Rottamazione-quater: domanda, rate e decadenza
Adesione telematica alla definizione agevolata, pagamento in unica soluzione o fino a 18 rate al 2% annuo e decadenza per ritardo oltre cinque giorni
31/05/2026
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In sintesi
L'adesione alla rottamazione-quater, disciplinata dall'art. 1, commi 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si perfeziona con una domanda telematica all'agente della riscossione e consente di versare le somme dovute in unica soluzione o in un massimo di 18 rate, con decadenza dal beneficio in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento oltre cinque giorni.
Con la domanda di adesione il debitore sceglie il numero delle rate; l'agente della riscossione comunica poi l'ammontare complessivo dovuto e il calendario dei pagamenti. Sul piano rateale si applicano interessi al 2% annuo e non si applica la dilazione ordinaria delle cartelle ex art. 19 DPR 602/1973: la rateazione della definizione segue regole proprie, autonome rispetto al piano di dilazione ordinario.
La presentazione della domanda produce un effetto protettivo: sospende termini di prescrizione e decadenza, blocca nuove misure cautelari ed esecutive e tutela la posizione del contribuente ai fini DURC e rimborsi. Per contro, la disciplina è rigorosa sulla puntualità: un solo ritardo oltre i cinque giorni fa perdere l'efficacia della definizione. I termini originari erano fissati al 2023, con piano fino al 2027; interventi successivi hanno previsto riammissioni per i decaduti, da verificare presso l'agente della riscossione.
Quando si applica
La disciplina di domanda, rateazione e decadenza opera per tutti i carichi ammessi alla definizione agevolata, il cui ambito (carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022), i benefici e le esclusioni sono trattati nella scheda dedicata: Rottamazione-quater cartelle: ambito, debiti e benefici.
La domanda di adesione si presenta all'agente della riscossione in via esclusivamente telematica (comma 235); in essa il debitore manifesta la volontà di definire e sceglie il numero di rate entro il limite massimo previsto. Il termine originario di presentazione era fissato al 2023: prima di operare occorre verificare le scadenze vigenti e le eventuali finestre di riammissione.
A seguito della presentazione, sui carichi definibili oggetto della dichiarazione (comma 240): sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e gli obblighi delle dilazioni in essere fino alla prima o unica rata; non possono essere iscritti nuovi fermi e ipoteche (restano validi quelli già iscritti) né avviate o proseguite procedure esecutive, salvo il primo incanto con esito positivo; il debitore non è considerato inadempiente ai fini degli artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/1973, con riflessi positivi su rimborsi e rilascio del DURC.
Come si applica nella pratica
Il pagamento delle somme dovute è effettuato in unica soluzione ovvero in un numero massimo di 18 rate (comma 232). La struttura del piano rateale è la seguente:
| Rata | Importo | Note |
|---|---|---|
| 1ª rata | 10% delle somme dovute | acconto |
| 2ª rata | 10% delle somme dovute | acconto |
| Rate successive (fino alla 18ª) | di pari ammontare | scadenze 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre di ogni anno |
In caso di pagamento rateale sono dovuti interessi al tasso del 2% annuo (comma 233). La medesima norma esclude espressamente l'applicazione dell'art. 19 DPR 602/1973: la rateazione della rottamazione è autonoma e non si cumula né si sovrappone alla dilazione ordinaria.
Entro i termini di legge l'agente della riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo dovuto, l'importo delle singole rate e il giorno e mese di scadenza di ciascuna (comma 241); la comunicazione è resa disponibile nell'area riservata del sito dell'agente.
La decadenza è il rischio principale da presidiare. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento — con ritardo superiore a cinque giorni — dell'unica rata o di una qualsiasi rata del piano fa perdere l'efficacia della definizione (comma 244). In tal caso riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza, l'agente riprende il recupero del debito e i versamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto sull'importo complessivamente dovuto, senza estinguere il residuo. La tolleranza di cinque giorni è quindi tassativa: oltre quella soglia il debito torna a essere recuperato con gli ordinari strumenti, fino alle misure esecutive come il pignoramento presso terzi.
