Ritenuta sulle provvigioni: 23 per cento su metà o su un quinto
Chi paga agenti, mediatori e procacciatori trattiene il 23 per cento su metà della provvigione, o su un quinto se il percipiente dichiara di avere dipendenti
08/09/2026
08/09/2026
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In sintesi
Chi corrisponde provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari opera al momento del pagamento una ritenuta a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa (art. 25-bis, DPR 29 settembre 1973 n. 600). L'aliquota è quella del primo scaglione IRPEF, il 23 per cento (art. 11 del TUIR), ma non si applica all'intera provvigione: la base è il 50 per cento, ridotto al 20 per cento se il percipiente dichiara di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.
Le due combinazioni producono un prelievo effettivo dell'11,5 e del 4,6 per cento sul lordo. Su una provvigione di 4.000 € significa 460 € oppure 184 €, e la differenza dipende da un documento che il committente deve avere in mano prima di pagare.
Da 4.000 € di provvigione a 460 € di ritenuta: i due passaggi del calcolo
Il calcolo non è un'aliquota sola applicata al lordo, ma due passaggi in sequenza: prima si determina la quota di provvigione da assoggettare, poi si applica il 23 per cento a quella quota. Saltare il primo passaggio costa caro: il 23 per cento sull'intera provvigione di 4.000 € farebbe 920 €, il doppio dei 460 € della base ordinaria e cinque volte i 184 € della base ridotta.
| Voce della fattura | Importo |
|---|---|
| Provvigione imponibile fatturata dall'agente | 4.000,00 € |
| IVA al 22 per cento, addebitata in rivalsa e fuori dalla base della ritenuta | 880,00 € |
| Ritenuta d'acconto del 23 per cento su una base di 2.000 €, metà della provvigione | -460,00 € |
| Netto bonificato all'agente | 4.420,00 € |
La ritenuta si commisura alla provvigione, cioè al compenso pattuito: l'IVA addebitata in rivalsa resta fuori dalla base, pur entrando nel bonifico. Su una fattura da 4.000 € di provvigione più 880 € di imposta, il committente trattiene 460 € e bonifica 4.420 €, versa la ritenuta con il codice tributo 1038 e la certifica nella Certificazione Unica del percipiente.
| Voce | Senza dichiarazione del percipiente | Con dichiarazione di dipendenti o terzi |
|---|---|---|
| Quota di provvigione assoggettata | 2.000 €, metà della provvigione | 800 €, un quinto della provvigione |
| Ritenuta d'acconto al 23 per cento | 460 € | 184 € |
| Prelievo effettivo sul lordo | 11,5 per cento | 4,6 per cento |
| Che cosa deve avere il committente | Nulla: è il regime ordinario | La dichiarazione del percipiente, valida fino a revoca |
La ritenuta è scomputata dall'imposta del periodo di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, oppure, in alternativa, dall'imposta del periodo in cui è stata operata; se è operata più tardi, si scomputa nel periodo in cui è stata effettuata. L'art. 25-bis non inventa nulla: ripete per le provvigioni la regola generale dello scomputo delle ritenute d'acconto dell'art. 22, comma 1, lettera c), del TUIR. Il codice tributo, la soglia sotto la quale il versamento slitta e la compilazione della delega stanno nella scheda sul codice tributo 1038.
Un caso frequente ribalta i ruoli: quando le provvigioni, per legge o per contratto, sono trattenute direttamente dall'agente sulle somme che incassa per conto del preponente, è il percipiente a rimettere al committente l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del versamento, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute, e gli errori di determinazione possono essere corretti nei versamenti successivi, non oltre il terzo mese dell'anno successivo.
Una regola diversa vale per gli incaricati alle vendite a domicilio dell'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114: lì la ritenuta è a titolo d'imposta, quindi definitiva e non scomputabile, e si commisura alle provvigioni ridotte del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. Su 1.500 € di provvigioni la base è 1.170 € e la ritenuta 269,10 €, che chiude la posizione senza passare dalla dichiarazione.
La dichiarazione che riduce la base si spedisce una volta e vale oltre l'anno
La base ridotta a un quinto non spetta a chi ha dipendenti: spetta a chi lo dichiara ai propri committenti, preponenti o mandanti. Senza quel documento il committente applica il 50 per cento, e non gli è consentito accertare da sé la struttura dell'agente.
