Pignoramento presso terzi: quanto si trattiene sullo stipendio
L'ordine di pagare senza passare dal giudice, le quote che la legge fissa su stipendi e salari e gli obblighi che ricadono sul datore di lavoro
06/09/2026
06/09/2026
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In sintesi
Nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi l'agente della riscossione può inserire, in luogo della citazione prevista dall'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare direttamente a lui: entro sessanta giorni dalla notifica per le somme già maturate a quella data, alle rispettive scadenze per quelle che matureranno dopo (art. 72-bis, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602). Restano fuori dall'ordine diretto i crediti pensionistici.
Su stipendi, salari e altre indennità del rapporto di lavoro il decreto fissa due quote proprie: un decimo per importi fino a 2.500 €, un settimo per importi superiori a 2.500 € e non superiori a 5.000 € (art. 72-ter, comma 1). Oltre i 5.000 € il comma 2 non scrive alcuna frazione: rinvia alla misura dell'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, che è un quinto, cioè la stessa quota che varrebbe per un creditore qualunque.
Per l'ufficio amministrativo di una PMI il punto di vista che conta è quasi sempre l'altro: l'azienda non è il debitore, è il terzo pignorato. Da quel momento ha obblighi propri — trattenere la quota giusta, versarla, e in certi casi anche operare una ritenuta d'acconto sulle somme che gira al creditore — e risponde in proprio se sbaglia.
Dal 1° gennaio 2027 le stesse regole si leggeranno negli articoli 170 e 171 del testo unico approvato con il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, che a quella data abroga il DPR n. 602 del 1973 (artt. 241, comma 1, lettera c, e 243): cambia la numerazione, non il contenuto, e i rinvii alle norme abrogate si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni del testo unico (art. 241, comma 2).
Un ordine al posto della citazione: perché il terzo paga senza tornare dal giudice
Il pignoramento esattoriale dei crediti verso terzi salta il passaggio processuale che nel pignoramento ordinario è obbligatorio. L'atto notificato al terzo — il datore di lavoro, la banca, il committente — contiene l'ordine di pagare all'agente della riscossione fino a concorrenza del credito per cui si procede, con due termini distinti (art. 72-bis, comma 1):
- entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto, per le somme il cui diritto alla percezione era già maturato prima della notifica;
- alle rispettive scadenze, per le somme che matureranno dopo.
Se il terzo non ottempera all'ordine si torna alle forme ordinarie: previa citazione del terzo intimato e del debitore, si procede secondo il codice di procedura civile (art. 72-bis, comma 2, che rinvia all'art. 72, comma 2). L'atto, dal 2012, può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione non abilitati alle funzioni di ufficiale della riscossione, e in quel caso reca l'indicazione a stampa dell'agente (art. 72-bis, comma 1-bis).
Un caso ha una regola sua: fitti e pigioni. L'ordine all'affittuario o all'inquilino è di pagare i canoni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica, e quelli a scadere alle rispettive scadenze (art. 72, comma 1). Quindici giorni, non sessanta: chi gestisce immobili locati e riceve l'atto ha meno di un mese scarso per organizzarsi.
Prima ancora di pignorare, l'agente della riscossione può chiedere al terzo di dichiarare per iscritto cose e somme dovute al debitore, con un termine per rispondere non inferiore a trenta giorni (art. 75-bis, commi 1 e 2). Non è una cortesia: all'inadempimento si applica la sanzione dell'articolo 10 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, da 1.500 € a 15.000 €, ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi, e a irrogarla è l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del terzo, su segnalazione dell'agente della riscossione.
Tutto questo presuppone una cartella di pagamento notificata e non pagata: l'espropriazione forzata può iniziare solo decorsi inutilmente i sessanta giorni dalla notifica (art. 50, comma 1), e se non inizia entro un anno deve essere preceduta da un avviso che intima di adempiere entro cinque giorni (art. 50, comma 2).
Le due quote che il decreto fissa da sé, e la terza che prende in prestito
L'articolo 72-ter, comma 1, stabilisce direttamente quanto l'agente della riscossione può pignorare su stipendi, salari e altre indennità del rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento:
- un decimo per importi fino a 2.500 €;
- un settimo per importi superiori a 2.500 € e non superiori a 5.000 €.
Sopra i 5.000 € il decreto si ferma. Il comma 2 dice soltanto che «resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile»: la frazione applicabile alla terza fascia non sta nella disciplina della riscossione, sta nel codice di rito. E lì è un quinto: il quarto comma dell'art. 545 c.p.c., nel testo in vigore dal 22 settembre 2022, dispone che le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità del rapporto di lavoro «possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito» (il successivo comma aggiunge che in caso di concorso di più cause il pignoramento non può comunque estendersi oltre la metà). Il codice di procedura civile non è fra le fonti collegate a questa scheda e la frazione va quindi verificata nel testo vigente alla data del pignoramento. È una distinzione che conta, perché le due quote agevolate — un decimo e un settimo — sono un beneficio che il legislatore ha ritagliato solo per le retribuzioni più basse e solo verso l'agente della riscossione: sopra la soglia il debitore verso il fisco è trattato come il debitore verso chiunque altro.
