Registro su cessioni di crediti, titoli e assicurazioni
Imposta di registro su cessioni di crediti, quietanze e garanzie verso terzi (art. 6 Tariffa DPR 131/1986): aliquota 0,50% e regime speciale di titoli
30/05/2026
4 min lettura
In sintesi
L'art. 6 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131 assoggetta all'imposta di registro proporzionale dello 0,50% le cessioni di crediti, le compensazioni e remissioni di debiti, le quietanze (diverse da quelle rilasciate per scrittura privata non autenticata) e le garanzie reali e personali prestate a favore di terzi se non richieste dalla legge. I contratti di assicurazione, riassicurazione e rendita vitalizia soggetti all'imposta sulle assicurazioni (L. 1216/1961) e i titoli azionari e obbligazionari in serie o di massa godono di un regime speciale e non scontano l'imposta proporzionale di registro.
Quando si applica
L'aliquota dello 0,50% prevista dall'art. 6 della Tariffa, Parte Prima, riguarda atti a contenuto patrimoniale che non trasferiscono la proprietà di beni ma incidono su crediti, debiti o garanzie. Vi rientrano:
- le cessioni di crediti (con esclusione delle operazioni soggette a IVA, in virtù dell'alternatività);
- le compensazioni e le remissioni di debiti;
- le quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata;
- le garanzie reali e personali prestate a favore di terzi, quando non richieste dalla legge.
Restano fuori dall'imposta proporzionale di registro, per effetto del regime speciale delle Note alla Tariffa:
- i contratti di assicurazione, riassicurazione e rendita vitalizia soggetti all'imposta di cui alla L. 29 ottobre 1961 n. 1216, le ricevute e quietanze e ogni atto inerente all'acquisizione, gestione ed esecuzione di tali contratti;
- le azioni, obbligazioni e altri titoli in serie o di massa, i titoli di Stato o garantiti, e gli atti relativi al loro movimento e compravendita.
Per inquadrare il rapporto con le altre aliquote è utile la lettura sulle aliquote di registro per trasferimenti immobiliari e per locazioni, società e atti vari.
Come si applica nella pratica
L'imposta sulle cessioni di crediti si calcola applicando lo 0,50% al valore della base imponibile. Lo schema seguente sintetizza il trattamento delle diverse fattispecie.
| Fattispecie | Trattamento ai fini del registro | Fonte |
|---|---|---|
| Cessione di crediti | 0,50% | art. 6 Tariffa P.I |
| Compensazioni e remissioni di debiti | 0,50% | art. 6 Tariffa P.I |
| Quietanze (escluse scritture private non autenticate) | 0,50% | art. 6 Tariffa P.I |
| Garanzie reali e personali a favore di terzi non richieste dalla legge | 0,50% | art. 6 Tariffa P.I |
| Garanzie personali in solido da più soggetti | Una sola imposta (fissa per quelle non contestuali) | Nota art. 6 |
| Contratti di assicurazione, riassicurazione, rendita vitalizia (L. 1216/1961) | Regime speciale: non soggetti a registro proporzionale | Nota art. 7 Tariffa |
| Azioni, obbligazioni, titoli in serie o di massa, titoli di Stato | Regime speciale: non soggetti a registro proporzionale | Nota art. 8 Tariffa |
Le garanzie personali prestate in solido da più soggetti danno luogo all'applicazione di una sola imposta; per le garanzie non contestuali si applica l'imposta fissa (Nota all'art. 6 della Tariffa).
Il regime speciale di assicurazioni e titoli risponde al principio per cui un'operazione già assoggettata a un tributo proprio non sconta anche l'imposta proporzionale di registro: le polizze pagano l'imposta sulle assicurazioni della L. 1216/1961, mentre i titoli in serie o di massa seguono la disciplina propria. Anche per le cessioni di crediti vale, in ogni caso, l'alternatività IVA/registro (art. 40 DPR 131/1986): la cessione effettuata nell'esercizio d'impresa e soggetta a IVA non sconta l'imposta proporzionale di registro.
Esempi pratici
Esempio 1 — Cessione di un credito commerciale
Una S.r.l. cede a un factor un credito commerciale del valore nominale di 50.000,00 € con atto soggetto a registrazione e non rilevante ai fini IVA. Si applica l'aliquota dello 0,50% prevista dall'art. 6 della Tariffa: 50.000,00 × 0,50% = 250,00 €.
Esempio 2 — Quietanza per estinzione di un debito
Una società rilascia, con scrittura privata autenticata, una quietanza a fronte dell'estinzione di un debito di 120.000,00 €. La quietanza autenticata sconta l'imposta di registro dello 0,50%: 120.000,00 × 0,50% = 600,00 €. Una quietanza rilasciata per scrittura privata non autenticata sarebbe invece esclusa dalla previsione dell'art. 6.
Esempio 3 — Polizza assicurativa
Un'impresa stipula una polizza assicurativa soggetta all'imposta sulle assicurazioni della L. 1216/1961. Il contratto e le relative quietanze non scontano l'imposta proporzionale di registro, in forza del regime speciale richiamato dalle Note alla Tariffa: l'operazione assolve il proprio tributo tramite l'imposta sulle assicurazioni.
Errori comuni e come evitarli
- Applicare il registro proporzionale alle polizze: i contratti di assicurazione, riassicurazione e rendita vitalizia soggetti all'imposta sulle assicurazioni (L. 1216/1961) non scontano l'imposta proporzionale di registro; tassarli al registro è una doppia imposizione errata.
- Confondere le quietanze: solo le quietanze diverse da quelle rilasciate per scrittura privata non autenticata rientrano nell'art. 6 con l'aliquota dello 0,50%; le quietanze per scrittura privata non autenticata seguono un trattamento diverso.
- Trascurare l'alternatività con l'IVA: la cessione di crediti effettuata nell'esercizio d'impresa e soggetta a IVA non sconta l'imposta proporzionale di registro; applicare lo 0,50% in presenza di operazione IVA è errato.
- Tassare più volte le garanzie in solido: le garanzie personali prestate in solido da più soggetti danno luogo a una sola imposta; per quelle non contestuali si applica l'imposta fissa, non più imposte proporzionali.
- Assoggettare a registro la compravendita di titoli in serie: azioni, obbligazioni e titoli di Stato beneficiano del regime speciale delle Note alla Tariffa e non scontano l'imposta proporzionale di registro sul movimento.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Tariffa Parte Prima, art. 6 — cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, garanzie a favore di terzi: aliquota 0,50%; nota sulle garanzie in solido.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Note alla Tariffa, art. 7 — contratti di assicurazione, riassicurazione e rendita vitalizia soggetti all'imposta della L. 1216/1961: regime speciale.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Note alla Tariffa, art. 8 — azioni, obbligazioni e titoli in serie o di massa, titoli di Stato: regime speciale.
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 40 — alternatività IVA/registro: le operazioni soggette a IVA non scontano l'imposta proporzionale di registro.
Risorse correlate
- Aliquote di registro su trasferimenti immobiliari
- Aliquote di registro su locazioni, società e atti
- Alternatività IVA/registro: art. 40 DPR 131/1986
- Registro su atti giudiziari e dichiarativi
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 30 maggio 2026.
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