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AdempimentiUltimo aggiornamento: 16/09/2026

Premi INAIL 2026: minimali di retribuzione e tasso applicabile

Il minimale giornaliero 2026 è di 58,13 €: come si costruisce la retribuzione imponibile, dove entra il tasso di tariffa e quanto vale oggi il bonus

Ultimo aggiornamento

16/09/2026

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In sintesi

Il premio dovuto all'INAIL nasce da due fattori: la retribuzione imponibile del periodo e il tasso applicabile alla lavorazione, che l'Istituto comunica a ciascuna posizione assicurativa territoriale. Sulla retribuzione la legge fissa un pavimento, e per il 2026 quel pavimento è 58,13 € al giorno (circolare INAIL n. 25 del 28 maggio 2026): sotto quella soglia il premio si calcola comunque sul minimale, non sulla paga effettivamente corrisposta.

Il 2026 porta anche un bonus più generoso. Le nuove aliquote di oscillazione del tasso per andamento infortunistico favorevole arrivano fino al 37 per cento di riduzione, e sono state applicate già all'autoliquidazione di febbraio in via provvisoria, con riserva espressa di richiedere i maggiori premi: la riserva si è sciolta con il decreto ministeriale del 2 aprile 2026.

58,13 € al giorno: il minimale che prende il posto della paga effettiva

Il limite minimo di retribuzione giornaliera si rivaluta ogni anno con l'indice ISTAT del costo della vita e non può scendere sotto il 9,5 per cento del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio. Nel 2026 quel trattamento minimo è di 611,85 € al mese, la variazione ISTAT registrata per il 2025 è dell'1,4 per cento, e il minimale che ne discende è di 58,13 € al giorno.

Lavoratore e criterio applicatoImponibile del mese
Operaio a tempo pieno: retribuzione effettiva del mese, già sopra il minimale1.950,00 €
Impiegata part-time: effettiva 1.180,40 €, portata al minimale di 58,13 € per 26 giornate1.511,38 €
Lavoratore intermittente: indennità di disponibilità sul suo effettivo ammontare, esclusa dall'adeguamento al minimale420,00 €
Retribuzione imponibile INAIL del mese3.881,38 €
Tre lavoratori in un mese: la retribuzione imponibile INAIL del 2026Fonte: Elaborazione SamBooks su circolare INAIL n. 25 del 28 maggio 2026 (minimale giornaliero 58,13 €)Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Da quel numero derivano gli altri limiti dell'anno. Su ventisei giornate lavorative il limite mensile è di 1.511,38 €. La retribuzione oraria minimale si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero per sei giornate settimanali (sempre sei, anche quando l'orario è distribuito su cinque giorni) e dividendo per l'orario normale settimanale: con quaranta ore la retribuzione oraria minimale 2026 è di 8,72 €.

Due categorie hanno un pavimento proprio. Gli operai agricoli si fermano a 51,70 € al giorno, perché il loro limite si aggiorna solo con l'indice ISTAT e non va adeguato al minimale generale. Le retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali il decreto-legge 402/1981 prevede uno specifico limite giornaliero si adeguano invece a 32,30 €; per gli altri lavoratori con imponibile convenzionale vale il minimale della generalità dei dipendenti. Quei 32,30 € non sono un numero astratto: sono la retribuzione convenzionale dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, soci di cooperative o di società di persone, che su venticinque giornate fisse al mese fa 808,00 €.

Prima del minimale, però, viene il minimale contrattuale: la base di calcolo del premio non può essere inferiore alla retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o da accordi individuali se più favorevoli. Solo dopo, se il risultato è ancora più basso, si sale al minimale giornaliero. Restano fuori dall'adeguamento alcune retribuzioni indicate dalla circolare, fra cui l'indennità di disponibilità del lavoro intermittente, su cui i premi si versano per il suo effettivo ammontare.

Un numero vicino ma da non confondere è il minimale di rendita, che non ha nulla a che vedere con il minimale contributivo: quest'ultimo resta 58,13 € anche quando è più basso, perché, come la circolare precisa espressamente, l'uno prescinde dall'altro.

