Codici tributo IVA periodica 6001-6034: quale usare e quando
Dal 6001 di gennaio al 6099 del saldo: quale codice indicare in F24, con quale scadenza, e chi deve aggiungere l'1% di interessi al trimestre
06/09/2026
06/09/2026
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In sintesi
I versamenti dell'IVA liquidata durante l'anno si eseguono nella sezione Erario del modello F24 con un codice tributo diverso per ciascun periodo: 6001-6012 per i dodici mesi, 6031-6033 per i primi tre trimestri, 6034 per il quarto trimestre dei soli trimestrali per natura, 6099 per il saldo che chiude l'anno. Chi liquida per mese versa entro il 16 del mese successivo (art. 1, comma 1, DPR 23 marzo 1998 n. 100); chi ha optato per il trimestre versa entro il 16 del secondo mese successivo, aggiungendo l'1% a titolo di interessi (art. 7, commi 1 e 3, DPR 14 ottobre 1999 n. 542). Sotto i 100,00 € il versamento non salta: slitta al periodo successivo.
Un codice per ogni mese, tre per i trimestri, uno per il saldo
Ogni codice tributo identifica il periodo di liquidazione cui il versamento si riferisce. Sbagliarlo produce quindi un pagamento imputato al periodo sbagliato, che l'Agenzia delle entrate legge come omissione su un periodo e come eccedenza su un altro.
| Codice | Descrizione ufficiale | Periodo | Termine |
|---|---|---|---|
| 6001-6012 | Versamento IVA mensile, da gennaio a dicembre | il mese di liquidazione | 16 del mese successivo (per dicembre, 16 gennaio) |
| 6013 | Versamento acconto per IVA mensile | acconto di dicembre | 27 dicembre |
| 6031, 6032, 6033 | Versamento IVA trimestrale, 1°, 2° e 3° trimestre | il trimestre solare | 16 del secondo mese successivo |
| 6034 | Versamento IVA quarto trimestre | 4° trimestre dei trimestrali per natura | 16 febbraio |
| 6035 | Versamento IVA acconto | acconto dei trimestrali | 27 dicembre |
| 6099 | Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale | l'anno d'imposta | 16 marzo |
L'acconto del 27 dicembre non è un codice periodico in più ma un anticipo sull'ultima liquidazione dell'anno, dovuto dal 1991 ed esigibile entro il giorno 27 di dicembre (art. 6, comma 2, della L. 29 dicembre 1990 n. 405); la percentuale, in origine differenziata fra il 65% e il 70%, è stata unificata ed elevata all'88% da un decreto-legge del 1993, come risulta dalle note di aggiornamento a quell'articolo.
Sotto una certa cifra il versamento periodico slitta al periodo seguente, con un termine ultimo fissato dalla norma. Se l'importo dovuto non supera 100,00 €, il mensile lo somma a quello del mese successivo e comunque lo versa entro il 16 dicembre dello stesso anno; il trimestrale lo somma al trimestre seguente e comunque entro il 16 novembre. La soglia dei 100,00 € ha sostituito la vecchia soglia di 25,82 € per effetto del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1, il cui articolo 9, comma 3, fissa la decorrenza: le modifiche si applicano «a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024».
Le istruzioni della Comunicazione delle liquidazioni periodiche chiedono di esporre l'imposta a debito nel rigo VP14 «anche se non versata in quanto non superiore a 100 euro»: il differimento riguarda il pagamento, non la comunicazione. A chiudere il ciclo, dodici o quattro versamenti più tardi, è il saldo della dichiarazione IVA annuale.
- 16 gennaio: Liquidazione di dicembre dei contribuenti mensili, codice tributo 6012 — art. 1, c. 4, DPR 100/1998: il versamento relativo al mese di dicembre si esegue entro il giorno 16 del mese successivo
- 16 marzo: Saldo della dichiarazione annuale, codice tributo 6099 — per i trimestrali per opzione qui confluisce anche il quarto trimestre; il versamento è differibile con lo 0,40% per mese o frazione (art. 6, c. 1, DPR 542/1999)
- 16 maggio: Primo trimestre dei trimestrali, codice tributo 6031 — art. 7, c. 1, lett. a), DPR 542/1999: entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre
- 20 agosto: Secondo trimestre dei trimestrali, codice tributo 6032 — il termine del 16 agosto slitta al 20 per la proroga degli adempimenti che scadono dal 1° al 20 agosto (art. 3-quater DL 2 marzo 2012 n. 16)
- 16 novembre: Terzo trimestre dei trimestrali, codice tributo 6033 — è anche il termine ultimo per versare gli importi trimestrali rinviati perché non superiori a 100,00 €
- 27 dicembre: Acconto IVA, codice tributo 6013 per i mensili e 6035 per i trimestrali — art. 6, c. 2, L. 29 dicembre 1990 n. 405; l'acconto si scomputa dalla liquidazione dell'ultimo periodo dell'anno
Un trimestre liquidato: dove finiscono i 50,00 € dell'opzione
Una S.a.s. di servizi con 380.000,00 € di volume d'affari nell'anno precedente ha optato per la liquidazione trimestrale. Nel secondo trimestre registra 21.400,00 € di IVA sulle vendite e 16.400,00 € di IVA detraibile sugli acquisti.
