Salta al contenuto
IVAUltimo aggiornamento: 28/05/2026

Rimborso del credito IVA art. 38-bis DPR 633/72: visto e garanzia

Esecuzione dei rimborsi IVA ex art. 38-bis DPR 633/72: presupposti dell'art. 30, soglia di 30.000 €, visto di conformità e garanzia triennale

Ultimo aggiornamento

28/05/2026

Tempo di lettura

5 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

L'art. 38-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 disciplina l'esecuzione dei rimborsi del credito IVA spettanti nei casi previsti dall'art. 30. Il rimborso annuale è richiesto in sede di dichiarazione IVA ed è eseguito entro tre mesi dalla presentazione; sulle somme rimborsate spettano interessi del 2% annuo dal novantesimo giorno (comma 1). Per i rimborsi di importo fino a 30.000,00 € non occorrono adempimenti ulteriori. Sopra tale soglia, il rimborso richiede l'apposizione del visto di conformità (o la sottoscrizione dell'organo di controllo) e una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà sui requisiti di solidità del contribuente (comma 3). Nei casi più rischiosi (attività da meno di due anni, accertamenti recenti, cessazione attività) è invece obbligatoria la garanzia triennale (commi 4 e 5). Il credito IVA può, in alternativa al rimborso, essere portato in compensazione.

Quando si applica

Il rimborso del credito IVA presuppone una delle fattispecie dell'art. 30, comma 2 (e comma 3) del DPR 633/1972:

  • Cessazione dell'attività (comma 2): rimborso dell'eccedenza detraibile finale.
  • Aliquota media sulle operazioni attive inferiore a quella sugli acquisti (lett. a).
  • Operazioni non imponibili superiori al 25% del totale (esportazioni, cessioni intra-UE, ecc., lett. b).
  • Acquisto di beni ammortizzabili e di beni/servizi per studi e ricerche (lett. c).
  • Operazioni non soggette per difetto del presupposto territoriale (lett. d).
  • Soggetti non residenti e altre ipotesi specifiche.
  • Eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni degli ultimi tre anni (comma 3 dell'art. 30).

Il rimborso infrannuale (trimestrale, modello TR) è ammesso solo nelle ipotesi delle lettere a), b) ed e) del comma 2 dell'art. 30, e — per beni ammortizzabili — quando questi superano i due terzi degli acquisti del periodo (art. 38-bis, comma 2).

Attenzione alla disambiguazione: l'art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi) qui trattato riguarda i rimborsi "interni". Sono articoli distinti e fuori dal perimetro di questa scheda l'art. 38-bis.1 (rimborso dell'IVA assolta in altri Stati membri), l'art. 38-bis.2 (rimborsi a soggetti non residenti stabiliti nella UE) e l'art. 38-bis.3 (eccedenze dei regimi speciali OSS/IOSS ex art. 74-quinquies e seguenti).

Come si applica nella pratica

Tempi e interessi (comma 1)

Il rimborso annuale è eseguito entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Gli interessi del 2% annuo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla dichiarazione, senza computare il periodo (oltre quindici giorni) tra la richiesta di documenti e la loro consegna.

Soglia di 30.000,00 € (commi 3 e 4)

  • Fino a 30.000,00 €: rimborso erogato senza visto di conformità né garanzia.
  • Oltre 30.000,00 €: di regola occorre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa dell'organo di revisione) sulla dichiarazione, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorietà che attesti: patrimonio netto non diminuito oltre il 40% rispetto all'ultimo periodo; consistenza immobiliare non ridotta oltre il 40% per cessioni anomale; attività non cessata; per le società di capitali non quotate, nessuna cessione di quote superiore al 50% del capitale nell'anno precedente; regolarità dei versamenti contributivi.