E qui la circolare di maggio è stata superata a metà anno. Il decreto del Ministro del lavoro 11 maggio 2026 n. 58 ha rivalutato le prestazioni con decorrenza 1° luglio 2026, portando il minimale di rendita a 20.712,30 € annui e il massimale a 38.465,70 €; la circolare INAIL n. 35 del 22 luglio 2026 ne ha tratto i limiti di retribuzione imponibile. Da luglio il minimale di rendita rapportato a giorno vale quindi 69,04 € (1.726,03 € al mese), e la retribuzione convenzionale dell'area dirigenziale, che è pari al massimale, sale a 128,22 € al giorno e 3.205,48 € al mese, con un imponibile orario di 16,03 € per i dirigenti a tempo parziale. Chi liquida un premio del secondo semestre 2026 su questi lavoratori non può usare i valori della circolare n. 25.

Dal minimale al premio: la retribuzione imponibile incontra il tasso di tariffa

La retribuzione imponibile è solo metà del conto. L'altra metà è il tasso applicabile, espresso in millesimi e comunicato dall'Istituto alla singola posizione assicurativa: nasce dal tasso medio della voce di tariffa in cui la lavorazione è classificata e viene poi oscillato in base all'andamento infortunistico dell'azienda.

Riprendendo l'esempio dei tre lavoratori, l'imponibile mensile è di 3.881,38 €, e su dodici mensilità sale a 46.576,56 €. Con un tasso applicabile comunicato dall'Istituto pari a trenta millesimi il premio annuo è di 1.397,30 €; con un'oscillazione in bonus del 18 per cento il tasso scende a 24,60 millesimi e il premio a 1.145,78 €, con un risparmio di 251,52 € sullo stesso identico monte retributivo.

Il conto si regola una volta l'anno con l'autoliquidazione, e le date sono due. Entro il 16 febbraio il datore di lavoro determina la regolazione del premio dell'anno chiuso sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, calcola la rata di anticipo per l'anno in corso e versa con il modello F24. Entro il 28 febbraio (il 29 negli anni bisestili) presenta la dichiarazione telematica delle retribuzioni, che contiene anche l'eventuale scelta del pagamento rateale.

La rateazione divide il premio in quattro rate trimestrali del 25 per cento ciascuna, con scadenze al 16 febbraio, al 16 maggio, al 16 agosto (differita al 20 agosto) e al 16 novembre; sulle rate successive alla prima maturano interessi calcolati al tasso medio dei titoli di Stato. La disciplina dell'obbligo e del premio sta negli artt. 28 e 44 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, il testo unico dell'assicurazione contro gli infortuni, richiamati dalla stessa circolare n. 3 del 20 gennaio 2026; il testo non è fra i riferimenti normativi di questa scheda.

Dal 2026 cambia anche il modo in cui si paga: l'art. 29 delle Modalità di applicazione delle tariffe è stato riscritto e non nomina più uno strumento specifico, perché al modello F24 si è affiancato il sistema pagoPA. La formula oggi in vigore rinvia alle modalità e ai termini indicati dall'Istituto.

Il bonus per andamento infortunistico è cresciuto, e nel 2026 si applica con riserva

Le aliquote di riduzione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole sono state riscritte dal decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 2 aprile 2026. La riduzione dipende dall'indice di sinistrosità aziendale e dalla dimensione, misurata in lavoratori-anno del triennio.

Lavoratori-anno del triennioRiduzione minimaRiduzione massima
Fino a 5014 per cento28 per cento
Da 51 a 10015 per cento31 per cento
Oltre 10017 per cento37 per cento

Le aliquote in aumento per andamento sfavorevole restano invariate. Cambia invece la riduzione applicata quando la posizione assicurativa non raggiunge il limite minimo di significatività: sale dal 5 al 13 per cento.

Nel computo delle giornate lavorative equivalenti e dei lavoratori-anno non entrano gli infortuni in itinere, gli eventi dei lavoratori in somministrazione e degli apprendisti, i casi accertati di contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro e gli eventi per i quali sia stata accertata la responsabilità di un terzo estraneo al rapporto di lavoro.

