Codice destinatario e codice univoco SdI: regole e formato
Il recapito telematico della fattura elettronica: 7 caratteri per gli operatori privati, 6 per le PA, 0000000 quando il canale non è noto
05/08/2026
6 min lettura
In sintesi
Il codice destinatario è l'indirizzo telematico che identifica il canale sul quale il Sistema di Interscambio consegna la fattura elettronica al cessionario o committente: vale sette caratteri per gli operatori privati e sei caratteri (il Codice Univoco Ufficio dell'IPA) per le pubbliche amministrazioni, e viaggia nel campo 1.1.4 <CodiceDestinatario> del blocco <DatiTrasmissione> del file XML.
Nel linguaggio corrente «codice destinatario», «codice univoco» e «codice SdI» indicano la stessa informazione. Non è uno degli elementi obbligatori elencati dall'art. 21, comma 2, del DPR 633/1972 — data, numero, dati delle parti, natura dei beni, imponibile, aliquota e imposta — ma un dato di trasmissione: dice allo SdI dove consegnare il file, non qualifica l'operazione ai fini IVA.
Un recapito assente o errato non rende quindi la fattura invalida: il documento «si ha per emesso all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente» (art. 21, comma 1, del DPR 633/1972), e se lo SdI non riesce a recapitarlo lo mette a disposizione del destinatario nella sua area riservata. È invece l'emissione fuori dal Sistema di Interscambio a essere sanzionata: «la fattura si intende non emessa» (art. 1, comma 6, del D.Lgs. 127/2015).
| Destinatario | Campo <CodiceDestinatario> | Effetto |
|---|---|---|
| Operatore IVA con canale accreditato | codice di 7 caratteri | consegna sul canale |
| Operatore IVA che riceve via PEC | 0000000 e PEC nel campo 1.1.6 <PECDestinatario> | consegna alla PEC |
| Pubblica amministrazione | Codice Univoco Ufficio di 6 caratteri (IPA) | consegna all'ufficio |
| Consumatore finale o recapito ignoto | 0000000 senza PEC | messa a disposizione in area riservata |
Quando si applica
Il recapito serve ogni volta che l'operazione va documentata con fattura elettronica transitata dallo SdI. L'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015 dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi «effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio». Il perimetro dell'obbligo è ricostruito in Fattura elettronica e obbligo di emissione via SdI.
- Cliente con partita IVA. Il recapito è quello che il cliente comunica: un codice di sette caratteri se usa un canale accreditato, oppure la PEC dedicata alla ricezione. Non si deduce dalla partita IVA: va chiesto e conservato in anagrafica.
- Cliente pubblica amministrazione. Il recapito è il Codice Univoco Ufficio pubblicato nell'Indice dei domicili digitali della PA (elenco IPA, www.indicepa.gov.it), di norma riportato nell'ordine. Identifica l'ufficio, non l'ente: gli enti grandi hanno più uffici destinatari e più codici.
- Consumatore finale. Lo stesso comma 3 prevede che «Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate» e che una copia, elettronica o analogica, sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura, salva rinuncia.
La regola vale anche per le note di credito e di debito: il comma 3 richiama le «relative variazioni», e la nota segue il recapito della fattura che rettifica.
Come si applica nella pratica
1. Raccogliere il recapito all'apertura della posizione cliente. Il codice destinatario, o in alternativa la PEC di ricezione, va chiesto insieme a denominazione, partita IVA e indirizzo, cioè ai dati che l'art. 21, comma 2, lettere e) ed f), impone di riportare in fattura. Per le pubbliche amministrazioni il codice va riconfermato prima della fornitura: gli uffici vengono riorganizzati e i codici cambiano.
2. Registrare il proprio indirizzo telematico. Chi riceve fatture può censire una volta per tutte il canale su cui vuole riceverle, con il servizio di registrazione dell'indirizzo telematico dell'Agenzia delle entrate: da quel momento lo SdI consegna lì tutte le fatture in entrata, anche se il fornitore ha indicato 0000000 o un codice diverso. Il servizio discende dai provvedimenti attuativi previsti dall'art. 1, comma 6-ter, del D.Lgs. 127/2015, in particolare dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018.
3. Compilare il file. Nel blocco <DatiTrasmissione>, <CodiceDestinatario> accoglie il codice o i sette zeri e <PECDestinatario> la posta certificata quando il recapito è quello. Il tracciato è descritto in FatturaPA: il tracciato XML della fattura elettronica.
