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AdempimentiUltimo aggiornamento: 05/09/2026

Pagamenti della PA: quando la verifica 48-bis blocca l'incasso

Le tre soglie che fanno scattare il controllo, che cosa il soggetto pubblico deve sospendere e che cosa deve pagare comunque, e come si sblocca la somma

Ultimo aggiornamento

05/09/2026

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In sintesi

Prima di pagare, a qualunque titolo, un importo superiore a 5.000 €, le pubbliche amministrazioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e le società a prevalente partecipazione pubblica devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a quell'importo. Se la verifica è positiva non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio (art. 48-bis, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602).

Le soglie oggi sono tre, non una: quella generale del comma 1, quella ridotta a 2.500 € per stipendi, salari e indennità del rapporto di lavoro (comma 1-bis) e quella introdotta per i compensi degli esercenti arti e professioni, che dal 15 giugno 2026 porta il controllo anche sotto i 5.000 € (comma 1-ter).

Il blocco non è un sequestro dell'intero credito: riguarda l'importo corrispondente al debito, e sull'eccedenza il soggetto pubblico resta obbligato a pagare il beneficiario. Chi lo dimentica commette una violazione dei doveri d'ufficio, e non una scelta prudenziale.

Dal 1° gennaio 2027 la stessa disciplina si legge nell'articolo 144 del testo unico dei versamenti e della riscossione approvato con il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, che a quella data abroga il DPR n. 602 del 1973 (artt. 241, comma 1, lettera c, e 243).

Tre soglie diverse, e la terza cambiata prima ancora di entrare in vigore

VocePagamenti in generale (comma 1)Stipendi e indennità (comma 1-bis)Compensi di arti e professioni (comma 1-ter)
Soglia del pagamento che obbliga alla verificaimporto superiore a 5.000 €importo superiore a 2.500 €anche importi fino a 5.000 €, dal 15 giugno 2026
Inadempienza che fa scattare il bloccocartelle notificate per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 €cartelle notificate per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 €cartelle notificate per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 €
Che cosa fa il soggetto pubblico dopo la verifica positivanon procede al pagamento e segnala all'agente della riscossionenon procede al pagamento e segnala all'agente della riscossionepaga direttamente all'agente della riscossione fino a concorrenza del debito e al beneficiario l'eccedenza
Norma che ha introdotto l'ipotesiart. 48-bis DPR 602/1973, testo originarioart. 1, comma 84, legge 30 dicembre 2024 n. 207art. 1, comma 725, legge 30 dicembre 2025 n. 199, come modificato dall'art. 2-ter del DL 27 marzo 2026 n. 38
Le tre soglie della verifica sui pagamenti pubblici a confrontoFonte: Elaborazione SamBooks su art. 48-bis, commi 1, 1-bis e 1-ter, DPR 29 settembre 1973 n. 602Scarica i dati in CSV

Le tre ipotesi non si distinguono solo per l'importo: cambia anche che cosa fa il soggetto pubblico dopo la verifica. Nei commi 1 e 1-bis la PA sospende il pagamento e segnala all'agente della riscossione, che a quel punto notifica l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis. Nel comma 1-ter, invece, il soggetto pubblico è tenuto a procedere direttamente in base all'esito della verifica: paga all'agente della riscossione fino a concorrenza del debito risultante, e al beneficiario solo le somme eventualmente eccedenti.

La storia del comma 1-ter merita una nota, perché è il punto in cui un testo circolato per mesi non coincide con quello applicabile. La disposizione è stata inserita dall'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 con la formula «cartelle di pagamento di qualunque ammontare»: letteralmente, per i compensi professionali sarebbe bastato un debito di poche decine di euro. Prima che il comma entrasse in vigore, l'articolo 2-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 ha sostituito quelle parole con «per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro». La soglia di inadempienza è dunque la stessa delle altre due ipotesi: quello che cambia, per i professionisti, è che il controllo scende anche sotto i 5.000 € di pagamento.

Restano fuori dal meccanismo, per espressa previsione del comma 1, le aziende o società sottoposte a sequestro o confisca, i risparmiatori indennizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e — è il caso che interessa la generalità delle imprese — chi ha ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 dello stesso decreto. La soglia generale, infine, non è immutabile: con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze può essere aumentata, in misura comunque non superiore al doppio, oppure diminuita (art. 48-bis, comma 2-bis).

