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AdempimentiUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Concordato preventivo biennale CPB: D.Lgs. 13/2024 ISA

Guida operativa al concordato preventivo biennale del D.Lgs. 13/2024 per i soggetti ISA: requisiti, termini di adesione, effetti e cause di decadenza

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

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In sintesi

Il concordato preventivo biennale, disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, è un istituto con cui i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) concordano con l'Agenzia delle Entrate il reddito d'impresa o di lavoro autonomo imponibile, e il valore della produzione netta ai fini IRAP, per un biennio. Accettata la proposta, il contribuente dichiara gli importi concordati per i due periodi d'imposta: gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi del biennio non rilevano ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dei contributi previdenziali obbligatori (art. 19, comma 1). Restano fermi gli ordinari obblighi contabili, dichiarativi e IVA.

Quando si applica

L'istituto è riservato ai contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli ISA di cui all'art. 9-bis del D.L. 50/2017 (art. 10, comma 1). Per questi soggetti il concordato è biennale: copre due periodi d'imposta consecutivi.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione, entro il 15 aprile di ciascun anno, i programmi informatici per elaborare la proposta (art. 8). Il contribuente può aderire entro il 30 settembre, ovvero entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con esercizio non solare; per il primo anno l'adesione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 9, comma 3).

Requisito di accesso (art. 10, comma 2): rispetto al periodo precedente al biennio, il contribuente non deve avere debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati. Si accede comunque se tali debiti, compresi interessi e sanzioni, sono stati estinti o residuano per un importo complessivo inferiore a 5.000 euro.

Come si applica nella pratica

L'iter è informatico: il contribuente (o l'intermediario) comunica i dati tramite i software dell'Agenzia, che elabora una proposta coerente con i dati dichiarati e con la capacità contributiva, valorizzando le risultanze ISA (art. 9, comma 1). Il reddito concordato non può eccedere quello dichiarato nel periodo precedente, rettificato secondo gli artt. 15 e 16, oltre soglie crescenti (10%, 15%, 25%) legate al punteggio di affidabilità fiscale (art. 9, comma 3-bis).

L'accettazione impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP del biennio (art. 12, comma 1); per le società e associazioni trasparenti (artt. 5, 115 e 116 TUIR) obbliga anche i soci o associati. Effetto centrale (art. 19, comma 1): i maggiori o minori redditi effettivi del biennio non rilevano ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dei contributi obbligatori. Restano fermi gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e i modelli ISA (art. 13); ai fini IVA l'adesione non produce effetti e l'imposta si applica secondo le regole ordinarie (art. 18).

Il reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato è individuato in base all'art. 54, comma 1, TUIR (art. 15), quello d'impresa in base agli artt. 56 o 66 TUIR (art. 16): in entrambi i casi senza considerare plusvalenze, sopravvenienze e redditi da partecipazioni, che variano comunque il concordato fermo un minimo imponibile di 2.000 euro.

Causa di esclusione (art. 11, comma 1)Riferimento
Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi precedenti, in presenza dell'obbligolett. a)
Condanna per reati tributari (D.Lgs. 74/2000), false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) o riciclaggio/autoriciclaggio negli ultimi tre periodilett. b)
Redditi esenti, esclusi o non concorrenti superiori al 40% del reddito d'impresa o di arti e professionilett. b-bis)
Adesione al regime forfetario nel primo periodo oggetto di concordatolett. b-ter)
Operazioni di fusione, scissione, conferimento o modifiche della compagine sociale nel primo annolett. b-quater)

La proposta cessa o decade per eventi tipizzati: cessazione (art. 21) se il contribuente cambia attività non assimilabile ISA o cessa l'attività; il concordato cessa inoltre, ai sensi dell'art. 19, comma 2, quando circostanze eccezionali individuate con decreto ministeriale determinano minori redditi effettivi superiori al 30% rispetto a quelli concordati, a partire dal periodo d'imposta in cui tale differenza si realizza; decadenza per entrambi i periodi (art. 22) in caso di accertamento di attività non dichiarate o passività indeducibili oltre il 30% dei ricavi o di altre violazioni di non lieve entità. In caso di decadenza restano dovute imposte e contributi sul reddito concordato se maggiore di quello effettivo (art. 22, comma 3-bis).

Esempi pratici

Esempio 1 — Ditta individuale ISA con reddito 2024 di 40.000 €

Una ditta individuale applica gli ISA e dichiara per il 2024 un reddito d'impresa di 40.000 € con punteggio di affidabilità pari a 9. Aderendo entro i termini riceve una proposta per il biennio 2025-2026; l'incremento del reddito concordato non può eccedere il 15% del reddito 2024 rettificato (art. 9, comma 3-bis, lett. b).

Esempio 2 — Società con causa di esclusione

Una S.r.l. soggetta a ISA è interessata, nel primo anno cui si riferirebbe la proposta, da un'operazione di scissione. Ricorre la causa di esclusione dell'art. 11, comma 1, lett. b-quater): non può accedere al concordato per quel biennio, a prescindere dal punteggio ISA.

Esempio 3 — Effetto su un maggior reddito effettivo

Un professionista accetta un reddito concordato di 30.000 € per il biennio. Nel secondo anno il reddito effettivo sale a 38.000 €. Ai fini IRPEF, IRAP e contributi rileva il solo importo concordato di 30.000 € (art. 19, comma 1), mentre l'IVA si applica sui corrispettivi reali (art. 18).

Errori comuni e come evitarli

  • Ritenere che il concordato copra l'IVA: l'art. 18 ne esclude ogni effetto, l'imposta resta dovuta sulle operazioni effettive.
  • Considerare facoltativi gli obblighi contabili nel biennio: l'art. 13 conferma adempimenti contabili, dichiarativi e modelli ISA.
  • Trascurare i debiti fiscali e contributivi: oltre 5.000 € di residuo non si accede (art. 10, comma 2).
  • Aderire oltre il termine del 30 settembre, o del primo anno entro la dichiarazione (art. 9, comma 3).
  • Dimenticare plusvalenze, sopravvenienze e redditi da partecipazioni, che variano comunque il reddito concordato (artt. 15 e 16).
  • Ignorare le cause di decadenza dell'art. 22 (violazioni di non lieve entità o accertamenti significativi).

Riferimenti normativi

  • Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, art. 6 — Finalità.
  • Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, art. 7 — Ambito di applicazione.
  • Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, art. 8 — Procedure informatiche di ausilio.
  • Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, art. 9 — Elaborazione e adesione alla proposta.
  • Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, art. 10 — Soggetti ISA: requisiti.
  • Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, art. 11 — Cause di esclusione.
  • Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, art. 12 — Effetti dell'accettazione della proposta.
  • Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, art. 13 — Adempimenti.
  • Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, art. 14 — Rinnovo del concordato.
  • Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, art. 15 — Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato.
  • Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, art. 16 — Reddito d'impresa oggetto di concordato.
  • Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, art. 18 — Effetti ai fini IVA.
  • Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, art. 19 — Rilevanza delle basi imponibili concordate.
  • Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, art. 21 — Cessazione del concordato.
  • Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, art. 22 — Decadenza del concordato.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.

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