La forma è quella fissata dal decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1983 n. 2446: dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, con i dati identificativi del percipiente e l'attestazione di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, spedita ai committenti entro il 31 dicembre per l'anno solare successivo. Il testo dell'art. 25-bis aggiunge però due cose che cambiano la pratica: le modalità devono ammettere anche l'invio per posta elettronica certificata, e la dichiarazione non può avere limiti di tempo, restando valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti. Che valga oltre l'anno lo dice quindi il settimo comma dell'articolo, non un'interpretazione: la spedizione di dicembre non va rinnovata finché i requisiti restano. Sulla posta elettronica certificata l'Agenzia delle entrate si è pronunciata con la circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, richiamata dalla circolare n. 7/E del 21 marzo 2024: l'invio è ammesso, fermi restando i termini fissati dal decreto ministeriale.
Quando le condizioni sorgono in corso d'anno la spedizione entro dicembre non è possibile, e la comunicazione arriva dopo. Nella circolare n. 7/E del 2024, per gli agenti di assicurazione entrati nel perimetro della ritenuta il 1° aprile, l'Agenzia ha ammesso le comunicazioni pervenute entro i quindici giorni successivi alla decorrenza della norma, applicando lo stesso criterio previsto per le condizioni che maturano in corso d'anno.
Il rovescio è a carico del percipiente. Quando le condizioni vengono meno, la variazione va comunicata, e l'omissione comporta le sanzioni dell'art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471. Per il committente la conseguenza pratica è di conservare la dichiarazione e di riportare la base al 50 per cento dal momento in cui riceve la revoca, non dalla data in cui il percipiente ha perso i requisiti.
Rimborsi spese dentro, mandato e spedizione fuori: dove si ferma la ritenuta
L'elenco dei rapporti dell'art. 25-bis è tassativo: un contratto che somigli a uno di quelli, senza esserlo, non entra. Il criterio è consolidato dalla circolare del Ministero delle finanze n. 24 del 10 giugno 1983, che l'Agenzia delle entrate ha richiamato per esteso nella risposta a interpello n. 250 del 18 settembre 2025.
Dentro la base finisce più del compenso in senso stretto: la provvigione da assoggettare comprende ogni altro compenso inerente all'attività prestata, compresi i rimborsi spese. Fuori restano i compensi per un'attività svolta per conto altrui che non sia una di quelle elencate, per esempio quelli percepiti dall'agente per l'attività di depositario o di spedizioniere che eventualmente svolge in parallelo.
Restano fuori anche i contratti di mandato con o senza rappresentanza, la spedizione e le figure simili. Su questo la risposta n. 250 del 2025 ha deciso un caso concreto: una società che gestisce una piattaforma digitale, conclude in nome proprio e per conto del partner contratti di noleggio di abbigliamento e trattiene una commissione sui ricavi. L'Agenzia ha escluso la ritenuta, perché il commissionario dell'art. 1731 del codice civile è un mandatario senza rappresentanza il cui oggetto è limitato alla compravendita, e il noleggio non vi rientra: la somiglianza con il rapporto di commissione non basta.
L'elenco delle esclusioni soggettive del quinto comma si è invece ristretto due volte in due anni. Il primo taglio ha riguardato gli agenti e i mediatori di assicurazione, che dal 1° aprile 2024 subiscono la ritenuta sulle prestazioni rese direttamente alle imprese assicurative (art. 1, commi 89 e 90, della legge 30 dicembre 2023 n. 213). L'Agenzia delle entrate ne ha tratto le conseguenze nella circolare n. 7/E del 21 marzo 2024: contando il momento del pagamento, e non quello della prestazione, e con l'obbligo per il committente di rilasciare da allora la Certificazione Unica anche a quegli intermediari.
Il secondo taglio decorre dal 1° maggio 2026 e riguarda le agenzie di viaggio e turismo, gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e gli agenti e commissionari di imprese petrolifere (art. 1, commi 140 e 141, della legge 30 dicembre 2025 n. 199). La data non è quella scritta in origine: il comma 142 fissava il 1° marzo 2026, e il DL 27 marzo 2026 n. 38 lo ha spostato in avanti di due mesi. Restano esclusi, fra gli altri, i rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto di persone: la stessa vendita di un biglietto è fuori se la fa il rivenditore autorizzato e dentro se la commissione è dell'agenzia di viaggio. Il dettaglio della decorrenza è nella scheda sul codice tributo 1038.
Un'ultima nota di calendario. L'art. 25-bis ha i mesi contati: gli articoli da 23 a 30 del DPR 600/1973 sono abrogati e dal 1° gennaio 2027 la ritenuta sulle provvigioni si legge all'art. 39 del testo unico dei versamenti e della riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33). Aliquota, basi ed esclusioni restano quelle di oggi, e resta anche l'applicazione alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che è già l'ultimo periodo dell'articolo vigente. Cambia una cosa sola: il rinvio sanzionatorio per l'omessa comunicazione delle variazioni passa dall'art. 11 del D.Lgs. 471/1997 all'art. 36 del testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 5 novembre 2024 n. 173).
