FatturaPA: il tracciato XML, i codici TD e i codici natura
Come il contenuto obbligatorio della fattura diventa un campo del file, quale tipo documento scegliere da TD01 a TD29 e quale versione delle specifiche vale
16/09/2026
16/09/2026
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In sintesi
FatturaPA è il formato XML nel quale la fattura elettronica va emessa e trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio: il formato dell'allegato A del DM 3 aprile 2013 n. 55, richiamato dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127 e, dal 1° gennaio 2027, dall'art. 77, comma 2, del testo unico dell'IVA allegato al D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, che all'art. 74 tiene la trasmissione attraverso il Sistema di interscambio. Fra soggetti residenti o stabiliti in Italia è l'unico ammesso.
Un PDF non lo sostituisce, perché è un'immagine del documento: leggibile da una persona, non interpretabile da un sistema. L'XML colloca ogni informazione in un campo con un nome preciso, e solo così il Sistema di Interscambio può controllare il documento prima di recapitarlo e l'Agenzia delle entrate può usarne i dati per le bozze dei registri IVA precompilati.
La legge non descrive i campi. L'art. 21, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 fissa il contenuto obbligatorio della fattura, e il tracciato lo traduce in blocchi: un'intestazione con i dati di trasmissione, il cedente o prestatore e il cessionario o committente, e un corpo con dati generali, linee di dettaglio e riepilogo per aliquota o natura.
Dall'obbligo di legge al campo: dove finisce ogni dato
| Contenuto obbligatorio (art. 21, comma 2) | Posizione nel tracciato |
|---|---|
| Data di emissione, lettera a) | dati generali, campo 2.1.1.3 <Data> |
| Numero progressivo che identifica la fattura, lettera b) | dati generali, campo 2.1.1.4 <Numero> |
| Dati e partita IVA del cedente o prestatore, lettere c) e d) | blocco <CedentePrestatore> |
| Dati e identificativo del cessionario o committente, lettere e) e f) | blocco <CessionarioCommittente> |
| Natura, qualità e quantità dei beni o servizi, lettera g) | linee di dettaglio, blocco 2.2.1 |
| Corrispettivi e base imponibile, lettere h) e i) | linee di dettaglio |
| Aliquota, imponibile e imposta, lettera l) | riepilogo per aliquota e natura |
Il recapito del destinatario, che non è un elemento della fattura ma un dato di trasmissione, è trattato in Codice destinatario e codice univoco SdI.
Dove l'imposta non si applica, al suo posto va un codice natura. Le famiglie ricalcano le annotazioni che l'art. 21, comma 6, impone in luogo dell'ammontare dell'imposta: operazione non soggetta, non imponibile, esente, regime del margine. Il comma 6-bis aggiunge l'annotazione «inversione contabile» per le operazioni non soggette ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies rese a un soggetto passivo debitore dell'imposta in un altro Stato dell'Unione; il reverse charge interno, invece, sta nell'art. 17, commi quinto e sesto, che mette il pagamento dell'imposta in capo al cessionario. La guida dell'Agenzia delle entrate alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro pubblica il dettaglio dei codici: N2.1 per le operazioni non soggette ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/1972 e N2.2 per gli altri casi; da N3.1 a N3.6 per le non imponibili, dalle esportazioni alle dichiarazioni d'intento; N4 per le operazioni esenti; da N6.1 a N6.9 per il reverse charge interno, dal comparto edile alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile, fino al gas e all'energia elettrica.
Autenticità, integrità e leggibilità vanno assicurate «dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione» (art. 21, comma 3), con sistemi di controllo di gestione, firma elettronica qualificata o digitale, sistemi EDI o tecnologie equivalenti. Oggetto della conservazione è il file XML, non la sua rappresentazione grafica: i termini e le modalità stanno nella scheda sulla conservazione delle fatture elettroniche.
Il tipo documento decide come l'operazione sarà letta
Il campo TipoDocumento indica, per la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 17 giugno 2019, «la tipologia del documento oggetto della trasmissione». Non è un'etichetta descrittiva: determina chi risulta debitore dell'imposta, in quale registro il documento confluisce e come lo leggono le bozze dei registri IVA precompilati.