4. Leggere le ricevute distinguendo scarto e mancata consegna. Lo scarto significa che il file non ha superato i controlli e la fattura non risulta emessa: va corretta e ritrasmessa. La mancata consegna significa che la fattura è emessa ma non recapitata, e resta nell'area riservata del destinatario.
5. Consegnare la copia e conservare l'originale. Al consumatore finale la copia va messa a disposizione dall'emittente; la copia di cortesia inviata agli operatori non sostituisce l'originale informatico, che va conservato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/1972.
Esempi pratici
Esempio 1 — Officina meccanica che fattura 1.220,00 € a una società con canale accreditato
L'officina ripara un mezzo aziendale e fattura 1.000,00 € di imponibile più 220,00 € di IVA. Il cliente ha comunicato un codice destinatario di sette caratteri: l'officina lo inserisce in <CodiceDestinatario> e lascia vuoto <PECDestinatario>. Lo SdI consegna il file al canale del cliente e restituisce la ricevuta di consegna, senza adempimenti ulteriori.
Esempio 2 — Impresa edile che fattura 4.500,00 € a un Comune
L'ordine riporta il Codice Univoco Ufficio dell'ufficio tecnico, di sei caratteri. L'impresa lo usa come recapito e conserva l'ordine a supporto. Con il codice di un altro ufficio dello stesso Comune la fattura sarebbe arrivata all'ufficio sbagliato: formalmente emessa ma di fatto ferma, con il pagamento che slitta.
Esempio 3 — Studio professionale che fattura 300,00 € a un privato senza partita IVA
Non esistendo un canale telematico, il professionista indica 0000000 e riporta il codice fiscale del cliente, come richiede l'art. 21, comma 2, lettera f), del DPR 633/1972 per il committente che non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione. La fattura è resa disponibile dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; lo studio consegna comunque una copia.
Errori comuni e come evitarli
- Errore: considerare il codice destinatario un elemento obbligatorio della fattura e bloccare l'emissione quando manca. È un dato di trasmissione: senza recapito noto si valorizzano i sette zeri e la fattura viene comunque emessa e messa a disposizione del destinatario.
- Errore: confondere lo scarto con la mancata consegna e ritrasmettere una fattura già emessa, generando un duplicato. Si evita leggendo il tipo di ricevuta: si ritrasmette solo dopo uno scarto.
- Errore: usare per abitudine
0000000anche verso clienti con un canale attivo. Se il cliente non ha registrato il proprio indirizzo telematico la fattura resta nell'area riservata e se ne accorge tardi: censire il recapito in anagrafica lo evita. - Errore: indicare la PEC istituzionale dell'azienda al posto di quella dedicata alla ricezione. La casella riceve messaggi di ogni tipo e i file XML si perdono: serve l'indirizzo presidiato per il ciclo passivo.
- Errore: archiviare la copia di cortesia in PDF e ritenere assolto l'obbligo di conservazione. L'art. 39 del DPR 633/1972 richiede la conservazione elettronica del file originale.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 1, commi 2 e 3 — Sistema di Interscambio, formato dell'allegato A del DM 3 aprile 2013, n. 55, emissione esclusiva via SdI e fatture ai consumatori finali rese disponibili dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
- D.Lgs. 127/2015, art. 1, commi 6 e 6-ter — la fattura emessa con modalità diverse si intende non emessa; provvedimenti attuativi del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, commi 1 e 2 — momento di emissione e contenuto obbligatorio, compreso il codice fiscale del committente non soggetto passivo.
- DPR 633/1972, art. 39 — le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica.
Prassi e documentazione tecnica — non sono fonti normative: orientano la compilazione del tracciato e vanno lette nella versione in vigore.
- Agenzia delle Entrate, Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro, v1.10 (aprile 2025) — campi 1.1.4
<CodiceDestinatario>e 1.1.6<PECDestinatario>.
Risorse correlate
- Fattura elettronica e obbligo di emissione via SdI — perimetro dell'obbligo.
- FatturaPA: il tracciato XML della fattura elettronica — struttura del file, tipi documento e nature IVA.
- Fatturazione elettronica e tipo documento TD01 — la fattura ordinaria.
- Tenuta e conservazione dei registri IVA — obblighi sull'originale informatico.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-08-05.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 05/08/2026.
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