Fattura in regime forfettario: natura N2.2, bollo 2 € e dicitura
Fattura del forfettario senza IVA ex art. 1, comma 58, L. 190/2014: natura N2.2, dicitura di legge, bollo da 2 € oltre 77,47 € e niente ritenuta d'acconto
05/08/2026
6 min lettura
In sintesi
La fattura del contribuente in regime forfettario è una fattura senza addebito di IVA: l'art. 1, comma 58, della L. 23 dicembre 2014 n. 190 stabilisce che questi soggetti non esercitano la rivalsa ex art. 18 del DPR 633/1972 sulle operazioni nazionali e non hanno diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti (artt. 19 e seguenti). Resta però una fattura a tutti gli effetti: va emessa in formato elettronico via Sistema di Interscambio, richiama il regime in luogo dell'imposta e, sopra 77,47 €, sconta il bollo di 2,00 €. Sui compensi non si applica la ritenuta d'acconto (comma 67).
Quando si applica
La disciplina riguarda le operazioni attive nazionali del regime forfettario; requisiti e soglie sono nella scheda sul regime forfettario, la determinazione del reddito in quella sui coefficienti di redditività per codice ATECO.
L'assenza di IVA non equivale a un'esenzione generalizzata dagli adempimenti. Il comma 59 esonera dal versamento dell'imposta e dagli altri obblighi del DPR 633/1972 ad eccezione di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, certificazione dei corrispettivi e conservazione dei documenti; consente inoltre la fattura semplificata ex art. 21-bis anche oltre il limite di quella norma.
Il comma 58 detta regole proprie per le operazioni con l'estero: le cessioni intracomunitarie del forfettario non sono cessioni intracomunitarie (art. 41, comma 2-bis, del DL 331/1993) e restano operazioni interne senza IVA; gli acquisti intracomunitari sotto la soglia dell'art. 38, comma 5, lettera c) non sono acquisti intracomunitari. Sono invece pienamente rilevanti i servizi resi o ricevuti da non residenti (lettera d), le importazioni e le esportazioni (lettera e). Per gli acquisti in inversione contabile il forfettario versa l'imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari (lett. e-bis), senza poterla detrarre.
Come si applica nella pratica
Documento e codice natura
La fattura contiene le indicazioni dell'art. 21, comma 2, del DPR 633/1972 — data, numero progressivo univoco, dati delle parti, descrizione dell'operazione, corrispettivi — con l'unica differenza che manca il blocco di aliquota e imposta della lett. l), sostituito dal riferimento al regime.
Nel tracciato XML l'assenza di imposta si rappresenta valorizzando il campo della natura dell'operazione: per il forfettario il codice previsto dalle specifiche tecniche del Sistema di Interscambio è N2.2 («non soggette — altri casi»). È un dato tecnico del tracciato, non una previsione di legge: va verificato sulle specifiche nella versione in vigore.
La dicitura
Accanto al codice natura è prassi consolidata riportare una dicitura che richiama la norma: «Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, della L. 190/2014 — regime forfettario». La formulazione letterale non è imposta da una norma; conta che il documento renda riconoscibile il regime applicato. Se il committente è sostituto d'imposta si affianca la dicitura sulla ritenuta.
L'imposta di bollo
Poiché l'operazione non è assoggettata a IVA, non opera l'esenzione per alternatività dell'art. 6 della Tabella, Allegato B, del DPR 642/1972, riferita ai soli documenti di operazioni con IVA. Torna quindi applicabile l'art. 13 della Tariffa, Allegato A, di cui la scheda sull'imposta di bollo su fatture e documenti commerciali tratta la disciplina generale.
| Elemento | Regola operativa |
|---|---|
| Soglia | somma del documento superiore a 77,47 € |
| Misura | 2,00 € per esemplare, dovuti fin dall'origine |
| Obbligato | l'emittente, in solido con le parti |
| Fattura cartacea | contrassegno oppure modo virtuale |
| Fattura elettronica | annotazione nel file e versamento trimestrale |
Sulla fattura elettronica il bollo non si applica materialmente: il file riporta l'annotazione e l'imposta si versa per trimestre solare. L'Agenzia delle Entrate integra con procedure automatizzate le fatture prive di annotazione e comunica l'imposta non versata con la sanzione ridotta a un terzo (art. 152, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2025 n. 123). Il pagamento può essere rinviato: il primo trimestre si versa nei termini del secondo se sotto 5.000 €, il primo e secondo nei termini del terzo se insieme sotto 5.000 € (comma 2). I termini dei trimestri sono quelli dell'art. 6 del DM 17 giugno 2014; per l'assolvimento continuativo si rinvia al bollo in modo virtuale.
