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ForfettarioUltimo aggiornamento: 16/09/2026Verificato su Normattiva il 16/09/2026

Fattura in regime forfettario: natura N2.2, dicitura e bollo

Che cosa scrivere nel documento, perché il bollo è dovuto proprio quando manca l'IVA e che cosa entra nei compensi su cui si calcola l'imposta

Ultimo aggiornamento

16/09/2026

Verificato su Normattiva

16/09/2026

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In sintesi

La fattura di chi applica il regime forfettario è un documento senza addebito di IVA: il contribuente non esercita la rivalsa sulle operazioni nazionali e non detrae l'imposta sugli acquisti (art. 1, comma 58, della L. 23 dicembre 2014 n. 190). Resta però una fattura a tutti gli effetti. Va emessa in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio, riporta le indicazioni dell'articolo 21, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 senza il blocco di aliquota e imposta, valorizza il campo Natura del tracciato con il codice N2.2 e affianca una dicitura che richiama il regime. Se il totale del documento supera 77,47 € è dovuta l'imposta di bollo di 2,00 €, proprio perché manca l'IVA che altrimenti la escluderebbe. Sui compensi il sostituto non applica la ritenuta d'acconto, a condizione che il contribuente gli rilasci la dichiarazione prevista dal comma 67.

Il documento: nessuna aliquota, un codice natura, una riga

La fattura contiene gli stessi elementi di qualunque altra: data, numero progressivo univoco, dati delle parti, natura, qualità e quantità dell'operazione, corrispettivo. Manca soltanto ciò che l'articolo 21, comma 2, lettera l), del DPR 633/1972 riserva ad aliquota e imposta, sostituito dal riferimento al regime applicato.

Nel tracciato XML l'assenza di imposta si rappresenta valorizzando il campo Natura. Per il forfettario il codice è N2.2, quello riservato alle operazioni non soggette a IVA che non rientrano nelle categorie tipizzate: è un dato tecnico delle specifiche del Sistema di interscambio e non una previsione di legge, quindi va riscontrato sulla versione delle specifiche in vigore al momento dell'emissione. Accanto al codice si riporta una dicitura in chiaro, del tipo «Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014, regime forfettario». La formulazione letterale non è imposta da alcuna norma; conta che il documento renda riconoscibile il regime a chi lo riceve e a chi lo controlla.

Se il committente è un sostituto d'imposta si aggiunge una seconda riga, quella sulla ritenuta. Il comma 67 dispone che i ricavi e i compensi del regime forfettario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto e indica l'adempimento che rende operativa la regola: il contribuente rilascia «un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva». Senza quella dichiarazione il sostituto non ha titolo per astenersi dal trattenere. L'emissione elettronica tramite Sistema di interscambio è obbligatoria per le operazioni fra soggetti residenti o stabiliti in Italia (art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127); restano fermi gli obblighi residui del comma 59, cioè numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, certificazione dei corrispettivi e conservazione dei documenti.

Perché il bollo è dovuto quando l'IVA non si applica

Le regole IVA del regime vivono oggi nei commi da 58 a 63 della L. 190/2014 e dal 1° gennaio 2027 si ritroveranno nell'articolo 234 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117, che le riscrive rinviando al testo unico IVA del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10: la sostanza resta, cambiano i rinvii. Quella sostanza è anche la ragione del bollo.

L'articolo 6 della tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642 esenta in modo assoluto dall'imposta di bollo le fatture «riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto». È il principio di alternatività, e vale solo dove l'IVA c'è davvero. Nella fattura del forfettario l'IVA non è applicata, quindi l'esenzione non opera e torna la regola generale dell'articolo 13, comma 1, della tariffa parte prima: 2,00 € per ogni esemplare, non dovuti quando la somma non supera 77,47 €. La disciplina generale del bollo sulle fatture è trattata nella scheda dedicata all'imposta di bollo su fatture e documenti commerciali.

