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AdempimentiUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Imposta di registro: termine fisso e caso d'uso art. 5 DPR 131

Art. 5 DPR 131/1986: registrazione in termine fisso degli atti della tariffa e in caso d'uso, con alternativita IVA/registro per le scritture private

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro) distingue due modalità di registrazione degli atti: in termine fisso per gli atti indicati nella parte prima della tariffa allegata, da registrare obbligatoriamente entro un termine perentorio; in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda, da registrare solo quando l'atto è effettivamente utilizzato. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contenute sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (principio di alternatività IVA/registro).

Quando si applica

L'articolo definisce il presupposto temporale dell'obbligo di registrazione e introduce il criterio per individuare quando un atto va registrato subito e quando solo all'uso. La distinzione governa l'intera operatività dell'imposta di registro.

  • Termine fisso: gli atti elencati nella parte prima della tariffa devono essere registrati entro un termine perentorio (art. 13), a prescindere da qualsiasi utilizzo successivo. Vi rientrano, tipicamente, gli atti pubblici, le scritture private autenticate, i contratti traslativi di immobili, le locazioni.
  • Caso d'uso: gli atti della parte seconda della tariffa si registrano solo quando se ne fa uso, cioè quando vengono depositati presso cancellerie giudiziarie o amministrazioni pubbliche per essere acquisiti agli atti del procedimento (nozione di "caso d'uso" dell'art. 6 del Testo unico).

Il comma 2 disciplina il rapporto con l'IVA: le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'IVA. È l'applicazione del principio di alternatività: l'atto già gravato da IVA non sconta il registro in termine fisso, ma solo eventualmente in caso d'uso.

Come si applica nella pratica

Tipo di attoModalitàTariffaRiferimento
Atti della parte prima della tariffaTermine fissoParte primaart. 5 c. 1
Atti della parte seconda della tariffaCaso d'usoParte secondaart. 5 c. 1
Scrittura privata non autenticata, tutte disposizioni soggette a IVACaso d'usoart. 5 c. 2

Il comma 2 precisa che si considerano "soggette all'imposta sul valore aggiunto" anche:

  • le cessioni e prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA;
  • le operazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972 (operazioni fuori campo IVA per difetto di territorialità);
  • le operazioni di cui al comma 6 dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972.

Restano invece escluse da questo trattamento agevolato — e quindi tornano alla registrazione in termine fisso con imposta proporzionale — alcune operazioni esenti e imponibili rilevanti in ambito immobiliare: quelle dei numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) del primo comma dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972, nonché le locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma dello stesso art. 10. È il meccanismo che evita la doppia esenzione per le operazioni immobiliari esenti da IVA.

Le aliquote proporzionali e le misure fisse del tributo non sono fissate da questo articolo, bensì dalla tariffa allegata al Testo unico, parte prima e parte seconda, a cui occorre fare riferimento per ciascuna tipologia di atto.

Esempi pratici

Esempio 1 — Contratto di locazione immobiliare

Un contratto di locazione di un immobile strumentale stipulato con scrittura privata è atto da registrare in termine fisso (parte prima della tariffa): la registrazione va richiesta entro il termine perentorio dell'art. 13, indipendentemente dall'uso del contratto.

Esempio 2 — Scrittura privata con sole operazioni soggette a IVA

Due imprese sottoscrivono una scrittura privata non autenticata avente a oggetto esclusivamente cessioni di beni soggette a IVA. Poiché tutte le disposizioni sono relative a operazioni IVA, la scrittura è soggetta a registrazione solo in caso d'uso (comma 2): finché non viene depositata presso un ufficio pubblico, non sorge l'obbligo di registrazione.

Esempio 3 — Scrittura relativa a locazione di immobile esente IVA

Una scrittura privata non autenticata riguarda una locazione di immobile abitativo esente da IVA ex art. 10, secondo comma, D.P.R. 633/1972. La deroga del comma 2 esclude questa operazione dal regime del caso d'uso: l'atto torna alla registrazione in termine fisso con imposta di registro proporzionale, secondo la tariffa allegata.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore tipico: ritenere che ogni scrittura privata vada registrata in termine fisso. Se tutte le disposizioni sono relative a operazioni IVA, la registrazione è in caso d'uso (comma 2).
  • Errore tipico: applicare il caso d'uso anche alle locazioni di immobili esenti IVA. La deroga del comma 2 le riporta al termine fisso con imposta proporzionale.
  • Errore tipico: confondere "termine fisso" con un'aliquota: è solo la modalità e la scadenza di registrazione; le misure sono nella tariffa.
  • Errore tipico: trascurare che anche le operazioni fuori campo IVA per territorialità (artt. 7-7-septies D.P.R. 633/1972) si considerano "soggette a IVA" ai fini del comma 2.
  • Errore tipico: registrare spontaneamente un atto da caso d'uso prima che ne sorga l'esigenza, anticipando un'imposta non ancora dovuta.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 5, comma 1 — Registrazione in termine fisso (parte prima tariffa) e in caso d'uso (parte seconda).
  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 5, comma 2 — Scritture private non autenticate relative a operazioni soggette a IVA (alternatività).
  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 13 — Termini per la richiesta di registrazione.
  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 40 — Principio di alternatività IVA/registro.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 21 — Fatturazione delle operazioni (richiamato dal comma 2).

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.