Le domande di chi ci arriva
Devo applicare la ritenuta sulle provvigioni che pago ai miei agenti di commercio?
Sì, per tutti i sostituti d'imposta indicati nell'art. 23, primo comma, del DPR 600/1973, escluse le imprese agricole. La ritenuta si opera al momento del pagamento, con obbligo di rivalsa, anche sulle prestazioni occasionali. Fanno eccezione le categorie del quinto comma dell'art. 25-bis, oggi meno numerose: gli agenti di assicurazione ne sono usciti nel 2024, le agenzie di viaggio nel 2026.
Se il mio agente si avvale di dipendenti, come cambia il calcolo della ritenuta sulle provvigioni?
La base scende dal 50 al 20 per cento della provvigione, e il prelievo effettivo dall'11,5 al 4,6 per cento del lordo. Non basta però che l'agente abbia dipendenti: deve dichiarare al committente di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, nella forma prevista dal decreto ministeriale del 1983. Senza quella dichiarazione si applica la base ordinaria.
Cosa succede se le provvigioni vengono trattenute direttamente dall'agente sulle somme riscosse per conto mio?
Il percipiente è tenuto a rimettere al committente l'importo corrispondente alla ritenuta, che resta il soggetto obbligato al versamento. Per il computo dei termini la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute, e gli errori si possono correggere nei versamenti successivi, non oltre il terzo mese dell'anno seguente.
Come funziona la ritenuta sulle provvigioni per chi fa vendite a domicilio?
Per gli incaricati alle vendite a domicilio la ritenuta è a titolo d'imposta, non di acconto: chiude il prelievo e non si scomputa in dichiarazione. La base è l'ammontare delle provvigioni ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese, quindi su 1.500 € si trattengono 269,10 €.
Riferimenti normativi
- Art. 25-bis, DPR 29 settembre 1973 n. 600: ritenuta sulle provvigioni di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari; base al 50 o al 20 per cento, dichiarazione senza limiti di tempo, esclusioni, vendite a domicilio.
- Art. 23, primo comma, DPR 600/1973: individuazione dei soggetti tenuti a operare la ritenuta.
- Art. 11, comma 1, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR): aliquota del primo scaglione, il 23 per cento fino a 28.000 € di reddito complessivo.
- Art. 22, comma 1, lettera c), del TUIR: regola generale di scomputo delle ritenute d'acconto, ripetuta dall'art. 25-bis per le provvigioni.
- Art. 11, comma 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471: sanzioni per l'omessa comunicazione del venir meno dei requisiti che riducono la base.
- Art. 1, commi 89 e 90, legge 30 dicembre 2023 n. 213: abrogazione dell'esonero per agenti e mediatori di assicurazione, con effetto dal 1° aprile 2024.
- Art. 1, commi 140, 141 e 142, legge 30 dicembre 2025 n. 199, come modificata dal DL 27 marzo 2026 n. 38: soppressione di tre categorie di esclusioni, con effetto sulle provvigioni corrisposte dal 1° maggio 2026 in luogo del 1° marzo.
- Decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1983 n. 2446: forma, contenuto e spedizione entro il 31 dicembre della dichiarazione che riduce la base al 20 per cento; il testo non è fra le fonti collegate a questa scheda ed è richiamato dalla circolare n. 7/E del 2024.
- Circolare del Ministero delle finanze n. 24 del 10 giugno 1983: tassatività dell'elenco dei rapporti e inclusione dei rimborsi spese nella provvigione; il testo non è fra le fonti collegate a questa scheda ed è richiamato per esteso dalla risposta a interpello n. 250 del 2025.
- Circolare Agenzia delle entrate n. 7/E del 21 marzo 2024: decorrenza della ritenuta per agenti e mediatori di assicurazione, termine per la dichiarazione di base ridotta e obbligo di Certificazione Unica.
- Risposta a interpello Agenzia delle entrate n. 269 del 23 dicembre 2024: perimetro della ritenuta sulle provvigioni di intermediazione assicurativa dopo la modifica del 2024.
- Risposta a interpello Agenzia delle entrate n. 250 del 18 settembre 2025: esclusione della ritenuta sui compensi per contratti di noleggio conclusi tramite piattaforma.
- Art. 39 e art. 241, comma 1, lettera b), D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33: testo unico dei versamenti e della riscossione, che dal 1° gennaio 2027 sostituisce l'art. 25-bis.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata all'8 settembre 2026. Aggiornata al 8 settembre 2026.
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