| Voce | Prima fascia (fino a 2.500 €) | Seconda fascia (oltre 2.500 e fino a 5.000 €) |
|---|---|---|
| Retribuzione netta mensile | 2.400,00 € | 4.200,00 € |
| Quota pignorabile: un decimo nella prima fascia, un settimo nella seconda | -240,00 € | -600,00 € |
| Netto che il datore di lavoro accredita al lavoratore | 2.160,00 € | 3.600,00 € |
| Netto residuo al lavoratore | 2.160,00 € | 3.600,00 € |
Su una retribuzione netta mensile di 2.400 € la quota pignorabile è un decimo, cioè 240 €: al lavoratore restano 2.160 €. Su una retribuzione netta di 4.200 € si sale alla seconda fascia e la quota è un settimo, cioè 600 €, con 3.600 € residui. Il salto fra le due fasce non è proporzionale: bastano 100 € di retribuzione in più oltre la soglia dei 2.500 € perché la trattenuta passi da un decimo a un settimo dell'intero importo, non solo dell'eccedenza.
Due regole di contorno completano il quadro, e sono quelle che in pratica generano più contestazioni:
- se lo stipendio è già stato accreditato sul conto corrente del debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo (art. 72-ter, comma 2-bis): la mensilità più recente resta al lavoratore anche quando il pignoramento colpisce il saldo del conto;
- per sapere dove il debitore lavora, l'Agenzia delle entrate accede direttamente e in via telematica alle banche dati dell'INPS relative ai rapporti di lavoro o di impiego (art. 72-ter, comma 2-ter): il pignoramento presso il datore non richiede una segnalazione, arriva dall'incrocio degli archivi.
Il datore di lavoro è terzo pignorato: trattenere non è l'unico obbligo
Quando il creditore è l'agente della riscossione, l'obbligo del datore di lavoro si esaurisce nel trattenere la quota e versarla. Quando invece il pignoramento presso terzi è promosso da un creditore privato, sulla stessa busta paga si sovrappone un secondo prelievo.
L'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dispone che, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, il terzo che riveste la qualifica di sostituto d'imposta deve operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto IRPEF dovuta dal creditore pignoratizio, con le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2010. L'Agenzia ha ricostruito la disciplina nella risposta a interpello n. 13 del 2021, elencando le tre condizioni che devono ricorrere insieme: la somma dev'essere di quelle su cui va operata una ritenuta alla fonte, il creditore pignoratizio dev'essere un soggetto IRPEF (quindi non un ente o una società IRES), e il terzo erogatore dev'essere sostituto d'imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del DPR n. 600 del 1973.
Nella stessa risposta l'Agenzia precisa due punti che tolgono al terzo ogni discrezionalità: non tocca a lui indagare sulla natura del credito — è onere del creditore dimostrare che si tratta di somme non soggette a ritenuta, altrimenti il terzo la applica — e gli adempimenti restano quattro anche quando la ritenuta non è stata operata: versamento con il codice tributo dedicato, comunicazione al debitore delle somme erogate al creditore, certificazione al creditore pignoratizio, indicazione nel modello 770 dei dati di debitore e creditore. Se poi le somme pignorate sono anche reddito del debitore, il terzo esegue due prelievi alla fonte sulla stessa erogazione, con il conseguente obbligo di certificazione verso il debitore.
Il ruolo di custode che il terzo assume dal momento della notifica non è formale: l'INPS, che come terzo pignorato sulle pensioni gestisce lo stesso adempimento su larga scala, lo descrive come accantonamento cautelare delle somme a disposizione dell'autorità giudiziaria, nel rispetto dell'ordine cronologico di notifica delle azioni esecutive, fino all'ordinanza di assegnazione (messaggio INPS n. 2008 del 16 giugno 2026).
Rateizzare dopo il pignoramento: la finestra si chiude con la dichiarazione del terzo
La dilazione dell'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973 è la contromisura naturale, ma il momento in cui la si chiede cambia completamente l'esito.
- Domanda: L'agente della riscossione ha già notificato l'atto di pignoramento al terzo?
- no, non ancora notificato → La sola presentazione della richiesta impedisce di avviare nuove procedure esecutive (art. 19, comma 1-quater)
- sì, l'atto è già stato notificato → Il terzo ha già reso dichiarazione positiva, o è stato emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati?
- Domanda: Il terzo ha già reso dichiarazione positiva, o è stato emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati?
