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AdempimentiUltimo aggiornamento: 05/09/2026

Ritenuta d'acconto lavoro autonomo: calcolo, F24 ed esclusioni

Base imponibile al netto del contributo integrativo alla cassa, versamento con codice tributo 1040 entro il 16 e i tre casi in cui non si trattiene nulla

Ultimo aggiornamento

05/09/2026

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In sintesi

Il sostituto d'imposta che corrisponde un compenso di lavoro autonomo a un soggetto residente opera all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa (art. 25, comma 1, DPR 29 settembre 1973 n. 600). Tre elementi decidono quanto si trattiene, ed è su questi che si sbaglia più spesso: il momento (il pagamento, non l'emissione della fattura), la base (il solo compenso, senza il contributo integrativo addebitato in rivalsa alla cassa di previdenza) e la natura del percipiente (nessuna ritenuta se opera in regime forfetario o se il corrispettivo è conseguito nell'esercizio d'impresa). Verso i soggetti non residenti la misura sale al 30 per cento ed è a titolo d'imposta, quindi definitiva.

Chi opera la ritenuta e su quali compensi

Sono tenuti alla ritenuta i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del DPR 600/1973 — società, enti, imprenditori e professionisti che rivestono la qualifica di sostituto d'imposta — quando corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato «compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere» (art. 25, comma 1, DPR 600/1973). Rientrano quindi nell'obbligo anche i compensi occasionali, che pure non danno luogo a un reddito di lavoro autonomo abituale.

Due precisazioni stanno nello stesso comma e vengono spesso trascurate:

  • il condominio opera la ritenuta in qualità di sostituto d'imposta anche sul compenso percepito dall'amministratore di condominio;
  • per le indennità soggette a tassazione separata richiamate dalla norma la ritenuta «è elevata al 20 per cento». La formula ha oggi valore storico, ma il testo consolidato va letto con le note di aggiornamento: nel corpo dell'articolo restano le cifre del 1973 — «una ritenuta del 15 per cento» e «elevata al 17 per cento» — perché gli aumenti furono disposti in forma non testuale e non vennero riscritti. Le note ricostruiscono la sequenza: l'art. 5, comma 1, del DL 30 settembre 1982 n. 688 portò l'aliquota ordinaria dal 15 al 18 per cento e quella maggiorata dal 17 al 20 per cento; l'art. 33, comma 1, del DL 2 marzo 1989 n. 69 portò l'ordinaria al 19 per cento; l'art. 21, comma 11, della L. 27 dicembre 1997 n. 449 la portò al 20 per cento. Da quel momento le due misure coincidono. La conferma è nel testo unico in materia di versamenti e di riscossione, che riproduce la disposizione all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 scrivendo per esteso «una ritenuta del 20 per cento» e «la ritenuta è elevata al 20 per cento per le indennità di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c) e d)» — dove il DPR 600/1973 rinvia ancora all'articolo 16, numerazione anteriore al riordino del TUIR.

La ritenuta sulle provvigioni di agenti, rappresentanti di commercio, mediatori e procacciatori d'affari non rientra in questo articolo: è disciplinata dall'art. 25-bis del DPR 600/1973, con base di calcolo ridotta e codice tributo propri (vedi la scheda sulla ritenuta sulle provvigioni degli agenti).

La base di calcolo: dove finisce il contributo alla cassa

La ritenuta si applica al compenso, non al totale della fattura. Il punto operativo è il contributo integrativo — di norma il 2 o il 4 per cento — che il professionista iscritto a un albo addebita al committente in rivalsa per la propria cassa di previdenza. Quella maggiorazione concorre alla base imponibile IVA, perché l'art. 16 del DL 23 febbraio 1995 n. 41 include nell'imponibile «le maggiorazioni, rapportate al corrispettivo, delle quali è prevista la rivalsa per legge, addebitate dai soggetti iscritti in albi professionali a titolo di contributo integrativo». Non concorre invece «alla formazione del reddito di lavoro autonomo e, più in generale, alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF», come ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 5 del 2021, § 3.4. Coerentemente, le istruzioni alla Certificazione Unica 2026 prescrivono che il contributo integrativo destinato alle casse professionali «non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato» fra le somme certificate.

Su una fattura con rivalsa cassa, dunque, la base della ritenuta è diversa da quella dell'IVA. Le due basi affiancate:

VoceImporto
Compenso professionale (base della ritenuta)2.000,00 €
Contributo integrativo cassa 4% addebitato in rivalsa80,00 €
Imponibile IVA (compenso + contributo integrativo)2.080,00 €
IVA 22% sull'imponibile di 2.080,00 euro457,60 €
Totale della fattura2.537,60 €
Ritenuta d'acconto 20% sul solo compenso-400,00 €
Netto a pagare al professionista2.137,60 €
Fattura con rivalsa cassa 4%: base IVA e base della ritenuta a confrontoFonte: Elaborazione SamBooks su art. 25 DPR 600/1973 e art. 16 DL 41/1995Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Su un compenso di 2.000,00 € con rivalsa cassa del 4 per cento (80,00 €), l'imponibile IVA è di 2.080,00 € e l'IVA al 22 per cento vale 457,60 €, per un totale fattura di 2.537,60 €. La ritenuta del 20 per cento si calcola però sui soli 2.000,00 € ed è pari a 400,00 €: il committente paga al professionista 2.137,60 € e versa 400,00 € all'Erario. Applicare la stessa aliquota all'imponibile IVA avrebbe prodotto una trattenuta di 416,00 €, cioè 16,00 € sottratti al professionista senza titolo.

