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AdempimentiUltimo aggiornamento: 16/09/2026Verificato su Normattiva il 16/09/2026

Codice destinatario e codice univoco SdI: quale si scrive

Sette caratteri per gli operatori privati, sei per la pubblica amministrazione, 0000000 quando il canale non è noto: come si sceglie e cosa succede se sbagliato

Ultimo aggiornamento

16/09/2026

Verificato su Normattiva

16/09/2026

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In sintesi

Il codice destinatario è l'indirizzo telematico sul quale il Sistema di Interscambio consegna la fattura elettronica al cessionario o committente: sette caratteri per gli operatori privati, sei per le pubbliche amministrazioni, sette zeri quando il canale di ricezione non è noto. Nel linguaggio corrente «codice destinatario», «codice univoco» e «codice SdI» indicano la stessa informazione.

Il recapito non rientra fra gli elementi obbligatori della fattura. L'elenco dell'art. 21, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 comprende la data, il numero progressivo, i dati delle parti, la natura dei beni, l'imponibile, l'aliquota e l'imposta; il codice destinatario sta invece fra i dati di trasmissione e dice al Sistema di Interscambio dove consegnare il file. Un recapito ignoto non impedisce l'emissione: la fattura viene messa a disposizione del destinatario nella sua area riservata. Un codice inesistente produce l'effetto opposto, perché fa scartare il file, e una fattura scartata non risulta emessa.

VoceOperatore con canale accreditatoOperatore che riceve via posta certificataPubblica amministrazioneConsumatore finale o recapito ignoto
Cosa si scrive nel codice destinatarioIl codice di sette caratteri comunicato dal cliente0000000, con la casella certificata nel campo dedicatoIl Codice Univoco Ufficio di sei caratteri dell'elenco IPA0000000, senza casella certificata
Dove consegna il Sistema di InterscambioSul canale accreditato del destinatarioAlla casella di posta elettronica certificata indicataAll'ufficio destinatario indicato nell'ordineNell'area riservata del destinatario
Cosa resta in capo a chi emetteSolo la conservazione dell'originale informaticoSolo la conservazione dell'originale informaticoVerificare il codice dell'ufficio prima della fornituraMettere a disposizione una copia, salvo rinuncia del cliente
Il recapito da scrivere in fattura, per tipo di destinatarioFonte: Elaborazione SamBooks su art. 1, c. 3 e 6-ter, D.Lgs. 127/2015 e art. 21, c. 2, DPR 633/1972Scarica i dati in CSV

Quale recapito si scrive, cliente per cliente

Il recapito lo comunica chi riceve, e va chiesto insieme alla denominazione, alla partita IVA e all'indirizzo, cioè agli altri dati che l'art. 21, comma 2, lettere e) ed f), del DPR 633/1972 impone di riportare in fattura. Dalla partita IVA non si ricava: due imprese seguite dallo stesso studio possono avere codici diversi, e un'impresa che cambia programma di fatturazione cambia anche il codice.

Per le pubbliche amministrazioni il recapito è il Codice Univoco Ufficio pubblicato nell'Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione, di norma riportato nell'ordine o nella determina di affidamento. Identifica l'ufficio, non l'ente: un Comune con più uffici destinatari ha più codici, e una fattura indirizzata all'ufficio sbagliato resta formalmente emessa ma di fatto ferma, con il pagamento che slitta.

Verso i consumatori finali un canale telematico non esiste. L'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127 prevede che le fatture emesse nei loro confronti «sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate» e che «una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura», salva la rinuncia del cliente. La copia di cortesia resta una copia: l'originale informatico va conservato in modalità elettronica, come impone l'art. 39 del DPR 633/1972 e come spiega la scheda sulla conservazione delle fatture elettroniche.

Sul codice indicato in fattura prevale però la registrazione dell'indirizzo telematico fatta dal destinatario. Registrando una volta per tutte il proprio indirizzo telematico nel servizio dell'Agenzia delle entrate, il destinatario ottiene che il Sistema di Interscambio consegni lì tutte le fatture in entrata, anche quando il fornitore ha indicato i sette zeri o un codice diverso. Il servizio discende dalle disposizioni attuative previste dall'art. 1, comma 6-ter, del D.Lgs. 127/2015. La conseguenza pratica per chi emette è asimmetrica: verso un cliente che ha registrato l'indirizzo un codice impreciso ma esistente non produce danni, mentre verso un cliente che non l'ha registrato porta il file sul canale di un terzo.