Esempi pratici
Esempio 1 — Piano in 18 rate
Una società definisce un debito per complessivi 18.000,00 €. Le prime due rate sono pari al 10% ciascuna, ossia 1.800,00 € l'una; le restanti 16 rate, di pari ammontare, coprono i 14.400,00 € residui, circa 900,00 € ciascuna, maggiorate degli interessi al 2% annuo. Le scadenze cadono il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno.
Esempio 2 — Ritardo che provoca la decadenza
Un contribuente versa una rata del piano con otto giorni di ritardo. Essendo superata la soglia dei cinque giorni, la definizione non produce più effetti (comma 244): riprendono prescrizione e decadenza, l'agente riprende il recupero sul debito residuo e quanto già versato è imputato a titolo di acconto. Il beneficio dello stralcio degli accessori è perso.
Esempio 3 — Unica soluzione contro rateazione
A parità di debito definito (18.000,00 €), il pagamento in unica soluzione non genera interessi di rateazione, mentre il piano in 18 rate comporta gli interessi al 2% annuo sulle somme dilazionate. La scelta si valuta confrontando il costo finanziario degli interessi con la sostenibilità di cassa: chi dispone della liquidità riduce il costo complessivo pagando in un'unica soluzione, chi ha tensioni di cassa privilegia la dilazione accettando il 2% annuo.
Errori comuni e come evitarli
- Sottovalutare la soglia dei cinque giorni. È una tolleranza tassativa: un ritardo anche di un solo giorno oltre i cinque provoca la decadenza dall'intero beneficio (comma 244). Programmare i versamenti con margine è essenziale.
- Versare un importo insufficiente. Non conta solo la tempestività: anche un versamento parziale di una rata fa decadere la definizione. Va versato l'importo esatto comunicato dall'agente.
- Aspettarsi che i versamenti già fatti riducano lo stralcio. Dopo la decadenza le somme versate valgono come acconto sul debito complessivo, non estinguono il residuo e non conservano lo sconto su sanzioni, interessi e aggio.
- Confondere la rateazione della definizione con la dilazione ordinaria. Il comma 233 esclude l'art. 19 DPR 602/1973: il piano della rottamazione segue regole proprie e non è prorogabile come una dilazione ordinaria.
- Ritenere ancora validi i termini del 2023. I termini originari di adesione e prima rata sono superati; per le finestre di riammissione dei decaduti occorre verificare le scadenze vigenti presso l'agente della riscossione.
Riferimenti normativi
- Art. 1, comma 232, L. 197/2022 — pagamento in unica soluzione o in un massimo di 18 rate; prime due rate pari al 10% ciascuna, restanti con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno.
- Art. 1, comma 233, L. 197/2022 — interessi al 2% annuo sul pagamento rateale; esclusione dell'art. 19 DPR 602/1973.
- Art. 1, comma 235, L. 197/2022 — domanda di adesione in via esclusivamente telematica, con scelta del numero di rate.
- Art. 1, comma 240, L. 197/2022 — effetti della presentazione: sospensione di prescrizione e decadenza, blocco di nuovi fermi/ipoteche e procedure esecutive, posizione del debitore ai fini DURC.
- Art. 1, comma 244, L. 197/2022 — decadenza per mancato, insufficiente o tardivo versamento oltre cinque giorni; ripresa del recupero e imputazione dei versamenti ad acconto.
Risorse correlate
- Rottamazione-quater cartelle: ambito, debiti e benefici
- Dilazione e rateizzazione delle cartelle di pagamento (art. 19 DPR 602/1973)
- Cartella di pagamento e ruolo: la riscossione coattiva (art. 25 DPR 602/1973)
- Pignoramento presso terzi e limiti di pignorabilità (art. 72-bis e 72-ter DPR 602/1973)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.