La regola vale per il contributo integrativo alle casse degli iscritti agli albi, e non per la rivalsa del 4 per cento che il professionista privo di cassa addebita al committente per la Gestione separata INPS ai sensi dell'art. 1, comma 212, della L. 23 dicembre 1996 n. 662. Le due maggiorazioni si somigliano in fattura e hanno trattamenti opposti. Nella scheda «Importi su cui si applica la ritenuta» l'Agenzia delle entrate colloca fra gli importi soggetti a ritenuta «il contributo Inps addebitato al cliente (4%) da parte di lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps», e fra quelli non soggetti «l'eventuale addebito in via di rivalsa del contributo per la cassa nazionale dell'ordine professionale (ad esempio, 4% per i dottori commercialisti)». La stessa scheda assoggetta a ritenuta anche i rimborsi a piè di lista per le spese di viaggio, vitto e alloggio, e ne tiene fuori i rimborsi di spese anticipate in nome del cliente, analiticamente documentate. Davanti a una fattura che espone una «rivalsa 4%», quindi, si guarda a quale ente è destinata, non alla percentuale.

Il versamento: F24 con codice tributo 1040 entro il giorno 16

Le ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del DPR 29 settembre 1973 n. 602 rientrano nel versamento unitario con modello F24 (art. 17, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241). Lo scadenzario dell'Agenzia delle entrate colloca il versamento delle ritenute IRPEF sui compensi di lavoro autonomo con periodicità mensile, il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, con il codice tributo 1040.

Il mese di riferimento è quello in cui la ritenuta è stata operata, cioè quello del pagamento: una fattura di dicembre saldata a gennaio genera un versamento a febbraio, non a gennaio. È la stessa ragione per cui il reddito di lavoro autonomo si determina per cassa.

Impresa o lavoro autonomo: il discrimine chiarito dall'Agenzia

L'errore che più spesso porta a trattenere quando non si dovrebbe non riguarda la qualifica formale del percipiente ma la natura del reddito. Con la risposta a interpello n. 312 del 30 aprile 2021 l'Agenzia delle entrate ha esaminato il caso di un consulente aziendale titolare di una ditta individuale iscritta al registro delle imprese, retribuito con un compenso mensile di 10.000,00 € oltre IVA per dodici mesi. La risposta distingue le due situazioni: se il professionista «svolga la propria attività come lavoratore autonomo, il committente della prestazione, in qualità di sostituto d'imposta è tenuto ad applicare sull'imponibile della fattura la ritenuta d'acconto del 20 per cento ai sensi dell'articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973»; «qualora invece l'attività sia svolta in forma di impresa (ditta individuale o società), l'importo corrisposto non è assoggettato a ritenuta a titolo d'acconto». Nel caso concreto, trattandosi di ditta individuale iscritta al registro delle imprese, l'Agenzia ha concluso che il corrispettivo non è soggetto a ritenuta.

Nella stessa risposta l'Agenzia precisa che l'assenza di un albo non cambia la conclusione: le professioni non organizzate in ordini e collegi disciplinate dalla L. 14 gennaio 2013 n. 4, se esercitate come lavoro autonomo, restano soggette alla ritenuta del 20 per cento.

Le altre due esclusioni sono di fonte legale:

  • regime forfetario: «i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta», e il contribuente rilascia un'apposita dichiarazione da cui risulti che le somme sono soggette a imposta sostitutiva (art. 1, comma 67, L. 23 dicembre 2014 n. 190; vedi la scheda sul regime forfetario);
  • non residenti: sui compensi corrisposti a soggetti non residenti si applica una ritenuta a titolo d'imposta, ma la norma esclude espressamente i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (art. 25, comma 1, DPR 600/1973).

Due date vanno però segnate, perché toccano proprio la regola «impresa uguale nessuna ritenuta». La prima: l'art. 1, commi da 112 a 115, della L. 30 dicembre 2025 n. 199 ha inserito nell'art. 25 una ritenuta d'acconto dello 0,5 per cento per l'anno 2028 e dell'1 per cento dal 2029 sui corrispettivi per prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale né si trovino in regime di adempimento collaborativo; è la ragione per cui la rubrica dell'articolo oggi dice «sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d'impresa e su altri redditi». La seconda: dal 1° gennaio 2027 l'art. 25 è abrogato dall'art. 241, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33, che abroga gli articoli da 23 a 30 del DPR 600/1973; la stessa disciplina si legge all'art. 38 del testo unico, con le medesime aliquote. Cambia la norma da citare, non il calcolo.