C'è un passaggio procedurale che conviene conoscere prima di leggere la comunicazione del tasso. Poiché il decreto ministeriale è arrivato dopo l'autoliquidazione, l'Istituto ha applicato le nuove aliquote in via provvisoria dal 1° gennaio 2026, con riserva espressa di richiedere i maggiori premi in due casi: mancata adozione o diversa formulazione del decreto, e azienda che negli ultimi due anni abbia riportato sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro. La riserva era scritta nelle comunicazioni del tasso 2026, e la circolare n. 28 del 12 giugno 2026 ha poi confermato le aliquote applicate.

Lo stesso decreto ha riscritto la decorrenza dei provvedimenti che rettificano l'inquadramento nelle gestioni tariffarie. Dal 1° gennaio 2026 la rettifica non retroagisce più alla data del provvedimento dell'INPS: decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'INAIL comunica il provvedimento adottato d'ufficio, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il datore di lavoro ha presentato la domanda. La regola dell'irretroattività cede in due casi: denuncia erronea o incompleta del datore che ha prodotto un premio inferiore al dovuto, con le relative sanzioni, e inquadramento errato non addebitabile al datore che ha prodotto un premio superiore. I ricorsi in materia tariffaria, infine, si presentano alle Direzioni regionali e non più al Presidente dell'Istituto.

L'anno assicurativo 2026, dalla comunicazione del tasso alla conferma delle tariffe

1Entro il 31 dicembre 2025L'INAIL comunica a ogni posizioneassicurativa territoriale il tassoapplicabile per il 2026art. 22 delle Modalità di applicazionedelle tariffe220 gennaio 2026La circolare n. 3 illustra le nuovealiquote di oscillazione in bonus,applicate in via provvisoria e conriservale aliquote sono della delibera delConsiglio di amministrazione INAIL 21luglio 2025 n. 146; l'applicazioneprovvisoria la dispone la delibera delPresidente 10 novembre 2025 n. 17,ratificata il 19 novembre 20253Lunedì 16 febbraio 2026Autoliquidazione: regolazione delpremio dell'anno chiuso, ratadell'anno in corso e versamentoil conto si costruisce sui tassi provvisoricomunicati a dicembre42 aprile 2026Il decreto del Ministro del lavoro, diconcerto con il MEF, approva aliquotedi oscillazione, tariffe enomenclatoreattuazione dell'art. 1 del DL 31 ottobre2025 n. 159528 maggio 2026La circolare n. 25 fissa i limitiminimi di retribuzione imponibilegiornaliera per il 2026minimale di 58,13 € al giorno e limiti peroperai agricoli e retribuzioniconvenzionali612 giugno 2026La circolare n. 28 recepisce ildecreto: le aliquote applicate afebbraio restano confermateresta l'esclusione dal bonus per le aziendecondannate in via definitiva per violazionigravi sulla sicurezza
  1. Entro il 31 dicembre 2025: L'INAIL comunica a ogni posizione assicurativa territoriale il tasso applicabile per il 2026 — art. 22 delle Modalità di applicazione delle tariffe
  2. 20 gennaio 2026: La circolare n. 3 illustra le nuove aliquote di oscillazione in bonus, applicate in via provvisoria e con riserva — le aliquote sono della delibera del Consiglio di amministrazione INAIL 21 luglio 2025 n. 146; l'applicazione provvisoria la dispone la delibera del Presidente 10 novembre 2025 n. 17, ratificata il 19 novembre 2025
  3. Lunedì 16 febbraio 2026: Autoliquidazione: regolazione del premio dell'anno chiuso, rata dell'anno in corso e versamento — il conto si costruisce sui tassi provvisori comunicati a dicembre
  4. 2 aprile 2026: Il decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il MEF, approva aliquote di oscillazione, tariffe e nomenclatore — attuazione dell'art. 1 del DL 31 ottobre 2025 n. 159
  5. 28 maggio 2026: La circolare n. 25 fissa i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il 2026 — minimale di 58,13 € al giorno e limiti per operai agricoli e retribuzioni convenzionali
  6. 12 giugno 2026: La circolare n. 28 recepisce il decreto: le aliquote applicate a febbraio restano confermate — resta l'esclusione dal bonus per le aziende condannate in via definitiva per violazioni gravi sulla sicurezza
L'anno assicurativo 2026, dal tasso comunicato alla conferma delle tariffeFonte: Elaborazione SamBooks su circolari INAIL n. 3 del 20 gennaio 2026, n. 25 del 28 maggio 2026 e n. 28 del 12 giugno 2026

La sequenza spiega un'anomalia che molti datori di lavoro hanno incontrato: a febbraio si è pagato su tassi già ridotti ma non ancora definitivi, e la conferma è arrivata solo a giugno. Chi ha ricevuto la comunicazione del tasso con la riserva non deve fare nulla: la riserva riguarda l'Istituto, non l'azienda, e si scioglie con il provvedimento attuativo.

