Esterometro: dati delle operazioni transfrontaliere IVA
Comunicazione via SdI dei dati delle operazioni verso e da soggetti non stabiliti ex art. 1, comma 3-bis, DLgs 127/2015: soglie, termini e sanzioni
01/06/2026
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In sintesi
L'esterometro è la comunicazione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, prevista dall'art. 1, comma 3-bis, del DLgs 5 agosto 2015, n. 127. Dal 1° luglio 2022 i dati si trasmettono utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI), nello stesso formato XML della fattura elettronica, operazione per operazione. Sono escluse le operazioni con bolletta doganale, quelle già documentate con fattura elettronica via SdI e gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ai fini IVA in Italia di importo non superiore a 5.000,00 € per singola operazione.
Quando si applica
- Cessioni e prestazioni rese a soggetti non stabiliti in Italia (operazioni «attive» transfrontaliere).
- Acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti (operazioni «passive»), inclusi gli acquisti intracomunitari e i servizi soggetti a reverse charge.
- Tutti i soggetti passivi IVA tenuti alla fatturazione elettronica.
Non rientrano nell'esterometro: le importazioni ed esportazioni documentate da bolletta doganale; le operazioni per cui è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica via SdI; gli acquisti non territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia (artt. da 7 a 7-octies DPR 633/1972) entro 5.000,00 € per operazione.
Come si applica nella pratica
La trasmissione avviene tramite SdI con i consueti tipi documento (ad esempio TD17, TD18, TD19 per le operazioni passive in reverse charge, TD01 per le attive). I termini sono distinti:
| Operazione | Termine di trasmissione |
|---|---|
| Attive (verso non stabiliti) | Entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi |
| Passive (da non stabiliti) | Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell'operazione |
Per le operazioni passive, la trasmissione del dato coincide nella pratica con l'emissione dell'autofattura o dell'integrazione del documento estero in reverse charge. L'omessa o errata trasmissione è punita ai sensi dell'art. 11, comma 2-quater, DLgs 471/1997: per le operazioni dal 1° luglio 2022 la sanzione è di 2,00 € per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400,00 € mensili, ridotta alla metà (massimo 200,00 € al mese) se la trasmissione avviene entro i quindici giorni successivi alla scadenza o se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta.
Esempi pratici
Esempio 1 — Prestazione a cliente UE
Una società italiana fattura una consulenza di 3.000,00 € a un cliente tedesco soggetto passivo (operazione non soggetta ex art. 7-ter DPR 633/1972). Emette fattura elettronica e ne trasmette i dati via SdI entro il termine di emissione: l'esterometro «attivo» è assolto contestualmente.
Esempio 2 — Acquisto di servizio da fornitore extra-UE
Un'impresa riceve una fattura di 1.200,00 € da un fornitore statunitense per un servizio rilevante in Italia. Emette autofattura in reverse charge (TD17) e la trasmette al SdI entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento: il dato dell'esterometro «passivo» è inviato con l'autofattura.
Esempio 3 — Piccolo acquisto non rilevante sotto soglia
La stessa impresa acquista un software in abbonamento per 200,00 € non rilevante territorialmente in Italia. Essendo l'importo inferiore a 5.000,00 €, l'operazione è esclusa dall'obbligo di comunicazione: nessuna trasmissione è dovuta.
Errori comuni e come evitarli
- Inviare ancora l'esterometro in formato trimestrale aggregato: dal 1° luglio 2022 la trasmissione è per singola operazione via SdI, non più con il vecchio invio massivo periodico.
- Trasmettere dati per operazioni già fatturate elettronicamente: se l'operazione è documentata con fattura elettronica via SdI, è esclusa dall'esterometro.
- Sbagliare il termine delle operazioni passive: il termine non è quello di registrazione, ma il giorno 15 del mese successivo al ricevimento o all'effettuazione.
- Ignorare la soglia dei 5.000,00 €: vale solo per gli acquisti non territorialmente rilevanti in Italia, non per tutte le operazioni passive.
- Confondere esterometro ed elenchi INTRASTAT: sono adempimenti distinti, con finalità e modelli diversi, che possono coesistere sulla stessa operazione.
Riferimenti normativi
- Art. 1, comma 3-bis, DLgs 5 agosto 2015, n. 127 — comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.
- Artt. da 7 a 7-octies DPR 26 ottobre 1972, n. 633 — territorialità ai fini IVA (rilevanza dell'operazione).
- Art. 11, comma 2-quater, DLgs 18 dicembre 1997, n. 471 — sanzioni per omessa o errata trasmissione.
Risorse correlate
- Fattura elettronica obbligatoria via SdI (art. 1 DLgs 127/2015)
- Territorialità delle prestazioni di servizi (art. 7-ter DPR 633/1972)
- Territorialità delle cessioni di beni (art. 7-bis DPR 633/1972)
- Reverse charge e debitore d'imposta (art. 17 DPR 633/1972)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-02.
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