FatturaPA: tracciato XML della fattura elettronica e codici TD
Struttura del formato XML dell'allegato A al DM 55/2013: intestazione e corpo, tipi documento da TD01 a TD29, codici natura e art. 21 DPR 633/1972
05/08/2026
5 min lettura
In sintesi
La FatturaPA è il formato XML nel quale la fattura elettronica deve essere emessa e trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio: è il formato dell'allegato A del DM 3 aprile 2013, n. 55, richiamato dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 127/2015, e fra soggetti residenti o stabiliti in Italia è l'unico ammesso.
La fattura elettronica non è un PDF perché il PDF è un'immagine del documento: leggibile da una persona, non interpretabile da un sistema. L'XML è un file strutturato, in cui ogni informazione — data, numero, partita IVA, aliquota, imponibile — sta in un campo con un nome preciso. Solo così lo SdI può controllare il documento prima di recapitarlo e l'Agenzia può usarne i dati per le bozze dei registri IVA precompilati.
La legge non descrive i campi XML: fissa il contenuto obbligatorio della fattura all'art. 21, comma 2, del DPR 633/1972, e il tracciato lo traduce in blocchi. Il file si divide in un'intestazione — dati di trasmissione, cedente/prestatore, cessionario/committente — e in un corpo, con dati generali, linee di dettaglio e riepilogo per aliquota o natura.
| Contenuto obbligatorio (art. 21, comma 2) | Posizione nel tracciato |
|---|---|
| Data di emissione (lett. a) | dati generali, campo 2.1.1.3 <Data> |
| Numero progressivo (lett. b) | dati generali, campo 2.1.1.4 <Numero> |
| Dati e partita IVA del cedente (lett. c, d) | blocco <CedentePrestatore> |
| Dati e identificativo del cessionario (lett. e, f) | blocco <CessionarioCommittente> |
| Natura, qualità e quantità dei beni (lett. g) | linee di dettaglio (blocco 2.2.1) |
| Corrispettivi e base imponibile (lett. h, i) | linee di dettaglio |
| Aliquota, imposta e imponibile (lett. l) | riepilogo per aliquota e natura |
Il recapito del destinatario, che sta fra i dati di trasmissione, è trattato in Codice destinatario e codice univoco SdI.
Quando si applica
Il formato riguarda tutte le fatture e le note di variazione fra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato: «sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2» (art. 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015). Usare altro formato o altro canale non è un vizio formale: «la fattura si intende non emessa», con le sanzioni dell'art. 6 del D.Lgs. 471/1997 (art. 1, comma 6).
Lo stesso tracciato veicola le comunicazioni sulle operazioni transfrontaliere: dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia si trasmettono «utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2» (art. 1, comma 3-bis), come illustrato in Esterometro e operazioni transfrontaliere. I termini restano ordinari: emissione entro dodici giorni dall'operazione (art. 21, comma 4, del DPR 633/1972), salve le deroghe per la fatturazione differita.
Come si applica nella pratica
Scegliere il tipo documento. Il campo TipoDocumento indica, per la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 17 giugno 2019, «la tipologia del documento oggetto della trasmissione»: determina come l'operazione sarà letta e registrata.
| Codice | Tipo di documento |
|---|---|
| TD01, TD02, TD03, TD06 | fattura, acconti o anticipi, parcella |
| TD04 / TD05 | nota di credito / nota di debito |
| TD07, TD08, TD09 | documenti semplificati |
| TD16 | integrazione fattura da reverse charge interno |
| TD17, TD18, TD19 | integrazione o autofattura per servizi esteri, beni intracomunitari, beni ex art. 17, comma 2 |
| TD20 / TD21 | autofattura per regolarizzazione / per splafonamento |
| TD22 / TD23 | estrazione da deposito IVA, senza o con versamento |
| TD24 / TD25 | fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. a) e b) |
| TD26 / TD27 | beni ammortizzabili e passaggi interni / autoconsumo e cessioni gratuite |
| TD28 | acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea) |
| TD29 | comunicazione per omessa o irregolare fatturazione |
Indicare l'imposta oppure la natura. In ogni linea si valorizzano imponibile e imposta; quando l'imposta non si applica si indica un codice natura. Le famiglie ricalcano le annotazioni che l'art. 21, comma 6, del DPR 633/1972 impone in luogo dell'ammontare dell'imposta — «operazione non soggetta», «operazione non imponibile», «operazione esente», «regime del margine» — e, per il comma 6-bis, «inversione contabile». L'Agenzia ne pubblica il dettaglio: N2.1 e N2.2 per le non soggette, da N3.1 a N3.6 per le non imponibili (esportazioni, cessioni intracomunitarie, San Marino, dichiarazioni d'intento), da N6.1 a N6.9 per l'inversione contabile (rottami, oro, edilizia, fabbricati, elettronica, energia).
