Acconto IVA: versamento del 27 dicembre, calcolo e metodi
Acconto IVA entro il 27 dicembre (art. 6 L. 405/1990): metodo storico all'88%, previsionale e delle operazioni effettuate, soglia minima di 103,29 euro
17/06/2026
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In sintesi
L'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 obbliga i titolari di partita IVA a versare, entro il 27 dicembre di ciascun anno, un acconto sull'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'ultimo periodo dell'anno (mese di dicembre per i contribuenti mensili, quarto trimestre o dichiarazione annuale per i trimestrali). L'acconto può essere determinato con tre metodi alternativi: storico, previsionale o delle operazioni effettuate. Con il metodo storico l'importo è pari all'88% del versamento dell'ultimo periodo dell'anno precedente (la percentuale, originariamente del 65%, è stata elevata all'88% tuttora vigente). L'acconto non è dovuto se di importo inferiore a 103,29 euro (lire 200.000). Quanto versato si scomputa dall'IVA dovuta per il periodo a cui l'acconto si riferisce.
Quando si applica
L'obbligo riguarda i soggetti passivi IVA tenuti alle liquidazioni periodiche:
- contribuenti mensili: l'acconto si riferisce alla liquidazione del mese di dicembre;
- contribuenti trimestrali (per opzione o "naturali"): l'acconto si riferisce alla liquidazione del quarto trimestre o, per i trimestrali "naturali", al saldo della dichiarazione annuale.
L'acconto non è dovuto nei casi in cui manchi il dato storico di riferimento o l'importo sia minimo, in particolare:
- soggetti che hanno cessato l'attività entro il 30 novembre (mensili) o il 30 settembre (trimestrali);
- soggetti che presumono di chiudere l'ultima liquidazione a credito;
- quando l'acconto calcolato risulta inferiore a 103,29 euro (art. 6, c. 4).
Come si applica nella pratica
L'acconto si calcola con uno dei tre metodi, a scelta del contribuente:
| Metodo | Base di calcolo | Importo |
|---|---|---|
| Storico | Versamento dell'ultimo periodo dell'anno precedente (dicembre / quarto trimestre / saldo annuale) | 88% di tale versamento |
| Previsionale | Imposta che si prevede di dover versare per l'ultimo periodo dell'anno in corso | 88% del dato presunto |
| Operazioni effettuate | IVA risultante dalle operazioni annotate o da annotare dal 1° al 20 dicembre (mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (trimestrali), al netto dell'IVA detraibile del periodo | 100% di tale risultanza |
Il metodo storico è il più semplice e non espone a sanzioni. Il previsionale conviene quando si stima un'IVA dell'ultimo periodo inferiore a quella dell'anno prima, ma se l'acconto risulta insufficiente si applica la sanzione per carente versamento. Il metodo delle operazioni effettuate richiede una liquidazione "anticipata" al 20 dicembre ed è utile a chi prevede un forte calo del volume d'affari a fine anno.
Il versamento si effettua con modello F24 (codice tributo distinto per i contribuenti mensili e trimestrali), compensabile con eventuali crediti. L'acconto versato si scomputa dall'imposta dovuta per la liquidazione di dicembre (mensili, da versare entro il 16 gennaio) o del quarto trimestre / dichiarazione annuale (trimestrali).
Esempi pratici
Esempio 1 — Contribuente mensile, metodo storico
Una S.r.l. con liquidazioni mensili ha versato, per la liquidazione di dicembre dell'anno precedente, 8.000,00 € di IVA. Con il metodo storico l'acconto è pari all'88%: 8.000,00 × 88% = 7.040,00 €, da versare entro il 27 dicembre. L'importo sarà poi scomputato dall'IVA dovuta per dicembre dell'anno in corso, in sede di liquidazione da versare entro il 16 gennaio.
Esempio 2 — Contribuente trimestrale, metodo previsionale
Un professionista trimestrale prevede, per il quarto trimestre dell'anno in corso, un'IVA a debito di circa 3.000,00 €, inferiore a quella dell'anno precedente per un calo di fatturato. Versa l'acconto previsionale dell'88%: 3.000,00 × 88% = 2.640,00 €. Se l'IVA effettiva del quarto trimestre risultasse superiore, l'acconto sarebbe insufficiente e l'eccedenza andrebbe regolarizzata (con ravvedimento per evitare la sanzione piena).
Esempio 3 — Metodo delle operazioni effettuate
Un contribuente mensile, che a fine anno ha forte stagionalità, effettua una liquidazione "anticipata" delle operazioni dal 1° al 20 dicembre: ne risulta un'IVA a debito di 1.200,00 €. Versa come acconto esattamente 1.200,00 € (100% della risultanza), evitando di pagare l'88% di un dicembre dell'anno prima molto più alto.
Errori comuni e come evitarli
- Versare oltre il 27 dicembre: il termine è fisso; il ritardo comporta sanzione per tardivo versamento, sanabile con ravvedimento operoso.
- Dimenticare lo scomputo dell'acconto: l'acconto versato va detratto dall'IVA dovuta per il periodo di riferimento, altrimenti si paga due volte la stessa imposta.
- Usare il previsionale senza margine: se l'acconto previsionale è inferiore a quanto effettivamente dovuto, scatta la sanzione per carente versamento; il metodo storico all'88% è il più prudente.
- Versare un acconto sotto soglia: l'acconto non è dovuto se inferiore a 103,29 euro.
- Confondere il periodo delle operazioni effettuate: la finestra è 1°-20 dicembre per i mensili e 1° ottobre-20 dicembre per i trimestrali.
Riferimenti normativi
- Legge 29 dicembre 1990, n. 405, art. 6, c. 2 — acconto IVA: versamento entro il 27 dicembre e base di calcolo riferita all'ultimo periodo dell'anno precedente.
- L. 405/1990, art. 6, c. 3-bis — metodo alternativo delle operazioni effettuate (periodo 1°-20 dicembre per i mensili, 1° ottobre-20 dicembre per i trimestrali).
- L. 405/1990, art. 6, c. 4 — l'acconto non è dovuto se di ammontare inferiore a lire 200.000, pari a 103,29 euro.
Risorse correlate
- Codice tributo per l'IVA periodica e l'acconto IVA
- Codice tributo 6099: saldo IVA annuale
- Saldo e acconti IRPEF, IRES e IRAP: scadenze e calcolo
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-17.
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