| Codice | Che documento è |
|---|---|
| TD01, TD02, TD03, TD06 | fattura, acconto o anticipo su fattura, acconto o anticipo su parcella, parcella |
| TD04, TD08 | nota di credito, anche in forma semplificata |
| TD05, TD09 | nota di debito, anche in forma semplificata |
| TD07 | fattura semplificata |
| TD16 | integrazione della fattura da reverse charge interno |
| TD17, TD18, TD19 | integrazione o autofattura per servizi dall'estero, per beni intracomunitari, per beni ex art. 17, secondo comma |
| TD20, TD21 | autofattura per regolarizzazione e integrazione ex art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/1997 o art. 46, comma 5, DL 331/1993; autofattura per splafonamento |
| TD22, TD23 | estrazione di beni da deposito IVA, senza o con versamento dell'imposta |
| TD24, TD25 | fattura differita ex art. 21, comma 4, terzo periodo, lettere a) e b) |
| TD26, TD27 | cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni, autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa |
| TD28 | acquisti da San Marino documentati con fattura cartacea recante l'IVA |
| TD29 | comunicazione di omessa o irregolare fatturazione ex art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997 |
Due confusioni ricorrenti si risolvono leggendo la definizione. La nota di credito TD04 serve solo alle variazioni in diminuzione: un imponibile o un'imposta che aumentano vogliono la nota di debito TD05, secondo la distinzione dell'art. 26 del DPR 633/1972 ricostruita nella scheda sulle variazioni dell'imponibile e dell'imposta. E il TD29 non è un'autofattura: la guida avverte che «rappresenta una mera comunicazione senza alcuna rilevanza ai fini dell'IVA, nel senso che il documento non consente di esercitare la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto».
| Voce | TD01 Fattura | TD04 Nota di credito | TD17 Integrazione o autofattura per servizi dall'estero |
|---|---|---|---|
| Chi trasmette il documento al Sistema di Interscambio | Il cedente o prestatore | Il cedente o prestatore che rettifica in diminuzione | Il committente italiano che riceve il servizio |
| Che cosa documenta | Un'operazione in regime di IVA ordinaria | Una variazione in diminuzione dell'imponibile o dell'imposta (art. 26, comma 2) | L'imposta dovuta su un servizio reso da un soggetto non stabilito in Italia |
| Effetto nella liquidazione IVA | Imposta a debito per chi emette | Riduce il debito di chi emette e il credito di chi ha detratto | Imposta a debito e, se detraibile, a credito per lo stesso soggetto |
| Registro in cui il documento confluisce | Fatture emesse per chi emette, acquisti per chi riceve | Fatture emesse in diminuzione, o acquisti per chi riceve la nota | Entrambi i registri, perché l'imposta si assolve in inversione contabile |
Un servizio comprato in Germania, integrato con TD17
| Voce | Importo |
|---|---|
| Imponibile indicato dal fornitore tedesco, senza imposta | 4.000,00 € |
| IVA 22% integrata dal committente italiano | 880,00 € |
| IVA a debito nella liquidazione del mese | 880,00 € |
| IVA a credito, se l'acquisto è interamente detraibile | -880,00 € |
| Imponibile e imposta riportati nel TD17 | 4.880,00 € |
Una società italiana riceve da un fornitore tedesco una fattura di 4.000,00 € per una prestazione di consulenza, senza imposta, perché l'operazione è territorialmente rilevante in Italia e l'imposta è assolta dal committente. La guida descrive esattamente questo caso: il committente «deve integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi intra-UE) o emettere un'autofattura (nel caso di servizi extra-UE) per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione». Con aliquota al 22% l'imposta da integrare è 880,00 €, per un totale di 4.880,00 € riportato nel TD17 trasmesso al Sistema di Interscambio.
L'effetto in liquidazione si chiude su sé stesso quando l'acquisto è interamente detraibile: 880,00 € a debito dall'integrazione e 880,00 € a credito dalla detrazione, senza esborso. Se invece l'IVA fosse indetraibile in tutto o in parte, la quota non detratta resterebbe un costo. Lo stesso documento assolve la comunicazione dei dati dell'operazione transfrontaliera prevista dall'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015, trattata nella scheda sull'esterometro. Il valore del file cambia però con la provenienza del fornitore: la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E del 13 luglio 2022 distingue l'uso integrativo da quello sostitutivo e precisa che, per i servizi acquistati da un soggetto extra UE ai sensi dell'art. 17, comma 2, primo periodo, i TD17 «costituiscono ad ogni effetto» autofatture, «con tutto quanto ne consegue (a livello probatorio, di oneri di conservazione, ecc.)», mentre dove un documento originario esiste il file trasmesso non lo sostituisce.
Le versioni delle specifiche tecniche, e chi deve adeguarsi
Il tracciato non è fermo. Le regole tecniche stanno nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 n. 89757 e successive modificazioni, e ogni revisione porta nuovi schemi XSD, nuove rappresentazioni tabellari e, a volte, nuovi codici.