Garantire autenticità, integrità e leggibilità. L'art. 21, comma 3, del DPR 633/1972 impone di assicurarle «dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione», ammettendo sistemi di controllo di gestione, la firma elettronica qualificata o digitale, sistemi EDI o tecnologie equivalenti. Anche il nome del file è normato: le specifiche tecniche del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 lo compongono con codice del Paese, identificativo del trasmittente e un progressivo che lo rende irripetibile. Si conserva il file XML, non la sua rappresentazione grafica (art. 39).
Esempi pratici
Esempio 1 — Fornitura di arredi per 2.440,00 € documentata con TD01
Un mobilificio consegna arredi per 2.000,00 € di imponibile con IVA al 22%, pari a 440,00 €. Emette un TD01 entro dodici giorni dalla consegna, valorizzando data dell'operazione, numero progressivo, blocchi del cedente e del cessionario, una linea di dettaglio con quantità e prezzo e il riepilogo con aliquota 22%. Nessun codice natura, perché l'operazione è imponibile.
Esempio 2 — Reso merce per 610,00 € documentato con TD04
Il cliente restituisce parte della fornitura. Il mobilificio emette una nota di credito TD04 per 500,00 € di imponibile e 110,00 € di imposta ex art. 26, comma 2, del DPR 633/1972, richiamando gli estremi della fattura originaria nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate>. Se l'importo aumentasse, servirebbe invece una nota di debito TD05, ex art. 26, comma 1.
Esempio 3 — Subappalto edile di 5.000,00 € integrato con TD16
Un'impresa riceve dal subappaltatore una fattura di 5.000,00 € senza imposta, con natura N6.3. Trattandosi di reverse charge interno, il committente la integra con aliquota e imposta dovuta e trasmette allo SdI un TD16: l'operazione confluisce nelle liquidazioni con imposta a debito e a credito, senza esborso netto.
Errori comuni e come evitarli
- Errore: inviare al cliente il PDF e considerare assolto l'obbligo. Vale solo il file XML transitato dallo SdI: il PDF è una copia di cortesia e la fattura emessa fuori dal Sistema di Interscambio «si intende non emessa».
- Errore: usare TD01 per ogni documento, comprese integrazioni e autofatture. Ogni fattispecie ha il proprio codice — TD16 per il reverse charge interno, da TD17 a TD19 per gli acquisti da soggetti non stabiliti, TD20 per le regolarizzazioni — e un codice sbagliato distorce i registri precompilati.
- Errore: lasciare vuoto il codice natura nelle operazioni senza addebito d'imposta. Il tracciato richiede la natura, coerente con l'annotazione imposta dall'art. 21, commi 6 e 6-bis.
- Errore: usare una nota di credito per correggere un importo in aumento. L'aumento dell'imponibile o dell'imposta si documenta con una nota di debito ex art. 26, comma 1, del DPR 633/1972.
- Errore: conservare solo la rappresentazione grafica del documento. L'obbligo dell'art. 39 del DPR 633/1972 riguarda il file elettronico originale.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 1, commi 2, 3, 3-bis e 6 — formato della fattura elettronica (allegato A del DM 3 aprile 2013, n. 55), emissione esclusiva via SdI, operazioni transfrontaliere dal 1° luglio 2022, fattura non emessa se il canale è diverso.
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, commi 2, 3, 4, 6 e 6-bis — contenuto obbligatorio; autenticità, integrità e leggibilità; emissione entro dodici giorni; annotazioni in luogo dell'imposta, cui corrispondono le famiglie dei codici natura.
- DPR 633/1972, artt. 26 e 39 — note di variazione in aumento e in diminuzione (TD05 e TD04) e conservazione elettronica.
Prassi e documentazione tecnica — non sono fonti normative: orientano la compilazione del tracciato e vanno lette nella versione in vigore.
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 e Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro, v1.10 (aprile 2025) — campo
TipoDocumento, tabelle dei codici TD e natura.
Risorse correlate
- Codice destinatario e codice univoco SdI — il recapito nei dati di trasmissione.
- Fatturazione elettronica e tipo documento TD01 — la fattura ordinaria.
- Autofattura: quando si emette — i casi da TD16 a TD21.
- Documenti IVA precompilati e bozze dei registri — l'effetto del tracciato a valle.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-08-05.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 05/08/2026.
Risorse correlate
Fattura elettronica TD01: contenuto e termini (art. 21 DPR 633/1972)
Art. 21 DPR 633/1972: contenuto obbligatorio della fattura, termine di emissione di 12 giorni e attuazione tecnica nel tipo documento TD01 trasmesso allo SdI
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