| Voce | Importo |
|---|---|
| IVA sulle operazioni attive del secondo trimestre | 21.400,00 € |
| IVA detraibile sugli acquisti del secondo trimestre | -16.400,00 € |
| Interessi dell'1% sull'imposta del trimestre (art. 7, c. 3, DPR 542/1999) | 50,00 € |
| Importo da indicare in F24 con il codice tributo 6032 | 5.050,00 € |
| Totale da versare entro il 20 agosto | 5.050,00 € |
Il versamento si esegue con il codice 6032, indicando come rateazione o riferimento il trimestre e come anno di riferimento quello della liquidazione. La scadenza teorica è il 16 agosto, ma cade dentro la finestra in cui gli adempimenti e i versamenti che scadono dal 1° al 20 agosto si possono eseguire entro il giorno 20 dello stesso mese senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater del DL 2 marzo 2012 n. 16): il termine effettivo è quindi il 20 agosto.
Se la stessa società fosse un autotrasportatore di cose per conto terzi iscritto all'albo, verserebbe 5.000,00 € invece di 5.050,00 €: per quelle categorie l'1% non si applica, e il quarto comma dell'articolo 74 non pone alcun limite di volume d'affari.
Trimestrali per opzione e trimestrali per natura: stessi codici, regole diverse
Sotto la stessa etichetta convivono due categorie che pagano in modo diverso. La prima sceglie il trimestre e paga l'1% di interessi per averlo scelto; la seconda ci sta per settore di attività, in forza del quarto comma dell'articolo 74 del DPR 633/1972, e non paga nulla in più. Nella risposta a interpello n. 621 del 24 dicembre 2020 l'Agenzia delle entrate ricostruisce quel comma e ricorda che l'autorizzazione a liquidare per trimestri «può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298». Lo stesso parere segna un confine che conviene conoscere: chi coordina un network di imprese di trasporto senza eseguire materialmente alcun trasporto resta fuori dal quarto comma, perché il regime segue l'esecuzione effettiva del servizio.
| Voce | Trimestrali per opzione (art. 7 DPR 542/1999) | Trimestrali per natura (art. 74, c. 4, DPR 633/1972) |
|---|---|---|
| Chi rientra | Chi nell'anno precedente non ha superato 500.000 € di volume d'affari per servizi e lavoro autonomo, o 800.000 € per le altre attività, e ha esercitato l'opzione | Esercenti impianti di distribuzione di carburante per autotrazione e autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla L. 6 giugno 1974 n. 298, senza opzione né limiti di volume d'affari |
| Interessi dell'1% | Dovuti su ogni versamento trimestrale | Non dovuti: per queste liquidazioni trimestrali il quarto comma dell'art. 74 esclude l'applicazione dell'art. 33 DPR 633/1972 |
| Primi tre trimestri | Codici 6031, 6032 e 6033, entro il 16 del secondo mese successivo | Codici 6031, 6032 e 6033, alle stesse scadenze |
| Quarto trimestre | Nessun versamento autonomo: confluisce nel saldo annuale, codice 6099, entro il 16 marzo | Versamento autonomo con il codice 6034, entro il 16 febbraio |
| Comunicazione delle liquidazioni periodiche | Per il quarto trimestre si indica «5» nel rigo VP1 e non si compilano i righi del debito e degli interessi | Il quarto trimestre si comunica come gli altri, con il debito e senza interessi |
Il limite di volume d'affari per l'opzione va letto con attenzione, perché nel testo dell'articolo 7 del DPR 542/1999 compaiono ancora «lire 600 milioni» e «lire un miliardo»: quei valori non sono più il metro. L'art. 14, comma 11, della L. 12 novembre 2011 n. 183 ha stabilito che «i limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata», e quei limiti valgono oggi 500.000,00 € per i lavoratori autonomi e per le imprese di servizi e 800.000,00 € per le imprese che esercitano altre attività. Chi esercita insieme prestazioni di servizi e altre attività senza annotarne distintamente i corrispettivi applica il limite più alto a tutte le attività (art. 7, comma 2, DPR 542/1999).
Il quarto trimestre è il punto in cui le due categorie si separano davvero. Chi ha optato non lo versa a sé: l'imposta confluisce nel conguaglio annuale, con il codice 6099 e senza l'1% di interessi. Le istruzioni della Comunicazione delle liquidazioni periodiche lo rendono visibile a colpo d'occhio, perché per il quarto trimestre solare chiedono di indicare nel rigo VP1 il valore «5» invece di «4», e vietano la compilazione dei righi del debito e degli interessi.
