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AdempimentiUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Base imponibile imposta di registro art. 43 DPR 131/1986

Art. 43 DPR 131/1986: base imponibile dell'imposta di registro, valore dei beni e diritti o corrispettivi pattuiti, con gli oneri accollati che concorrono

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 43 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 stabilisce come si determina la base imponibile dell'imposta di registro: per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali è il valore del bene o del diritto alla data dell'atto; per gli atti a contenuto patrimoniale è l'ammontare dei corrispettivi pattuiti. La norma fissa un criterio diverso per ciascuna tipologia di atto (permute, cessioni di contratto, garanzie, obbligazioni) e precisa che i debiti e gli oneri accollati concorrono a formare la base imponibile.

Quando si applica

L'articolo individua il valore tassabile su cui applicare l'aliquota proporzionale o la misura fissa prevista dalla tariffa allegata. Si applica a tutti gli atti soggetti a registrazione con imposta proporzionale, salvo le deroghe degli articoli seguenti.

Il comma 1 costruisce la base imponibile in funzione della natura dell'atto, distinguendo tra criterio del valore del bene e criterio del corrispettivo pattuito:

  • contratti traslativi/costitutivi di diritti reali → valore del bene o diritto;
  • permute → valore del bene che dà luogo alla maggiore imposta;
  • contratti con obbligazione di fare in corrispettivo → valore del bene ceduto o della prestazione che dà luogo alla maggiore imposta;
  • cessioni di contratto → corrispettivo della cessione più valore delle prestazioni ancora da eseguire;
  • contratti a contenuto patrimoniale diversi → ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto.

Come si applica nella pratica

Tipo di attoBase imponibileComma/lett.
Traslativi/costitutivi di diritti reali a titolo onerosoValore del bene/diritto alla data dell'attoc. 1 lett. a)
PermuteValore del bene che dà la maggiore impostac. 1 lett. b)
Obbligazione di fare in corrispettivoValore del bene/prestazione con maggiore impostac. 1 lett. c)
Cessioni di contrattoCorrispettivo + valore prestazioni da eseguirec. 1 lett. d)
Assunzione/estinzione di obbligazioneAmmontare dell'obbligazione (o valore del bene)c. 1 lett. e)
Garanzie reali/personaliSomma garantita (o somma/valore titoli se inferiore)c. 1 lett. f)
Contratti a contenuto patrimoniale (altri)Corrispettivi in denaro per l'intera duratac. 1 lett. h)
Operazioni miste IVA/non IVAValore delle cessioni/prestazioni non soggette a IVAc. 1 lett. i)

Il comma 2 è una regola di aggregazione fondamentale: i debiti o gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell'atto concorrono a formare la base imponibile. L'accollo del mutuo nella compravendita di un immobile, per esempio, si somma al prezzo dichiarato.

Il comma 3 disciplina i corrispettivi in valuta estera o oro: ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione, salvo diversa data di ragguaglio convenuta dalle parti. Il comma 4 estende i criteri del comma 1 agli atti dell'autorità giudiziaria di cui all'art. 37.

Il comma 5 introduce la regola del prezzo-valore per le cessioni di immobili abitativi e relative pertinenze: in deroga al comma 1, la base imponibile è determinata ai sensi dell'art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, ossia sul valore catastale rivalutato anziché sul prezzo, quando ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi.

Le aliquote applicabili a ciascuna base imponibile non sono fissate da questo articolo, ma dalla tariffa allegata al D.P.R. 131/1986.

Esempi pratici

Esempio 1 — Compravendita con accollo di mutuo

Un'azienda acquista un immobile strumentale dichiarando un prezzo di 180.000,00 € e accollandosi un mutuo residuo di 60.000,00 €. La base imponibile non è il solo prezzo: per effetto del comma 2 gli oneri accollati concorrono, portando il valore tassabile a 240.000,00 €.

Esempio 2 — Permuta tra due terreni

Due imprese permutano due terreni edificabili di valore rispettivamente 120.000,00 € e 150.000,00 €. Ai sensi della lett. b) del comma 1 la base imponibile è il valore del bene che dà luogo alla maggiore imposta, ossia 150.000,00 €.

Esempio 3 — Cessione di contratto di leasing

Un'impresa cede a un terzo il proprio contratto di leasing immobiliare pattuendo un corrispettivo di 20.000,00 € a fronte di canoni residui per 80.000,00 €. La base imponibile somma il corrispettivo della cessione e il valore delle prestazioni ancora da eseguire (lett. d), per complessivi 100.000,00 €.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore tipico: assumere come base imponibile il solo prezzo dichiarato, trascurando i debiti e gli oneri accollati che il comma 2 fa concorrere alla base.
  • Errore tipico: nelle permute tassare il valore del bene meno rilevante: la lett. b) impone il valore che dà luogo alla maggiore imposta.
  • Errore tipico: applicare il criterio del prezzo agli immobili abitativi che rientrano nel prezzo-valore (comma 5), perdendo l'agevolazione sul valore catastale.
  • Errore tipico: omettere di ragguagliare al cambio i corrispettivi in valuta estera alla data di stipula (comma 3).
  • Errore tipico: includere nella base di registro la quota soggetta a IVA negli atti misti, mentre la lett. i) limita la base alle prestazioni non soggette a IVA.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 43, comma 1 — Base imponibile per tipologia di atto (valore del bene, corrispettivi).
  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 43, comma 2 — Debiti e oneri accollati concorrono alla base imponibile.
  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 43, comma 3 — Corrispettivi in valuta estera ragguagliati al cambio.
  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 43, comma 5 — Prezzo-valore per gli immobili abitativi (rinvio L. 266/2005, art. 1, c. 497).
  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 40 — Principio di alternatività IVA/registro.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.