Coefficienti di redditività forfettario: tabella ATECO e calcolo
Coefficienti di redditività del regime forfettario per gruppo ATECO: tabella completa dei 9 gruppi dell'allegato 4 della L. 190/2014, dal 40% all'86%
05/08/2026
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In sintesi
Il coefficiente di redditività è la percentuale che, applicata ai ricavi o ai compensi percepiti, determina il reddito imponibile del regime forfettario: varia dal 40% all'86% secondo il gruppo di settore in cui ricade il codice ATECO dell'attività esercitata (art. 1, comma 64, e allegato 4 della L. 23 dicembre 2014 n. 190). Sul reddito così determinato, ridotto dei soli contributi previdenziali versati, si applica l'imposta sostitutiva del 15%, che scende al 5% per l'anno di inizio attività e i quattro successivi in presenza dei requisiti di novità (comma 65). I costi effettivi non si deducono: sono forfetizzati nella quota complementare al coefficiente.
Quando si applica
Il coefficiente rileva per chi applica il regime forfettario dei commi da 54 a 89 della L. 190/2014; requisiti e cause di esclusione sono nella scheda sul regime forfettario e la soglia di 85.000 €. Due precisazioni evitano gli errori più frequenti.
- Il coefficiente non incide sulla verifica della soglia: il requisito del comma 54, lett. a) si misura sui ricavi o compensi ragguagliati ad anno e non superiori a 85.000 €, cioè sul fatturato lordo, non sul reddito forfetizzato.
- Il coefficiente si applica per cassa: il comma 64 parla di «ricavi o dei compensi percepiti», quindi rilevano gli incassi del periodo, non le fatture non riscosse.
In caso di attività contraddistinte da codici ATECO diversi, ai fini del limite si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività (comma 55, lett. b).
Come si applica nella pratica
Il calcolo segue quattro passaggi: si sommano i ricavi e i compensi percepiti; si applica il coefficiente del proprio gruppo di settore, ottenendo il reddito imponibile lordo; si deducono i contributi previdenziali obbligatori versati; sul risultato si applica il 15%, o il 5% se ricorrono le condizioni del comma 65. La misura è fissata dall'allegato 4, che ripartisce le attività in nove gruppi.
| Progressivo | Gruppo di settore | Codici attività ATECO 2007 | Coefficiente |
|---|---|---|---|
| 1 | Industrie alimentari e delle bevande | (10-11) | 40% |
| 2 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 | 40% |
| 3 | Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40% |
| 4 | Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 - 47.89 | 54% |
| 5 | Costruzioni e attività immobiliari | (41-42-43) - (68) | 86% |
| 6 | Intermediari del commercio | 46.1 | 62% |
| 7 | Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | (55-56) | 40% |
| 8 | Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi | (64-65-66) - (69-70-71-72-73-74-75) - (85) - (86-87-88) | 78% |
| 9 | Altre attività economiche | (01-02-03) - (05-06-07-08-09) - (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33) - (35) - (36-37-38-39) - (49-50-51-52-53) - (58-59-60-61-62-63) - (77-78-79-80-81-82) - (84) - (90-91-92-93) - (94-95-96) - (97-98) - (99) | 67% |
Il gruppo 9 è residuale: vi ricadono, al 67%, tutte le divisioni non attribuite agli altri otto.
Come si individua il gruppo di settore
L'allegato 4 è ancorato letteralmente ai «codici attività ATECO 2007»: i codici della terza colonna sono quelli di quella versione, e la tabella di legge non è stata riscritta dopo le riclassificazioni successive. Poiché le versioni non coincidono, non si può dare per scontato che il proprio codice odierno compaia tal quale in quella colonna: il gruppo si individua per denominazione del gruppo di settore e per divisione, cioè per le prime due cifre del codice, che è il livello con cui l'allegato elenca le attività. Il catalogo dei codici ATECO espone il raccordo 2022↔2025 e serve a stabilire quale sia oggi il codice dell'attività e in quale divisione ricada; la scelta del codice e i suoi effetti fiscali sono approfonditi nelle schede su come si sceglie il codice ATECO e sugli effetti del codice ATECO su forfettario, ISA e previdenza.
Più attività con coefficienti diversi
Il comma 64 impone un coefficiente «diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata». Quando le attività ricadono in gruppi diversi la regola è duplice: la somma dei ricavi serve a verificare la soglia (comma 55, lett. b), mentre il reddito si determina applicando a ciascun blocco di ricavi il coefficiente del suo gruppo e sommando i risultati. Ne deriva l'obbligo pratico di tenere distinti gli incassi per attività.