La norma che si cita di solito è abrogata dal 1998
Nei prospetti e nei software si legge ancora che la liquidazione periodica si determina ai sensi dell'articolo 27 del DPR 633/1972. Il primo e il secondo comma di quell'articolo sono abrogati: lo dispone l'art. 2, comma 1, del DPR 23 marzo 1998 n. 100, che al comma 2 aggiunge che «i riferimenti alle disposizioni indicate nel comma 1, contenuti in ogni altro atto normativo, si intendono fatti all'articolo 1 del presente regolamento».
La regola operativa vive quindi nell'art. 1 del DPR 100/1998: entro il giorno 16 di ciascun mese si determina la differenza fra l'IVA esigibile nel mese precedente e quella detraibile, e si versa. A monte di quel calcolo sta l'annotazione, che per chi vende al minuto segue le regole della registrazione dei corrispettivi. Lo stesso articolo consente di esercitare la detrazione sui documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, salvo che l'operazione sia dell'anno precedente: è la regola che permette di far entrare in liquidazione una fattura arrivata a cavallo del mese.
Chi affida a terzi la tenuta della contabilità e lo ha comunicato all'ufficio può calcolare la differenza sull'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente (art. 1, comma 3, DPR 100/1998), guadagnando un mese di lavorazione senza spostare la scadenza. È la sola deroga che l'articolo concede sul periodo di riferimento: tutte le altre riguardano il momento del versamento, mai quello della liquidazione.
Le domande di chi ci arriva
Entro quando devo fare la liquidazione IVA mensile?
Entro il giorno 16 di ciascun mese si liquida l'imposta del mese precedente e si versa la differenza (art. 1, commi 1 e 4, DPR 23 marzo 1998 n. 100). Il codice tributo segue il mese liquidato, non quello in cui si paga: la liquidazione di dicembre si versa il 16 gennaio con il codice 6012.
Chi sceglie l'IVA trimestrale deve aggiungere gli interessi dell'1%?
Sì, chi liquida a trimestre per opzione maggiora le somme dovute dell'1% (art. 7, comma 3, DPR 14 ottobre 1999 n. 542). Non lo fanno i trimestrali per natura, come gli esercenti impianti di distribuzione di carburante e gli autotrasportatori iscritti all'albo: il confronto fra le due categorie è nella sezione dedicata.
Quando si versa l'IVA trimestrale se l'importo non supera 100 euro?
Il versamento non si esegue subito: l'importo si somma a quello del trimestre successivo e si versa comunque entro il 16 novembre dello stesso anno (art. 7, comma 1, lettera a), DPR 542/1999). Per i mensili vale la stessa logica, con termine ultimo il 16 dicembre. L'imposta va comunque esposta nella Comunicazione delle liquidazioni periodiche.
Quali sono i limiti di volume d'affari per l'opzione trimestrale?
500.000,00 € per i lavoratori autonomi e per le imprese che prestano servizi, 800.000,00 € per le imprese che svolgono altre attività. I valori in lire ancora presenti nel testo dell'articolo 7 del DPR 542/1999 sono superati dall'equiparazione ai limiti della contabilità semplificata disposta dall'art. 14, comma 11, della L. 12 novembre 2011 n. 183.
Riferimenti normativi
- DPR 23 marzo 1998 n. 100, art. 1, c. 1: liquidazione entro il giorno 16 del mese successivo e detrazione dei documenti annotati entro il 15
- DPR 23 marzo 1998 n. 100, art. 1, c. 3: calcolo sul secondo mese precedente per chi affida a terzi la contabilità
- DPR 23 marzo 1998 n. 100, art. 1, c. 4: versamento entro lo stesso termine e differimento sotto i 100,00 €
- DPR 23 marzo 1998 n. 100, art. 2: abrogazione del primo e del secondo comma dell'art. 27 DPR 633/1972 e rinvio all'art. 1
- DPR 14 ottobre 1999 n. 542, art. 7, c. 1: opzione trimestrale, termini dei primi tre trimestri e soglia dei 100,00 €
- DPR 14 ottobre 1999 n. 542, art. 7, c. 2: limite unico per chi svolge più attività senza annotazione distinta
- DPR 14 ottobre 1999 n. 542, art. 7, c. 3: maggiorazione dell'1% a titolo di interessi
- DPR 14 ottobre 1999 n. 542, art. 6, c. 1: versamento del saldo annuale entro il 16 marzo
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 74, c. 4: liquidazioni e versamenti trimestrali per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante e per gli autotrasportatori, senza maggiorazione di interessi
- Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 621 del 24 dicembre 2020: destinatari del regime trimestrale dell'art. 74, quarto comma, ed esclusione di chi coordina un network senza eseguire i trasporti
- Agenzia delle entrate, istruzioni al modello di Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA: valore «5» nel rigo VP1 per il quarto trimestre dei trimestrali per opzione ed esposizione del debito non versato perché non superiore a 100 euro
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.
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