La stessa regola vale per le note di credito e di debito, perché il comma 3 richiama anche «le relative variazioni»: la nota segue il recapito della fattura che rettifica.

Quando il file non arriva: scarto o mancata consegna

Le due ricevute che tornano dal Sistema di Interscambio hanno significati opposti, e vanno lette prima di reagire.

Lo scarto riguarda i controlli sul file. La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 13/E del 2 luglio 2018 ricorda che, in caso di mancato superamento dei controlli, «viene recapitata - entro 5 giorni - una "ricevuta di scarto" del file al soggetto trasmittente», e precisa che «la fattura, pur formalmente corretta, viene scartata laddove si utilizzi un codice destinatario inesistente». In quel caso la fattura si considera non emessa. Lo stesso documento indica la via d'uscita: ritiene che la fattura relativa al file scartato «vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario». Quei cinque giorni non sono però la misura della tempestività, che resta il termine dell'art. 21, comma 4, del DPR 633/1972, cioè i dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione: quando il reinvio con numero e data originari non è possibile, la circolare ammette una fattura con nuovo numero e data collegata a quella scartata, «onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all'operazione che documenta». L'Agenzia è tornata sul punto nel 2024: «lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso», fermo restando che la fattura dev'essere comunque trasmessa allo SdI «nei termini stabiliti dall'articolo 21, comma 4» del DPR 633/1972, cioè entro i dodici giorni (risposta a interpello n. 140 del 24 giugno 2024).

La mancata consegna riguarda il recapito, non il documento. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 n. 89757, richiamato nella risposta a interpello n. 435 del 2023, prevede che quando il recapito non è possibile il Sistema di Interscambio «rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata», comunicando al soggetto trasmittente la data di messa a disposizione «affinché il cedente/prestatore comunichi - per vie diverse dal SdI - al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione». Chi emette ha quindi un adempimento in più, e non una fattura da rifare: ritrasmetterla genererebbe un duplicato.

Quel caso di interpello mostra anche il danno che il silenzio produce a valle. Una società aveva pagato regolarmente i fornitori sulla scorta delle copie di cortesia ricevute per posta elettronica, mentre le fatture originali restavano «incagliate» nell'area di messa a disposizione perché il codice destinatario del provider non era stato registrato sul portale Fatture e Corrispettivi. Sui 237.992,84 € di IVA in gioco l'Agenzia delle entrate ha escluso il recupero della parte già pagata: «con riferimento […] alle prestazioni pagate negli anni 2021 e 2022 il termine ultimo per l'esercizio del diritto a detrazione risulta ormai spirato», e «resta esclusa altresì la possibilità di integrare le dichiarazioni predette». La detrazione è perduta per i 202.219,74 € pagati in quei due esercizi — 154.802,71 € nel 2021 e 47.417,03 € nel 2022 — e resta fuori da quella conclusione la sola quota non ancora pagata, 35.773,10 €, sulla quale, trattandosi di prestazioni di servizi, l'imposta non era ancora divenuta esigibile.

VoceImporto
Imponibile della riparazione1.000,00 €
IVA 22%220,00 €
Sanzione proporzionale, 70% dell'imposta (art. 6, c. 1, D.Lgs. 471/1997)154,00 €
Misura minima che si applica al suo posto (art. 6, c. 4)300,00 €
Totale della fattura1.220,00 €
Fattura da 1.220,00 € scartata e ritrasmessa oltre il termine di emissioneFonte: Elaborazione SamBooks su art. 1, c. 6, D.Lgs. 127/2015, art. 21, c. 4, DPR 633/1972 e art. 6, c. 1 e 4, D.Lgs. 471/1997Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Sul lato di chi emette il conto è più semplice. Un'officina ripara un mezzo aziendale e fattura 1.000,00 € di imponibile con IVA al 22%, pari a 220,00 €, per un totale di 1.220,00 €. Il codice destinatario indicato non esiste, il file viene scartato e nessuno se ne avvede: la ritrasmissione parte a fine mese, oltre i dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione. La fattura resta non emessa nei termini e l'operazione ricade nell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471: la sanzione proporzionale del 70% dell'imposta varrebbe 154,00 €, ma il comma 4 dello stesso articolo fissa un minimo di 300,00 €, che è la misura applicata davvero. Ritrasmettendo il file entro il termine dell'art. 21, comma 4, la fattura sarebbe rimasta tempestiva e non ci sarebbe stata sanzione.