Quando serve la garanzia (commi 4 e 5)

La garanzia (in luogo del visto) è obbligatoria per i rimborsi superiori a 30.000,00 € richiesti da: soggetti che esercitano l'attività da meno di due anni (escluse le start-up innovative); soggetti che hanno ricevuto avvisi di accertamento rilevanti nei due anni precedenti; soggetti che presentano la dichiarazione priva di visto; soggetti che chiedono il rimborso dell'eccedenza alla cessazione dell'attività. La garanzia dura tre anni (o, se inferiore, fino al termine di decadenza dell'accertamento) e può essere prestata con cauzione in titoli di Stato, fideiussione bancaria o polizza assicurativa; per le PMI anche tramite i confidi.

Rimborsi prioritari e controlli (commi 8 e 10)

Alcune categorie di contribuenti, individuate con decreti del MEF, beneficiano di rimborsi in via prioritaria. In presenza di reati di emissione/utilizzo di fatture false (artt. 2 e 8 D.Lgs. 74/2000), l'esecuzione del rimborso è sospesa fino alla definizione del procedimento penale.

Esempi pratici

Esempio 1 — Rimborso annuale di 18.000,00 € (sotto soglia)

Alfa S.r.l. chiude la dichiarazione IVA con un credito di 18.000,00 € e ne chiede il rimborso (presupposto: aliquota media).

  • Importo inferiore a 30.000,00 € → nessun visto di conformità né garanzia.
  • Il rimborso è eseguito entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione.

Esempio 2 — Rimborso di 50.000,00 € con visto di conformità

Beta S.r.l. presenta un credito IVA di 50.000,00 € (acquisto di beni ammortizzabili) e chiede il rimborso.

  • Importo superiore a 30.000,00 € → occorre il visto di conformità sulla dichiarazione.
  • Va allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorietà sui requisiti del comma 3.
  • Con il visto, non è richiesta la garanzia.

Esempio 3 — Rimborso con garanzia obbligatoria (attività recente)

Gamma S.r.l., operativa da 14 mesi e non start-up innovativa, chiede il rimborso di 40.000,00 €.

  • Superata la soglia di 30.000,00 € e attività da meno di due anni → la garanzia è obbligatoria (comma 4, lett. a).
  • Gamma presta una fideiussione bancaria di durata triennale (comma 5); in tal caso non è necessario il visto.

Errori comuni e come evitarli

  • Chiedere il rimborso senza un presupposto dell'art. 30: il credito IVA è rimborsabile solo nelle fattispecie tipizzate; in mancanza, va portato in compensazione o riportato a nuovo.
  • Superare i 30.000,00 € senza visto né garanzia: oltre la soglia il rimborso è subordinato al visto di conformità o alla garanzia secondo i casi del comma 4.
  • Omettere la dichiarazione sostitutiva di atto notorietà: senza l'attestazione dei requisiti di solidità (comma 3) il rimborso ricade nell'obbligo di garanzia.
  • Confondere rimborso e compensazione: il credito può essere chiesto a rimborso oppure compensato in F24; la scelta va ponderata sui tempi e sui limiti di compensazione.
  • Ritenere sempre possibile il rimborso trimestrale: il rimborso infrannuale (modello TR) è ammesso solo nelle ipotesi specifiche del comma 2, non per ogni credito.
  • Trascurare la sospensione per reati tributari: in presenza di contestazioni per fatture false il rimborso è sospeso fino alla definizione del procedimento penale (comma 8).

Riferimenti normativi

  • Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi), DPR 26 ottobre 1972, n. 633 — esecuzione dei rimborsi del credito IVA: termini, interessi, soglia di 30.000,00 €, visto di conformità, garanzia, rimborsi prioritari
  • Art. 38-bis, comma 3, DPR 633/1972 — visto di conformità e dichiarazione sostitutiva di atto notorietà per i rimborsi superiori a 30.000,00 €
  • Art. 38-bis, commi 4 e 5, DPR 633/1972 — casi di garanzia obbligatoria e relative modalità di prestazione
  • Art. 30, commi 2 e 3, DPR 633/1972 — presupposti che legittimano il rimborso del credito IVA
  • Art. 10, comma 7, D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (conv. L. 102/2009) — disciplina del visto di conformità
  • Art. 2 e art. 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 — reati che determinano la sospensione del rimborso (comma 8)

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-28.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 28/05/2026.