Il percorso di decisione, nell'ordine in cui conviene percorrerlo:

  • Domanda: Il percipiente è residente nel territorio dello Stato?
    • no, è un soggetto non residente → Ritenuta a titolo d'imposta del 30 per cento, salve le esclusioni per prestazioni effettuate all'estero e per le stabili organizzazioni in Italia
    • sì, è residente → Il corrispettivo è conseguito nell'esercizio d'impresa (ditta individuale iscritta al registro delle imprese o società) oppure come lavoro autonomo?
  • Domanda: Il corrispettivo è conseguito nell'esercizio d'impresa (ditta individuale iscritta al registro delle imprese o società) oppure come lavoro autonomo?
    • esercizio d'impresa → Nessuna ritenuta: il corrispettivo è reddito d'impresa (risposta AdE n. 312 del 30 aprile 2021)
    • lavoro autonomo → Il percipiente ha rilasciato la dichiarazione di appartenenza al regime forfetario?
  • Domanda: Il percipiente ha rilasciato la dichiarazione di appartenenza al regime forfetario?
    • sì, regime forfetario → Nessuna ritenuta: il compenso è soggetto a imposta sostitutiva (art. 1, comma 67, L. 190/2014)
    • no, regime ordinario o semplificato → Ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto IRPEF sul compenso, al netto del contributo integrativo alla cassa
  • Esito: Ritenuta a titolo d'imposta del 30 per cento, salve le esclusioni per prestazioni effettuate all'estero e per le stabili organizzazioni in Italia
  • Esito: Nessuna ritenuta: il corrispettivo è reddito d'impresa (risposta AdE n. 312 del 30 aprile 2021)
  • Esito: Nessuna ritenuta: il compenso è soggetto a imposta sostitutiva (art. 1, comma 67, L. 190/2014)
  • Esito: Ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto IRPEF sul compenso, al netto del contributo integrativo alla cassa
Quando si opera la ritenuta del 20 per cento e quando non si operaFonte: Elaborazione SamBooks su art. 25 DPR 600/1973, art. 1 c. 67 L. 190/2014 e risposta AdE n. 312/2021

Riferimenti normativi

  • Art. 25, comma 1, DPR 29 settembre 1973 n. 600 — ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d'impresa e su altri redditi.
  • Art. 23, DPR 29 settembre 1973 n. 600 — soggetti obbligati a operare le ritenute alla fonte.
  • Art. 3, DPR 29 settembre 1973 n. 602 — riscossione delle ritenute mediante versamento diretto.
  • Art. 17, comma 2, lettera a), D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 — versamento unitario con modello F24.
  • Art. 1, comma 67, L. 23 dicembre 2014 n. 190 — esclusione da ritenuta dei compensi in regime forfetario.
  • Art. 16, DL 23 febbraio 1995 n. 41 — contributo integrativo alle casse di previdenza nella base imponibile IVA.
  • Art. 1, comma 212, L. 23 dicembre 1996 n. 662 — rivalsa del 4 per cento per la Gestione separata INPS.
  • Art. 5, comma 1, DL 30 settembre 1982 n. 688; art. 33, comma 1, DL 2 marzo 1989 n. 69; art. 21, comma 11, L. 27 dicembre 1997 n. 449 — aumenti successivi dell'aliquota, disposti in forma non testuale e ricostruibili dalle note di aggiornamento dell'art. 25.
  • Art. 38, comma 1, e art. 241, comma 1, lettera b), D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 — testo unico in materia di versamenti e di riscossione: riproduce la ritenuta con l'aliquota del 20 per cento e abroga l'art. 25 del DPR 600/1973 dal 1° gennaio 2027.
  • Art. 1, commi da 112 a 115, L. 30 dicembre 2025 n. 199 — ritenuta dello 0,5 per cento per il 2028 e dell'1 per cento dal 2029 sui corrispettivi d'impresa dei soggetti non aderenti al concordato preventivo biennale.
  • Agenzia delle entrate, scheda «Importi su cui si applica la ritenuta» (F24 ritenute su reddito di lavoro autonomo) — rivalsa del 4 per cento per la Gestione separata soggetta a ritenuta, contributo integrativo alla cassa dell'ordine escluso.
  • Art. 53 e art. 54, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — redditi di lavoro autonomo e loro determinazione.
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 312 del 30 aprile 2021 — lavoro autonomo, ritenuta d'acconto e attività svolta in forma d'impresa.
  • Agenzia delle entrate, circolare n. 5 del 2021, § 3.4 — irrilevanza del contributo integrativo alle casse private ai fini IRPEF.
  • Agenzia delle entrate, istruzioni alla Certificazione Unica 2026, parte VII — esclusione del contributo integrativo dal compenso da certificare.
  • Agenzia delle entrate, scadenzario fiscale — versamento delle ritenute IRPEF sui compensi di lavoro autonomo, codice tributo 1040.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.

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