Base imponibile imposta di registro art. 43 DPR 131/1986
Art. 43 DPR 131/1986: base imponibile dell'imposta di registro, valore dei beni e diritti o corrispettivi pattuiti, con gli oneri accollati che concorrono
06/08/2026
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In sintesi
L'art. 43 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 stabilisce come si determina la base imponibile dell'imposta di registro: per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali è il valore del bene o del diritto alla data dell'atto; per gli atti a contenuto patrimoniale è l'ammontare dei corrispettivi pattuiti. La norma fissa un criterio diverso per ciascuna tipologia di atto (permute, cessioni di contratto, garanzie, obbligazioni) e precisa che i debiti e gli oneri accollati concorrono a formare la base imponibile.
Quando si applica
L'articolo individua il valore tassabile su cui applicare l'aliquota proporzionale o la misura fissa prevista dalla tariffa allegata. Si applica a tutti gli atti soggetti a registrazione con imposta proporzionale, salvo le deroghe degli articoli seguenti.
Il comma 1 costruisce la base imponibile in funzione della natura dell'atto, distinguendo tra criterio del valore del bene e criterio del corrispettivo pattuito:
- contratti traslativi/costitutivi di diritti reali → valore del bene o diritto;
- permute → valore del bene che dà luogo alla maggiore imposta;
- contratti con obbligazione di fare in corrispettivo → valore del bene ceduto o della prestazione che dà luogo alla maggiore imposta;
- cessioni di contratto → corrispettivo della cessione più valore delle prestazioni ancora da eseguire;
- contratti a contenuto patrimoniale diversi → ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto.
Come si applica nella pratica
| Tipo di atto | Base imponibile | Comma/lett. |
|---|---|---|
| Traslativi/costitutivi di diritti reali a titolo oneroso | Valore del bene/diritto alla data dell'atto | c. 1, lett. a) |
| Permute | Valore del bene che dà la maggiore imposta | c. 1, lett. b) |
| Obbligazione di fare in corrispettivo | Valore del bene/prestazione con maggiore imposta | c. 1, lett. c) |
| Cessioni di contratto | Corrispettivo + valore prestazioni da eseguire | c. 1, lett. d) |
| Assunzione/estinzione di obbligazione | Ammontare dell'obbligazione (o valore del bene) | c. 1, lett. e) |
| Garanzie reali/personali | Somma garantita (o somma/valore titoli se inferiore) | c. 1, lett. f) |
| Contratti a contenuto patrimoniale (altri) | Corrispettivi in denaro per l'intera durata | c. 1, lett. h) |
| Operazioni miste IVA/non IVA | Valore delle cessioni/prestazioni non soggette a IVA | c. 1, lett. i) |
Il comma 2 è una regola di aggregazione fondamentale: i debiti o gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell'atto concorrono a formare la base imponibile. L'accollo del mutuo nella compravendita di un immobile, per esempio, si somma al prezzo dichiarato.
Il comma 3 disciplina i corrispettivi in valuta estera o oro: ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione, salvo diversa data di ragguaglio convenuta dalle parti. Il comma 4 estende i criteri del comma 1 agli atti dell'autorità giudiziaria di cui all'art. 37.
Il comma 4-bis introduce la regola del prezzo-valore per le cessioni di immobili abitativi e relative pertinenze: in deroga al comma 1, la base imponibile è determinata ai sensi dell'art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, ossia sul valore catastale rivalutato anziché sul prezzo, quando ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi.
Le aliquote applicabili a ciascuna base imponibile non sono fissate da questo articolo, ma dalla tariffa allegata al DPR 131/1986.
Esempi pratici
Esempio 1 — Compravendita con accollo di mutuo
Un'azienda acquista un immobile strumentale dichiarando un prezzo di 180.000,00 € e accollandosi un mutuo residuo di 60.000,00 €. La base imponibile non è il solo prezzo: per effetto del comma 2 gli oneri accollati concorrono, portando il valore tassabile a 240.000,00 €.
Esempio 2 — Permuta tra due terreni
Due imprese permutano due terreni edificabili di valore rispettivamente 120.000,00 € e 150.000,00 €. Ai sensi della lett. b) del comma 1 la base imponibile è il valore del bene che dà luogo alla maggiore imposta, ossia 150.000,00 €.
Esempio 3 — Cessione di contratto di leasing
Un'impresa cede a un terzo il proprio contratto di leasing immobiliare pattuendo un corrispettivo di 20.000,00 € a fronte di canoni residui per 80.000,00 €. La base imponibile somma il corrispettivo della cessione e il valore delle prestazioni ancora da eseguire (lett. d), per complessivi 100.000,00 €.
Errori comuni e come evitarli
- Errore tipico: assumere come base imponibile il solo prezzo dichiarato, trascurando i debiti e gli oneri accollati che il comma 2 fa concorrere alla base.
- Errore tipico: nelle permute tassare il valore del bene meno rilevante: la lett. b) impone il valore che dà luogo alla maggiore imposta.
- Errore tipico: applicare il criterio del prezzo agli immobili abitativi che rientrano nel prezzo-valore (comma 4-bis), perdendo l'agevolazione sul valore catastale.
- Errore tipico: omettere di ragguagliare al cambio i corrispettivi in valuta estera alla data di stipula (comma 3).
- Errore tipico: includere nella base di registro la quota soggetta a IVA negli atti misti, mentre la lett. i) limita la base alle prestazioni non soggette a IVA.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 43, comma 1 — Base imponibile per tipologia di atto (valore del bene, corrispettivi).
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 43, comma 2 — Debiti e oneri accollati concorrono alla base imponibile.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 43, comma 3 — Corrispettivi in valuta estera ragguagliati al cambio.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 43, comma 4-bis — Prezzo-valore per gli immobili abitativi (rinvio L. 266/2005, art. 1, c. 497).
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 40 — Principio di alternatività IVA/registro.
Risorse correlate
- Alternatività IVA/registro art. 40 DPR 131/1986
- Imposta di registro: termine fisso e caso d'uso art. 5 DPR 131
- Termini per la registrazione degli atti art. 13 DPR 131/1986
- Soggetti obbligati alla registrazione art. 57 DPR 131/1986
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 agosto 2026.
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