Alternatività IVA e imposta di registro art. 40 DPR 131/1986
Art. 40 DPR 131/1986: principio di alternativita IVA/registro, gli atti su operazioni soggette a IVA scontano l'imposta di registro in misura fissa
30/05/2026
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In sintesi
L'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 disciplina gli atti relativi a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, dando attuazione al principio di alternatività IVA/registro: gli atti che hanno a oggetto cessioni di beni e prestazioni di servizi assoggettate a IVA scontano l'imposta di registro in misura fissa anziché in misura proporzionale, così da evitare la doppia imposizione indiretta sulla stessa operazione. Il comma 2 precisa che per le operazioni indicate nell'art. 11 del D.P.R. 633/1972 l'imposta di registro si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'IVA.
Quando si applica
Il principio di alternatività governa il rapporto tra due imposte indirette generali: l'IVA, tributo sul valore aggiunto delle cessioni e prestazioni nell'esercizio d'impresa, arti o professioni, e l'imposta di registro, tributo sugli atti. La logica è che la medesima operazione economica non deve scontare entrambe in misura proporzionale.
Si applica quando un atto soggetto a registrazione documenta un'operazione rilevante ai fini IVA:
- cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili IVA;
- operazioni che, pur non comportando addebito d'imposta (esenti, non imponibili, fuori campo per territorialità), restano nel "campo IVA" ai fini dell'alternatività.
In questi casi l'atto, se soggetto a registrazione, sconta l'imposta di registro in misura fissa, secondo gli importi previsti dalla tariffa allegata al Testo unico, e non l'imposta proporzionale.
Come si applica nella pratica
| Operazione documentata nell'atto | Imposta di registro |
|---|---|
| Cessione/prestazione soggetta a IVA | Misura fissa (alternatività) |
| Operazione fuori dal campo IVA | Misura proporzionale (tariffa) |
| Operazione mista (parte IVA, parte no) | Imposizione sulla parte non IVA |
Il principio di alternatività ha alcune eccezioni rilevanti, in particolare nel settore immobiliare, dove le cessioni e locazioni esenti da IVA possono essere ricondotte alla tassazione proporzionale di registro: il rinvio incrociato con l'art. 5, comma 2, del Testo unico individua le operazioni dei numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972 come ipotesi in cui non opera la regola della misura fissa.
Il comma 2 dell'art. 40 detta una regola specifica per le operazioni indicate nell'art. 11 del D.P.R. 633/1972: in tali casi l'imposta di registro si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'IVA. Si tratta del coordinamento per gli atti che documentano operazioni permutative o a contenuto misto, in cui solo una parte è assoggettata a IVA mentre l'altra rileva ai fini del registro.
Le misure fisse e le aliquote proporzionali concrete non sono indicate da questo articolo, bensì dalla tariffa allegata al D.P.R. 131/1986: per quantificare l'imposta dovuta occorre individuare nella tariffa la tipologia di atto e la corrispondente misura.
Esempi pratici
Esempio 1 — Fattura per cessione di beni soggetta a IVA
Un'impresa cede merci a un cliente con emissione di fattura assoggettata a IVA. L'operazione, già gravata da IVA, sconta l'imposta di registro in misura fissa qualora l'atto sia sottoposto a registrazione: opera l'alternatività, evitando la doppia tassazione proporzionale.
Esempio 2 — Cessione di immobile strumentale imponibile IVA
La cessione di un immobile strumentale soggetta a IVA per opzione rientra nel campo IVA: l'atto notarile sconta l'imposta di registro in misura fissa per effetto dell'alternatività, ferme restando le imposte ipotecaria e catastale dovute secondo le rispettive discipline.
Esempio 3 — Cessione di immobile abitativo esente IVA
La cessione di un fabbricato abitativo esente da IVA (art. 10 D.P.R. 633/1972) costituisce eccezione all'alternatività: l'atto è soggetto a imposta di registro in misura proporzionale, secondo la tariffa allegata, proprio perché l'operazione è esente e non sconta IVA effettiva.
Errori comuni e come evitarli
- Errore tipico: ritenere che un atto soggetto a IVA non vada mai registrato. L'alternatività incide sulla misura (fissa anziché proporzionale), non esclude di per sé l'obbligo di registrazione.
- Errore tipico: applicare l'imposta fissa anche alle cessioni e locazioni immobiliari esenti IVA, che invece tornano alla tassazione proporzionale di registro.
- Errore tipico: confondere "operazione fuori campo IVA per territorialità" con "operazione fuori dal sistema IVA": le prime restano rilevanti ai fini dell'alternatività.
- Errore tipico: inventare aliquote proporzionali: le misure vanno lette nella tariffa allegata, non desunte a memoria.
- Errore tipico: trascurare il comma 2, che per le operazioni dell'art. 11 D.P.R. 633/1972 applica il registro sulla parte non soggetta a IVA.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 40 — Atti relativi a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (principio di alternatività).
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 40, comma 2 — Operazioni dell'art. 11 D.P.R. 633/1972: registro sulla parte non soggetta a IVA.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 5, comma 2 — Scritture private relative a operazioni soggette a IVA.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 43 — Base imponibile dell'imposta di registro.
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 2 — Cessioni di beni soggette a IVA.
Risorse correlate
- Imposta di registro: termine fisso e caso d'uso art. 5 DPR 131
- Base imponibile dell'imposta di registro art. 43 DPR 131/1986
- Cessioni di beni ai fini IVA art. 2 DPR 633/1972
- Fatturazione elettronica TD01 art. 21 DPR 633/1972
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.
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