Emettere la fattura fuori dal Sistema di Interscambio porta allo stesso esito per una ragione diversa: l'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 127/2015 dispone che in quel caso «la fattura si intende non emessa» e rinvia alle sanzioni dell'art. 6 del D.Lgs. 471/1997 — un esito che il testo unico dell'IVA tiene fermo, con il canale esclusivo all'art. 77, comma 3, e la fattura che «si intende non emessa» al comma 10 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, applicabili dal 1° gennaio 2027. Il perimetro dell'obbligo è ricostruito nella scheda sull'obbligo di fattura elettronica via SdI, mentre la posizione del campo dentro il file è descritta in FatturaPA: il tracciato XML.

Le domande di chi ci arriva

Il Sistema di Interscambio conferma che la fattura è arrivata al cliente?

Sì, e distingue due esiti. Se il recapito riesce, la fattura è consegnata sul canale indicato; se non riesce, il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 prevede che il file sia reso disponibile nell'area riservata del destinatario e che la data di messa a disposizione sia comunicata a chi ha trasmesso, con l'onere di avvisare il cliente per altra via.

Che codice destinatario si indica a un cliente privato senza partita IVA?

Sette zeri, senza posta certificata. La fattura è resa disponibile al consumatore dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (art. 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015) e una copia, elettronica o cartacea, va messa a disposizione da chi emette, salvo che il cliente vi rinunci. In fattura va comunque indicato il codice fiscale del cliente.

Una fattura scartata si può reinviare con lo stesso numero e la stessa data?

Sì, ed è la strada preferibile: la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 chiarisce che la fattura scartata non è emessa e che va «nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto» con la data e il numero originari. Se ciò non è possibile si emette una fattura con nuovo numero e data, collegata a quella scartata; la tempestività si misura comunque sul termine di emissione dell'art. 21, comma 4, del DPR 633/1972.

Sbagliare il codice di un ufficio della pubblica amministrazione crea un problema fiscale?

No, se il codice esiste: il file supera i controlli e la fattura è emessa, ma arriva all'ufficio sbagliato e il pagamento si ferma. Il rimedio è gestionale, non tributario: si verifica il Codice Univoco Ufficio sull'Indice dei domicili digitali prima della fornitura e lo si riconferma sull'ordine.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, art. 1, c. 3: emissione esclusiva delle fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio, variazioni e fatture verso i consumatori finali
  • D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, art. 1, c. 6: la fattura emessa con modalità diverse si intende non emessa, con rinvio alle sanzioni dell'art. 6 D.Lgs. 471/1997
  • D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, art. 1, c. 6-ter: disposizioni attuative del direttore dell'Agenzia delle entrate
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 21, c. 1: momento di emissione della fattura
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 21, c. 2: contenuto obbligatorio, compresi i dati identificativi del cessionario o committente
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 21, c. 4: emissione entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 39: conservazione elettronica delle fatture elettroniche
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 6, c. 1: sanzione del 70% dell'imposta sull'imponibile non correttamente documentato
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 6, c. 4: misura minima di 300,00 €
  • D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, art. 77 (t.u. allegato): disciplina della fattura elettronica applicabile dal 1° gennaio 2027
  • Agenzia delle entrate, circolare n. 13/E del 2 luglio 2018: ricevuta di scarto entro cinque giorni, scarto per codice destinatario inesistente, reinvio preferibile entro cinque giorni dalla notifica con numero e data originari e, in alternativa, fattura con nuovo numero collegata alla scartata
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 435 del 2023: messa a disposizione nell'area riservata, obbligo di avviso al cliente per vie diverse dal Sistema di Interscambio e termine di detrazione spirato per le prestazioni pagate nel 2021 e nel 2022

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 16 settembre 2026.

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