L'Agenzia delle entrate ha ricostruito lo stesso percorso nella risposta a interpello n. 491 del 20 luglio 2021, resa su una fattura che accosta corrispettivi imponibili IVA e spese anticipate ai sensi dell'articolo 15 del DPR 633/1972 e non su una fattura di forfettario: non potendo trovare applicazione la deroga dell'articolo 6 della tabella, si applica la disciplina generale dell'articolo 13 della tariffa, e il momento in cui l'imposta va assolta coincide con l'emissione della fattura elettronica: «Solo in tale momento, infatti, è possibile avere certezza dell'eventuale superamento dell'ammontare di euro 77,47 che costituisce il presupposto per l'assoggettamento del documento all'imposta di bollo».

  • Domanda: Il totale del documento supera 77,47 €?
    • no → Nessun bollo: il documento resta sotto la soglia
    • sì → Il corrispettivo è assoggettato a IVA?
  • Domanda: Il corrispettivo è assoggettato a IVA?
    • sì → Nessun bollo: opera l'esenzione dell'art. 6 della tabella
    • no, l'operazione non è soggetta: natura N2.2 → Bollo di 2,00 €, annotazione nel file e versamento trimestrale
  • Esito: Nessun bollo: il documento resta sotto la soglia
  • Esito: Nessun bollo: opera l'esenzione dell'art. 6 della tabella
  • Esito: Bollo di 2,00 €, annotazione nel file e versamento trimestrale
Il bollo è dovuto su questa fattura? Le due domande da farsiFonte: Elaborazione SamBooks su art. 13 della tariffa e art. 6 della tabella allegate al DPR 642/1972

Sulla fattura elettronica il bollo non si applica materialmente: il file riporta l'annotazione di assolvimento e l'imposta si versa per trimestre solare. L'Agenzia integra con procedure automatizzate le fatture prive di annotazione e mette a disposizione, nell'area «Fatture e corrispettivi», due elenchi: il primo con le fatture che riportano l'assolvimento, il secondo, modificabile, con quelle che ne avrebbero i presupposti e non lo riportano. In quel secondo elenco finiscono le fatture sopra 77,47 € con codice natura N2.1, N2.2, N3.5, N3.6 o N4, cioè anche quelle del forfettario. Il versamento può poi essere differito senza interessi né sanzioni: il primo trimestre si paga nei termini del secondo se l'imposta dovuta è inferiore a 5.000 €, il primo e il secondo nei termini del terzo se insieme restano sotto la stessa soglia (art. 17, comma 1-bis, del DL 26 ottobre 2019 n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019 n. 157); dal 2027 la stessa regola si legge nell'art. 152, comma 2, del D.Lgs. 1° agosto 2025 n. 123.

Una fattura da 1.180 €: che cosa si incassa e su che cosa si paga

Una professionista in regime forfettario, iscritta nel gruppo di settore delle attività professionali con coefficiente del 78 per cento, emette a una S.r.l. una fattura di 1.180,00 € per una consulenza. Il documento non espone IVA, richiama i commi da 54 a 89 della L. 190/2014, valorizza la natura con N2.2 e supera la soglia, quindi sconta il bollo di 2,00 €, che la professionista sceglie di riaddebitare al committente. La società, pur essendo sostituto d'imposta, non opera alcuna ritenuta perché ha ricevuto la dichiarazione del comma 67.

