Coefficienti di redditività del forfettario: tabella per ATECO
Nove gruppi di settore, dal 40 all'86 per cento: come si individua il proprio, che cosa entra nella base di calcolo e che cosa cambia dal 2027
16/09/2026
16/09/2026
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In sintesi
Il coefficiente di redditività è la percentuale che trasforma i ricavi e i compensi incassati nell'anno nel reddito imponibile del regime forfettario. Va dal 40 all'86 per cento e dipende dal gruppo di settore in cui ricade il codice ATECO dell'attività esercitata: la misura è fissata dall'allegato 4 della L. 23 dicembre 2014 n. 190, richiamato dall'articolo 1, comma 64, della stessa legge. Sul reddito così determinato, ridotto dei soli contributi previdenziali obbligatori versati, si applica l'imposta sostitutiva del 15 per cento, che scende al 5 per cento per l'anno di inizio attività e i quattro successivi quando ricorrono le tre condizioni del comma 65. I costi effettivamente sostenuti non si deducono: la loro incidenza è già stimata nella quota complementare al coefficiente. Attenzione a non confondere le due basi: il coefficiente serve a determinare il reddito, mentre la soglia di accesso di 85.000 € si misura sui ricavi e sui compensi lordi (comma 54, lettera a).
I nove gruppi e la percentuale che ciascuno porta
L'allegato 4 ripartisce le attività economiche in nove gruppi di settore e assegna a ciascuno una sola percentuale. Tre gruppi condividono il 40 per cento, che è anche il valore più basso della scala; il gruppo residuale delle altre attività economiche sta al 67 per cento; il valore più alto, l'86 per cento, tocca a costruzioni e attività immobiliari.
| Voce | Codici attività ATECO 2007 | Coefficiente di redditività |
|---|---|---|
| Gruppo 1. Industrie alimentari e delle bevande | (10-11) | 40% |
| Gruppo 2. Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 | 40% |
| Gruppo 3. Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40% |
| Gruppo 4. Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 - 47.89 | 54% |
| Gruppo 5. Costruzioni e attività immobiliari | (41-42-43) - (68) | 86% |
| Gruppo 6. Intermediari del commercio | 46.1 | 62% |
| Gruppo 7. Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | (55-56) | 40% |
| Gruppo 8. Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi | (64-65-66) - (69-70-71-72-73-74-75) - (85) - (86-87-88) | 78% |
| Gruppo 9. Altre attività economiche | (01-02-03) - (05-06-07-08-09) - (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33) - (35) - (36-37-38-39) - (49-50-51-52-53) - (58-59-60-61-62-63) - (77-78-79-80-81-82) - (84) - (90-91-92-93) - (94-95-96) - (97-98) - (99) | 67% |
La differenza fra 100 e il coefficiente è la misura in cui la legge riconosce forfetariamente i costi. Un'impresa del gruppo 5 si vede riconoscere il 14 per cento di costi, una del gruppo 2 il 60 per cento: è la ragione per cui il regime conviene a chi ha struttura leggera e penalizza chi acquista molti materiali. La scelta non è rinegoziabile in dichiarazione, perché il comma 64 lega la percentuale al codice ATECO dell'attività e non all'andamento reale dei costi.
Due precisazioni evitano gli errori più frequenti sulla base di calcolo. La prima riguarda il momento: il comma 64 parla di ricavi e compensi «percepiti», quindi contano gli incassi dell'anno e non le fatture emesse e non riscosse. La seconda riguarda il perimetro: tutto ciò che viene incassato nell'esercizio dell'attività entra nella base, anche quando non arriva in denaro. Nella risposta a interpello n. 271 del 18 maggio 2022 l'Agenzia delle entrate ha esaminato il caso di un imprenditore individuale forfettario retribuito con l'assegnazione di azioni e ha concluso che al valore normale dei titoli, di cui si deve tenere conto anche ai fini della soglia, «sarà applicato il coefficiente di redditività ordinariamente previsto per l'attività esercitata dal contribuente in regime forfetario, con applicazione dell'imposta sostitutiva».
Il codice è del 2007, l'attività è di oggi
La terza colonna dell'allegato 4 elenca «Codici attività ATECO 2007», e quella tabella non è stata riscritta dopo le riclassificazioni successive. Chi cerca il proprio codice odierno tal quale in quella colonna spesso non lo trova, e la tentazione è di scegliere il gruppo a sensazione. Il criterio corretto è un altro: si individua il gruppo per denominazione del settore e per divisione, cioè per le prime due cifre del codice, che è il livello con cui l'allegato elenca le attività. Il catalogo dei codici ATECO espone il raccordo fra le versioni e serve a stabilire quale sia oggi il codice dell'attività; la scelta del codice e i suoi effetti sono approfonditi nelle schede su come si sceglie il codice ATECO e sugli effetti del codice ATECO su forfettario, ISA e previdenza.
