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AdempimentiUltimo aggiornamento: 17/06/2026

Saldo e acconti IRPEF, IRES e IRAP: scadenze e calcolo

Versamento del saldo entro il 30 giugno e degli acconti in due rate al 40% e 60% (art. 17 DPR 435/2001): metodo storico, soglie e maggiorazione dello 0,40%

Ultimo aggiornamento

17/06/2026

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In sintesi

L'art. 17 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435 disciplina i termini di versamento del saldo e degli acconti delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e dell'IRAP. Il saldo relativo alla dichiarazione si versa entro il 30 giugno dell'anno di presentazione per le persone fisiche e le società di persone, ed entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i soggetti IRES. L'acconto per l'anno in corso è dovuto in misura pari all'imposta del periodo precedente (misura originariamente del 75%, art. 1 L. 97/1977, progressivamente elevata fino al 100% attualmente vigente) e si versa in due rate — il 40% alla scadenza della prima rata (insieme al saldo) e il 60% entro novembre — salvo i casi di importo ridotto in cui è dovuto in unica soluzione. Tutti i versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Quando si applica

La disciplina riguarda i soggetti passivi IRPEF (persone fisiche, imprenditori individuali, soci di società di persone e di società trasparenti) e IRES (società di capitali ed enti commerciali), oltre all'IRAP dovuta dai medesimi soggetti.

  • Il saldo è la differenza tra l'imposta dovuta per l'anno appena dichiarato e quanto già versato (acconti dell'anno precedente e ritenute subite). Si versa con la presentazione della dichiarazione.
  • L'acconto anticipa l'imposta dell'anno in corso e si calcola sull'imposta del periodo precedente (metodo storico) oppure su quella presunta dell'anno in corso (metodo previsionale).

L'acconto non è dovuto quando l'imposta del periodo precedente, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute (il cosiddetto "rigo differenza" della dichiarazione), non supera 51,65 euro per i soggetti IRPEF (originariamente lire 100.000) e 20,66 euro per i soggetti IRES (lire 40.000).

Come si applica nella pratica

Termini di versamento del saldo (art. 17, c. 1)

SoggettoTermine del saldo
Persone fisiche e società di persone (art. 5 TUIR)Entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione
Soggetti IRES (anno solare)Entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo (di norma 30 giugno)
Soggetti IRES che approvano il bilancio oltre 4 mesiEntro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio

Tutti questi versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo al termine ordinario applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (art. 17, c. 2): chi versa al 30 giugno può quindi slittare al 30 luglio aggiungendo lo 0,40%.

Misura e rate dell'acconto (art. 17, c. 3 e art. 1 L. 97/1977)

L'acconto è commisurato all'imposta del periodo precedente. La misura, originariamente fissata al 75%, è stata progressivamente elevata dalle leggi finanziarie fino al 100% attualmente applicato a IRPEF, IRES e IRAP. Il versamento avviene in due rate:

RataQuotaTermine
Prima rata40% dell'accontoInsieme al saldo (30 giugno, o 30 luglio con lo 0,40%)
Seconda rata60% dell'acconto (residuo)Entro il 30 novembre (undicesimo mese per i soggetti IRES non solari)

L'acconto si versa in unica soluzione a novembre quando l'importo della prima rata non supera 103 euro (art. 17, c. 3), ossia quando l'acconto complessivo è di importo contenuto (circa 257 euro).

Metodo storico e metodo previsionale

  • Metodo storico: si versa il 100% dell'imposta risultante dalla dichiarazione del periodo precedente. È il metodo "sicuro" perché non espone a sanzioni.
  • Metodo previsionale: si commisura l'acconto all'imposta che si prevede di dover pagare per l'anno in corso (utile se si stima un reddito inferiore). Se l'acconto versato risulta insufficiente rispetto all'imposta effettivamente dovuta, si applica la sanzione per carente versamento, salvo ravvedimento.

Esempi pratici

Esempio 1 — Persona fisica, IRPEF dovuta 4.000 € (metodo storico)

Un imprenditore individuale chiude la dichiarazione con un'imposta IRPEF (rigo differenza) di 4.000,00 €. L'acconto per l'anno in corso, con il metodo storico al 100%, è pari a 4.000,00 €, da versare in due rate perché la prima rata supera 103 €:

  • prima rata 40% = 1.600,00 € entro il 30 giugno (insieme al saldo);
  • seconda rata 60% = 2.400,00 € entro il 30 novembre.

Esempio 2 — Acconto di importo ridotto (unica soluzione)

Un contribuente ha un'imposta del periodo precedente di 240,00 €. L'acconto al 100% è di 240,00 €; la prima rata (40%) sarebbe pari a 96,00 €, inferiore a 103 €. L'acconto si versa quindi in unica soluzione entro il 30 novembre, per 240,00 €.

Esempio 3 — Slittamento con maggiorazione 0,40%

Una S.r.l. con periodo d'imposta solare deve versare saldo IRES di 10.000,00 € e prima rata di acconto. Anziché versare entro il 30 giugno, decide di pagare entro il 30 luglio: applica la maggiorazione dello 0,40% sull'importo, ossia 10.000,00 × 0,40% = 40,00 € di interesse corrispettivo, per un totale di 10.040,00 €.

Errori comuni e come evitarli

  • Dimenticare la seconda rata di novembre: l'acconto si esaurisce solo con il versamento del 60% entro il 30 novembre; pagare la sola prima rata espone al recupero della differenza con sanzioni.
  • Applicare il metodo previsionale senza margine: se l'acconto previsionale si rivela insufficiente rispetto all'imposta effettiva dell'anno, scatta la sanzione per carente versamento. Il metodo storico al 100% evita il rischio.
  • Versare oltre il 30 giugno senza la maggiorazione 0,40%: il differimento al trentesimo giorno è ammesso solo applicando lo 0,40% di interesse corrispettivo; ometterlo rende il versamento carente.
  • Calcolare l'acconto sull'imposta lorda anziché sul "rigo differenza": la base è l'imposta del periodo precedente al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute.
  • Versare l'acconto quando non è dovuto: sotto la soglia di 51,65 € (IRPEF) o 20,66 € (IRES) di imposta del periodo precedente l'acconto non va versato.
  • Confondere la soglia della prima rata: l'acconto è in unica soluzione a novembre solo se la prima rata (40%) non supera 103 €, non l'intero acconto.

Riferimenti normativi

  • DPR 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17, c. 1 — termini di versamento del saldo IRPEF/IRES/IRAP (30 giugno per persone fisiche e società di persone; sesto mese successivo per i soggetti IRES).
  • DPR 435/2001, art. 17, c. 2 — facoltà di versare entro il trentesimo giorno successivo con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
  • DPR 435/2001, art. 17, c. 3 — acconto in due rate (40% alla prima rata, 60% alla seconda entro novembre); unica soluzione se la prima rata non supera 103 euro.
  • Legge 23 marzo 1977, n. 97, art. 1 — disciplina dell'acconto delle imposte sui redditi: misura (originariamente 75%) e soglia minima di esonero (lire 100.000 / 40.000, pari a 51,65 € e 20,66 €).

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-17.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 17/06/2026.