Ritenuta d'acconto e ruolo di sostituto
Il comma 67 dispone che i ricavi e i compensi soggetti al regime forfettario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta, e indica l'adempimento: il contribuente rilascia «un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva». Senza quella dichiarazione il sostituto non può astenersi dalla ritenuta.
In uscita vale il comma 69: i forfettari non operano le ritenute del titolo III del DPR 600/1973, salvo gli artt. 23 e 24 su lavoro dipendente e assimilati, ma indicano in dichiarazione il codice fiscale dei percettori e i redditi corrisposti senza ritenuta.
Fatturazione elettronica
Le operazioni fra soggetti residenti o stabiliti in Italia sono documentate esclusivamente con fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127): vedi la scheda sull'obbligo di fattura elettronica via SdI.
Esempi pratici
Esempio 1 — Consulente che fattura 1.500 € a una società
Una professionista forfettaria emette fattura di 1.500,00 € a una S.r.l. Il documento non espone IVA, richiama i commi 54-89 della L. 190/2014 e valorizza la natura con N2.2. Superando 77,47 €, è dovuto il bollo di 2,00 €, con annotazione di assolvimento nel file. La società, pur essendo sostituto d'imposta, non opera alcuna ritenuta: la fattura riporta la dichiarazione del comma 67. Totale 1.500,00 €, o 1.502,00 € col bollo riaddebitato.
Esempio 2 — Prestazione di 60 € a un privato
Un artigiano forfettario emette fattura di 60,00 € a un privato. Non c'è IVA da esporre, non c'è ritenuta perché il committente non è sostituto d'imposta e non è dovuto il bollo: la somma non supera 77,47 €. La fattura resta comunque elettronica, con copia messa a disposizione del consumatore finale.
Esempio 3 — Servizio acquistato da un fornitore UE per 1.000 €
Un forfettario acquista da un fornitore UE un servizio pubblicitario per 1.000,00 €. L'operazione ricade nell'inversione contabile: integra il documento con l'IVA italiana al 22%, pari a 220,00 €, e la versa entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre solare dell'operazione (comma 58, lett. e-bis). L'imposta versata non è detraibile: resta un costo non recuperabile.
Errori comuni e come evitarli
- Errore: addebitare l'IVA in fattura su richiesta del cliente. Il comma 58, lett. a) esclude la rivalsa per le operazioni nazionali: si evita configurando l'anagrafica senza aliquota e con la natura valorizzata.
- Errore: omettere il bollo da 2,00 € sopra 77,47 €. L'assenza di IVA impedisce l'esenzione per alternatività: si evita con un controllo sul totale documento, non sulle singole righe.
- Errore: accettare che il committente applichi la ritenuta d'acconto. Il comma 67 la esclude: si evita rilasciando al sostituto la dichiarazione di legge.
- Errore: detrarre l'IVA degli acquisti o quella versata in reverse charge. Il comma 58 nega la detrazione ex artt. 19 e seguenti del DPR 633/1972.
- Errore: dimenticare il versamento trimestrale del reverse charge. Il termine è il 16 del secondo mese successivo al trimestre solare: si evita inserendolo nello scadenzario.
Riferimenti normativi
- L. 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 58 — niente rivalsa né detrazione; regime delle operazioni con l'estero; reverse charge entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre.
- DL 30 agosto 1993, n. 331, art. 41, comma 2-bis — non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di beni dei soggetti in regime di franchigia.
- DL 331/1993, art. 38, comma 5, lettera c) — non costituiscono acquisti intracomunitari quelli sotto soglia dei soggetti ivi indicati.
- L. 190/2014, art. 1, comma 59 — esonero dagli obblighi IVA salvo numerazione e conservazione; fattura semplificata.
- L. 190/2014, art. 1, comma 67 — niente ritenuta d'acconto; dichiarazione al sostituto d'imposta.
- L. 190/2014, art. 1, comma 69 — esonero da registrazioni e scritture; ritenute non operate salvo artt. 23-24 DPR 600/1973.
- DPR 633/1972, art. 18 — obbligo di rivalsa nel regime ordinario.
- DPR 633/1972, art. 21, comma 2 — contenuto obbligatorio della fattura.
- DPR 642/1972, Tariffa Allegato A, art. 13 — bollo su fatture; nota 2 sulla soglia.
- DPR 642/1972, Tabella Allegato B, art. 6 — alternatività IVA/bollo.
- D.Lgs. 127/2015, art. 1, comma 3 — obbligo di fattura elettronica via SdI.
- D.Lgs. 123/2025, art. 152 — bollo sulle fatture elettroniche: integrazione automatizzata e differimento sotto 5.000 €.
Risorse correlate
- Regime forfettario: requisiti, soglia di 85.000 € e imposta sostitutiva
- Coefficienti di redditività del forfettario per codice ATECO
- Imposta di bollo su fatture e documenti commerciali (art. 13 DPR 642/1972)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-08-05.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 05/08/2026.
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