Che cosa la PA sospende, e che cosa deve pagare comunque

  • Domanda: Il pagamento supera la soglia dell'art. 48-bis prevista per quel tipo di somma?
    • no, il pagamento è sotto soglia → La PA paga per intero: sotto soglia la verifica non è dovuta
    • sì, il pagamento è sopra soglia → La verifica rileva cartelle notificate per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 €?
  • Domanda: La verifica rileva cartelle notificate per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 €?
    • no → La PA paga per intero: dalla verifica non emerge un'inadempienza rilevante
    • sì → Il beneficiario ha già ottenuto la dilazione ex art. 19 o ha aderito a una definizione agevolata?
  • Domanda: Il beneficiario ha già ottenuto la dilazione ex art. 19 o ha aderito a una definizione agevolata?
    • sì → La PA paga per intero: sui carichi dilazionati o definiti il beneficiario non è considerato inadempiente
    • no → La PA sospende fino a concorrenza del debito, segnala all'agente della riscossione e paga al beneficiario l'eccedenza
  • Esito: La PA paga per intero: sotto soglia la verifica non è dovuta
  • Esito: La PA paga per intero: dalla verifica non emerge un'inadempienza rilevante
  • Esito: La PA paga per intero: sui carichi dilazionati o definiti il beneficiario non è considerato inadempiente
  • Esito: La PA sospende fino a concorrenza del debito, segnala all'agente della riscossione e paga al beneficiario l'eccedenza
Verifica sui pagamenti pubblici: quando la PA paga e quando sospendeFonte: Elaborazione SamBooks su art. 48-bis DPR 602/1973 e art. 1, comma 4-bis, DL 2 marzo 2012 n. 16

La procedura, e i giorni che la scandiscono, non stanno nell'articolo 48-bis ma nel suo regolamento attuativo: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Prima di pagare un importo superiore a cinquemila euro il soggetto pubblico inoltra la richiesta di verifica all'agente della riscossione — il testo porta ancora la denominazione dell'epoca, «Equitalia Servizi S.p.A.», nei cui rapporti giuridici è subentrata a titolo universale dal 1° luglio 2017 l'Agenzia delle entrate-Riscossione (art. 1, commi 1 e 3, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193) — e l'agente «controlla, avvalendosi del sistema informativo, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario e ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta» (art. 2, commi 1 e 2). Se la risposta è negativa, o se non arriva affatto entro quel termine, la PA procede al pagamento (art. 3, comma 1). Se è positiva, la richiesta stessa vale come segnalazione ai sensi dell'articolo 48-bis, comma 1, e la comunicazione indica l'ammontare del debito comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora, preannunciando l'ordine di versamento dell'articolo 72-bis (art. 3, commi 2 e 3).

Da lì decorre la sospensione, che ha una durata scritta: il soggetto pubblico non paga fino a concorrenza dell'importo comunicato «per i sessanta giorni successivi a quello della comunicazione» (art. 3, comma 4). Sono sessanta e non trenta dal 1° marzo 2018: il testo originario del regolamento diceva «trenta», e la stessa modifica che li ha raddoppiati ha abbassato da diecimila a cinquemila euro la soglia dell'articolo 2 — applicabili entrambe da quella data per espressa previsione dell'articolo 1, comma 988, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Sui crediti dell'articolo 545, terzo comma, del codice di procedura civile la sospensione opera nei soli limiti del quarto comma dello stesso articolo.

Due uscite anticipate chiudono il quadro. Se durante i sessanta giorni, e prima della notifica dell'ordine di versamento, il beneficiario paga o l'ente creditore adotta un provvedimento che fa venir meno l'inadempimento o ne riduce l'ammontare, l'agente della riscossione lo comunica prontamente al soggetto pubblico «indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario» (art. 3, comma 5). E se i sessanta giorni scadono senza che l'ordine di versamento sia stato notificato, «il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario» (art. 3, comma 6): la sospensione non si rinnova da sola, e un pagamento trattenuto oltre quel termine è trattenuto senza titolo.

L'errore più costoso, dal lato di chi incassa, è dare per scontato che la segnalazione congeli tutto. Non è così: in presenza della segnalazione dell'articolo 48-bis il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti, fermi restando i limiti dell'articolo 72-ter del DPR n. 602 del 1973 e dell'articolo 545 del codice di procedura civile (art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16). E il mancato pagamento di quelle somme al beneficiario, previsto dall'articolo 3, commi 5 e 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 1, comma 4-quater, dello stesso decreto-legge).

VoceImporto
Corrispettivo che l'amministrazione deve liquidare al fornitore30.000,00 €
Somma sospesa e destinata all'agente della riscossione, pari al debito accertato-8.500,00 €
Eccedenza che l'amministrazione deve comunque pagare al beneficiario21.500,00 €
Eccedenza spettante al beneficiario21.500,00 €
Fattura da 30.000 € con cartelle scadute per 8.500 €: chi incassa che cosaFonte: Elaborazione SamBooks su art. 48-bis DPR 602/1973 e art. 1, comma 4-bis, DL 2 marzo 2012 n. 16Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Su una fattura di 30.000 € da liquidare a un fornitore che risulta inadempiente per 8.500 €, l'amministrazione non trattiene 30.000 €: sospende e destina all'agente della riscossione l'importo corrispondente al debito accertato e paga al fornitore l'eccedenza di 21.500 €. Il fornitore che si vede bloccare l'intera fattura non sta subendo l'articolo 48-bis, sta subendo un'applicazione sbagliata dell'articolo 48-bis, ed è un rilievo da muovere subito e per iscritto all'ufficio pagante.

