduzione delle trattative: se le prospettive sono concrete, l'esperto incontra le altre parti interessate (creditori, banche, intermediari finanziari) fissando incontri periodici ravvicinati; può invitare le parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto di contratti divenuti eccessivamente onerosi per circostanze sopravvenute.
  5. Conclusione: l'incarico si considera concluso dopo 180 giorni dall'accettazione se non è stata individuata una soluzione, salvo proroga di altri 180 giorni su richiesta delle parti (o se pendono misure protettive/cautelari o ricorsi al tribunale). L'esperto redige una relazione finale e ne dà comunicazione per l'archiviazione.

L'esperto deve possedere i requisiti dell'articolo 2399 codice civile e non deve avere legami personali o professionali con l'impresa: né aver prestato negli ultimi cinque anni lavoro subordinato o autonomo a favore dell'imprenditore, né essere stato membro degli organi di amministrazione o controllo, né aver posseduto partecipazioni. Chi ha svolto l'incarico non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore prima di due anni dall'archiviazione. Il compenso è calcolato in percentuale sull'attivo dell'impresa debitrice, a scaglioni decrescenti (dal 4-6% fino a 100.000 € di attivo, fino allo 0,002-0,005% sulle somme eccedenti 1,3 miliardi di euro), oltre al rimborso delle spese documentate.

Esempi pratici

Esempio 1 — PMI manifatturiera con tensione di liquidità

Una SRL con attivo di 800.000 € registra flussi di cassa insufficienti a coprire le obbligazioni dei prossimi dodici mesi (stato di "crisi" ex art. 2, comma 1, lett. a). L'amministratore presenta istanza sulla piattaforma nazionale allegando bilanci, piano di risanamento e situazione debitoria. L'esperto nominato, verificate prospettive concrete di risanamento, avvia le trattative con le banche finanziatrici: il compenso, per un attivo tra 500.000,01 € e 1.000.000 €, è compreso tra lo 0,50% e lo 0,80% dell'attivo.

Esempio 2 — Trattative con banche e sospensione delle linee di credito

Durante la composizione negoziata, l'accesso alla procedura non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito né motivo di diversa classificazione del credito: la banca deve motivare specificamente un'eventuale sospensione, comunicandola agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa. La prosecuzione del rapporto di credito durante le trattative non è di per sé motivo di responsabilità per la banca.

Esempio 3 — Assenza di prospettive di risanamento

Un'impresa individuale in stato di insolvenza avanzata presenta istanza, ma al primo incontro l'esperto rileva l'assenza di concrete prospettive di risanamento (attivo insufficiente, creditori non disponibili a rinegoziare). L'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della Camera di Commercio, che dispone l'archiviazione dell'istanza entro i cinque giorni lavorativi successivi: l'imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno.

Errori comuni e come evitarli

  • Attendere lo stato di insolvenza conclamata per attivare la procedura — la composizione negoziata è pensata per intervenire già in presenza di uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi: prima si attiva, più è verosimile un risanamento.
  • Presentare l'istanza senza una documentazione completa — bilanci, piano di risanamento, elenco creditori e certificazioni tributarie/contributive sono richiesti fin dal deposito: la loro assenza rallenta la verifica dell'esperto e la ragionevole perseguibilità del risanamento.
  • Ritenere l'esperto un consulente dell'imprenditore — l'esperto è terzo, imparziale e indipendente rispetto a tutte le parti: non tutela gli interessi dell'imprenditore in via esclusiva, ma agevola una soluzione condivisa con i creditori.
  • Confondere la composizione negoziata con una procedura concorsuale giudiziale — è uno strumento stragiudiziale e riservato; diventa eventualmente rilevante per il tribunale solo se l'imprenditore richiede misure protettive o cautelari.
  • Sottovalutare il termine dei 180 giorni — trascorso questo periodo senza una soluzione individuata, l'incarico si considera concluso salvo proroga concordata: pianificare le trattative tenendo conto della scadenza evita l'archiviazione per decorrenza del termine.
  • Presentare una nuova istanza subito dopo un'archiviazione — la legge impone un anno di attesa (quattro mesi nel caso di archiviazione richiesta tempestivamente dall'imprenditore): va programmato un percorso alternativo nel frattempo.

Riferimenti normativi

  • Art. 2, comma 1, lettere a) e b), decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) — definizioni di "crisi" e "insolvenza".
  • Art. 12, commi 1 e 2, D.Lgs. 14/2019 — presupposti di accesso alla composizione negoziata e ruolo dell'esperto.
  • Art. 13, commi 1 e 2, D.Lgs. 14/2019 — piattaforma telematica nazionale, lista di controllo e test pratico.
  • Art. 16, commi 1, 2, 4, 5 e 6, D.Lgs. 14/2019 — requisiti di indipendenza dell'esperto e doveri delle parti (imprenditore, creditori, banche).
  • Art. 17, commi 1, 3, 4, 5, 7 e 9, D.Lgs. 14/2019 — istanza di nomina, documentazione, accettazione, valutazione delle prospettive di risanamento, durata e archiviazione.
  • Art. 25-ter, comma 1, D.Lgs. 14/2019 — compenso dell'esperto per scaglioni percentuali sull'attivo dell'impresa debitrice.
  • CNDCEC, "Principi di comportamento dell'esperto della composizione negoziata" (giugno 2026) — indicazioni deontologiche per i professionisti che svolgono l'incarico di esperto.

Risorse correlate

Disclaimer

Questo contenuto ha scopo informativo e divulgativo. La materia fiscale e contabile è soggetta a frequenti aggiornamenti normativi e interpretativi. Verifica sempre la versione vigente delle norme citate e, per casi specifici, consulta un commercialista abilitato. SamBooks non è responsabile per decisioni assunte sulla base esclusiva di questa scheda.

Ultimo aggiornamento: 2026-07-22.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 23/07/2026.