Alla data di questa scheda l'Agenzia delle entrate pubblica due versioni. La versione 1.9 è quella aggiornata al 31 gennaio 2025. La versione 1.9.1 è stata pubblicata il 31 marzo 2026 ed è, nelle parole della pagina dell'Agenzia, «utilizzabile dal 15 maggio 2026»: la stessa pagina non indica una data a partire dalla quale diventi l'unica ammessa. Chi produce le fatture con un programma gestionale non subisce il cambio di versione come un adempimento proprio, perché l'adeguamento degli schemi è a carico di chi realizza il programma; conviene però sapere quale versione il gestionale genera, perché uno schema non più accettato produce scarti in serie, e una fattura scartata non è emessa finché non viene ritrasmessa: la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 indica di inviarla di nuovo «entro cinque giorni dalla notifica di scarto» con numero e data originari, ma il termine sul quale si misura la tempestività resta quello dell'art. 21, comma 4, del DPR 633/1972.
Il nome del file è normato a sua volta: le specifiche tecniche lo compongono con il codice del Paese, l'identificativo univoco del trasmittente e un progressivo che lo rende irripetibile.
Le domande di chi ci arriva
Che cosa si scrive in fattura quando l'operazione non è soggetta a IVA?
Al posto dell'imposta va l'annotazione prevista dall'art. 21, comma 6, del DPR 633/1972, tradotta nel tracciato in un codice natura: N2.1 per le operazioni non soggette ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, N2.2 per gli altri casi, N4 per le operazioni esenti. Le altre famiglie richiamate in questa scheda stanno nella sezione sul contenuto obbligatorio; l'elenco completo dei codici è nella guida dell'Agenzia delle entrate alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro.
Si può usare TD01 per tutto?
No. TD01 documenta la fattura ordinaria emessa dal cedente o prestatore; integrazioni e autofatture hanno codici propri, da TD16 a TD21, e un codice sbagliato distorce le bozze dei registri IVA precompilati oltre a qualificare male l'operazione. La tabella dei codici sta nella sezione sul tipo documento.
Serve una nota di credito per correggere una fattura in aumento?
No, in aumento si emette una nota di debito con tipo documento TD05. La nota di credito TD04 riguarda le sole variazioni in diminuzione, secondo la distinzione fra i commi dell'art. 26 del DPR 633/1972.
Inviando il PDF al cliente l'obbligo è assolto?
No. Fra soggetti residenti o stabiliti in Italia vale solo il file XML transitato dal Sistema di Interscambio: il PDF è una copia di cortesia e la fattura emessa fuori dal canale «si intende non emessa» (art. 1, comma 6, D.Lgs. 127/2015).
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, art. 1, c. 2: formato della fattura elettronica, allegato A del DM 3 aprile 2013 n. 55
- D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, art. 1, c. 3: emissione esclusiva tramite Sistema di Interscambio e secondo quel formato
- D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, art. 1, c. 3-bis: dati delle operazioni transfrontaliere trasmessi con lo stesso formato dal 1° luglio 2022
- D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, art. 1, c. 6: fattura non emessa se il canale è diverso
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 21, c. 2: contenuto obbligatorio della fattura, tradotto nei blocchi del tracciato
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 21, c. 3: autenticità dell'origine, integrità del contenuto e leggibilità fino al termine della conservazione
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 21, c. 4: emissione entro dodici giorni e fatturazione differita, cui corrispondono TD24 e TD25
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 17, c. 5 e 6: reverse charge interno, cui corrispondono i codici natura della famiglia N6
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 26, c. 2: variazioni in diminuzione, cui corrisponde il TD04
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 39: conservazione elettronica del file originale
- D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, art. 77, c. 2, e art. 74 (t.u. allegato): rinvio al formato della fattura elettronica e trasmissione tramite Sistema di interscambio, applicabili dal 1° gennaio 2027
- Agenzia delle entrate, circolare n. 14/E del 17 giugno 2019: significato del campo
TipoDocumentoe documentazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA - Agenzia delle entrate, Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro, versione 1.10 di aprile 2025: tabelle dei codici TD e dei codici natura, uso del TD17 e natura del TD29
- Agenzia delle entrate, circolare n. 26/E del 13 luglio 2022: chiarimenti sulla trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere con il tracciato della fattura elettronica e valenza di autofattura del TD17 verso fornitori extra UE
- Agenzia delle entrate, circolare n. 13/E del 2 luglio 2018: reinvio della fattura scartata entro cinque giorni dalla notifica con numero e data originari
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 16 settembre 2026.
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