Uscire dal blocco: dilazione, definizione agevolata, credito certificato

La dilazione dell'articolo 19 esclude l'applicazione della verifica, ma il tempismo è tutto: non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta (art. 19, comma 1-quater.1). La stessa regola, per la rateazione chiesta dopo la segnalazione, è scritta anche nell'articolo 1, comma 138, della legge 28 dicembre 2015, n. 208: la rateazione non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto. Tradotto in pratica: la dilazione va chiesta prima che il committente pubblico avvii la verifica sul pagamento, non dopo che il pagamento è stato bloccato.

Chi ha aderito a una definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione si trova invece in una posizione diversa: a seguito della presentazione della dichiarazione, e relativamente ai carichi che ne sono oggetto, il debitore non è considerato inadempiente ai fini degli articoli 28-ter e 48-bis (art. 1, comma 91, lettera f, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con formulazione identica a quella già usata dall'art. 1, comma 240, lettera f, della legge 29 dicembre 2022, n. 197). Il blocco cade sui carichi definiti, non su tutti.

C'è poi la via che ribalta il problema. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati verso le pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture, prestazioni professionali e appalti possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo (art. 28-quater, comma 1). Serve la certificazione emessa tramite l'apposita piattaforma elettronica, e il perimetro temporale è preciso: la compensazione riguarda anche le somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione dopo il 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui la compensazione è richiesta.

Un meccanismo parallelo opera sui rimborsi fiscali. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta superiore a 500 € comprensivi di interessi, l'Agenzia delle entrate verifica l'inadempienza e trasmette la segnalazione all'agente della riscossione, che notifica una proposta di compensazione fra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo, sospende l'azione di recupero e invita il debitore a rispondere entro sessanta giorni (art. 28-ter, commi 1 e 2). Il silenzio non è neutro: in caso di rifiuto o di mancato tempestivo riscontro cessa la sospensione e le somme restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva (art. 28-ter, comma 4).

Il blocco è anche una porta processuale: l'estratto di ruolo no, la cartella sì

Capita che la verifica faccia emergere cartelle che il beneficiario non ha mai visto. L'estratto di ruolo, da solo, non è impugnabile; ma il ruolo e la cartella di pagamento che si assumono invalidamente notificati sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio, e fra questi casi la legge elenca espressamente la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici indicati dal regolamento del 2008, anche per effetto delle verifiche dell'articolo 48-bis (art. 12, comma 4-bis, lettera b, del DPR n. 602 del 1973).

È una porta stretta e va usata per quello che è: non consente di rimettere in discussione il merito di una cartella regolarmente notificata, consente di far valere in giudizio l'invalidità della notifica quando il pregiudizio è concreto — e il pagamento pubblico bloccato è, per definizione, un pregiudizio concreto e documentabile. Sui termini e sugli atti impugnabili si veda la scheda sul ricorso tributario; sull'esito naturale della segnalazione, cioè l'ordine di versamento notificato al soggetto pubblico, quella sul pignoramento presso terzi.

Riferimenti normativi

  • DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 48-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis — verifica delle inadempienze prima dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, soglie ed esclusioni
  • DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 19, comma 1-quater.1 — divieto di dilazione sulle somme già oggetto di verifica ex art. 48-bis
  • DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 28-ter, commi 1, 2 e 4 — proposta di compensazione sui rimborsi d'imposta superiori a 500 € e conseguenze del mancato riscontro
  • DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 28-quater, comma 1 — compensazione dei crediti certificati verso la PA con le somme iscritte a ruolo
  • DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4-bis, lettera b) — impugnabilità diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificati in presenza del pregiudizio da verifica ex art. 48-bis
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 84 — introduzione del comma 1-bis per stipendi, salari e indennità
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 725 — introduzione del comma 1-ter per i compensi degli esercenti arti e professioni
  • Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, art. 2-ter — sostituzione, nel comma 1-ter, di «di qualunque ammontare» con «per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro»
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 91, lettera f) — chi aderisce alla definizione agevolata non è considerato inadempiente ai fini degli artt. 28-ter e 48-bis
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 138 — rateazione richiesta dopo la segnalazione: non concedibile sugli importi che ne sono oggetto
  • Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, artt. 2 e 3 — procedura di verifica, risposta dell'agente della riscossione entro cinque giorni feriali, sospensione del pagamento per sessanta giorni dalla comunicazione, pagamento al beneficiario se il termine scade senza ordine di versamento. Soglia a cinquemila euro e sospensione a sessanta giorni applicabili dal 1° marzo 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 988)
  • Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, commi 1 e 3 — scioglimento del Gruppo Equitalia e subentro a titolo universale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° luglio 2017
  • Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, art. 1, commi 4-bis e 4-quater — obbligo di pagare al beneficiario le somme eccedenti il debito, e violazione dei doveri d'ufficio in caso di omissione
  • D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, artt. 144, 241 e 243 — testo unico dei versamenti e della riscossione, applicabile dal 1° gennaio 2027

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.

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