Costi, contributi e aliquota
Le spese effettive non sono deducibili: la loro incidenza è già stimata dalla differenza fra 100% e coefficiente. Un'attività del gruppo 5 (86%) sconta una forfetizzazione dei costi del 14%, una del gruppo 2 (40%) del 60%. L'unica deduzione ammessa dal comma 64 riguarda i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli per i collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico; l'eccedenza è deducibile dal reddito complessivo. Il 5% in luogo del 15% richiede le tre condizioni del comma 65, fra cui l'assenza di attività d'impresa o professionale nel triennio precedente.
Esempi pratici
Esempio 1 — Installatore di impianti con 60.000 € di ricavi (gruppo 5)
Un artigiano installatore di impianti elettrici (ATECO 2007 divisione 43, gruppo 5) incassa 60.000 € e versa 5.400 € di contributi. Reddito lordo: 60.000 × 86% = 51.600,00 €; al netto dei contributi 46.200,00 €; imposta al 15%: 6.930,00 €. I 22.000 € di materiali acquistati non riducono l'imponibile: il coefficiente riconosce forfetariamente solo il 14% di costi.
Esempio 2 — Negozio al dettaglio con 70.000 € di ricavi (gruppo 2)
Un esercizio di commercio al dettaglio (ATECO 2007 gruppo 47.7, gruppo 2) incassa 70.000 € e versa 4.500 € di contributi. Reddito lordo: 70.000 × 40% = 28.000,00 €; netto 23.500,00 €; imposta al 15%: 3.525,00 €. Sugli stessi 70.000 € un'attività del gruppo 5 avrebbe un imponibile di 60.200 €: il coefficiente più basso lo riduce di 32.200 €.
Esempio 3 — Doppia attività: consulenza (78%) e vendita online (40%)
Una contribuente esercita consulenza gestionale (ATECO 2007 gruppo 70.22, gruppo 8) e vendita al dettaglio online (ATECO 2007 gruppo 47.9, gruppo 2), percependo 30.000 € di compensi e 25.000 € di ricavi. La somma, 55.000 €, resta entro gli 85.000 €. Il reddito si determina per gruppo: 30.000 × 78% = 23.400,00 € e 25.000 × 40% = 10.000,00 €, per un lordo di 33.400,00 €. Dedotti 6.400 € di contributi, la base è 27.000,00 € e l'imposta al 15% è 4.050,00 €.
Errori comuni e come evitarli
- Errore: applicare il coefficiente ai ricavi fatturati anziché a quelli incassati. Il comma 64 si riferisce ai ricavi o compensi percepiti: si evita tenendo un prospetto degli incassi distinto dalle fatture emesse.
- Errore: confrontare la soglia di 85.000 € con il reddito forfetizzato. Il limite del comma 54, lett. a) si misura sui ricavi lordi: si evita verificando la soglia prima di applicare qualsiasi percentuale.
- Errore: usare un solo coefficiente con più attività di gruppi diversi. Il comma 64 lega il coefficiente al codice ATECO dell'attività: si evita separando contabilmente gli incassi per attività.
- Errore: dedurre i costi effettivi dal reddito forfetizzato. I costi sono forfetizzati nella differenza fra 100% e coefficiente: l'unica deduzione ammessa dal comma 64 è quella dei contributi previdenziali versati.
- Errore: cercare tal quale nella terza colonna dell'allegato 4 il proprio codice ATECO odierno. La tabella è scritta sui codici 2007: si evita individuando il gruppo per denominazione del gruppo di settore e per divisione, cioè per le prime due cifre.
Riferimenti normativi
- L. 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 54 — requisiti di accesso: ricavi o compensi entro 85.000 €, spese per lavoro entro 20.000 € lordi.
- L. 190/2014, art. 1, comma 55 — somma dei ricavi in caso di più codici ATECO.
- L. 190/2014, art. 1, comma 56 — accesso in sede di dichiarazione di inizio attività.
- L. 190/2014, art. 1, comma 64 — coefficiente di redditività, imposta sostitutiva del 15%, deduzione dei contributi.
- L. 190/2014, art. 1, comma 65 — aliquota ridotta al 5% per cinque periodi d'imposta.
- L. 190/2014, art. 1, comma 71 — cessazione, immediata oltre 100.000 € percepiti.
- L. 190/2014, allegato 4 — nove gruppi di settore, codici ATECO 2007 e coefficienti.
Risorse correlate
- Regime forfettario: requisiti, soglia di 85.000 € e imposta sostitutiva
- Fattura in regime forfettario: natura, dicitura, bollo e ritenuta
- Apertura e cessazione della partita IVA (art. 35 DPR 633/1972)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-08-05.
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