- sì → La dilazione non ferma più questo pignoramento: le somme assegnate restano dovute al creditore procedente
- no, non ancora → Il pagamento della prima rata estingue la procedura esecutiva già avviata (art. 19, comma 1-quater.2)
- Esito: La sola presentazione della richiesta impedisce di avviare nuove procedure esecutive (art. 19, comma 1-quater)
- Esito: Il pagamento della prima rata estingue la procedura esecutiva già avviata (art. 19, comma 1-quater.2)
- Esito: La dilazione non ferma più questo pignoramento: le somme assegnate restano dovute al creditore procedente
Dalla presentazione della richiesta e fino all'eventuale rigetto o decadenza sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, non possono essere iscritti nuovi fermi e ipoteche e non possono essere avviate nuove procedure esecutive (art. 19, comma 1-quater). Sulle procedure già avviate opera invece una regola diversa: il pagamento della prima rata le estingue, ma solo a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo, non sia stata presentata istanza di assegnazione, il terzo non abbia già reso dichiarazione positiva e non sia stato emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati (art. 19, comma 1-quater.2). È la dichiarazione del terzo, non la notifica dell'atto, a chiudere la finestra: fra le due cose possono passare settimane, e sono le uniche in cui la rateazione salva ancora il credito pignorato.
Un divieto specifico riguarda invece le somme già intercettate dalla verifica sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni: non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis in qualunque momento anteriore all'accoglimento della richiesta (art. 19, comma 1-quater.1) — il meccanismo è descritto nella scheda sulla verifica delle inadempienze sui pagamenti della PA.
Due dati vanno tenuti presenti mentre si ragiona sui tempi. Il primo: la decadenza dal piano scatta al mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, e da quel momento l'intero importo residuo è immediatamente riscuotibile in unica soluzione e quel carico non può essere nuovamente rateizzato (art. 19, comma 3). Il secondo: gli interessi di mora si applicano, sulle somme iscritte a ruolo al netto di sanzioni e interessi, a partire dalla data della notifica della cartella e fino al pagamento, non dal sessantunesimo giorno (art. 30, comma 1); il tasso è determinato annualmente con decreto ministeriale sulla media dei tassi bancari attivi, quindi va verificato nel decreto vigente e non dato per costante.
Le domande di chi ci arriva
Quanto mi possono pignorare dallo stipendio se ho cartelle esattoriali?
Dipende dall'importo dello stipendio, e le prime due frazioni le fissa l'art. 72-ter, comma 1: un decimo fino a 2.500 €, un settimo oltre 2.500 € e fino a 5.000 €. Sopra i 5.000 € il decreto non detta una misura propria e rinvia all'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, che è un quinto. La quota agevolata, quindi, esiste solo per le retribuzioni più basse: oltre la soglia l'agente della riscossione preleva quanto preleverebbe qualunque altro creditore.
Cosa succede se il terzo pignorato non paga l'ordine di pagamento dell'agente della riscossione?
Si esce dalla procedura semplificata e si torna alle forme ordinarie: previa citazione del terzo intimato e del debitore, si procede secondo il codice di procedura civile (art. 72-bis, comma 2, che rinvia all'art. 72, comma 2). Per il datore di lavoro conviene distinguere le due scadenze dell'ordine — sessanta giorni dalla notifica per le somme già maturate, le rispettive scadenze per quelle future — perché l'inottemperanza si misura su quelle.
Come fa l'Agenzia delle entrate a sapere dove lavoro per pignorarmi lo stipendio?
Accede direttamente, in via telematica, alle banche dati dell'INPS sui rapporti di lavoro o di impiego: lo prevede l'art. 72-ter, comma 2-ter, proprio «ai medesimi fini» dei limiti di pignorabilità dei commi precedenti. Non serve quindi una segnalazione del datore di lavoro né una richiesta al debitore: l'informazione sul rapporto in corso l'amministrazione la ha già.
Riferimenti normativi
- DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 72, commi 1 e 2 — pignoramento di fitti o pigioni: ordine di pagare entro quindici giorni, e forme ordinarie in caso di inottemperanza
- DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 72-bis, commi 1, 1-bis e 2 — pignoramento dei crediti verso terzi, ordine diretto di pagamento, esclusione dei crediti pensionistici
- DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 72-ter, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter — limiti di pignorabilità di stipendi e salari, ultimo emolumento accreditato, accesso alle banche dati INPS
- DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 75-bis, commi 1 e 2 — dichiarazione stragiudiziale del terzo e sanzione in caso di mancata risposta
- DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, commi 1 e 2 — termine per l'inizio dell'esecuzione e avviso di intimazione a cinque giorni
- DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 19, commi 1-quater e 3 — effetti della richiesta di dilazione ed estinzione delle procedure esecutive; decadenza per otto rate non pagate
- DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 30, comma 1 — interessi di mora dalla data di notifica della cartella
- Codice di procedura civile, art. 545, quarto comma — un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni e in eguale misura per ogni altro credito; settimo comma — il concorso di più cause non estende il pignoramento oltre la metà
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 10, comma 1 — sanzione da 1.500 € a 15.000 € per l'omessa trasmissione dei dati richiesti
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 21, comma 15, richiamato dalla risposta a interpello dell'Agenzia delle entrate n. 13 del 2021 — ritenuta del 20 per cento operata dal terzo erogatore
- Messaggio INPS n. 2008 del 16 giugno 2026 — obblighi dell'INPS come terzo pignorato sulle pensioni
- D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, artt. 170, 171, 241 e 243 — testo unico dei versamenti e della riscossione, applicabile dal 1° gennaio 2027
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.
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