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IVAUltimo aggiornamento: 17/06/2026

Acconto IVA: versamento del 27 dicembre, calcolo e metodi

Acconto IVA entro il 27 dicembre (art. 6 L. 405/1990): metodo storico all'88%, previsionale e delle operazioni effettuate, soglia minima di 103,29 euro

Ultimo aggiornamento

17/06/2026

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In sintesi

L'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 obbliga i titolari di partita IVA a versare, entro il 27 dicembre di ciascun anno, un acconto sull'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'ultimo periodo dell'anno (mese di dicembre per i contribuenti mensili, quarto trimestre o dichiarazione annuale per i trimestrali). L'acconto può essere determinato con tre metodi alternativi: storico, previsionale o delle operazioni effettuate. Con il metodo storico l'importo è pari all'88% del versamento dell'ultimo periodo dell'anno precedente (la percentuale, originariamente del 65%, è stata elevata all'88% tuttora vigente). L'acconto non è dovuto se di importo inferiore a 103,29 euro (lire 200.000). Quanto versato si scomputa dall'IVA dovuta per il periodo a cui l'acconto si riferisce.

Quando si applica

L'obbligo riguarda i soggetti passivi IVA tenuti alle liquidazioni periodiche:

  • contribuenti mensili: l'acconto si riferisce alla liquidazione del mese di dicembre;
  • contribuenti trimestrali (per opzione o "naturali"): l'acconto si riferisce alla liquidazione del quarto trimestre o, per i trimestrali "naturali", al saldo della dichiarazione annuale.

L'acconto non è dovuto nei casi in cui manchi il dato storico di riferimento o l'importo sia minimo, in particolare:

  • soggetti che hanno cessato l'attività entro il 30 novembre (mensili) o il 30 settembre (trimestrali);
  • soggetti che presumono di chiudere l'ultima liquidazione a credito;
  • quando l'acconto calcolato risulta inferiore a 103,29 euro (art. 6, c. 4).

Come si applica nella pratica

L'acconto si calcola con uno dei tre metodi, a scelta del contribuente:

MetodoBase di calcoloImporto
StoricoVersamento dell'ultimo periodo dell'anno precedente (dicembre / quarto trimestre / saldo annuale)88% di tale versamento
PrevisionaleImposta che si prevede di dover versare per l'ultimo periodo dell'anno in corso88% del dato presunto
Operazioni effettuateIVA risultante dalle operazioni annotate o da annotare dal 1° al 20 dicembre (mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (trimestrali), al netto dell'IVA detraibile del periodo100% di tale risultanza

Il metodo storico è il più semplice e non espone a sanzioni. Il previsionale conviene quando si stima un'IVA dell'ultimo periodo inferiore a quella dell'anno prima, ma se l'acconto risulta insufficiente si applica la sanzione per carente versamento. Il metodo delle operazioni effettuate richiede una liquidazione "anticipata" al 20 dicembre ed è utile a chi prevede un forte calo del volume d'affari a fine anno.

Il versamento si effettua con modello F24 (codice tributo distinto per i contribuenti mensili e trimestrali), compensabile con eventuali crediti. L'acconto versato si scomputa dall'imposta dovuta per la liquidazione di dicembre (mensili, da versare entro il 16 gennaio) o del quarto trimestre / dichiarazione annuale (trimestrali).

Esempi pratici

Esempio 1 — Contribuente mensile, metodo storico

Una S.r.l. con liquidazioni mensili ha versato, per la liquidazione di dicembre dell'anno precedente, 8.000,00 € di IVA. Con il metodo storico l'acconto è pari all'88%: 8.000,00 × 88% = 7.040,00 €, da versare entro il 27 dicembre. L'importo sarà poi scomputato dall'IVA dovuta per dicembre dell'anno in corso, in sede di liquidazione da versare entro il 16 gennaio.

Esempio 2 — Contribuente trimestrale, metodo previsionale

Un professionista trimestrale prevede, per il quarto trimestre dell'anno in corso, un'IVA a debito di circa 3.000,00 €, inferiore a quella dell'anno precedente per un calo di fatturato. Versa l'acconto previsionale dell'88%: 3.000,00 × 88% = 2.640,00 €. Se l'IVA effettiva del quarto trimestre risultasse superiore, l'acconto sarebbe insufficiente e l'eccedenza andrebbe regolarizzata (con ravvedimento per evitare la sanzione piena).

Esempio 3 — Metodo delle operazioni effettuate

Un contribuente mensile, che a fine anno ha forte stagionalità, effettua una liquidazione "anticipata" delle operazioni dal 1° al 20 dicembre: ne risulta un'IVA a debito di 1.200,00 €. Versa come acconto esattamente 1.200,00 € (100% della risultanza), evitando di pagare l'88% di un dicembre dell'anno prima molto più alto.

Errori comuni e come evitarli

  • Versare oltre il 27 dicembre: il termine è fisso; il ritardo comporta sanzione per tardivo versamento, sanabile con ravvedimento operoso.
  • Dimenticare lo scomputo dell'acconto: l'acconto versato va detratto dall'IVA dovuta per il periodo di riferimento, altrimenti si paga due volte la stessa imposta.
  • Usare il previsionale senza margine: se l'acconto previsionale è inferiore a quanto effettivamente dovuto, scatta la sanzione per carente versamento; il metodo storico all'88% è il più prudente.
  • Versare un acconto sotto soglia: l'acconto non è dovuto se inferiore a 103,29 euro.
  • Confondere il periodo delle operazioni effettuate: la finestra è 1°-20 dicembre per i mensili e 1° ottobre-20 dicembre per i trimestrali.

Riferimenti normativi

  • Legge 29 dicembre 1990, n. 405, art. 6, c. 2 — acconto IVA: versamento entro il 27 dicembre e base di calcolo riferita all'ultimo periodo dell'anno precedente.
  • L. 405/1990, art. 6, c. 3-bis — metodo alternativo delle operazioni effettuate (periodo 1°-20 dicembre per i mensili, 1° ottobre-20 dicembre per i trimestrali).
  • L. 405/1990, art. 6, c. 4 — l'acconto non è dovuto se di ammontare inferiore a lire 200.000, pari a 103,29 euro.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-17.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 17/06/2026.