VoceImporto
Compenso per la consulenza, senza addebito di IVA1.180,00 €
Imposta di bollo riaddebitata: il documento supera 77,47 €2,00 €
Ritenuta d'acconto: non si applica (art. 1, comma 67)0,00 €
Totale da incassare dal committente1.182,00 €
Consulenza da 1.180,00 € fatturata da una forfettaria a una S.r.l.Fonte: Elaborazione SamBooks su art. 1 commi 58, 64 e 67 L. 190/2014 e art. 13 della tariffa DPR 642/1972Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Il punto che spesso sfugge riguarda l'anno dopo. Tutto ciò che la fattura addebita al committente e che viene effettivamente incassato, compreso il bollo riaddebitato e la rivalsa del 4 per cento verso la Gestione separata INPS prevista dall'articolo 1, comma 212, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, è un compenso percepito ai sensi del comma 64: entra quindi nella base a cui si applica il coefficiente di redditività. Sui 1.182,00 € incassati l'imponibile è 921,96 €, contro i 920,40 € che risulterebbero dal solo compenso. La differenza è trascurabile su una fattura e smette di esserlo su un anno intero di documenti: il criterio, e la tabella dei coefficienti per gruppo, sono nella scheda sui coefficienti di redditività del forfettario.

Le domande di chi ci arriva

Devo mettere l'IVA in fattura se il cliente me la chiede?

No, e non è una scelta. Il comma 58 esclude la rivalsa dell'imposta per le operazioni nazionali di chi applica il regime forfettario: la fattura esce senza aliquota e senza imposta, con il campo Natura valorizzato e la dicitura che richiama il regime. Il dettaglio del documento è nella sezione «Il documento: nessuna aliquota, un codice natura, una riga».

Quando devo applicare il bollo da 2 euro sulla fattura?

Quando il totale del documento supera 77,47 €. Poiché nella fattura del forfettario l'IVA non è applicata, non opera l'esenzione per alternatività dell'articolo 6 della tabella allegata al DPR 642/1972 e il bollo è dovuto: 2,00 € per esemplare, con annotazione nel file e versamento per trimestre solare.

Il mio cliente deve applicarmi la ritenuta d'acconto?

No, se il contribuente ha rilasciato al committente la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 67, della L. 190/2014, dalla quale risulti che il reddito è soggetto a imposta sostitutiva. È un adempimento a carico del contribuente: in mancanza, il sostituto d'imposta è tenuto a operare la ritenuta e a versarla con il codice tributo 1040.

Il bollo che addebito al cliente diventa un mio compenso?

Sì, se è incassato insieme al corrispettivo: il comma 64 applica il coefficiente di redditività ai ricavi e ai compensi percepiti, e il riaddebito del bollo è una somma percepita nell'esercizio dell'attività. L'effetto sull'imponibile è quantificato nella sezione «Una fattura da 1.180 €».

Riferimenti normativi

  • L. 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, c. 58: nessuna rivalsa dell'IVA sulle operazioni nazionali e nessuna detrazione sugli acquisti.
  • L. 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, c. 59: esonero dagli obblighi IVA, con l'elenco degli obblighi che restano.
  • L. 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, c. 64: coefficiente di redditività applicato ai ricavi e ai compensi percepiti.
  • L. 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, c. 67: ricavi e compensi non assoggettati a ritenuta e dichiarazione al sostituto d'imposta.
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 21, c. 2: contenuto obbligatorio della fattura.
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 642, art. 13, c. 1, della tariffa parte prima: bollo di 2,00 € per esemplare e soglia di 77,47 €.
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 642, art. 6 della tabella allegata: esenzione delle fatture relative a operazioni assoggettate a IVA.
  • D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, art. 1, c. 3: obbligo di fattura elettronica tramite Sistema di interscambio.
  • DL 26 ottobre 2019 n. 124, art. 17, c. 1-bis (conv. L. 19 dicembre 2019 n. 157): differimento del versamento del bollo sotto 5.000 €.
  • D.Lgs. 1° agosto 2025 n. 123, art. 152, c. 2 del testo unico allegato: stesso differimento dal 1° gennaio 2027.
  • D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117, art. 234 del testo unico allegato: regole IVA del regime forfettario dal 1° gennaio 2027.
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 491 del 20 luglio 2021: bollo sulle fatture elettroniche e momento di assolvimento.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 16 settembre 2026.

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