Verifica inadempienze sui pagamenti delle PA (art. 48-bis)
Obbligo per le PA di verificare l'inadempienza del beneficiario prima di pagamenti oltre 5.000 € ex art. 48-bis DPR 602/1973: soglie, esclusioni e segnalazione
01/06/2026
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In sintesi
L'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 impone alle pubbliche amministrazioni e alle società a prevalente partecipazione pubblica di verificare, prima di effettuare un pagamento superiore a 5.000,00 €, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versare somme iscritte a ruolo. Se dalla verifica risulta un'inadempienza derivante da una o più cartelle per un ammontare complessivo almeno pari a tale importo, la PA non procede al pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione, che può attivare il pignoramento presso terzi. La verifica si effettua anche in via telematica secondo le modalità del regolamento ministeriale.
Quando si applica
- Pagamenti, a qualunque titolo, di importo superiore a 5.000,00 € disposti da pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, DLgs 165/2001) e da società a prevalente partecipazione pubblica.
- Pagamenti di stipendi, salari e altre indennità del rapporto di lavoro: la verifica si applica anche per importi superiori a 2.500,00 €, con inadempienza complessiva almeno pari a 5.000,00 € (comma 1-bis).
- Dal 15 giugno 2026, compensi agli esercenti arti e professioni: la verifica si applica anche per pagamenti fino a 5.000,00 €, con cartelle di qualunque ammontare (comma 1-ter).
La verifica non si applica, fra l'altro, se il beneficiario ha ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'art. 19 dello stesso decreto.
Come si applica nella pratica
| Fase | Contenuto |
|---|---|
| Soglia | Pagamento superiore a 5.000,00 € (2.500,00 € per stipendi e indennità) |
| Verifica | Controllo, anche telematico, dell'inadempienza del beneficiario verso cartelle per importo almeno pari alla soglia |
| Esito positivo | La PA sospende il pagamento per l'importo corrispondente e segnala all'agente della riscossione |
| Riscossione | L'agente può procedere con il pignoramento presso terzi sulle somme dovute dalla PA |
L'importo soglia di 5.000,00 € può essere aumentato, in misura non superiore al doppio, oppure diminuito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 2-bis). Per i compensi professionali, dal 15 giugno 2026, la PA paga direttamente all'agente della riscossione fino a concorrenza del debito e al beneficiario solo l'eventuale eccedenza.
Esempi pratici
Esempio 1 — Fornitore con cartelle scadute
Un Comune deve pagare a un fornitore una fattura di 8.000,00 €. La verifica rivela cartelle scadute per 6.000,00 €. Il Comune sospende il pagamento per l'importo segnalato e ne dà comunicazione all'agente della riscossione, che può notificare l'ordine di versamento e procedere al pignoramento presso terzi; l'eventuale parte eccedente il debito resta pagabile al fornitore.
Esempio 2 — Beneficiario con dilazione attiva
Un'azienda creditrice di 10.000,00 € verso un ente pubblico ha ottenuto la rateazione del proprio debito ai sensi dell'art. 19 DPR 602/1973. La verifica non blocca il pagamento, perché la dilazione esclude l'applicazione dell'art. 48-bis.
Esempio 3 — Pagamento sotto soglia
Una PA deve pagare 4.000,00 € a un fornitore non dipendente. L'importo è inferiore a 5.000,00 € e non rientra tra stipendi e indennità: la verifica non è obbligatoria e il pagamento può essere effettuato.
Errori comuni e come evitarli
- Ritenere la verifica facoltativa: per i pagamenti sopra soglia la verifica è obbligatoria per la PA e per le società a prevalente partecipazione pubblica.
- Bloccare l'intero pagamento: la sospensione riguarda l'importo corrispondente all'inadempienza, non necessariamente l'intero credito.
- Dimenticare la soglia ridotta per gli stipendi: per salari, stipendi e indennità la verifica scatta già oltre 2.500,00 €.
- Non considerare la dilazione del beneficiario: la rateazione del debito ai sensi dell'art. 19 esclude l'applicazione della verifica.
- Trascurare la nuova soglia per i professionisti: dal 15 giugno 2026 la verifica riguarda anche i compensi professionali fino a 5.000,00 €.
Riferimenti normativi
- Art. 48-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2-bis, DPR 29 settembre 1973, n. 602 — verifica delle inadempienze nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
- Art. 19 DPR 602/1973 — dilazione del pagamento (causa di esclusione).
- Art. 1, comma 2, DLgs 30 marzo 2001, n. 165 — nozione di pubblica amministrazione.
Risorse correlate
- Cartella di pagamento e ruolo (art. 25 DPR 602/1973)
- Formazione, contenuto ed esecutività dei ruoli (art. 12 DPR 602/1973)
- Dilazione e rateizzazione delle cartelle di pagamento (art. 19 DPR 602/1973)
- Pignoramento presso terzi e limiti di pignorabilità (artt. 72-bis e 72-ter DPR 602/1973)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-02.
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