Dal 1° gennaio 2027 questo raccordo smette di essere una prassi di buon senso e diventa una regola scritta. Il testo unico delle imposte sui redditi approvato con il D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117 assorbe il regime forfettario e sposta i coefficienti dall'allegato 4 della L. 190/2014 all'allegato D del testo unico, all'articolo 235. Il comma 6 dello stesso articolo dispone che, fino all'approvazione dei nuovi coefficienti elaborati sulla base della classificazione ATECO 2025, il coefficiente dell'allegato D continua a essere «individuato sulla base del codice corrispondente all'attività esercitata secondo la classificazione ATECO 2007». La percentuale resta quella di oggi; cambia soltanto il documento in cui cercarla.
Quando le attività sono due, i coefficienti anche
Una contribuente esercita consulenza gestionale, che ricade nel gruppo 8 con coefficiente del 78 per cento, e vendita al dettaglio online, che ricade nel gruppo 2 con coefficiente del 40 per cento. Nell'anno incassa 31.500 € di compensi dalla prima attività e 26.800 € di ricavi dalla seconda, per un totale di 58.300 €: la somma dei due flussi serve a verificare la soglia di 85.000 € (comma 55, lettera b), ed è rispettata. Il reddito, invece, non si determina con una media: si applica a ciascun blocco di incassi il coefficiente del suo gruppo e si sommano i risultati.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Compensi da consulenza gestionale: 31.500 € al 78% del gruppo 8 | 24.570,00 € |
| Ricavi da vendita al dettaglio online: 26.800 € al 40% del gruppo 2 | 10.720,00 € |
| Contributi previdenziali obbligatori versati nell'anno, in deduzione | -6.480,00 € |
| Base imponibile dell'imposta sostitutiva | 28.810,00 € |
Dai 28.810 € di base imponibile l'imposta sostitutiva del 15 per cento è di 4.321,50 €. Se la stessa contribuente avesse applicato il solo coefficiente più alto a entrambi i flussi, la base sarebbe salita a 38.994 € e l'imposta a 5.849,10 €: oltre 1.500 € di differenza su un fatturato sotto i 60.000 €. Da qui l'obbligo pratico di tenere distinti gli incassi per attività fin dalla registrazione, perché a fine anno la separazione non è più ricostruibile con precisione. Se i requisiti vengono meno il regime cessa dall'anno successivo, mentre oltre 100.000 € di incassi la fuoriuscita è immediata, con IVA dovuta a partire dall'operazione che supera il limite (comma 71). Sul documento da emettere e sul bollo si veda la scheda sulla fattura in regime forfettario.
Le domande di chi ci arriva
Qual è il coefficiente di redditività per il mio codice ATECO?
Dipende dal gruppo di settore: 40 per cento per alimentari, commercio e alloggio-ristorazione, 54 per cento per il commercio ambulante non alimentare, 62 per cento per gli intermediari del commercio, 67 per cento per il gruppo residuale, 78 per cento per le attività professionali e 86 per cento per costruzioni e attività immobiliari. La tabella completa con i codici è nella sezione «I nove gruppi e la percentuale che ciascuno porta».
Come calcolo il reddito imponibile se sono in regime forfettario?
Si moltiplicano i ricavi e i compensi incassati nell'anno per il coefficiente del proprio gruppo, poi si deducono i contributi previdenziali obbligatori versati; sul risultato si applica il 15 per cento, o il 5 per cento nei primi cinque anni di attività se ricorrono le condizioni del comma 65. L'esempio numerico completo è nella sezione «Quando le attività sono due».
Posso dedurre i costi che ho sostenuto davvero?
No. Le spese effettive non sono deducibili perché la loro incidenza è già riconosciuta nella differenza fra 100 e il coefficiente. L'unica deduzione ammessa dal comma 64 riguarda i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli per i collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico; l'eventuale eccedenza si deduce dal reddito complessivo.
Se esercito due attività con coefficienti diversi, quale applico?
Entrambi, ciascuno sul proprio blocco di incassi: il comma 64 lega la percentuale al codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata, quindi il reddito è la somma dei risultati parziali. La somma dei ricavi e dei compensi delle diverse attività serve invece a un altro scopo, cioè a verificare la soglia di accesso (comma 55, lettera b).
Riferimenti normativi
- L. 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, c. 54: ricavi o compensi non superiori a 85.000 € e spese per lavoro non superiori a 20.000 € lordi.
- L. 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, c. 55: somma dei ricavi e dei compensi in caso di più codici ATECO.
- L. 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, c. 64: coefficiente di redditività, imposta sostitutiva del 15 per cento, deduzione dei contributi.
- L. 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, c. 65: aliquota del 5 per cento per cinque periodi d'imposta.
- L. 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, c. 71: cessazione del regime, immediata oltre 100.000 € percepiti.
- L. 23 dicembre 2014 n. 190, allegato 4: nove gruppi di settore, codici ATECO 2007 e coefficienti.
- D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117, art. 235 del testo unico allegato: coefficienti nell'allegato D e raccordo con la classificazione ATECO 2007.
- Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 271 del 18 maggio 2022: applicazione del coefficiente a un compenso percepito in natura.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 16 settembre 2026.
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