Le domande di chi ci arriva

Quanto vale il minimale di retribuzione giornaliera INAIL per il 2026 e come si calcola?

Vale 58,13 € al giorno. Si ottiene applicando il 9,5 per cento al trattamento minimo mensile di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2026, pari a 611,85 €, dopo la rivalutazione ISTAT dell'1,4 per cento registrata per il 2025. Su ventisei giornate il limite mensile è di 1.511,38 €.

Come si calcola la base imponibile INAIL per i lavoratori part time?

Si parte dalla retribuzione oraria: si sceglie la più alta fra quella minimale e quella tabellare del contratto collettivo, e la si moltiplica per le ore da retribuire, comprese le assenze retribuite per legge o per contratto, entro venticinque giornate lavorative mensili. La retribuzione oraria minimale 2026, con orario normale di quaranta ore settimanali, è di 8,72 €.

Qual è il limite minimo di retribuzione giornaliera INAIL per gli operai agricoli nel 2026?

51,70 € al giorno. Il limite degli operai agricoli si aggiorna solo in base all'indice ISTAT e non va adeguato al minimale generale, più alto: è una delle retribuzioni effettive che la circolare esclude espressamente dall'adeguamento al minimale giornaliero della generalità dei dipendenti.

Quanto vale il minimale contributivo INAIL per il 2026 e va adeguato al minimale di rendita?

Il minimale contributivo 2026 è 58,13 € al giorno e non va adeguato al minimale di rendita rapportato a giorno, che dal 1° luglio 2026 vale 69,04 €: la circolare precisa che l'uno prescinde dall'altro. Vale il contrario quando il minimale di rendita è assunto come retribuzione convenzionale ed è inferiore al limite contributivo.

Riferimenti normativi

  • Circolare INAIL n. 25 del 28 maggio 2026: limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi 2026, minimale di 58,13 €, limite mensile di 1.511,38 €, retribuzione oraria minimale di 8,72 €, operai agricoli a 51,70 €, piccola pesca a 32,30 € al giorno e 808,00 € al mese.
  • Circolare INAIL n. 35 del 22 luglio 2026 e decreto del Ministro del lavoro 11 maggio 2026 n. 58: rivalutazione di minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2026 a 20.712,30 € e 38.465,70 € annui, con i limiti di retribuzione imponibile che ne derivano (69,04 € e 128,22 € al giorno). Il testo della circolare non è fra i riferimenti normativi di questa scheda.
  • Circolare INAIL n. 3 del 20 gennaio 2026: applicazione in via provvisoria dal 1° gennaio 2026 delle nuove aliquote di oscillazione in bonus, con riserva di richiedere i maggiori premi, e tabella completa delle riduzioni per classe dimensionale.
  • Circolare INAIL n. 28 del 12 giugno 2026: recepimento del decreto ministeriale 2 aprile 2026, conferma delle aliquote, riduzione per non significatività portata al 13 per cento, esclusioni dal computo degli eventi lesivi, rettifica dell'inquadramento, modalità di pagamento e ricorsi tariffari.
  • Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 2 aprile 2026: nuove aliquote di oscillazione del tasso medio e modifiche alle Modalità di applicazione delle tariffe e al nomenclatore tariffario.
  • Art. 1 del DL 31 ottobre 2025 n. 159, convertito dalla legge 29 dicembre 2025 n. 198: base legislativa della riduzione, con esclusione delle aziende condannate in via definitiva per violazioni gravi in materia di sicurezza.
  • Artt. 28 e 44 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124: testo unico dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, obbligo del premio e autoliquidazione; il testo non è fra i riferimenti normativi di questa scheda.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata all'8 settembre 2026. Aggiornata al 16 settembre 2026.

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