Ritenuta provvigioni agenti art. 25-bis DPR 600/73
Guida operativa alla ritenuta d'acconto su provvigioni di agenzia e mediazione ex art. 25-bis DPR 600/73: base 50% o 20%, aliquota e versamento
29/05/2026
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Quando e come il committente trattiene la ritenuta d'acconto sulle provvigioni di agenti, mediatori e rappresentanti, con base ridotta al 20%.
In sintesi
L'art. 25-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 600 disciplina la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari: chi corrisponde le provvigioni opera all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto IRPEF o IRES, con obbligo di rivalsa. L'aliquota è quella del primo scaglione di reddito fissata dall'art. 11 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), applicata sul 50% delle provvigioni, ridotto al 20% se il percipiente dichiara di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.
Quando si applica
- Soggetti obbligati (sostituti d'imposta): i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del DPR 600/1973, escluse le imprese agricole, che corrispondono provvigioni comunque denominate (art. 25-bis, comma 1).
- Operazioni rilevanti: provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari (art. 25-bis, comma 1).
- Mandato di agenzia: alle prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le stesse disposizioni dei commi precedenti (art. 25-bis, comma 1).
- Soggetti non residenti: la disciplina si applica anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti (art. 25-bis, comma 1).
- Casi esclusi: tra gli altri, le provvigioni dei rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto di persone, dei distributori di pellicole cinematografiche, di banche, società finanziarie e di locazione finanziaria per attività di collocamento e compravendita di titoli e valute, dei mediatori e rappresentanti di produttori agricoli e ittici, dei commissionari nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dei consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali e artigiane senza finalità di lucro (art. 25-bis, comma 1).
Come si applica nella pratica
La ritenuta si calcola in due passaggi: prima si determina la base imponibile (50% o 20% della provvigione lorda), poi si applica l'aliquota del primo scaglione IRPEF dell'art. 11 TUIR, pari al 23%. La combinazione produce le due aliquote effettive sul lordo riportate in tabella.
| Situazione del percipiente | Base imponibile | Aliquota (art. 11 TUIR) | Ritenuta effettiva sul lordo |
|---|---|---|---|
| Caso ordinario | 50% delle provvigioni | 23% | 11,5% |
| Con dipendenti o terzi (previa dichiarazione) | 20% delle provvigioni | 23% | 4,6% |
| Incaricati vendite a domicilio (a titolo d'imposta) | provvigioni ridotte del 22% | 23% | — |
- Base ordinaria al 50%: in assenza di dichiarazione, la ritenuta è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni (art. 25-bis, comma 1).
- Base ridotta al 20%: se i percipienti dichiarano ai committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio dell'attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% delle stesse provvigioni (art. 25-bis, comma 1). La dichiarazione segue criteri, termini e modalità fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è trasmissibile anche via PEC, non ha limiti di tempo ed è valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti.
- Scomputo: la ritenuta è scomputata dall'imposta del periodo di competenza purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, oppure, in alternativa, dall'imposta del periodo in cui è stata operata; se operata successivamente, si scomputa nel periodo in cui è stata effettuata (art. 25-bis, comma 1).
- Ritenuta trattenuta dal percipiente: se le provvigioni, per norma o accordo contrattuale, sono trattenute direttamente sulle somme riscosse, il percipiente rimette al committente l'importo della ritenuta, che si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute (art. 25-bis, comma 1).
- Incaricati alle vendite a domicilio: la ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è commisurata alle provvigioni percepite ridotte del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito (art. 25-bis, comma 1).
Il versamento da parte del committente segue le regole generali dei sostituti d'imposta; per la regolarizzazione spontanea di omessi o tardivi versamenti si veda il ravvedimento operoso.
Esempi pratici
Esempio 1 — Agente senza dipendenti (base 50%)
Una PMI corrisponde a un agente monomandatario, privo di dipendenti e collaboratori, una provvigione di 4.000,00 € e non riceve alcuna dichiarazione. La base imponibile è il 50%, cioè 2.000,00 €; applicando il 23% la ritenuta è 460,00 € (pari all'11,5% del lordo). L'agente incassa 3.540,00 € e scomputa i 460,00 € in dichiarazione.
Esempio 2 — Mediatore con dipendenti (base 20%)
Un mediatore che si avvale in via continuativa di due dipendenti consegna al committente la dichiarazione prevista dall'art. 25-bis. Su una provvigione di 6.000,00 € la base si riduce al 20%, cioè 1.200,00 €; la ritenuta è 1.200,00 € × 23% = 276,00 € (4,6% del lordo). Il committente versa 276,00 € e corrisponde al mediatore 5.724,00 €.
Esempio 3 — Incaricato alle vendite a domicilio
Un incaricato alle vendite a domicilio percepisce nel mese provvigioni per 1.500,00 €. La base si calcola riducendo l'importo del 22% (deduzione forfetaria), pari a 1.170,00 €; applicando il 23% la ritenuta è 269,10 €, applicata a titolo d'imposta. In questo caso la ritenuta è definitiva e non viene scomputata in dichiarazione.
Errori comuni e come evitarli
- Applicare il 20% senza una dichiarazione valida: la base ridotta spetta solo se il percipiente ha reso la dichiarazione di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi. In assenza, il committente deve applicare il 50%.
- Considerare la ritenuta sempre d'acconto: per gli incaricati alle vendite a domicilio la ritenuta è a titolo d'imposta ed è definitiva; trattarla come acconto da scomputare è un errore.
- Omettere la comunicazione delle variazioni: il venir meno dei requisiti che giustificano la base ridotta va comunicato; l'omissione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11 del DLgs 18 dicembre 1997 n. 471.
- Applicare la ritenuta a soggetti esclusi: le categorie escluse dall'art. 25-bis (rivenditori di biglietti, banche e finanziarie per le attività indicate, mediatori agricoli e ittici, commissionari dei mercati, ecc.) non subiscono la ritenuta; applicarla genera versamenti non dovuti.
- Sbagliare la base applicando l'aliquota all'intera provvigione: il 23% non si applica sul lordo, ma sulla base ridotta (50% o 20%); va prima individuata la quota imponibile.
- Errori non gestiti nei tempi previsti: il committente può tener conto di eventuali errori nella determinazione della ritenuta anche in occasione di versamenti successivi, ma non oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute.
Riferimenti normativi
- Art. 25-bis, DPR 29 settembre 1973 n. 600 (ritenuta sulle provvigioni di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento d'affari)
- Art. 23, comma 1, DPR 29 settembre 1973 n. 600 (individuazione dei sostituti d'imposta)
- Art. 11, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR — determinazione dell'imposta, aliquota del primo scaglione)
- Art. 11, DLgs 18 dicembre 1997 n. 471 (sanzioni richiamate per l'omessa comunicazione delle variazioni)
Risorse correlate
- Ravvedimento operoso art. 13 DLgs 472/1997
- Partita IVA: apertura, variazione e cessazione art. 35 DPR 633/72
- Redditi di lavoro autonomo art. 53 TUIR
- Aliquote IRPEF e scaglioni art. 11 TUIR
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.
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